TAR Ancona, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 170
TAR
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 25 marzo 2025
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione garanzie partecipative

    La pubblicazione degli avvisi sull'albo pretorio informatico ha garantito la partecipazione, e il ricorrente ha effettivamente partecipato inviando osservazioni.

  • Rigettato
    Violazione normativa su approvazione progetti stradali

    La norma invocata (art. 6 D.Lgt. 1446/1918) non è applicabile in quanto si riferisce a consorzi di gestione stradale non esistenti nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione normativa su procedimento espropriativo

    Il nuovo tracciato non incide sulla proprietà dei ricorrenti. Anche in caso di incidenza, il procedimento espropriativo sarebbe successivo all'autorizzazione e la sua mancata attivazione non inficia la legittimità dell'atto autorizzatorio.

  • Rigettato
    Violazione relazione paesaggistica e difetto di motivazione/istruttoria

    La variante stradale è stata autorizzata paesaggisticamente sulla base di documentazione specifica e pareri favorevoli acquisiti in conferenza. L'istruttoria è stata completa e le osservazioni dei ricorrenti sono state considerate. La fruibilità del nuovo tracciato è garantita e non vi sono pregiudizi per i ricorrenti.

  • Rigettato
    Mancato coinvolgimento gestore servizio idrico

    Il gestore del servizio idrico è un soggetto privato che non partecipa al processo decisionale. Lo spostamento della condotta è frutto di un accordo tra l'utente (ditta Pacifici) e il gestore (CIIP), che avviene a valle del procedimento autorizzatorio e non ne inficia la legittimità. La mancata partecipazione di CIIP non ha determinato un vizio invalidante.

  • Rigettato
    Violazione PPAE e L.R. 43/2019 su limiti escavazione e deroga

    Il volume di travertino da estrarre è nei limiti consentiti dal PPAE. La Regione Marche ha espresso parere favorevole, confermando la compatibilità con il PRAE e autorizzando il prosieguo del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione PAI e difetto istruttoria compatibilità idrogeologica

    Le indagini geognostiche e geotecniche hanno escluso problemi di stabilità e confermato la compatibilità dell'intervento. La Regione Marche ha espresso parere favorevole sulla compatibilità idrogeologica, pur non avendo competenze specifiche. I pareri e gli studi sono stati valutati dalla Provincia.

  • Rigettato
    Violazione L.R. 71/1997 e PRAE su compensazione aree boscate

    È stato assicurato un rimboschimento per 10.000 mq, con indennizzo per i restanti 3.500 mq. I conteggi sono stati ritenuti corretti e il progetto di ricomposizione ambientale è conforme alle prescrizioni del PRAE.

  • Rigettato
    Violazione D.Lgt. 1446/2018 e difetto istruttoria

    La violazione dell'art. 6 D.Lgt. 1446/2018 è infondata in quanto la norma non è applicabile alla fattispecie.

  • Rigettato
    Violazione DPR 327/2001

    Il nuovo tracciato insiste sulla proprietà della controinteressata, non su quella dei ricorrenti. Anche in caso di incidenza su terzi, il procedimento espropriativo sarebbe successivo all'autorizzazione.

  • Rigettato
    Violazione L.R. 71/1997, eccesso di potere e difetto motivazionale/istruttoria

    La variante stradale è stata autorizzata paesaggisticamente sulla base di documentazione specifica e pareri favorevoli acquisiti in conferenza. L'istruttoria è stata completa e le osservazioni dei ricorrenti sono state considerate. La fruibilità del nuovo tracciato è garantita e non vi sono pregiudizi per i ricorrenti.

  • Accolto
    Diritto di accesso agli atti

    L'istanza di accesso è stata accolta con ordinanza n. 205 del 25 marzo 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 170
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 170
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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