Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 25 marzo 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2024 REG.RIC.
N. 00491/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2024, proposto da
EV CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Miranda e Giovanni Galeota, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria, 7;
contro
Comune di Acquasanta Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Romanucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Boldrini in Ancona, via Volturno, 5;
Provincia di Ascoli Piceno, non costituita in giudizio;
nei confronti
Fratelli Pacifici Ing. CE e EN S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati EN Lamberti, Pietro Ilardi e Angelo Melpignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2024, proposto da
EV CO, ES CA, FI MA RE e NZ TA, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Miranda e Giovanni Galeota, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria, 7;
contro
Provincia di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Raffaele Pelillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Acquasanta Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Romanucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Boldrini in Ancona, via Volturno, 5;
Regione Marche, A.S.T. di Ascoli Piceno, Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno FE CE, Ministero della Cultura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Fratelli Pacifici Ing. CE e EN S.p.A, rappresentata e difesa dagli avvocati EN Lamberti, Pietro Ilardi e Angelo Melpignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CIIP S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 488 del 2024:
- della delibera del Consiglio Comunale di Acquasanta Terme n. 19 del 17 luglio 2024 recante le valutazioni del Consiglio Comunale per coltivazione cava e variante a strada vicinale;
quanto al ricorso n. 491 del 2024:
per l'annullamento
- del Provvedimento Autorizzatorio Unico n. 881 del 26 agosto 2024 (determina della Provincia n. 72 del 26 agosto 2024) con il quale è stato assentito il progetto per la coltivazione di una cava di travertino in Comune di Acquasanta Terme proposto da F.lli Pacifici Ing. C. & L. s.p.a. (doc. n. 2) con espressione del parere positivo di compatibilità ambientale e permesso di costruire per variante tracciato strada vicinale con relativa autorizzazione paesaggistica ed autorizzazione alla coltivazione di cava;
- di ogni atto precedente ovvero successivo comunque prodromico ovvero conseguente all’autorizzazione alla coltivazione della cava si cui al provvedimento autorizzatorio sopra menzionato, ed in particolare:
- della Delibera del Consiglio Comunale di Acquasanta Terme n. 19 del 17 luglio 2024 recante le valutazioni del Consiglio Comunale in ordine al progetto comprendente la coltivazione di una cava di travertino ed una variante al tracciato di una strada vicinale, in località San Pietro del Comune di Acquasanta;
- dei verbali della conferenza di servizi indetta con nota prot. 346 del 09/01/2024, con particolare riferimento al verbale del 20/2/2024, al verbale del 24/7/2024;
- dei seguenti pareri acquisiti nel corso della conferenza di servizi: Prot. N. 927816 del 19/07/2024 (rif. Prot. Prov. N. 15221 del 19/07/2024), della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud ai sensi dell'art. 12 della LR 6/2005; Prot. N. 15390 del 22/07/2024 del Settore IV Pianificazione Territoriale della Provincia ai sensi dell'art. 13 della LR 71/97 e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004; Prot. N. 11509 del 23/07/2024 (rif. Prot. Prov. N. 15491 del 23/07/2024) del Comune di Acquasanta Terme; Prot. N. 9134 del 24/07/2024 (rif. Prot. Prov. N. 15595 del 24/07/2024) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- della Delibera del Consiglio Comunale di Acquasanta Terme n. 19 del 17 luglio 2024 recante le valutazioni del Consiglio Comunale in ordine al progetto comprendente la coltivazione di una cava di travertino ed una variante al tracciato di una strada vicinale, in località San Pietro del Comune di Acquasanta;
e per l’annullamento
del diniego di accesso del CIIP prot. n. 2024019894 del 22 novembre 2024 (istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., contenente altresì richiesta istruttoria, depositata in data 13 dicembre 2024) e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere l’esibizione degli atti richiesti;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acquasanta Terme, della società Fratelli Pacifici Ing. CE e EN S.p.A., della Provincia di Ascoli Piceno, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno FE CE e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa NA De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso RG n. 488/2024, il signor EV CO, assumendo di essere titolare di un diritto di proprietà su beni mobili e immobili ubicati in prossimità del sito interessato da un progetto di coltivazione di cava presentato dalla ditta Fratelli Pacifici Ing. CE e EN S.p.A., impugna la deliberazione del Consiglio comunale di Acquasanta Terme n. 19 del 17 luglio 2024, con la quale è stato espresso parere favorevole a tale progetto nonché al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una variante al tracciato di una strada vicinale di proprietà privata ad uso pubblico, che andrebbe a ricadere sulla proprietà della ditta proponente, con costi interamente a carico di quest’ultima.
A sostegno del gravame deduce:
a - violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per non essere stati garantiti i diritti partecipativi dei privati proprietari della strada vicinale interessata dal progetto di variante;
b - violazione del d.lgt. n. 1446/1918 e, in particolare dell’art. 6, secondo cui “ per la validità delle deliberazioni, che approvano i progetti esecutivi delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade, è necessario il voto favorevole di un numero di utenti, il quale rappresenti od assuma un complessivo contributo non inferiore ai sei decimi delta spesa totale, computato il concorso del Comune obbligatorio o facoltativo ”, atteso che, nel caso di specie, la deliberazione del Comune non sarebbe stata preceduta – né contemplerebbe – l’espressione del voto da parte degli utenti della strada vicinale;
c - violazione del DPR n. 327/2001, dal momento che, qualora, come sostenuto dal Comune, l’attuale tracciato della strada vicinale fosse interessato dal progetto di cava, i proprietari della stessa avrebbero dovuto essere coinvolti in un procedimento espropriativo, mentre in questo modo la proprietà privata verrebbe ad essere incisa senza alcuna tutela e senza la previsione di indennizzi;
d - violazione della L.R. n. 71/1997 circa la necessità della relazione paesaggistica relativamente allo spostamento del tracciato stradale, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità manifesta e dello sviamento e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, dal momento che dagli elaborati di progetto non si evincerebbe in che modo il nuovo tracciato della strada sarebbe fruibile dagli utenti; al contrario, tale variante sembrerebbe destinata a soddisfare le esigenze di chi dovrà coltivare la cava, mentre la posizione dei privati sarebbe stata del tutto obliterata in sede procedimentale, anche tenuto conto dell’immotivato superamento delle loro osservazioni. Rileverebbe poi il difetto di istruttoria anche in relazione alla presenza della condotta dell’acqua potabile della società CIIP S.p.A. di Ascoli Piceno, che non solo non sarebbe stata interpellata, ma non avrebbe dato alcun assenso alla modifica del tracciato della conduttura. A tal proposito, i privati interessati hanno presentato a detta società una richiesta di accesso agli atti.
Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Acquasanta Terme, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità del ricorso, sia perché l’atto impugnato ha natura endoprocedimentale, sia per difetto di legittimazione ad agire in capo al ricorrente per mancanza del requisito della vicinitas , non dimorando egli in maniera stabile nell’immobile sito in prossimità dell’intervento. Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata società F.lli Pacifici S.p.A., anch’essa preliminarmente eccependo l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, adducendo sostanzialmente le medesime ragioni. Nel merito, entrambi deducono l’infondatezza del ricorso e ne chiedono il rigetto.
2. Con il ricorso RG n. 491/2024, il signor EV CO, unitamente agli altri soggetti indicati in epigrafe, i quali si assumono proprietari di beni mobili e immobili situati in prossimità del sito di coltivazione della cava, impugnano il provvedimento autorizzatorio unico (PAU) n. 881 del 26 agosto 2024 e gli ulteriori atti del procedimento ad esso connessi, con il quale l’Amministrazione ha assentito il progetto per la coltivazione della cava in favore della ditta F.lli Pacifici S.p.A., ha espresso il parere positivo di compatibilità ambientale, ha rilasciato il permesso di costruire per la variante del tracciato della strada vicinale, le relative autorizzazioni paesaggistiche e l’autorizzazione all’attività estrattiva. Il procedimento è stato avviato dalla Provincia di Ascoli Piceno e si è tenuto mediante conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, in seno alla quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli Enti coinvolti; il progetto è stato anche sottoposto a VIA, anch’essa favorevole.
A sostegno del gravame deducono:
A - violazione degli artt. 14 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto i profili della carenza di istruttoria e della manifesta illogicità, dal momento che, essendo l’area interessata dalla cava attraversata da una condotta idrica, incompatibile con l’attività estrattiva in base al suo attuale posizionamento, avrebbe dovuto partecipare alla conferenza anche il gestore del servizio idrico, che tuttavia non risulta essere stato coinvolto;
B - violazione del PPAE della Provincia di Ascoli Piceno, dell’art. 4 della L.R. n. 43 del 20 dicembre 2019, eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, atteso che il procedimento di VIA e le autorizzazione contemplate dal PAU non sarebbero state precedute dalle necessarie verifiche circa il superamento dei limiti all’escavazione contemplati dal PRAE e dal PPAE e senza dunque verificare l’ammissibilità delle autorizzazioni concesse a fronte del raggiungimento del quantitativo massimo estraibile, né sarebbero chiari, in base all’istruttoria svolta, i criteri seguiti per la concessione della deroga, normalmente riservata a segmenti di mercato ad alto valore aggiunto. Inoltre, la Provincia avrebbe completamente obliterato la disposizione contenuta nell’art. 4 della L.R. n. 43/2019, che fino all’entrata in vigore del nuovo PRAE, non consentirebbe l’apertura di nuove cave ma soltanto l’ampliamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
C - violazione dell’art. 7 delle NTA del PAI - Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tronto, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, violazione dell’art. 13 della L.R. n. 71/1997 e del Regolamento del PPAE della Provincia di Ascoli Piceno circa la composizione ed il funzionamento della conferenza di servizi e violazione delle Linee Guida in materia di VIA di cui alla DGRM n. 36/2024, atteso che l’istanza della richiedente sarebbe stata accolta senza che sia stata verificata la compatibilità idrogeologica dell’intervento, da eseguirsi in un’area che ha una specifica classificazione di rischio e che necessitava dello specifico contributo da parte dell’Ente competente che – per espressa disposizione del PAI – aveva l’obbligo di espletare l’attività istruttoria sul punto, anche avvalendosi di pareri da parte di soggetti tecnici. Al contrario, la verifica tecnica di compatibilità idrogeologica (elaborato di progetto B3.a) non sarebbe stata effettuata dalla Regione Marche, atteso che il Settore Genio Civile avrebbe espresso il parere solo sulla riduzione e sulla compensazione delle superfici boscate e non specificamente sulla compatibilità idrogeologica;
D - violazione dell’art. 6 e dell’art. 11 della L.R. n. 71/1997, dell’art. 12 della L.R. n. 6/2005 e del PRAE, in particolare dell’allegato B recante i criteri per il recupero e la ricomposizione finale delle cave, nonché eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, atteso che al richiedente è stato concesso di versare un indennizzo in luogo di provvedere alla compensazione dell’area boschiva compromessa e al rimboschimento compensativo senza che sia stata effettivamente verificata la sussistenza dei presupposti per tale opzione alternativa, non essendo rinvenibile alcuna valutazione al riguardo negli atti del procedimento, neppure con riferimento alle possibili soluzioni praticabili per il rimboschimento;
E - ulteriore violazione dell’art. 6 della L.R. n. 71/1997, dell’art. 12 della L.R. n. 6/2005, dell’art. 7 delle NTA del PAI - Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tronto, nonché violazione dell’art. 13 della L.R. n. 71/1997 e del Regolamento del PPAE della Provincia di Ascoli Piceno circa la composizione ed il funzionamento della conferenza di servizi e anche delle Linee Guida in materia di VIA di cui alla DGRM n. 36/2024, violazione e falsa applicazione del D.Lgt. n. 1446/2018 ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria; il motivo ricalca il secondo motivo del ricorso RG n. 488/2024, a cui si rimanda;
F - violazione del DPR n. 327/2001; il motivo ricalca il terzo motivo del ricorso RG n. 488/2024, a cui si rimanda;
G - ulteriore violazione della L.R. n. 71/1997 circa la necessità della relazione paesaggistica relativamente allo spostamento del tracciato stradale, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità manifesta e dello sviamento e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e carenza di istruttoria; il motivo ricalca il quarto motivo del ricorso RG n. 488/2024, a cui si rimanda.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Comune di Acquasanta Terme, la società Fratelli Pacifici Ing. CE e EN S.p.A., la Provincia di Ascoli Piceno, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno FE CE e il Ministero della Cultura. In particolare, sia il Comune che la controinteressata ditta Pacifici replicano anche in questa sede l’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse e di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti per difetto del requisito della vicinitas . Il Comune, inoltre, eccepisce la tardività del ricorso rispetto all’impugnazione delle due autorizzazioni paesaggistiche ricomprese nel PAU, stante la loro autonomia e dunque l’immediata lesività; lo stesso sarebbe a dirsi per la VIA, per il permesso di costruire per la variante al tracciato stradale, per l’autorizzazione all’apertura di una nuova cava e per l’autorizzazione alla riduzione/compensazione di superfici boscate, che avrebbero dovuto essere impugnate immediatamente. Analoghe eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso sono state sollevate dalla Provincia di Ascoli Piceno. Nel merito, le resistenti Amministrazioni deducono l’infondatezza del gravame e ne chiedono il rigetto.
Con ordinanza n. 205 del 25 marzo 2025 il Collegio ha accolto l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. formulata dai ricorrenti con atto depositato in data 13 dicembre 2024, proposta in relazione al diniego di accesso agli atti del 22 novembre 2024, opposto da CIIP s.p.a. rispetto alla domanda con cui gli istanti chiedevano di conoscere la documentazione relativa alla presenza di condutture idriche attraversanti il Comune di Acquasanta Terme – Frazione Pontecagnano, con riferimento all’area che si vorrebbe destinare a cava di travertino, nonché alla destinazione dell’acqua oggetto di prelevamento, e chiedevano di conoscere, altresì, la documentazione relativa al procedimento instaurato a seguito della domanda di trasferimento/deviazione della conduttura eventualmente presentata dal Comune di Acquasanta Terme.
3. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2025, entrambe le cause sono state trattenute in decisione dopo la discussione orale.
DIRITTO
4. Preliminarmente, il Collegio reputa opportuna la riunione dei ricorsi in epigrafe, dati gli evidenti profili di connessione oggettiva e, in parte, soggettiva.
4.1. Dato che il ricorso RG n. 491/2024 ripropone, negli ultimi tre motivi, la quasi totalità delle censure contenute nel ricorso RG n. 488/2024, i gravami saranno trattati congiuntamente.
4.2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio delle diverse eccezioni preliminari di inammissibilità e di irricevibilità sollevate dalle parti resistenti, stante l’infondatezza dei ricorsi nel merito, per quanto si va ad osservare.
5. Partendo dallo scrutinio del ricorso n. 488/2024, va innanzitutto esaminato il primo motivo, riguardante la contestata violazione delle garanzie partecipative dei soggetti interessati in quanto proprietari di immobili limitrofi. La censura è infondata. E’ sufficiente leggere la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 17 luglio 2024 per rendersi conto che, successivamente alla presentazione del progetto di cava da parte della controinteressata, comprendente anche l’ipotesi di variazione del tracciato della strada vicinale, il Comune ha provveduto a pubblicare il relativo avviso sul proprio albo pretorio informatico ai sensi dell’art. 27 bis , comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 e che, nei trenta giorni successivi (precisamente in data 8 novembre 2023), sono pervenute le osservazioni del ricorrente EV, riscontrate dalla ditta Pacifici. Successivamente, il Comune ha anche pubblicato, sul proprio albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 27 bis , comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, altro avviso inerente al medesimo progetto, rispetto al quale sono pervenute ulteriori osservazioni del signor EV, assunte al protocollo comunale con i numeri 22 e 23 del 2 gennaio 2024, 245 e 250 del 8 gennaio 2024, 401 e 402 del 10 gennaio 2024. Inoltre, nella stessa deliberazione n. 19/2024, si dà atto di aver tenuto conto della nota pervenuta dal legale del signor EV, assunta al protocollo n. 11106 del 16 luglio 2024, contenente ulteriori osservazioni. E’ dunque evidente ed emerge per tabulas l’infondatezza della censura, avendo, la pubblicazione degli atti sull’albo pretorio informatico, messo chiunque nella condizione di partecipare al procedimento e avendo, il ricorrente, effettivamente partecipato con l’invio di diverse osservazioni, anche in tempi diversi.
5.1. Per quanto riguarda gli ulteriori tre motivi del ricorso RG n. 488/2024, se ne rinvia lo scrutinio in sede di esame degli ultimi tre motivi del ricorso RG n. 491/2024, trattandosi di censure identiche.
6. Passando a trattare tale ultimo ricorso e partendo, nell’ordine, dal primo motivo, se ne rileva l’infondatezza.
Il mancato coinvolgimento del gestore della rete idrica (società CIIP) alla conferenza di servizi per il rilascio del titolo unico non è motivo di illegittimità delle autorizzazioni. Il gestore è infatti un soggetto privato che non partecipa al processo decisionale e non è chiamato a dare alcun apporto obbligatorio in senso alla conferenza; lo spostamento della conduttura dell’acqua è, invero, frutto di un accordo tra utente e gestore - ossia, in tal caso, tra la ditta F.lli Pacifici, quale proprietaria del sito in cui deve essere allocato il nuovo tracciato della condotta idrica, e appunto la CIIP, quale società che gestisce il servizio - accordo che ben può intervenire a valle del procedimento autorizzatorio, non interferendo con esso. Tanto si ricava dal Regolamento CIIP e, precisamente, dagli artt. 10 e 14 dello stesso, in cui si precisa che le opere di modifica, anche del tracciato, sono eseguite dal gestore su richiesta dell’utente e con spese a carico di quest’ultimo previa verifica di compatibilità tecnica. Nel caso di specie la ditta F.lli Pacifici ha chiesto al gestore detto spostamento, che risulta essere stato autorizzato; il gestore, inoltre, a fronte dei chiarimenti richiesti dall’utente con nota del 5 dicembre 2024, ha confermato che lo spostamento della condotta idrica è disciplinato dal Regolamento CIIP senza necessità di alcun’altra autorizzazione di soggetti terzi.
Ad ogni modo, tenuto conto del fatto che detto intervento riguarda esclusivamente la proprietà della controinteressata e comporta oneri solo a carico di quest’ultima, senza arrecare pregiudizi a soggetti terzi (che non sono stati allegati né dimostrati, il che si riflette anche sull’interesse a sollevare siffatta doglianza), non si comprende come la mancata partecipazione di CIIP alla conferenza di servizi, anche ammesso che fosse necessaria, abbia potuto determinare un vizio invalidante del provvedimento autorizzatorio.
6.1. Infondato è anche il secondo motivo. Nella relazione al PPAE della Provincia di Ascoli Piceno (documento n. 5 allegato al ricorso), si legge, alle pagine 13-14, che “ Dalle analisi svolte ai fini della determinazione dei fabbisogni provinciali di materiale di cava ed in particolare per quanto concerne gli inerti da costruzione (ghiaia e sabbia) è emerso chiaramente che i quantitativi indicati dal Piano regionale quale riferimento per la redazione del presente programma sono stati abbondantemente sottostimati (si veda in proposito il successivo capitolo “Analisi dei fabbisogni”).
Tuttavia il Programma provinciale è tenuto a conformarsi ai quantitativi indicati dal P.R.A.E. con l’unica deroga possibile relativa alla tipologia di materiale “Travertino” in quanto formazione geologica che al pari del calcare massiccio è caratterizzata da elevatissimo tenore di carbonato di calcio superiore al 98% in peso, presenta particolare valore merceologico (si veda l’ultima deliberazione di Giunta regionale n. 1300 del 9/11/2004 con la quale sono stati determinati i valori
commerciali dei materiali di cava ai fini sanzionatori) e copre settori di mercato ad alto valore aggiunto; inoltre anche le tecniche di coltivazione del travertino possono essere raffinate tanto da potersi parlare di “tecniche innovative di escavazione”.
Pertanto per la tipologia di materiale “Travertino” è stato assegnato un quantitativo pari a 120.000 mc/anno, da considerare al di fuori del computo dei livelli produttivi definiti dal P.R.A.E., da riservare esclusivamente a segmenti di mercato ad alto valore aggiunto quale quello della pietra ornamentale e simili ed alle tecniche innovative di escavazione.
L’individuazione della quota riservata al travertino al di fuori dei livelli produttivi definiti dal P.R.A.E. ha consentito di non alterare in maniera significativa i quantitativi stabiliti per le altre tipologie di materiale che diversamente sarebbero state ridotte per reperire la quota di 120.000 mc/anno comunque ritenuta necessaria per il settore produttivo del travertino.
Il programma ha pertanto fissato la quantità annua di materiale da estrarre pari a 920.000 mc ripartiti nel modo che segue: […] TRAVERTINO Bacino estrattivo 4 (Acquasantano): 100.000 mc/anno […] TOTALE TRAVERTINO 120.000 mc/anno ”. Nel programma si precisa anche che le esenzioni di cui all’art. 60, punto 11, delle N.T.A. del P.P.A.R. dall’applicazione delle prescrizioni di base per l’estrazione di travertino e pietra da taglio nonché di aggregati argillosi e sabbiosi necessari per la produzione di laterizi pregiati è limitata alle zone di Acquasantano e di Rosara.
Ebbene, come si legge nel PAU, il progetto autorizzato prevede l’estrazione, in 10 anni, di un volume complessivo di travertino pari a 299.140 mc, ossia di 29.914 mc ogni anno, quindi assolutamente nei limiti estrattivi indicati dal PPAE per il bacino in questione.
In ogni caso, come evidenziato nelle motivazioni del PAU e, precisamente, nel relativo documento istruttorio (punto 4.2.5 Apertura nuova cava) “ La Regione Marche con Prot. N.203666 del 20/02/2024 si è così espressa: “Esaminata la documentazione agli atti prodotta dalla ditta a maggio 2023 e integrata a ottobre 2023 limitatamente agli aspetti di conformità e compatibilità al PRAE, parere favorevole non ravvisando motivi ostativi al proseguo del procedimento di autorizzazione stabilito dall’art. 12 della LR 71/97” ”, sicché il progetto ha ricevuto l’avallo della Regione quale Ente deputato alla verifica di compatibilità con le disposizioni del PRAE.
6.2. Né meritevole di favorevole considerazione è il terzo motivo, con cui i ricorrenti contestano l’asserita violazione dell’art. 7 delle NTA del Piano di Stralcio di Bacino del fiume Tronto, secondo la quale interventi quali quello in esame devono essere subordinati ad una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e l’indice di rischio esistente. Invero, nell’elaborato B.3a (documento 7 allegato al ricorso) si dà atto del fatto che dette indagini sono state effettuate (“ A tal proposito si specifica che l’area in studio è stata indagata mediante l’esecuzione di diversi sondaggi geognostici a carotaggio continuo che hanno consentito la ricostruzione stratigrafica del sito e n. 3 prove penetrometriche dinamiche continue per la caratterizzazione geotecnica dei terreni presenti ”) e i relativi esiti sono stati riportati nella relazione. In base alle verifiche di stabilità è emerso che “ il tratto di versante interessato dal dissesto PAI e comprendente una porzione dell’area di cava e del tracciato della nuova sede stradale, risulta stabile anche in presenza di accelerazione sismica, come peraltro evidenziato dal rilevamento geomorfologico di campagna ”. Dall’analisi delle caratteristiche morfologiche dell’area, dei risultati delle indagini geognostiche e geotecniche effettuate e delle verifiche di stabilità condotte si è giunti alla conclusione che l’ubicazione del dissesto non è giustificata dall’andamento morfologico dell’area né dalle caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni e che l’area indagata risulta stabile e gli interventi proposti (apertura di una cava e realizzazione della nuova sede stradale) risultano compatibili con le condizioni di dissesto e con l’indice di rischio esistente.
Neppure può sostenersi che è mancata la valutazione di tali verifiche tecniche da parte delle Amministrazioni competenti: l’area interessata dall’intervento ricade tra quelle individuate all’interno del Piano Provinciale delle Attività Estrattive (in particolare, nel bacino estrattivo 4) ed ha quindi già in generale vocazione estrattiva, con una valutazione effettuata a monte. Quanto alla compatibilità ambientale e quanto ai profili di rischio idrogeologico, sia l’AR (parere istruttorio reso in conferenza, precisamente nella parte relativa alla componente ambiente idrico) sia la Regione Marche si sono espresse favorevolmente; nel contributo istruttorio di quest’ultima fornito in seno alla conferenza, si legge “ Esaminato che: - l’area in oggetto interferisce con un perimetro PAI del Fiume Tronto cartografato con codice 1257 con livello di pericolosità H2 e rischio medio R2, che interessa sia l’area di cava che il nuovo tracciato della strada vicinale; […] Verificato che: - in data 25/07/2023 questo Settore Regionale con nota 933153|25/07/2023|R_MARCHE|GRM|GCMS|P|420.60.70/2023/GCMS/4001 comunicava che: “…lo scrivente Settore Genio Civile Marche Sud non ha competenze specifiche per la richiesta di cui all’oggetto ma nell’ambito della massima collaborazione tra Enti Pubblici si fa presente che, in base all’art. 7 comma 2 delle NTA del PAI del Fiume Tronto il progetto per la coltivazione di una cava di travertino di cui all’oggetto risulterebbe fattibile. Dovrà anche essere rispettato quanto rappresentato dall’art. 7 comma 5 per la compatibilità dell’intervento con le condizioni di rischio esistente nell’area ...”.
Detti pareri, unitamente ai documenti facenti parte del progetto e agli studi e alle verifiche tecniche sugli aspetti idrogeologici, sono stati infine oggetto di valutazione da parte della Provincia ai fini del rilascio del PAU, sicché nessun difetto istruttorio può ravvisarsi al riguardo. I ricorrenti, d’altro canto, non introducono in giudizio alcun elemento concreto, anche di carattere tecnico, che possa mettere in discussione gli esiti dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione.
6.3. Sempre nel medesimo contributo istruttorio della Regione Marche appena citato si ricava che il Settore Genio Civile ha anche esaminato gli aspetti botanico-vegetazionali del progetto, valutando che: “- E’ stato esaminato l’elaborato “U – COMPENSAZIONE AMBIENTALE” a firma del dott. for. Giorgio Marini. E’ stato rilevato che il bosco da eliminare ha una forma di governo che è riconducibile a bosco ceduo di età compresa fra i 10-15 anni, con alcune roverelle di maggiore età, un sottobosco tipico di queste formazioni e la presenza al margine di una vegetazione di mantello;
- L’area boschiva sottratta ha una superficie complessiva pari a 1.800 mq, e dovrà essere compensata con 13.500 mq di nuova superficie a bosco e i conteggi relativi all’applicazione del metodo di calcolo secondo l’Allegato A, L.R. n. 71/1997 sono ritenuti corretti;
- Gli importi derivanti dai computi metrici per il calcolo dei costi per la compensazione forestale sono stati ritenuti congrui;
- Nell’elaborato è presente un progetto esecutivo per il rimboschimento compensativo pari ad 10.000 mq, che verrà eseguito dalla ditta; i restanti 3.500 mq verranno indennizzati per un importo pari a 8.718,57 Euro.
- Si accetta l’importo proposto pari a 8.718,57 Euro quale indennizzo per le riduzioni di aree boscate; ”.
E’ evidente che, a fronte di una superficie boschiva sottratta all’intervento di mq 13.500, la decisione di indennizzarne solo mq 3.500 non appare irragionevole né sproporzionata, atteso che comunque viene assicurato un rimboschimento per 10.000 mq. Peraltro, è stata valutata la correttezza dei conteggi in base alla legge regionale n. 71/1997 (documento n. 10 allegato al ricorso).
Sotto altro profilo, si osserva che nel progetto di ricomposizione ambientale predisposto dalla ditta F.lli Pacifici sono bene evidenziate le tipologie di intervento e le aree interessate dallo stesso (cfr., documento n. 11 allegato al ricorso e documento n. 7 allegato alla memoria della controinteressata depositata il 18 novembre 2024). Esso, per come strutturato, risulta pienamente conforme a quanto prescritto dall’allegato B del PRAE in tema di interventi per il recupero e la ricomposizione delle cave (documento n. 12 allegato al ricorso). Tra l’altro, i ricorrenti non hanno allegato specifici elementi atti a confutare l’adeguatezza tecnica del progetto di ricomposizione.
Ne consegue, che anche il quarto motivo è infondato.
6.4. Con il quinto motivo (coincidente con il secondo motivo del ricorso RG n. 488/2024) i ricorrenti, oltre a richiamare le censure svolte in punto di compatibilità idrogeologica e ricomposizione ambientale al terzo e al quarto motivo di ricorso, lamentano la violazione dell’art. 6 del d.lgt. n. 1446/1918.
Sotto tale ultimo profilo (dovendosi rimandare, quanto alle ulteriori doglianze, alle argomentazioni svolte ai precedenti punti 6.2 e 6.3), si osserva che l’art. 6 del d.lgt. n. 1446/1918 è invocato in maniera non pertinente, atteso che esso stabilisce le maggioranze richieste per la validità di deliberazioni assunte dal consorzio eventualmente costituito per la gestione della strada, consorzio che nel caso di specie non risulta essere mai nato. La disposizione è pertanto inapplicabile alla fattispecie, con conseguente infondatezza del motivo.
6.5. Anche il sesto motivo (coincidente con il terzo motivo del ricorso RG n. 488/2024), con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del DPR n. 327/2001, per non essere il progetto di modifica del tracciato della strada stato preceduto da un procedimento di esproprio delle proprietà dei ricorrenti, è infondato sotto un duplice profilo: in primo luogo, risulta che il nuovo tracciato andrà ad insistere sulla proprietà della controinteressata senza incidere su quelle dei ricorrenti; in secondo luogo, quand’anche vi fosse tale (ipotetica e non dimostrata) incidenza sulle proprietà di terzi, il procedimento di esproprio sarebbe comunque successivo al PAU e la sua mancata attivazione non inficerebbe la legittimità dell’atto autorizzatorio.
6.6. Infine, infondato è il settimo motivo (coincidente con il quarto motivo del ricorso RG n. 488/2024). Premesso che, come evincibile dalla documentazione in atti e, in particolare, dal documento istruttorio della Provincia inerente al PAU, anche la realizzazione del nuovo tracciato della strada è stata oggetto di autorizzazione paesaggistica, essa è stata rilasciata sulla base del progetto presentato dalla ditta F.lli Pacifici e della relativa documentazione (precipuamente, elaborato H.2.2 contenente la relazione paesaggistica e F.1_rev.03 contenente la relazione sul progetto di ricomposizione ambientale, prodotti anche dai ricorrenti sub allegati n. 9 e n. 11 al ricorso) e previa acquisizione, in conferenza, dei pareri favorevoli, con prescrizioni, prot. n. 11509 del 23 luglio 2024 del Comune di Acquasanta Terme e prot. n. 9134 del 24 luglio 2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Dagli atti del procedimento emerge con chiarezza che l’istruttoria è stata approfondita e completa e che sono state prese in esame tutte le osservazioni presentate sia dal signor CO EV sia dal suo legale, tutte analizzate e portate all’interno della conferenza. Non è dato dunque riscontrare alcun difetto istruttorio e motivazionale nell’autorizzazione al progetto di modifica del tracciato stradale. Il fatto poi che l’Amministrazione dia conto anche dei vantaggi economici derivanti dalla realizzazione del progetto di coltivazione della cava e del correlato progetto di spostamento del tracciato della strada nulla toglie alla bontà dell’ iter procedimentale conclusosi con il rilascio dell’autorizzazione e alla bontà dell’autorizzazione medesima, poiché gli aspetti messi in luce rientrano pienamente nelle valutazioni di opportunità spettanti alla parte pubblica. Né si comprende quale sia il pregiudizio che subirebbero i ricorrenti, dal momento che l’utilizzo del nuovo tracciato stradale, a quanto consta, è agli stessi consentito in maniera piena, così come accadeva con il precedente tracciato.
6.6. Per tutto quanto esposto, i ricorsi RG n. 488/2024 e RG n. 491/2024 sono infondati e vanno respinti.
7. Data la peculiarità delle questioni e la complessità della vicenda, le spese di entrambi i giudizi possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe e li respinge;
- compensa le spese di entrambi i giudizi tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IA, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
NA De IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA De IA | Renata MA IA |
IL SEGRETARIO