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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2561/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 D.lgs. n. 150/2011 depositato in data 28.11.2024;
da
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Galeotti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Brescia
RESISTENTE
1 OGGETTO: Opposizione al decreto di diniego di liquidazione del compenso spettante al difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, a parziale modifica del decreto emanato in data 07/11/2024 dall'Intestato Tribunale, disporre la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a far data dal mese di gennaio 2022 e annullare il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione e liquidare allo scrivente difensore il compenso per l'assistenza prestata nel corso dell'anno 2021 nel processo civile indicato in epigrafe, come da nota spese allegata all'istanza di liquidazione, con esclusione della sola attività svolta a decorrere da gennaio 2022; nonché, infine, condannare
l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese ed anticipazioni anche del presente ricorso, da liquidarsi secondo equità”.
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale rigettare l'opposizione proposta qualora ritenuta infondata;
spese quantomeno compensate”.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 D.lgs. n.
150/2011, depositato in data 28.11.2024, la sig.ra Parte_1
chiedeva che la revoca dell'ammissione al patrocinio a
[...] spese dello Stato decorresse dall'anno d'imposta 2022 e, conseguentemente, la revoca del decreto, emanato in data
07.11.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3327/2021
R.G., di diniego dell'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'Avv. GALEOTTI Maria Grazia per la difesa prestata nel precedente anno 2021.
Si costituiva per il l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 30.01.2025, parte ricorrente, riportandosi alle conclusioni trascritte in epigrafe, contestava l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali svolte dall'Avvocatura dello Stato, la quale, con la comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2025, aveva eccepito la decadenza dell'opponente al quale contestava di aver proposto ricorso oltre il termine di legge di 30 giorni dalla notificazione del decreto impugnato e l'inammissibilità del mezzo di impugnazione scelto.
Il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni così come previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Le eccezioni preliminari sollevate dall'Avvocatura dello Stato sono infondate: il ricorso è stato tempestivamente iscritto nel ventesimo giorno dalla comunicazione del decreto di revoca del Tribunale, così
3 come è infondata l'eccezione di irritualità del mezzo di impugnazione scelto, dato che il presente giudizio è un procedimento contenzioso disciplinato dal rito semplificato di cognizione.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La sig.ra pur ammettendo la variazione di reddito Parte_1 verificatasi nell'anno 2021 per la quale la stessa non aveva più diritto al beneficio precedentemente accordatole (delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova in data 7.05.2021, basata sulla dichiarazione dei redditi relativa al 2020), chiede che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorra a far data dall'anno d'imposta 2022, non già dal 2021, sostenendo che “il reddito a cui l'art. 76, c. 1 del D.P.R. n. 115/2002 si riferisce, utilizzando l'espressione “reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione”, è quello relativo all'intero anno fiscale precedente a quello per cui si usufruisce del beneficio, sicché le variazioni assumono rilievo nell'anno successivo rispetto a quello in cui si sono compiute”.
Tale interpretazione non può essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di Cassazione “il giudice chiamato nella sede di merito a decidere circa la revoca in discussione è chiamato ad una valutazione che riguarda tutto il periodo in cui l'atto di ammissione ha operato, essendo ben possibile che, sussistendo in origine i requisiti reddituali, la situazione sia successivamente mutata nel corso del tempo con l'acquisizione di disponibilità economiche incompatibili con la fruizione del beneficio in questione.
In tal caso la revoca non potrà riguardare, naturalmente, l'attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del patrocinio a spese dello Stato;
dovrà invece
4 individuare il momento in cui si è determinata la nuova situazione che determina l'esclusione dal beneficio e dovrà disporre la revoca a far tempo da tale ultima epoca” (v. Cass. Pen. n. 10661/2013).
La sentenza della Cassazione è chiara nell'indicare che la revoca dell'ammissione al beneficio decorre dall'epoca in cui il beneficiario non si trova più nella situazione reddituale che consente di fruire del beneficio, situazione che nel caso in esame si è verificata nell'anno 2021, come accertato dalla dichiarazione dei redditi presentata dall'interessata.
La circostanza che la dichiarazione dei redditi si presenti nell'anno successivo è indifferente ai fini che qui ci interessano, dato che l'ammissione al beneficio sussiste solo per il periodo in cui il reddito
è effettivamente sotto la soglia prevista dal legislatore, indipendentemente dal momento in cui si accerti (il che potrebbe avvenire anche per circostanze diverse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) il superamento della soglia reddituale.
Va confermato, pertanto, il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a far data dall'anno 2021 e il conseguente diniego dell'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'Avv. Galeotti per la difesa prestata nel medesimo anno 2021.
P. Q. M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta opposizione e conferma il decreto opposto;
2. spese compensate
Mantova, 26.02.2025
5 Il Presidente
dott. Massimo De Luca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2561/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 D.lgs. n. 150/2011 depositato in data 28.11.2024;
da
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Galeotti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Brescia
RESISTENTE
1 OGGETTO: Opposizione al decreto di diniego di liquidazione del compenso spettante al difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, a parziale modifica del decreto emanato in data 07/11/2024 dall'Intestato Tribunale, disporre la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a far data dal mese di gennaio 2022 e annullare il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione e liquidare allo scrivente difensore il compenso per l'assistenza prestata nel corso dell'anno 2021 nel processo civile indicato in epigrafe, come da nota spese allegata all'istanza di liquidazione, con esclusione della sola attività svolta a decorrere da gennaio 2022; nonché, infine, condannare
l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese ed anticipazioni anche del presente ricorso, da liquidarsi secondo equità”.
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale rigettare l'opposizione proposta qualora ritenuta infondata;
spese quantomeno compensate”.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 D.lgs. n.
150/2011, depositato in data 28.11.2024, la sig.ra Parte_1
chiedeva che la revoca dell'ammissione al patrocinio a
[...] spese dello Stato decorresse dall'anno d'imposta 2022 e, conseguentemente, la revoca del decreto, emanato in data
07.11.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3327/2021
R.G., di diniego dell'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'Avv. GALEOTTI Maria Grazia per la difesa prestata nel precedente anno 2021.
Si costituiva per il l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 30.01.2025, parte ricorrente, riportandosi alle conclusioni trascritte in epigrafe, contestava l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali svolte dall'Avvocatura dello Stato, la quale, con la comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2025, aveva eccepito la decadenza dell'opponente al quale contestava di aver proposto ricorso oltre il termine di legge di 30 giorni dalla notificazione del decreto impugnato e l'inammissibilità del mezzo di impugnazione scelto.
Il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni così come previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Le eccezioni preliminari sollevate dall'Avvocatura dello Stato sono infondate: il ricorso è stato tempestivamente iscritto nel ventesimo giorno dalla comunicazione del decreto di revoca del Tribunale, così
3 come è infondata l'eccezione di irritualità del mezzo di impugnazione scelto, dato che il presente giudizio è un procedimento contenzioso disciplinato dal rito semplificato di cognizione.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La sig.ra pur ammettendo la variazione di reddito Parte_1 verificatasi nell'anno 2021 per la quale la stessa non aveva più diritto al beneficio precedentemente accordatole (delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova in data 7.05.2021, basata sulla dichiarazione dei redditi relativa al 2020), chiede che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorra a far data dall'anno d'imposta 2022, non già dal 2021, sostenendo che “il reddito a cui l'art. 76, c. 1 del D.P.R. n. 115/2002 si riferisce, utilizzando l'espressione “reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione”, è quello relativo all'intero anno fiscale precedente a quello per cui si usufruisce del beneficio, sicché le variazioni assumono rilievo nell'anno successivo rispetto a quello in cui si sono compiute”.
Tale interpretazione non può essere accolta.
Secondo la giurisprudenza di Cassazione “il giudice chiamato nella sede di merito a decidere circa la revoca in discussione è chiamato ad una valutazione che riguarda tutto il periodo in cui l'atto di ammissione ha operato, essendo ben possibile che, sussistendo in origine i requisiti reddituali, la situazione sia successivamente mutata nel corso del tempo con l'acquisizione di disponibilità economiche incompatibili con la fruizione del beneficio in questione.
In tal caso la revoca non potrà riguardare, naturalmente, l'attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del patrocinio a spese dello Stato;
dovrà invece
4 individuare il momento in cui si è determinata la nuova situazione che determina l'esclusione dal beneficio e dovrà disporre la revoca a far tempo da tale ultima epoca” (v. Cass. Pen. n. 10661/2013).
La sentenza della Cassazione è chiara nell'indicare che la revoca dell'ammissione al beneficio decorre dall'epoca in cui il beneficiario non si trova più nella situazione reddituale che consente di fruire del beneficio, situazione che nel caso in esame si è verificata nell'anno 2021, come accertato dalla dichiarazione dei redditi presentata dall'interessata.
La circostanza che la dichiarazione dei redditi si presenti nell'anno successivo è indifferente ai fini che qui ci interessano, dato che l'ammissione al beneficio sussiste solo per il periodo in cui il reddito
è effettivamente sotto la soglia prevista dal legislatore, indipendentemente dal momento in cui si accerti (il che potrebbe avvenire anche per circostanze diverse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) il superamento della soglia reddituale.
Va confermato, pertanto, il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a far data dall'anno 2021 e il conseguente diniego dell'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'Avv. Galeotti per la difesa prestata nel medesimo anno 2021.
P. Q. M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione,
1. rigetta opposizione e conferma il decreto opposto;
2. spese compensate
Mantova, 26.02.2025
5 Il Presidente
dott. Massimo De Luca
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