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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4738 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15737/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GALDI PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA, DE BENEDICTIS ITALA,
NO DA, UM LA E RE DA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10.04.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave, dopo la mancata comunicazione circa l'esito della visita effettuata presso la sede competente a CP_1
seguito di domanda del 31.01.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione riconoscente la ricorrente portatrice di handicap grave con decorrenza da febbraio 2024 ma escludeva, pertanto, la sussistenza dell'altro requisito sanitario della pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 10/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un generico dissenso, che non rispetta i canoni della specificità previsti dall'art. 445 bis co. 6 c.p.c., che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal
CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche,
o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente. In particolare, circa la paventata e genericamente allegata sottovalutazione dell'apparato osteoarticolare, tenuto conto del quadro clinico completo della ricorrente, ha individuato il codice tabellare corrispondente.
Si osserva, inoltre, che con particolare riguardo alle doglianze aventi ad oggetto la superficiale valutazione della patologia neurologica, il CTU, a seguito di accurata visita peritale, ha potuto accertare e documentare le condizioni cognitiva della ricorrente così come in consulenza.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la perizianda è affetta da “Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale, parkinsonismo, fibromialgia, bronchite cronica asmatiforme, cardiopatia ipertensiva”.
E, tuttavia, ha concluso che nonostante la presenza di tali minorazioni, la signora può essere riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza Parte_1
continua poiché ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Non sussistono, pertanto, i requisiti biologici richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Circa la condizione di disabilità grave, invece, il consulente riconosceva la ricorrente portatrice di handicap grave comma 3, art. 3 con decorrenza da febbraio 2024.
È dunque priva di pregio l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata considerazione delle predette patologie, dal momento che dalla perizia si evince una scrupolosa valutazione delle stesse e una motivata attribuzione dei relativi codici, come sopra evidenziato.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali. In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto il riconoscimento di una sola delle prestazioni richieste, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 100% e la condizione di disabilità grave comma 3, art. 3 con decorrenza da febbraio 2024;
b. compensa le spese di lite;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi
Aversa, 20/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15737/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GALDI PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA, DE BENEDICTIS ITALA,
NO DA, UM LA E RE DA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10.04.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave, dopo la mancata comunicazione circa l'esito della visita effettuata presso la sede competente a CP_1
seguito di domanda del 31.01.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione riconoscente la ricorrente portatrice di handicap grave con decorrenza da febbraio 2024 ma escludeva, pertanto, la sussistenza dell'altro requisito sanitario della pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 10/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un generico dissenso, che non rispetta i canoni della specificità previsti dall'art. 445 bis co. 6 c.p.c., che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal
CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche,
o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente. In particolare, circa la paventata e genericamente allegata sottovalutazione dell'apparato osteoarticolare, tenuto conto del quadro clinico completo della ricorrente, ha individuato il codice tabellare corrispondente.
Si osserva, inoltre, che con particolare riguardo alle doglianze aventi ad oggetto la superficiale valutazione della patologia neurologica, il CTU, a seguito di accurata visita peritale, ha potuto accertare e documentare le condizioni cognitiva della ricorrente così come in consulenza.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la perizianda è affetta da “Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale, parkinsonismo, fibromialgia, bronchite cronica asmatiforme, cardiopatia ipertensiva”.
E, tuttavia, ha concluso che nonostante la presenza di tali minorazioni, la signora può essere riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza Parte_1
continua poiché ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Non sussistono, pertanto, i requisiti biologici richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Circa la condizione di disabilità grave, invece, il consulente riconosceva la ricorrente portatrice di handicap grave comma 3, art. 3 con decorrenza da febbraio 2024.
È dunque priva di pregio l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata considerazione delle predette patologie, dal momento che dalla perizia si evince una scrupolosa valutazione delle stesse e una motivata attribuzione dei relativi codici, come sopra evidenziato.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali. In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto il riconoscimento di una sola delle prestazioni richieste, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 100% e la condizione di disabilità grave comma 3, art. 3 con decorrenza da febbraio 2024;
b. compensa le spese di lite;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi
Aversa, 20/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna