Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02328/2025REG.PROV.COLL.
N. 09422/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9422 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa e la Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito Italiano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. --OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito Italiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalle Amministrazioni intimate in data 15 marzo 2025;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e uditi per le parti l’avvocato Gian Maria Covino in delega dell’avvocato Michela Scafetta e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora -OMISSIS-, in qualità di vedova del graduato dell’Esercito Italiano -OMISSIS-, effettivo al momento del decesso presso l’8° Reggimento della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del connesso equo indennizzo in relazione alla “ -OMISSIS- ” occorsa al suo congiunto.
2. L’appellante premette che il coniuge aveva prestato servizio nell’Esercito Italiano dal 1998, partecipando a numerose missioni, operazioni ed attività addestrative sia in Italia sia all’estero, in virtù delle quali l’interessato sarebbe stato sottoposto ad un forte e continuativo stress psico-fisico, asseritamente all’origine della patologia che lo ha condotto al decesso all’età di 35 anni pur “ non avendo egli mai sofferto di patologie cardiache come peraltro confermato dalle continue visite di idoneità a cui il militare [era] stato sottoposto a dar data dal reclutamento ”.
A partire dall’anno 2000 il predetto era stato impegnato in cinque missioni estere, in Kosovo, Iraq, Libano e Afghanistan ed era stato impiegato nelle Operazioni “Strade pulite” e “Strade sicure” a più riprese, oltre che in attività addestrative che avrebbero determinato “ un carico di lavoro straordinario concentrato in pochi anni di servizio ”.
A seguito delle valutazioni operate dalla competente Commissione medica ospedaliera (CMO) a seguito dell’istanza prodotta dall’interessata, il Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito anche CVCS o il Comitato), con parere n. 28984/2015 reso nell’adunanza n. 57/2016 del 23 novembre 2016, riteneva il decesso del militare non dipendente da causa di servizio “ trattandosi di affezione del muscolo cardiaco, ad etiologia sconosciuta, di natura non infiammatoria, ad andamento cronico, comportante un aumento delle componenti cardiache, caratterizzata da eccessiva ipertrofia dei ventricoli con compromissione della funzione di pompa ”, con la precisazione che “ tale patologia complessa, favorita, nel caso di specie, anche dal tabagismo e da una variante dell’aterosclerosi, caratterizzata dallo stesso danno dell’intima con aggiunta di accumulo locale polidistrettuale di lipidi, non può esser nocivamente influenzata da eventi esterni per cui, il servizio prestato, pur tenendo conto degli addotti fattori di disagio, non può aver assunto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ”.
Sulla scorta di tale parere il Ministero della difesa rigettava l’stanza con decreto n. 63/N de 13 febbraio 2017.
3. Avverso tali provvedimenti l’interessata proponeva ricorso giurisdizionale, che il Tribunale adìto respingeva con la sentenza qui gravata, ritenendo – sulla scorta della consolidata giurisprudenza in materia – che il parere del Comitato di verifica non fosse affetto dai vizi lamentati dalla ricorrente che ne avrebbero consentito il sindacato di legittimità e che il provvedimento ministeriale reiettivo fosse stato correttamente emanato sulla base del parere medesimo, in ossequio alla disciplina normativa in materia.
4. L’appellante impugna ora detta pronuncia affidandosi ad un unico motivo e sostenendone, in estrema sintesi, l’erroneità, l’irragionevolezza, l’illogicità e la manifesta ingiustizia, nonché lamentando eccesso di potere per mancata e parziale valutazione dei fatti e degli atti di causa.
In maggio dettaglio, l’interessata sostiene che la sentenza si porrebbe “ in aperto contrasto ” con i principi giurisprudenziali in materia, richiamati in forma invero generica, secondo i quali il giudizio del Comitato di verifica potrebbe asseritamente discostarsi da quello espresso dalla CMO (Commissione medica ospedaliera) “ solo laddove quel giudizio si fondi su una completa ed esauriente istruttoria ”, mentre nel caso di specie si sarebbe in presenza di una istruttoria carente, non essendo stata “ chiarita la ragione per la quale il servizio in concreto prestato non abbia assunto alcuna incidenza concausale ” e non sarebbero state considerate le conclusioni del perito (medico legale) di parte, ignorando il principio della c.d. “ efficienza dannosa ”.
Il giudice di prime cure si sarebbe, quindi, basato su presupposti del tutto errati, illogici, irragionevoli ed ingiusti, motivando in modo contraddittorio ed eludendo l’analisi della documentazione medica e lavorativa in atti, non tenendo quindi in considerazione l’enorme stress psico-fisico cui era stato sottoposto il militare in ragione del servizio svolto e, in particolare delle missioni internazionali.
Le “ laconiche ” conclusioni del CVCS, fatte proprie dal T.a.r. – e relative al tabagismo, al danno a carico dell’intima, alla presunta variante di aterosclerosi ed ai depositi di lipidi – non avrebbero asseritamente “ alcuna sostanziale connessione o effetto peggiorativo sulla cardiomiopatia ipertrofica del paziente ”, come sarebbe confermato dalle valutazioni della CMO, che aveva ascritto la patologia alla categoria I, tabella A.
Il parere del Comitato, come pure la sentenza gravata, sarebbero quindi affetti da grave carenza di istruttoria, non avendo considerato gli straordinari carichi di lavoro cui il militare era stato sottoposto nei suoi 17 anni di servizio.
5. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio confutando le tesi di controparte ed insistendo per il rigetto.
6. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. Giova premettere che, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex pluribus , Cons. Stato, Sez. II, n. 10398/2024, n. 10281/2024, n. 5133/2024, n. 4851/2024, n. 4847/2024, n. 5643/2023, n. 3740/2023, n. 8478/2022, n. 10807/2022; Sez. IV, n. 6945/2022; Sez. I, n. 291/2024 e n. 177/2021, nonché l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata), il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’organo competente a esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, avendo il d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, agli artt. 11 e 12, affidato ad esso il compito di accertare l’esistenza del nesso causale o concausale delle infermità contratte dai pubblici dipendenti con il servizio.
Il giudizio di detto Comitato rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso sia per la composizione di detto organismo, nel quale sono presenti professionalità non solo sanitarie, ma anche giuridiche ed amministrative, sia per la maggior completezza dell’istruttoria esperita in tale sede, che non si limita ai soli aspetti medico-legali.
Va, infatti, ricordato che alla Commissione medica ospedaliera spetta il giudizio diagnostico sulle infermità lamentate dal pubblico dipendente e l’eventuale indicazione della categoria alla quale esse devono ritenersi ascrivibili, mentre è al Comitato di verifica che spetta il diverso compito di accertare l’esistenza di un nesso causale fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l’attività lavorativa svolta dal medesimo.
È il Comitato, dunque, l’organo preposto ad accertare in via definitiva la riconducibilità o meno all’attività lavorativa delle cause produttive delle patologie in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale (o concausale) tra i fatti e le patologie medesime.
Ne consegue che il giudizio del Comitato di verifica è vincolante per l’Amministrazione, che non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito sanitario e deve quindi conformarvisi salva la facoltà, ove lo ritenga, di richiedere un ulteriore parere all’organo medesimo, al quale poi è tenuta ad attenersi.
Al riguardo vale ricordare che a mente dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 “ L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato ”.
In altri termini, laddove non ritenga di conformarsi al parere del CVCS l’Amministrazione deve chiederne il riesame ed è poi vincolata, secondo la lettera della norma, a conformarsi al parere medesimo.
Il parere del Comitato non è, inoltre, sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni di natura medico-legale.
Come recentemente osservato in un caso analogo dalla Sezione, al giudice amministrativo è in tal caso consentita “ una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454, 8 giugno 2009, n. 3500, 9 marzo 2017, n. 1435 e 27 giugno 2017, n. 5357; Cons. Stato Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136) ” (così Cons. Stato, Sez. II, n. 3740/2023, cit.).
9. Ciò posto e venendo al merito della controversia, deve in primo luogo rilevarsi che, a ben vedere, l’appellante non dimostra adeguatamente e comunque in modo convincente che le attività svolte durante il servizio abbiano comportato il decesso del militare, limitandosi a ben vedere ad evocare lo stress psico-fisico dovuto alla sua partecipazione alle missioni internazionali ed alle operazioni in ambito nazionale.
9.1. Correttamente, sul punto, il primo giudice ha rilevato che “ la giurisprudenza ritiene che nella nozione di concausa efficiente e determinante della genesi e dell’aggravamento di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti, eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, ed individuati in modo specifico, e non anche circostanze e condizioni generali e connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività (per quanto gravose) che, per loro stessa natura, includono nella 'normalità' anche carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali. Vanno dunque escluse da tale nozione le circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattori di rischio ordinario in relazione alla peculiare tipologia di prestazione a cui particolare personale selezionato è normalmente avviato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III , 25 agosto 2022 , n. 7454; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 11 novembre 2022, n. 6972 e sez. VI, 28 novembre 2017 n. 5629; TAR Lazio, n. 11617 del 2019) ”.
Ebbene, non può che convenirsi con tali conclusioni, dal momento che l’attività cui è tenuto un militare, abile e a ciò appositamente addestrato, può essere di frequente più impegnativa, dal punto di vista sia fisico sia psicologico, di quella svolta in altre carriere, né l’appellante ha documentato accadimenti, eventi o comunque impegni eccedenti i normali compiti d’istituto che potrebbero aver inciso sulle condizioni di salute del suo congiunto al di là del seppur gravosa ma pur sempre ordinaria attività di servizio, né ha addotto altri argomenti specifici sul concreto svolgimento degli avvenimenti che hanno condotto alla morte del militare.
E del resto il necessario nesso di derivazione causale deve essere verificato non con riferimento alle attività di servizio in via generale ed in senso per così dire possibilistico, bensì in relazione a modalità particolari, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio medesimo, tali da ricondurre la patologia a dette modalità o comunque a fattori connotati da eccezionalità o comunque da specificità.
Non può, infatti, non osservarsi che il necessario nesso di derivazione causale deve essere verificato non con riferimento alle attività di servizio in senso generale, bensì in relazione a modalità particolari, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, tali da ricondurre la patologia a dette modalità eccezionali e non ordinarie.
9.2. Nel caso all’esame non si ritiene, dunque, che il parere del Comitato di verifica, presupposto al provvedimento reiettivo emesso dall’Amministrazione all’esito della procedura, sia affetto dai vizi invocati dall’appellante, apparendo piuttosto frutto di una adeguata istruttoria e sostenuto da un altrettanto adeguato supporto motivazionale, sia pure nella sintesi del caso.
Il Collegio concorda dunque con il giudice di prime cure sul fatto che detto parere contiene “ argomentazioni puntuali ed esenti da profili di illogicità o di travisamento dei fatti, né d’altro canto è emerso che siano stati tralasciati elementi in grado di incidere sulla valutazione medico-legale per come in concreto svolta dall’Amministrazione ”.
9.3. Vale ancora rilevare che secondo la consolidata giurisprudenza, come innanzi richiamata (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. II, n. 10398/2024, cit.), i pareri del Comitato di verifica sono espressione di un potere autoritativo e sono connotati da discrezionalità tecnica, essendo basati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, e come tali sono soggetti al sindacato di legittimità solo ab externo , per errore di fatto o violazione dei canoni di logica formale, cristallizzati nei principi di non contraddizione, ragionevolezza, consequenzialità logico-argomentativa.
Il sindacato del giudice è, dunque, ammesso solo nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, incongruità, irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di fatti rilevanti, nonché in caso di scorrettezza nell’applicazione dei criteri tecnici o di vizi del procedimento, circostanze queste non riscontrabili nel caso di specie, dal momento che il Comitato di verifica ha compiutamente ed esaurientemente esaminato e valutato gli atti prodotti ed ha formulato un giudizio che ne ha tenuto conto, fornendo un parere immune dai vizi anzidetti e, come tale, non sindacabile da parte di questo Collegio.
Non vi è, dunque, motivo di discostarsi dal costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui al giudice amministrativo compete esclusivamente la verifica della manifesta illogicità e irrazionalità del giudizio reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, unico organo tecnico a cui il sistema normativo affida il compito di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, mediante valutazioni assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica.
Il giudice amministrativo, pertanto, in mancanza di un macroscopico travisamento fattuale e di una motivazione palesemente irragionevole, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità in sede amministrativa.
10. Alla luce di tali complessive considerazioni l’appello deve essere respinto.
11. Sussistono valide ragioni, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della natura della controversia, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2 -septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.