Sentenza 27 marzo 1979
Massime • 3
Poiche la Determinazione e la distribuzione degli utili societari e collegata a molteplici fattori e deve seguire particolari norme e procedimenti concernenti gli organi societari, il socio che sia stato condannato a restituire alla societa una certa somma costituente utile sociale, deve adempiere integralmente alla sua obbligazione, senza potere decurtare la somma dovuta di quanto spettantegli come socio in quanto la somma stessa deve prima rientrare nelle casse sociali per essere poi ridistribuita, nella parte residua, dopo operati i vari accantonamenti sociali, a tutti i soci compreso il socio obbligato alla restituzione.*
E astrattamente ammissibile la coesistenza nella stessa persona della duplice posizione di socio di una societa e di lavoratore subordinato della medesima e l'accertamento di detta coesistenza non e sindacabile in Sede di legittimita se adeguatamente motivato.*
Mentre l'accertata sussistenza del reato di falsa testimonianza in Sede penale vieta al giudice civile di tenere conto della deposizione del teste essendo l'inattendibilita di costui lo effetto necessario della dichiarata falsita, nell'ipotesi contraria, in cui nessuna incriminazione del teste vi sia stata, la sua testimonianza non e necessariamente inattendibile, rimanendo ogni accertamento al riguardo rimesso al potere discrezionale di valutazione delle prove spettante al giudice del merito.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1979, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1979 |
Testo completo
E astrattamente ammissibile la coesistenza nella stessa persona della duplice posizione di socio di una societa e di lavoratore subordinato della medesima e l'accertamento di detta coesistenza non e sindacabile in Sede di legittimita se adeguatamente motivato.*