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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/10/2025, n. 4714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4714 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Nona sezione civile riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A resa nel processo civile di appello iscritto al n. 2600/2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4277/2021 del 06.05.2021, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, riservata in decisione all'udienza collegiale del 10 giugno 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, con concessione alle parti del termine fino al 30/06/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 21/07/2025 per il deposito delle memorie di replica, e pendente
TRA
( ) in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con i mandanti ing. Parte_2
(C.F. ), ing. (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) ed ing. (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentato e difeso, giusta procura conferita ai sensi dell'art. 83 comma 2 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appello, dall'Avv.
IO CO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._5 studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16;
Appellante
E (C.F. ), in qualità di successore ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dell' in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege e CP_2 delibere regionali n. 173/18 e 209/18, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli presso cui ope legis domicilia alla via A. Diaz n. 11;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
§ 1. Con ricorso depositato il 04.08.2011 l'ing. di in Parte_1 Parte_1 proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del Controparte_3 costituito con l'ing. l'ing. e
[...] Parte_2 Parte_3
l'ing. (d'ora in avanti solo R.T.P. ricorrente) chiedeva al Tribunale di Parte_4
Napoli di ingiungere al Commissario Delegato per il superamento dell'Emergenza
Socio-Economico-Ambientale del Idrografico del ME AR ex Pt_5 CP_4
14.04.1995 e il pagamento della somma di € 525.355,19, a titolo di Pt_6 corrispettivo residuo per l'incarico professionale di Direzione dei Lavori eseguiti, per il mancato utile per la Direzione dei Lavori non eseguiti e per la redazione di un nuovo progetto preliminare, relativi alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano nel sub comprensorio n. 2 del Medio AR, commissionatogli con Convenzione Rep. N. 29 del 28.06.2000. Per quanto qui rilevi, l'odierno appellante chiedeva, altresì, il riconoscimento degli interessi ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. n. 143/1949 s.m.i., al tasso ufficiale di cambio stabilito dalla NC d'AL, a far data dal 31.07.2004 ovvero a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla trasmissione delle parcelle professionali disposta in data 31.04.2004, e fino all'effettivo soddisfo, oltre spese e competenze della procedura monitoria.
Concesso il decreto in data 10.10.2011 (n. 6401/2011), il Commissario Delegato per il
Superamento dell'Emergenza Socio-Economica Ambientale del Bacino Idrografico del
ME AR ex 14.04.1995 e s.m.i. proponeva opposizione, con atto di CP_4 citazione ritualmente notificato in data 12.12.2011, contestando l'avversa pretesa e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa del 15.03.2012, si costituiva in giudizio il R.T.P. ricorrente chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in via subordinata anche limitatamente alle sole somme non contestate da parte opponente ovvero ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., resistendo agli avversi addebiti e chiedendo, per quanto qui rilevi, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale dell'opponente con condanna alle somme come liquidate in sede di decreto ingiuntivo ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, quantificata in corso di causa, oltre CNPAIA,
IVA e interessi ai sensi dell'art. 9, comma 4, L. sopra cit. ovvero da liquidarsi ai sensi del d.lgs. 231/2002, dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 186, comma 6, c.p.c., nel corso del giudizio, cessato lo stato di emergenza in virtù di OCDPC n. 75/05.04.2013, con cui era stato disposto il subentro a decorrere dal 1.01.2013 dell' Controparte_5
(d'ora in poi solo nelle opere, rapporti ed attività pendenti per il
[...] CP_2 completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel bacino del fiume AR, con atto del 15.05.2013 spiegava intervento l' che faceva CP_2 propria l'opposizione promossa dal Commissario Delegato, chiedendone l'integrale accoglimento.
Ammessa ed espletata la C.T.U., affidata al Dott. ing. , la causa veniva Per_1 introitata in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e di replica delle parti.
Con ordinanza n. 2265/2019, emessa in data 16.05.2019, il Tribunale di Napoli, Sez.
X civile, rilevata, su dichiarazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in sede di conclusionali, l'intervenuta soppressione, scioglimento e messa in liquidazione dell' e il subentro a titolo universale della dichiarava CP_2 Controparte_1
l'interruzione del giudizio.
Con atto depositato il 02.07.2019 e ritualmente notificato, seguiva tempestiva riassunzione della Nuovamente si costituiva in giudizio il Controparte_1 ricorrente R.T.P. e la causa veniva nuovamente riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 4277/2021, pubblicata in data 06.05.2021, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n.
6401/2011, condannava la al pagamento, in favore del R.T.P. Controparte_1 ricorrente, della complessiva somma di € 176.648,77, oltre interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla NC d'AL (art. 9, comma
4, L. 143/1949) a decorrere dal sessantunesimo giorno alla trasmissione della parcelle professionali (31.05.2004), nonché al pagamento delle spese del giudizio, oltre accessori di legge e ponendo definitivamente a carico della stessa le spese di
C.T.U.
§ 2. Avverso la sentenza di prime cure, notificata il 07.05.2021, il ricorrente Pt_7 proponeva appello, con citazione tempestivamente e regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data 07.06.2021, articolato in tre motivi e concludendo per l'accoglimento dello stesso e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
4277/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, per il riconoscimento sull'importo per il quale è stata emessa condanna sia della maggiorazione IVA nella misura del 22%, sia della maggiorazione a titolo di pagamento degli oneri previdenziali dovuti alla nella misura del 4%, nonché per Parte_8 il riconoscimento, sull'importo medesimo, degli interessi legali maturati e
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 maturandi rapportati al tasso europeo nella misura dell'8% su base annua, di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002, per il periodo di pendenza del giudizio di cognizione di primo grado, ossia da marzo 2012 e fino al soddisfo, con vittoria di spese.
L'appellata si costituiva con comparsa del 10.11.2021 (per Controparte_1
l'udienza del 30.11.2021), resistendo al gravame e chiedendone rigetto, in quanto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e infondato.
All'esito dell'udienza del 30.11.2021, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, lette le note depositate dalle parti costituite, ritenuto che era stato richiesto il rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 18.04.2023, poi rinviata d'ufficio al 7.11.2023.
Con ordinanza pubblicata il 10.11.2023, all'esito dell'udienza del 7.11.2023, cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione alle parti dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
A seguito della redistribuzione dei fascicoli già in carico alla dott.ssa Parte_9 avvenuta con provvedimento del 26.02.2025, il fascicolo veniva assegnato al
Presidente Forgillo e la causa rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni al 10.06.2025, con espresso invito a optare per la rinunzia ai termini per conclusionali e repliche.
Con ordinanza pubblicata l'11.06.2025, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, svolta secondo le modalità in epigrafe, lette le note depositate dall'appellante con cui rinunciava ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e dell'appellata con cui chiedeva invece l'assegnazione degli stessi in misura ridotta, rilevato che solo la parte appellante aveva ritualmente provveduto al deposito della comparsa conclusionale a seguito dell'udienza del 7.11.2023, la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3. Esaminando l'appello proposto, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione. La delibazione sull'eccezione è stata, infatti, già implicitamente operata, in senso reiettivo, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass., n.
10422/2019).
§ 4. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato negli stretti limiti di cui in motivazione, e va, pertanto, parzialmente accolto.
§ 4.1. Con il primo motivo l'appellante eccepisce la mancata applicazione della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 maggiorazione per l'Imposta sul valore aggiunto nella misura del 22%, sulla somma oggetto di condanna, ai sensi dell'art. 1 e ss. del D.P.R. 633/1972 (cfr. pagine 5 e 6 dell'atto di appello).
In tal senso, a dire dell'appellante, il primo giudice avrebbe errato laddove ha emesso condanna nei confronti della per la sola sorte capitale Controparte_1 maggiorata dei soli interessi dovuti a titolo di differenze di compensi.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'errata applicazione dell'art. 10 della
L. 633/1972 laddove il giudice di primo grado ha omesso di condannare la CP_1 altresì al pagamento della maggiorazione del 4% sulla sorte capitale, a
[...] titolo di pagamento degli Oneri previdenziali dovuti alla
[...]
(d'ora in poi ) (cfr. pagina 7 dell'atto di Parte_8 CP_6 appello).
§ 4.2. I due motivi di appello, suscettibili di delibazione congiunta, sono fondati negli stretti termini che seguono.
Preliminarmente, è opportuno prendere posizione sulla ammissibilità delle due domande accessorie avanzate dall'appellante solo nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione (cfr. pagine 30 e 33) e in questa sede riproposte.
A riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalla non osta al Controparte_1 riconoscimento della maggiorazione IVA al 22% e della maggiorazione al 4% per contributi dovuti alla Cassa di Previdenza degli Ingegneri ed architetti sulla sorte capitale liquidata in sentenza, la circostanza che l'appellante non abbia avanzato tali domande nel ricorso monitorio.
Infatti, come sostenuto da un recente revirement della Corte riunita nel suo
Supremo Consesso, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata anche una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, pure nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale nuova domanda sia riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita, e si connetta per incompatibilità a quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale ex art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. sent. SS.UU n. 26727/2024).
In tale prospettiva, era consentito al ricorrente-opposto introdurre nel giudizio di opposizione le domande volte al pagamento degli oneri accessori, riguardando il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 medesimo petitum e trovando fondamento nel medesimo interesse sotteso alla domanda principale.
Ciò detto, nel merito, la Corte è chiamata a valutare le sorti della mancanza di alcuna riserva o previsione di corresponsione di somme accessorie, aventi natura fiscale, nel dispositivo della sentenza di primo grado che ha condannato al pagamento di una somma di denaro liquidata e precisamente determinata nel suo ammontare.
Va premesso che la Corte di legittimità ha stabilito che “ove non sia diversamente statuito nel titolo, e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata
l'esigibilità, compete al creditore, che agisce in via esecutiva, l'I.V.A. sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni soggette a tale imposta, anche nel caso in cui manchi un'espressa menzione in tal senso nel titolo esecutivo (sent. n. 6111/2013; nello stesso senso, ex multis, sent. n. 18192/2018; sent. n. 7551/2011; sent. n. 11877/2007; sent. n. 1672/2003)” (Cass. ord. n.10353/2021).
In particolare, con sentenza n. 6111 del 16.3.2013, la Corte di cassazione, nel delineare gli effetti del giudicato e gli effetti nella fase esecutiva, ha chiarito che
“ l'obbligo di corresponsione dell'imposta sul capitale, appunto purché non vi sia stata
(come non pare esservi stata nella specie) prospettazione di questione sulla stessa in sede cognitiva o non vi sia in sede esecutiva questione sulla non spettanza o sulla rivalsa o deducibilità non è un'impropria distorsione od estensione del contenuto del giudicato, ma soltanto la produzione autonoma di un effetto legale dovuto ad una normativa pubblicistica, che si aggiunge, in quanto da essa indipendente, a quello generale della vincolatività del giudicato”.
Da tali conclusioni non può trarsi, perciò, come vorrebbe l'appellata CP_1
la dedotta carenza di interesse all'appello sul punto, in quanto la Corte
[...] di cassazione espressamente fa salvo il caso in cui vi sia prospettazione della questione in fase cognitoria.
Pertanto, avendo l'appellante chiesto, in sede di gravame, la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha statuito sulla domanda relativa al diritto al pagamento dell'IVA e degli oneri previdenziali, la Corte ritiene di doversi pronunciare al riguardo nei termini che seguono.
Osserva la Corte come, ai sensi della disciplina recante il Testo Unico in materia di
IVA, sono imponibili “le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti
d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte” (articolo 3, comma 1, del
Dpr n. 633/1972).
Diversamente sono escluse, dal computo della base imponibile, le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente (art. 15 del cit.
Dpr n. 633/1972). Sulla base di questa norma, quindi, le somme dovute a titolo risarcitorio sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta.
Pertanto, per stabilire se le somme debbano essere assoggettate a IVA, bisogna verificare se tali somme rappresentino un corrispettivo per una prestazione ricevuta, ergo sussista un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, o se siano liquidate a titolo di risarcimento per inadempimento o irregolarità di obblighi contrattuali, cioè, integrino un “mancato guadagno” (cfr.
Cass. n. 6693/2000; Risposta Agenzia delle Entrate all'istanza interpello n.
588/2022).
Giova ancora premettere che, nel caso di specie, la Convenzione Rep. N. 29 del
28.06.2000 aveva stabilito l'ammontare del compenso (cfr. Art. 10 convenzione
(pagina 25) per l'espletamento dell'incarico conferito con il presente atto ed a fronte di ogni onere ed attività comunque necessari sarà corrisposto il compenso complessivo omnicomprensivo di lire 1.785.937.096, al netto di IVA.), e il riconoscimento dell'IVA secondo legge (cfr. Art. 14 convenzione (pagina 31) ai fini fiscali si dichiara che il compenso spettante al Raggruppamento di progettisti è di complessive …. lire, suddiviso come nelle premesse, soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunti, nell'aliquota di legge).
Ciò detto, il Tribunale ha liquidato all'appellante una somma totale pari a €
176.648,77, di cui, rispettivamente, € 95.051,56 a titolo di residue competenze maturate per l'incarico di Direzione dei Lavori, € 39.840,49 a titolo di competenze professionali per il mancato utile per la parte di incarico di Direzione dei Lavori non eseguito per cause non imputabili al R.T.P. ricorrente, e € 41.756,72 a titolo di competenze per l'attività di cui alla nota del 14.05.2003.
Delle suddette distinte voci, dunque, soltanto le somme dovute per l'incarico di
Direzione dei Lavori (€ 95.051,56) e per l'attività di cui alla nota del 14.05.2003 (€
41.756,72) devono ritenersi assoggettabili a IVA, dovendosi riconoscere natura risarcitoria a quelle afferenti al mancato utile, in quanto corrisposte, appunto, in assenza di un nesso di reciprocità o sinallagma con una prestazione determinata ed individuabile.
Tuttavia, giova altresì ricordare il principio vigente in materia fiscale, per il quale una spesa è addebitabile al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, come nel caso di rivalsa o detrazione, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (cfr. Cass. sent. n. 6111/2013). Medesime considerazioni possono farsi in caso di split payment.
Ciò premesso, quindi, se, da un lato, questa Corte può confermare che il pagamento delle somme accessorie in questione si produca autonomamente come
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 effetto legale dovuto dalla legge e, al contempo, può stabilire quali importi siano o meno assoggettabili ad IVA e oneri previdenziali (nel caso di specie, solo l'importo pari a € 136.808,28, derivante dalla somma di € 95.051,56 + € 41.756,72), dall'altro, il riconoscimento, in concreto, del diritto alla loro corresponsione e del relativo quantum, all'appellante/creditore è rimesso a circostanze che non possono essere delibate in questa sede, perché esso è ancorato a specifici presupposti di natura fiscale che possono emergere in sede esecutiva, a fronte di una eventuale contestazione da parte del debitore sul quantum, sulla non spettanza o sulla rivalsa o deducibilità. Analoghe considerazioni si estendono agli oneri previdenziali dovuti alla Parte_8
§ 4.3. Con il terzo motivo l'appellante contesta la statuizione con la quale il primo giudice ha condannato la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 degli interessi legali sulla somma di € 176.648,77, ragguagliati al tasso Pt_7 ufficiale di sconto stabilito dalla NC d'AL, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della
L. 143/2019, a decorrere dal sessantunesimo giorno alla trasmissione delle parcelle professionali (31/05/2004) fino all'effettivo soddisfo.
Deduce, in senso contrario, che il Tribunale, una volta riconosciuto un credito derivante dall'esecuzione di un contratto di appalto, avrebbe dovuto applicare al periodo tra il 1 agosto 2004 fino all'instaurazione de giudizio in oggetto – avvenuta con la costituzione del R.T.P. ricorrente per mezzo dell'opposizione a decreto ingiuntivo – interessi legali al tasso di sconto stabilito dalla NC d'AL, ai sensi dell'art. 9, comma 4, L. 143/1949, mentre al successivo periodo, individuabile nel lasso temporale intercorrente tra la costituzione del R.T.P. ricorrente, avvenuta nel marzo 2012, fino all'effettivo soddisfo, interessi rapportati al tasso europeo nella misura dell'8% su base annua, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.
231/2002 (cfr. pagina 8 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, è opportuno prendere posizione sulla ammissibilità anche di tale domanda accessoria così come avanzata dall'appellante ai sensi del citato d.lgs.
231/2002 nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, e in questa sede riproposta.
Invero, non sarebbe corretto affermare in senso contrario, come fa la CP_1 appellata, che osterebbe all'ammissibilità della domanda, ergo del
[...] riconoscimento, sulla sorta capitale, degli interessi ex d.lgs. 231/2002, la circostanza che nel ricorso monitorio il R.T.P. ricorrente richiedeva il pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 9, comma 4, L. 143/1949, dovendosi ritenere la richiesta di riconoscimento, in via alternativa, ex d.lgs. 231/2002, avanzata solo in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, inammissibile, non essendo consentito al ricorrente-opposto introdurre nel giudizio di opposizione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 ulteriori domande, diverse da quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione.
Nel caso di specie, infatti, non solo non si discute di domanda proposta “ex novo”, in quanto la domanda accessoria avanzata dall'opposto è la medesima azionata nel procedimento monitorio, preso atto che ad essere diversa è solo l'indicazione del criterio di liquidazione degli interessi, ma altresì, vale il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 26727/2024, su cui si è già avuto modo di motivare in ordine ai primi due motivi di gravame.
Nel merito, va opportunamente premesso che secondo pacifica giurisprudenza di legittimità gli interessi stabiliti da norme speciali di legge, con riferimento a determinati crediti, in misura diversa da quella fissata in via generale dal codice civile, sono interessi legali, onde la richiesta di questi, anche qualora manchi indicazione della norma speciale che ne stabilisce la misura, ne impone la liquidazione ad opera del giudice, che, in base al principio “iura novit curia”, è tenuto a conoscere e ad applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale
(così già Cass. sent. n. 11225/2000); con particolare riferimento agli interessi di mora nelle transazioni commerciali il detto principio è stato affermato dal giudice di nomofilachia (Cass. sent. n. 14911/2019, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002…senza che nella domanda giudiziale debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti), dalla giurisprudenza di merito (Trib. Firenze sent. 24.1.2017) e da quella amministrativa
(C. Stato sent. n. 3833/2019). La Corte di cassazione ha, infine, precisato che il sopra richiamato indirizzo è riferito e riferibile solo al processo di cognizione, non potendo di contro il giudice dell'esecuzione (o dell'opposizione all'esecuzione) integrare un titolo esecutivo che rechi la generica qualificazione degli interessi
'legali' o 'di legge' mediante il riconoscimento di quelli moratori ex d.lgs. n.
231/2002 (Cass. sent. n. 8128/2020). Ne deriva che il giudice, anche a fronte di una generica richiesta di interessi, può anzi deve applicare la norma speciale (artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 nel caso de quo), previa verifica della ricorrenza dei relativi presupposti.
Ciò detto, tuttavia, nel caso di specie, coglie nel segno la censura sollevata dall'appellata (cfr. pagina 3 della comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta in appello) laddove afferma l'inapplicabilità della disciplina dettata dal citato d.lgs. 231/2002 al caso in esame, posto che la stipula della Convenzione rep.
N. 29 del 28.06.2000, integrante il titolo della pretesa creditoria principale per cui è causa, è avvenuta in una data anteriore rispetto a quella individuata dalla disposizione transitoria di cui all'art. 11 del decreto citato per l'applicazione della norma in oggetto alle transazioni commerciali concluse tra le parti, cioè l'8 agosto
2002.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui per l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002 non si debba tener conto della genesi del rapporto contrattuale ma del suo svolgimento e del momento in cui si matura il credito e debba avvenire il pagamento, in quanto la norma fa espresso riferimento
“ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002” e cioè al momento della conclusione dell'accordo e non alla fase successiva di esecuzione del contratto. Del resto, così ragionando si attribuirebbe alla norma la idoneità a mutare in corso di rapporto l'assetto negoziale stabilito dalle parti, gravando una delle due di un onere non preventivabile al momento della conclusione dell'accordo e risolvendosi in un'inammissibile e non voluta norma retroattiva.
Peraltro, la giurisprudenza citata dall'appellante non risulta pertinente, avendo il
Tribunale messinese deciso in relazione a una Convenzione ante 8.8.2002 che stabiliva un rapporto di accreditamento con la struttura sanitaria ove la regolamentazione contrattuale veniva sottoscritta anno per anno.
Nel caso di specie, invece, la Convenzione posta a base delle domande dall'appellante costituisce un'unica e completa regolamentazione contrattuale del rapporto.
Pertanto, per espressa previsione di legge, la disciplina speciale sugli interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 non può trovare applicazione e la appellata, come CP_1 già correttamente statuito dal Tribunale, va condannata al pagamento degli interessi legali sulla sorte capitale ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla NC d'AL a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla trasmissione delle parcelle professionali (31/05/2004).
In conclusione, l'appello proposto da in proprio e nella Parte_1 qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con i mandanti ing. ing. Parte_2 ed ing. deve essere parzialmente accolto negli stretti Parte_3 Parte_4 limiti di cui in motivazione.
§ 5. Capitolo Spese
L'accoglimento solo parziale del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009,
n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, ferma restando la liquidazione delle spese processuali del primo grado operata in favore della parte attrice e a carico della (€ 733,00 per Controparte_1 spese ed € 13.430 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi solo nella misura di € 10.113,00 (€ 9.380,00 per compensi + € 733,00 per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 spese) a favore dell'avv. Francesco Vecchione dichiaratosi anticipatario), da ritenersi congrua anche all'esito dell'operata parziale riforma, per quanto riguarda le spese dell'appello si osserva quanto segue.
L'accoglimento solo parziale del presente giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite considerato altresì che, in questa sede, non è stato possibile determinare l'effettivo importo delle somme accessorie (IVA e oneri previdenziali) eventualmente dovute.
Restano a carico della le spese dell'espletata c.t.u. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ing. di , in Parte_1 Parte_1 proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo dei professionisti costituito con i mandanti ing. Parte_2
ing. ed ing. avverso la sentenza del
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di Napoli n. 4277/2021, pubblicata il 06.05.2021, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, n. 4277/2021, dispone la modifica del capo
2 del dispositivo di primo grado nei seguenti termini: “Condanna la CP_1 al pagamento in favore di , in
[...] Parte_1 proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con i mandanti ing. Parte_2
ing. ed ing. della complessiva
[...] Parte_3 Parte_4 somma di € 176.648,77, oltre interessi a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla trasmissione delle parcelle professionali (31/05/2004), oltre I.V.A. e oneri C.N.P.A.I.A. da calcolarsi solo sulla somma di € 136.808,28 se dovuti”;
- Rigetta l'appello per il resto;
- Conferma nel resto, anche in riferimento alla statuizione sulle spese processuali del primo grado e sulle spese di c.t.u., la sentenza di primo grado;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Nona sezione civile riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A resa nel processo civile di appello iscritto al n. 2600/2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4277/2021 del 06.05.2021, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, riservata in decisione all'udienza collegiale del 10 giugno 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, con concessione alle parti del termine fino al 30/06/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 21/07/2025 per il deposito delle memorie di replica, e pendente
TRA
( ) in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con i mandanti ing. Parte_2
(C.F. ), ing. (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) ed ing. (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentato e difeso, giusta procura conferita ai sensi dell'art. 83 comma 2 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appello, dall'Avv.
IO CO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo C.F._5 studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16;
Appellante
E (C.F. ), in qualità di successore ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dell' in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege e CP_2 delibere regionali n. 173/18 e 209/18, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli presso cui ope legis domicilia alla via A. Diaz n. 11;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
§ 1. Con ricorso depositato il 04.08.2011 l'ing. di in Parte_1 Parte_1 proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del Controparte_3 costituito con l'ing. l'ing. e
[...] Parte_2 Parte_3
l'ing. (d'ora in avanti solo R.T.P. ricorrente) chiedeva al Tribunale di Parte_4
Napoli di ingiungere al Commissario Delegato per il superamento dell'Emergenza
Socio-Economico-Ambientale del Idrografico del ME AR ex Pt_5 CP_4
14.04.1995 e il pagamento della somma di € 525.355,19, a titolo di Pt_6 corrispettivo residuo per l'incarico professionale di Direzione dei Lavori eseguiti, per il mancato utile per la Direzione dei Lavori non eseguiti e per la redazione di un nuovo progetto preliminare, relativi alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano nel sub comprensorio n. 2 del Medio AR, commissionatogli con Convenzione Rep. N. 29 del 28.06.2000. Per quanto qui rilevi, l'odierno appellante chiedeva, altresì, il riconoscimento degli interessi ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. n. 143/1949 s.m.i., al tasso ufficiale di cambio stabilito dalla NC d'AL, a far data dal 31.07.2004 ovvero a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla trasmissione delle parcelle professionali disposta in data 31.04.2004, e fino all'effettivo soddisfo, oltre spese e competenze della procedura monitoria.
Concesso il decreto in data 10.10.2011 (n. 6401/2011), il Commissario Delegato per il
Superamento dell'Emergenza Socio-Economica Ambientale del Bacino Idrografico del
ME AR ex 14.04.1995 e s.m.i. proponeva opposizione, con atto di CP_4 citazione ritualmente notificato in data 12.12.2011, contestando l'avversa pretesa e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa del 15.03.2012, si costituiva in giudizio il R.T.P. ricorrente chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in via subordinata anche limitatamente alle sole somme non contestate da parte opponente ovvero ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., resistendo agli avversi addebiti e chiedendo, per quanto qui rilevi, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale dell'opponente con condanna alle somme come liquidate in sede di decreto ingiuntivo ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, quantificata in corso di causa, oltre CNPAIA,
IVA e interessi ai sensi dell'art. 9, comma 4, L. sopra cit. ovvero da liquidarsi ai sensi del d.lgs. 231/2002, dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 186, comma 6, c.p.c., nel corso del giudizio, cessato lo stato di emergenza in virtù di OCDPC n. 75/05.04.2013, con cui era stato disposto il subentro a decorrere dal 1.01.2013 dell' Controparte_5
(d'ora in poi solo nelle opere, rapporti ed attività pendenti per il
[...] CP_2 completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel bacino del fiume AR, con atto del 15.05.2013 spiegava intervento l' che faceva CP_2 propria l'opposizione promossa dal Commissario Delegato, chiedendone l'integrale accoglimento.
Ammessa ed espletata la C.T.U., affidata al Dott. ing. , la causa veniva Per_1 introitata in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e di replica delle parti.
Con ordinanza n. 2265/2019, emessa in data 16.05.2019, il Tribunale di Napoli, Sez.
X civile, rilevata, su dichiarazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in sede di conclusionali, l'intervenuta soppressione, scioglimento e messa in liquidazione dell' e il subentro a titolo universale della dichiarava CP_2 Controparte_1
l'interruzione del giudizio.
Con atto depositato il 02.07.2019 e ritualmente notificato, seguiva tempestiva riassunzione della Nuovamente si costituiva in giudizio il Controparte_1 ricorrente R.T.P. e la causa veniva nuovamente riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 4277/2021, pubblicata in data 06.05.2021, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n.
6401/2011, condannava la al pagamento, in favore del R.T.P. Controparte_1 ricorrente, della complessiva somma di € 176.648,77, oltre interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla NC d'AL (art. 9, comma
4, L. 143/1949) a decorrere dal sessantunesimo giorno alla trasmissione della parcelle professionali (31.05.2004), nonché al pagamento delle spese del giudizio, oltre accessori di legge e ponendo definitivamente a carico della stessa le spese di
C.T.U.
§ 2. Avverso la sentenza di prime cure, notificata il 07.05.2021, il ricorrente Pt_7 proponeva appello, con citazione tempestivamente e regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data 07.06.2021, articolato in tre motivi e concludendo per l'accoglimento dello stesso e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
4277/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, per il riconoscimento sull'importo per il quale è stata emessa condanna sia della maggiorazione IVA nella misura del 22%, sia della maggiorazione a titolo di pagamento degli oneri previdenziali dovuti alla nella misura del 4%, nonché per Parte_8 il riconoscimento, sull'importo medesimo, degli interessi legali maturati e
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 maturandi rapportati al tasso europeo nella misura dell'8% su base annua, di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002, per il periodo di pendenza del giudizio di cognizione di primo grado, ossia da marzo 2012 e fino al soddisfo, con vittoria di spese.
L'appellata si costituiva con comparsa del 10.11.2021 (per Controparte_1
l'udienza del 30.11.2021), resistendo al gravame e chiedendone rigetto, in quanto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e infondato.
All'esito dell'udienza del 30.11.2021, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, lette le note depositate dalle parti costituite, ritenuto che era stato richiesto il rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 18.04.2023, poi rinviata d'ufficio al 7.11.2023.
Con ordinanza pubblicata il 10.11.2023, all'esito dell'udienza del 7.11.2023, cui la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione alle parti dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
A seguito della redistribuzione dei fascicoli già in carico alla dott.ssa Parte_9 avvenuta con provvedimento del 26.02.2025, il fascicolo veniva assegnato al
Presidente Forgillo e la causa rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni al 10.06.2025, con espresso invito a optare per la rinunzia ai termini per conclusionali e repliche.
Con ordinanza pubblicata l'11.06.2025, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, svolta secondo le modalità in epigrafe, lette le note depositate dall'appellante con cui rinunciava ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e dell'appellata con cui chiedeva invece l'assegnazione degli stessi in misura ridotta, rilevato che solo la parte appellante aveva ritualmente provveduto al deposito della comparsa conclusionale a seguito dell'udienza del 7.11.2023, la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3. Esaminando l'appello proposto, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione. La delibazione sull'eccezione è stata, infatti, già implicitamente operata, in senso reiettivo, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass., n.
10422/2019).
§ 4. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato negli stretti limiti di cui in motivazione, e va, pertanto, parzialmente accolto.
§ 4.1. Con il primo motivo l'appellante eccepisce la mancata applicazione della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 maggiorazione per l'Imposta sul valore aggiunto nella misura del 22%, sulla somma oggetto di condanna, ai sensi dell'art. 1 e ss. del D.P.R. 633/1972 (cfr. pagine 5 e 6 dell'atto di appello).
In tal senso, a dire dell'appellante, il primo giudice avrebbe errato laddove ha emesso condanna nei confronti della per la sola sorte capitale Controparte_1 maggiorata dei soli interessi dovuti a titolo di differenze di compensi.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'errata applicazione dell'art. 10 della
L. 633/1972 laddove il giudice di primo grado ha omesso di condannare la CP_1 altresì al pagamento della maggiorazione del 4% sulla sorte capitale, a
[...] titolo di pagamento degli Oneri previdenziali dovuti alla
[...]
(d'ora in poi ) (cfr. pagina 7 dell'atto di Parte_8 CP_6 appello).
§ 4.2. I due motivi di appello, suscettibili di delibazione congiunta, sono fondati negli stretti termini che seguono.
Preliminarmente, è opportuno prendere posizione sulla ammissibilità delle due domande accessorie avanzate dall'appellante solo nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione (cfr. pagine 30 e 33) e in questa sede riproposte.
A riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalla non osta al Controparte_1 riconoscimento della maggiorazione IVA al 22% e della maggiorazione al 4% per contributi dovuti alla Cassa di Previdenza degli Ingegneri ed architetti sulla sorte capitale liquidata in sentenza, la circostanza che l'appellante non abbia avanzato tali domande nel ricorso monitorio.
Infatti, come sostenuto da un recente revirement della Corte riunita nel suo
Supremo Consesso, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata anche una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, pure nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale nuova domanda sia riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita, e si connetta per incompatibilità a quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale ex art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. sent. SS.UU n. 26727/2024).
In tale prospettiva, era consentito al ricorrente-opposto introdurre nel giudizio di opposizione le domande volte al pagamento degli oneri accessori, riguardando il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 medesimo petitum e trovando fondamento nel medesimo interesse sotteso alla domanda principale.
Ciò detto, nel merito, la Corte è chiamata a valutare le sorti della mancanza di alcuna riserva o previsione di corresponsione di somme accessorie, aventi natura fiscale, nel dispositivo della sentenza di primo grado che ha condannato al pagamento di una somma di denaro liquidata e precisamente determinata nel suo ammontare.
Va premesso che la Corte di legittimità ha stabilito che “ove non sia diversamente statuito nel titolo, e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata
l'esigibilità, compete al creditore, che agisce in via esecutiva, l'I.V.A. sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni soggette a tale imposta, anche nel caso in cui manchi un'espressa menzione in tal senso nel titolo esecutivo (sent. n. 6111/2013; nello stesso senso, ex multis, sent. n. 18192/2018; sent. n. 7551/2011; sent. n. 11877/2007; sent. n. 1672/2003)” (Cass. ord. n.10353/2021).
In particolare, con sentenza n. 6111 del 16.3.2013, la Corte di cassazione, nel delineare gli effetti del giudicato e gli effetti nella fase esecutiva, ha chiarito che
“ l'obbligo di corresponsione dell'imposta sul capitale, appunto purché non vi sia stata
(come non pare esservi stata nella specie) prospettazione di questione sulla stessa in sede cognitiva o non vi sia in sede esecutiva questione sulla non spettanza o sulla rivalsa o deducibilità non è un'impropria distorsione od estensione del contenuto del giudicato, ma soltanto la produzione autonoma di un effetto legale dovuto ad una normativa pubblicistica, che si aggiunge, in quanto da essa indipendente, a quello generale della vincolatività del giudicato”.
Da tali conclusioni non può trarsi, perciò, come vorrebbe l'appellata CP_1
la dedotta carenza di interesse all'appello sul punto, in quanto la Corte
[...] di cassazione espressamente fa salvo il caso in cui vi sia prospettazione della questione in fase cognitoria.
Pertanto, avendo l'appellante chiesto, in sede di gravame, la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha statuito sulla domanda relativa al diritto al pagamento dell'IVA e degli oneri previdenziali, la Corte ritiene di doversi pronunciare al riguardo nei termini che seguono.
Osserva la Corte come, ai sensi della disciplina recante il Testo Unico in materia di
IVA, sono imponibili “le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti
d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte” (articolo 3, comma 1, del
Dpr n. 633/1972).
Diversamente sono escluse, dal computo della base imponibile, le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente (art. 15 del cit.
Dpr n. 633/1972). Sulla base di questa norma, quindi, le somme dovute a titolo risarcitorio sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta.
Pertanto, per stabilire se le somme debbano essere assoggettate a IVA, bisogna verificare se tali somme rappresentino un corrispettivo per una prestazione ricevuta, ergo sussista un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, o se siano liquidate a titolo di risarcimento per inadempimento o irregolarità di obblighi contrattuali, cioè, integrino un “mancato guadagno” (cfr.
Cass. n. 6693/2000; Risposta Agenzia delle Entrate all'istanza interpello n.
588/2022).
Giova ancora premettere che, nel caso di specie, la Convenzione Rep. N. 29 del
28.06.2000 aveva stabilito l'ammontare del compenso (cfr. Art. 10 convenzione
(pagina 25) per l'espletamento dell'incarico conferito con il presente atto ed a fronte di ogni onere ed attività comunque necessari sarà corrisposto il compenso complessivo omnicomprensivo di lire 1.785.937.096, al netto di IVA.), e il riconoscimento dell'IVA secondo legge (cfr. Art. 14 convenzione (pagina 31) ai fini fiscali si dichiara che il compenso spettante al Raggruppamento di progettisti è di complessive …. lire, suddiviso come nelle premesse, soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunti, nell'aliquota di legge).
Ciò detto, il Tribunale ha liquidato all'appellante una somma totale pari a €
176.648,77, di cui, rispettivamente, € 95.051,56 a titolo di residue competenze maturate per l'incarico di Direzione dei Lavori, € 39.840,49 a titolo di competenze professionali per il mancato utile per la parte di incarico di Direzione dei Lavori non eseguito per cause non imputabili al R.T.P. ricorrente, e € 41.756,72 a titolo di competenze per l'attività di cui alla nota del 14.05.2003.
Delle suddette distinte voci, dunque, soltanto le somme dovute per l'incarico di
Direzione dei Lavori (€ 95.051,56) e per l'attività di cui alla nota del 14.05.2003 (€
41.756,72) devono ritenersi assoggettabili a IVA, dovendosi riconoscere natura risarcitoria a quelle afferenti al mancato utile, in quanto corrisposte, appunto, in assenza di un nesso di reciprocità o sinallagma con una prestazione determinata ed individuabile.
Tuttavia, giova altresì ricordare il principio vigente in materia fiscale, per il quale una spesa è addebitabile al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, come nel caso di rivalsa o detrazione, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro (cfr. Cass. sent. n. 6111/2013). Medesime considerazioni possono farsi in caso di split payment.
Ciò premesso, quindi, se, da un lato, questa Corte può confermare che il pagamento delle somme accessorie in questione si produca autonomamente come
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 effetto legale dovuto dalla legge e, al contempo, può stabilire quali importi siano o meno assoggettabili ad IVA e oneri previdenziali (nel caso di specie, solo l'importo pari a € 136.808,28, derivante dalla somma di € 95.051,56 + € 41.756,72), dall'altro, il riconoscimento, in concreto, del diritto alla loro corresponsione e del relativo quantum, all'appellante/creditore è rimesso a circostanze che non possono essere delibate in questa sede, perché esso è ancorato a specifici presupposti di natura fiscale che possono emergere in sede esecutiva, a fronte di una eventuale contestazione da parte del debitore sul quantum, sulla non spettanza o sulla rivalsa o deducibilità. Analoghe considerazioni si estendono agli oneri previdenziali dovuti alla Parte_8
§ 4.3. Con il terzo motivo l'appellante contesta la statuizione con la quale il primo giudice ha condannato la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 degli interessi legali sulla somma di € 176.648,77, ragguagliati al tasso Pt_7 ufficiale di sconto stabilito dalla NC d'AL, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della
L. 143/2019, a decorrere dal sessantunesimo giorno alla trasmissione delle parcelle professionali (31/05/2004) fino all'effettivo soddisfo.
Deduce, in senso contrario, che il Tribunale, una volta riconosciuto un credito derivante dall'esecuzione di un contratto di appalto, avrebbe dovuto applicare al periodo tra il 1 agosto 2004 fino all'instaurazione de giudizio in oggetto – avvenuta con la costituzione del R.T.P. ricorrente per mezzo dell'opposizione a decreto ingiuntivo – interessi legali al tasso di sconto stabilito dalla NC d'AL, ai sensi dell'art. 9, comma 4, L. 143/1949, mentre al successivo periodo, individuabile nel lasso temporale intercorrente tra la costituzione del R.T.P. ricorrente, avvenuta nel marzo 2012, fino all'effettivo soddisfo, interessi rapportati al tasso europeo nella misura dell'8% su base annua, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.
231/2002 (cfr. pagina 8 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, è opportuno prendere posizione sulla ammissibilità anche di tale domanda accessoria così come avanzata dall'appellante ai sensi del citato d.lgs.
231/2002 nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, e in questa sede riproposta.
Invero, non sarebbe corretto affermare in senso contrario, come fa la CP_1 appellata, che osterebbe all'ammissibilità della domanda, ergo del
[...] riconoscimento, sulla sorta capitale, degli interessi ex d.lgs. 231/2002, la circostanza che nel ricorso monitorio il R.T.P. ricorrente richiedeva il pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 9, comma 4, L. 143/1949, dovendosi ritenere la richiesta di riconoscimento, in via alternativa, ex d.lgs. 231/2002, avanzata solo in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, inammissibile, non essendo consentito al ricorrente-opposto introdurre nel giudizio di opposizione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 ulteriori domande, diverse da quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione.
Nel caso di specie, infatti, non solo non si discute di domanda proposta “ex novo”, in quanto la domanda accessoria avanzata dall'opposto è la medesima azionata nel procedimento monitorio, preso atto che ad essere diversa è solo l'indicazione del criterio di liquidazione degli interessi, ma altresì, vale il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 26727/2024, su cui si è già avuto modo di motivare in ordine ai primi due motivi di gravame.
Nel merito, va opportunamente premesso che secondo pacifica giurisprudenza di legittimità gli interessi stabiliti da norme speciali di legge, con riferimento a determinati crediti, in misura diversa da quella fissata in via generale dal codice civile, sono interessi legali, onde la richiesta di questi, anche qualora manchi indicazione della norma speciale che ne stabilisce la misura, ne impone la liquidazione ad opera del giudice, che, in base al principio “iura novit curia”, è tenuto a conoscere e ad applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale
(così già Cass. sent. n. 11225/2000); con particolare riferimento agli interessi di mora nelle transazioni commerciali il detto principio è stato affermato dal giudice di nomofilachia (Cass. sent. n. 14911/2019, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002…senza che nella domanda giudiziale debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti), dalla giurisprudenza di merito (Trib. Firenze sent. 24.1.2017) e da quella amministrativa
(C. Stato sent. n. 3833/2019). La Corte di cassazione ha, infine, precisato che il sopra richiamato indirizzo è riferito e riferibile solo al processo di cognizione, non potendo di contro il giudice dell'esecuzione (o dell'opposizione all'esecuzione) integrare un titolo esecutivo che rechi la generica qualificazione degli interessi
'legali' o 'di legge' mediante il riconoscimento di quelli moratori ex d.lgs. n.
231/2002 (Cass. sent. n. 8128/2020). Ne deriva che il giudice, anche a fronte di una generica richiesta di interessi, può anzi deve applicare la norma speciale (artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 nel caso de quo), previa verifica della ricorrenza dei relativi presupposti.
Ciò detto, tuttavia, nel caso di specie, coglie nel segno la censura sollevata dall'appellata (cfr. pagina 3 della comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta in appello) laddove afferma l'inapplicabilità della disciplina dettata dal citato d.lgs. 231/2002 al caso in esame, posto che la stipula della Convenzione rep.
N. 29 del 28.06.2000, integrante il titolo della pretesa creditoria principale per cui è causa, è avvenuta in una data anteriore rispetto a quella individuata dalla disposizione transitoria di cui all'art. 11 del decreto citato per l'applicazione della norma in oggetto alle transazioni commerciali concluse tra le parti, cioè l'8 agosto
2002.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui per l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002 non si debba tener conto della genesi del rapporto contrattuale ma del suo svolgimento e del momento in cui si matura il credito e debba avvenire il pagamento, in quanto la norma fa espresso riferimento
“ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002” e cioè al momento della conclusione dell'accordo e non alla fase successiva di esecuzione del contratto. Del resto, così ragionando si attribuirebbe alla norma la idoneità a mutare in corso di rapporto l'assetto negoziale stabilito dalle parti, gravando una delle due di un onere non preventivabile al momento della conclusione dell'accordo e risolvendosi in un'inammissibile e non voluta norma retroattiva.
Peraltro, la giurisprudenza citata dall'appellante non risulta pertinente, avendo il
Tribunale messinese deciso in relazione a una Convenzione ante 8.8.2002 che stabiliva un rapporto di accreditamento con la struttura sanitaria ove la regolamentazione contrattuale veniva sottoscritta anno per anno.
Nel caso di specie, invece, la Convenzione posta a base delle domande dall'appellante costituisce un'unica e completa regolamentazione contrattuale del rapporto.
Pertanto, per espressa previsione di legge, la disciplina speciale sugli interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 non può trovare applicazione e la appellata, come CP_1 già correttamente statuito dal Tribunale, va condannata al pagamento degli interessi legali sulla sorte capitale ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla NC d'AL a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla trasmissione delle parcelle professionali (31/05/2004).
In conclusione, l'appello proposto da in proprio e nella Parte_1 qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con i mandanti ing. ing. Parte_2 ed ing. deve essere parzialmente accolto negli stretti Parte_3 Parte_4 limiti di cui in motivazione.
§ 5. Capitolo Spese
L'accoglimento solo parziale del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009,
n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, ferma restando la liquidazione delle spese processuali del primo grado operata in favore della parte attrice e a carico della (€ 733,00 per Controparte_1 spese ed € 13.430 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi solo nella misura di € 10.113,00 (€ 9.380,00 per compensi + € 733,00 per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 spese) a favore dell'avv. Francesco Vecchione dichiaratosi anticipatario), da ritenersi congrua anche all'esito dell'operata parziale riforma, per quanto riguarda le spese dell'appello si osserva quanto segue.
L'accoglimento solo parziale del presente giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite considerato altresì che, in questa sede, non è stato possibile determinare l'effettivo importo delle somme accessorie (IVA e oneri previdenziali) eventualmente dovute.
Restano a carico della le spese dell'espletata c.t.u. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ing. di , in Parte_1 Parte_1 proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo dei professionisti costituito con i mandanti ing. Parte_2
ing. ed ing. avverso la sentenza del
[...] Parte_3 Parte_4
Tribunale di Napoli n. 4277/2021, pubblicata il 06.05.2021, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, n. 4277/2021, dispone la modifica del capo
2 del dispositivo di primo grado nei seguenti termini: “Condanna la CP_1 al pagamento in favore di , in
[...] Parte_1 proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con i mandanti ing. Parte_2
ing. ed ing. della complessiva
[...] Parte_3 Parte_4 somma di € 176.648,77, oltre interessi a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla trasmissione delle parcelle professionali (31/05/2004), oltre I.V.A. e oneri C.N.P.A.I.A. da calcolarsi solo sulla somma di € 136.808,28 se dovuti”;
- Rigetta l'appello per il resto;
- Conferma nel resto, anche in riferimento alla statuizione sulle spese processuali del primo grado e sulle spese di c.t.u., la sentenza di primo grado;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2600/21 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11