TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 719 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 719 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. GAMBONI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 14/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare lo scioglimento di matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra CP_2
in Riccione (RN) in data 12/05/2016, atto trascritto nel predetto comune al n. Controparte_1
13, Parte 1, anno 2016 ordinando all'ufficiale di stato civile di detto comune di provvedere alle necessarie annotazioni;
2. Ritenuta la autosufficienza economica di entrambi i coniugi, dichiarare che alcuna somma verrà versata in favore dell'altro a titolo di assegno divorzile;
i medesimi coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa dall'altro.
3. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre in Per_1
Riccione (RN) alla Via Mantova, n° 4. Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione della figlia garantendo alla stessa il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e le rispettive famiglie d'origine, un rapporto equilibrato e continuativo.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé i minori, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, ogni qualvolta gli sarà possibile, in base alle CP_2 preminenti esigenze di vita e di studio della stessa, seguendola nelle attività scolastiche e ricreative, sempre previo e tempestivo accordo con la Sig,ra e compatibilmente con le di lei esigenze di CP_1 vita.
I ricorrenti convengono fin da ora di dar seguito ad una prassi già tra loro consolidata, ovvero:
- dal lunedì al giovedì la figlia resterà sempre collocata presso l'abitazione materna in Riccione Per_1 alla Via Mantova, n.4, alternandosi poi le settimane come di seguito: pagina 2 di 5 - settimana 1., ossia quando il weekend non è di spettanza paterna, il padre andrà a prendere la figlia a scuola il giovedì e la terrà con sé fino al venerdì mattina, riaccompagnandola a scuola;
- settimana 2., ossia quando il weekend è di spettanza paterna, il padre la andrà a prendere a scuola il giovedì o venerdì (a seconda delle esigenze della bambina) e la terrà con sé fino al lunedì mattina riaccompagnandola a scuola, incluse cene e pernotti;
5. le festività ed i ponti durante l'anno saranno trascorse dalla figlia con i genitori seguendo il calendario ordinario di cui sopra, ad eccezione dei giorni di Natale e S. Stefano, che saranno alternati tra i genitori, ed i giorni di Pasqua e Pasquetta, anche essi alternati tra i genitori;
6. durante l'anno la minore potrà trascorrere 2 settimane -anche non consecutive- con ciascuno dei genitori. A tale effetto i genitori si impegnano a programmare le proprie ferie assumendo l'impegno di comunicarlo all'altro genitore con adeguato e congruo anticipo (almeno 20 giorni prima della partenza).
Entrambi i genitori si danno reciprocamente atto che le rispettive programmazioni delle vacanze personali e di quelle con la figlia dovranno avvenire tenendo primariamente conto dell'età della stessa, dei suoi desideri ed esigenze;
Ciò detto va ribadito che il calendario così come sopra indicato resterà un punto di riferimento per i genitori, e che tuttavia costoro avranno facoltà di accordarsi tra loro su differenti modalità e tempi di frequentazione della figlia.
7. I Sigg.ri e hanno convenuto che per la figlia il regime di mantenimento diretto, CP_1 CP_2 Per_1 senza la corresponsione di un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le esigenze della minore nei reciproci periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore. A tal proposito si vuole precisare che per esigenze della minore vanno intese non soltanto quelle strettamente legate all'obbligo alimentare, ma vengano inclusi altresì numerosi altri aspetti della vita della figlia, quali quello abitativo, scolastico, sportivo sociale estendendosi anche all'assistenza morale ed alla garanzia di una organizzazione domestica idonea a rispondere alle esigenze di cura ed alla educazione della figlia stessa.
6. I genitori contribuiranno al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi che di seguito si vengono a specificare e comunque come approvate nel protocollo adottato dal
Tribunale di Bologna, specificando quanto segue:
a. SPESE STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO FRA I
GENITORI, MA CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE FISCALE:
spese mediche: A) visite specialistiche per trattamenti sanitari in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
B) cure dentistiche/specialistiche entro €. 75 a prestazione ovvero presso pagina 3 di 5 strutture pubbliche;
C) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
D) spese scolastiche: tasse scolastiche e oneri imposti dai istituti pubblici per scuole di istruzione di I° e di II°; E) tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
F) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
G) gite scolastiche senza pernottamento;
H) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di I° e II°
e per la durata prevista del corso di laurea;
I), mensa scolastica e universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di €. 12,00 al giorno); L) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista per il corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
M) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri famigliari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
N) spese ludico sportive/ricreative: non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa, attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per figlia se compatibili con la capacità economica dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €. 100,00 l'anno.
La frequentazione di ulteriori attività sportive e ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori ed in difetto è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione della figlia.
b) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVIAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI E CHE
SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
FISCALE:
A) cure dentistiche oltre ad €. 75 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
B) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici, (ivi comprese cure termali e fisioterapiche), e interventi chirurgici in libera professionale;
C) cure non convenzionali;
spese scolastiche: rette scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, rette universitarie in istituti privati, alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
D) baby sitter, se necessaria nel caso in cui non vi siano altri famigliari disponibili ed idonei;
E) gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
F) rilascio o ottenimento della patente di giuda (guide ed esami).
7. Le parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono altresì che la Sig.ra verserà al Sig. , ogni anno, euro 200,00= fino ad estinzione (gennaio CP_1 CP_2
2030), a titolo di interessi corrisposti dal Rizzo da imputarsi al contratto di finanziamento accesso con pagina 4 di 5 Fiditalia ed allo stesso intestato per la costruzione del pergolato insistente sull'abitazione della signora
(doc. 7); CP_1
8. L'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito, per l'intero, dalla sig.ra Controparte_1 con impegno di rinuncia e rilascio, da parte del Rizzo della documentazione necessaria richiesta dall'Istituto erogante.
9. I ricorrenti danno atto che le spese sostenute per il cane PY, cane di razza Border Collie, quali cibo, spese veterinarie, assicurazione, farmaci etc. intestato al Sig. e presso il medesimo collocato CP_2 verranno sostenute interamente dallo stesso;
10. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
il 12.05.2016 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte I Anno 2016 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 719 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. GAMBONI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 14/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.07.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare lo scioglimento di matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra CP_2
in Riccione (RN) in data 12/05/2016, atto trascritto nel predetto comune al n. Controparte_1
13, Parte 1, anno 2016 ordinando all'ufficiale di stato civile di detto comune di provvedere alle necessarie annotazioni;
2. Ritenuta la autosufficienza economica di entrambi i coniugi, dichiarare che alcuna somma verrà versata in favore dell'altro a titolo di assegno divorzile;
i medesimi coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa dall'altro.
3. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre in Per_1
Riccione (RN) alla Via Mantova, n° 4. Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione della figlia garantendo alla stessa il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, nonché con gli ascendenti e le rispettive famiglie d'origine, un rapporto equilibrato e continuativo.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé i minori, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, ogni qualvolta gli sarà possibile, in base alle CP_2 preminenti esigenze di vita e di studio della stessa, seguendola nelle attività scolastiche e ricreative, sempre previo e tempestivo accordo con la Sig,ra e compatibilmente con le di lei esigenze di CP_1 vita.
I ricorrenti convengono fin da ora di dar seguito ad una prassi già tra loro consolidata, ovvero:
- dal lunedì al giovedì la figlia resterà sempre collocata presso l'abitazione materna in Riccione Per_1 alla Via Mantova, n.4, alternandosi poi le settimane come di seguito: pagina 2 di 5 - settimana 1., ossia quando il weekend non è di spettanza paterna, il padre andrà a prendere la figlia a scuola il giovedì e la terrà con sé fino al venerdì mattina, riaccompagnandola a scuola;
- settimana 2., ossia quando il weekend è di spettanza paterna, il padre la andrà a prendere a scuola il giovedì o venerdì (a seconda delle esigenze della bambina) e la terrà con sé fino al lunedì mattina riaccompagnandola a scuola, incluse cene e pernotti;
5. le festività ed i ponti durante l'anno saranno trascorse dalla figlia con i genitori seguendo il calendario ordinario di cui sopra, ad eccezione dei giorni di Natale e S. Stefano, che saranno alternati tra i genitori, ed i giorni di Pasqua e Pasquetta, anche essi alternati tra i genitori;
6. durante l'anno la minore potrà trascorrere 2 settimane -anche non consecutive- con ciascuno dei genitori. A tale effetto i genitori si impegnano a programmare le proprie ferie assumendo l'impegno di comunicarlo all'altro genitore con adeguato e congruo anticipo (almeno 20 giorni prima della partenza).
Entrambi i genitori si danno reciprocamente atto che le rispettive programmazioni delle vacanze personali e di quelle con la figlia dovranno avvenire tenendo primariamente conto dell'età della stessa, dei suoi desideri ed esigenze;
Ciò detto va ribadito che il calendario così come sopra indicato resterà un punto di riferimento per i genitori, e che tuttavia costoro avranno facoltà di accordarsi tra loro su differenti modalità e tempi di frequentazione della figlia.
7. I Sigg.ri e hanno convenuto che per la figlia il regime di mantenimento diretto, CP_1 CP_2 Per_1 senza la corresponsione di un assegno periodico, ma provvedendo direttamente a soddisfare le esigenze della minore nei reciproci periodi di permanenza della stessa presso ciascun genitore. A tal proposito si vuole precisare che per esigenze della minore vanno intese non soltanto quelle strettamente legate all'obbligo alimentare, ma vengano inclusi altresì numerosi altri aspetti della vita della figlia, quali quello abitativo, scolastico, sportivo sociale estendendosi anche all'assistenza morale ed alla garanzia di una organizzazione domestica idonea a rispondere alle esigenze di cura ed alla educazione della figlia stessa.
6. I genitori contribuiranno al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi che di seguito si vengono a specificare e comunque come approvate nel protocollo adottato dal
Tribunale di Bologna, specificando quanto segue:
a. SPESE STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO FRA I
GENITORI, MA CHE SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE FISCALE:
spese mediche: A) visite specialistiche per trattamenti sanitari in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
B) cure dentistiche/specialistiche entro €. 75 a prestazione ovvero presso pagina 3 di 5 strutture pubbliche;
C) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
D) spese scolastiche: tasse scolastiche e oneri imposti dai istituti pubblici per scuole di istruzione di I° e di II°; E) tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
F) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
G) gite scolastiche senza pernottamento;
H) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di I° e II°
e per la durata prevista del corso di laurea;
I), mensa scolastica e universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di €. 12,00 al giorno); L) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista per il corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
M) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario della figlia con orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri famigliari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
N) spese ludico sportive/ricreative: non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa, attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per figlia se compatibili con la capacità economica dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €. 100,00 l'anno.
La frequentazione di ulteriori attività sportive e ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori ed in difetto è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione della figlia.
b) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVIAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI E CHE
SARANNO RIMBORSATE PREVIA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
FISCALE:
A) cure dentistiche oltre ad €. 75 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
B) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici, (ivi comprese cure termali e fisioterapiche), e interventi chirurgici in libera professionale;
C) cure non convenzionali;
spese scolastiche: rette scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, rette universitarie in istituti privati, alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
D) baby sitter, se necessaria nel caso in cui non vi siano altri famigliari disponibili ed idonei;
E) gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
F) rilascio o ottenimento della patente di giuda (guide ed esami).
7. Le parti a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono altresì che la Sig.ra verserà al Sig. , ogni anno, euro 200,00= fino ad estinzione (gennaio CP_1 CP_2
2030), a titolo di interessi corrisposti dal Rizzo da imputarsi al contratto di finanziamento accesso con pagina 4 di 5 Fiditalia ed allo stesso intestato per la costruzione del pergolato insistente sull'abitazione della signora
(doc. 7); CP_1
8. L'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito, per l'intero, dalla sig.ra Controparte_1 con impegno di rinuncia e rilascio, da parte del Rizzo della documentazione necessaria richiesta dall'Istituto erogante.
9. I ricorrenti danno atto che le spese sostenute per il cane PY, cane di razza Border Collie, quali cibo, spese veterinarie, assicurazione, farmaci etc. intestato al Sig. e presso il medesimo collocato CP_2 verranno sostenute interamente dallo stesso;
10. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
il 12.05.2016 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte I Anno 2016 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5