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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Giuliana Melandri CONSIGLIERE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 242/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
c.f. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante sig. , e , c.f. COroparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi, unitamente e C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Mauro Barosso e Paolo Galli per procura allegata alla memoria di costituzione in appello APPELLATI
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 5.2.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 6.2.2025
FATTI DI CAUSA hanno proposto opposizione Parte_2 CP_3
ad ordinanza-ingiunzione notificata ad entrambi quali obbligati in solido per il pagamento della sanzione amministrativa di euro
52.827,05 per avere impiegato 11 lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione della costituzione di un rapporto di lavoro, nel mese di febbraio 2019; hanno contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con riferimento a ciascuna delle undici persone ed hanno chiesto, pertanto,
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta. CO Costituendosi in giudizio l' ha contestato il fondamento dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1010/2023, pubblicata il 12.2.2024, il Tribunale ha revocato l'ordinanza-ingiunzione, condannato gli opponenti al pagamento della sanzione di euro 22.000,00 oltre accessori, e CO condannato l' a rimborsare agli opponenti un quarto delle spese del grado. CO Propone appello l' ; resistono gli appellati.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE CO L' lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. e rileva che le spese del giudizio avrebbero dovuto seguire la soccombenza ed essere interamente poste a carico degli opponenti.
L'appello è fondato.
Il Tribunale si è discostato dall'ormai consolidato orientamento della S.C. secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (Cass. S.U. 32061/2022; in senso conforme, Cass.
13827/2024).
Più specificamente, proprio in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la Corte di Cassazione aveva già da tempo affermato che “quando con ordinanza-ingiunzione sia stata irrogata una sanzione amministrativa, e tale sanzione sia stata ridotta a seguito di opposizione, ai fini del riparto delle spese processuali l'Amministrazione non può ritenersi soccombente, così come non è configurabile soccombenza,
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neppure parziale, nell'ipotesi di riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale” (Cass. 7638/2004).
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che dalle prove documentali e testimoniali fosse emerso che il sig. aveva CP_3
effettivamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato con ciascuno degli 11 lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo.
In considerazione del fatto che si era trattato di un solo giorno di lavoro, rispetto a persone che da lì a poco avrebbero comunque avuto un lavoro regolare nel locale, ha poi ritenuto che la misura della sanzione applicata (euro 52.827,05) fosse eccessiva e l'ha pertanto ridotta a 22.000,00 euro. CO L' , quindi, era interamente vittorioso nell'an e parzialmente vittorioso nel quantum: sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, non poteva essere condannato al pagamento delle spese processuali, nemmeno parzialmente.
In accoglimento dell'appello, gli appellati, risultati soccombenti, CO devono quindi essere condannati a rimborsare all' le spese del primo grado, liquidate come in dispositivo con riferimento al decisum (valore della controversia da 5.200,01 a 26.000,00 euro, cause di previdenza di primo grado, con istruttoria), in importo intermedio tra il minimo e il medio, vista la non particolare complessità della controversia.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo con riferimento al valore della controversia in appello (euro 4.000,00), in importo prossimo al minimo, vista la semplicità della controversia, avente ad oggetto
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solo le spese processuali.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, condanna gli appellati a rimborsare all'appellante le spese del primo grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge;
condanna gli appellati a rimborsare all'appellante le spese del presente grado, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.2.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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