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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino - Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2446/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Lombardo, Antonio Lombardo e Parte_1
Giandomenico Lombardo, presso i quali elettivamente domiciliano, in Caserta, via Renella n.
32
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Di Maio, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
Davide Catalano e Nicola Fumo, elettivamente domiciliata in Caserta, presso gli uffici di via
Arena, loc. San Benedetto
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
146 del 2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, pur dichiarando cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento in corso di causa di quanto spettante a titolo di indennità di accompagnamento, quindi con soccombenza virtuale dell' , illegittimamente compensava per due terzi le spese di lite del primo grado. CP_1
Rilevava che tale statuizione era in contrasto con il disposto di cui all'art. 92 c.p.c., del quale non ricorreva alcuna ipotesi ivi tipizzata.
In ogni caso rilevava che obbligo dell' era di pagare la prestazione entro 120 giorni dalla CP_1 notifica dell'esito favorevole del procedimento atp precedentemente instaurato e non dalla CP_ trasmissione del mod. AP 23 e comunque non sussisteva alcun provvedimento dell' per il quale l'invio del mod. AP70 dovesse avvenire necessariamente tramite il portale telematico.
Peraltro, non era nemmeno possibile procedere a detto invio, l'art. 38, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, citato nella sentenza impugnata, riguardando le domande di disoccupazione e di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli dipendenti.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte la riforma della predetta pronuncia, condannando la controparte all'integrale pagamento delle spese di lite del primo grado, oltre che del grado di appello. CP_ Si costituiva l' resistendo al gravame.
All'odierna udienza di discussione la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
Va rilevato che alla fattispecie al vaglio si applica ratione temporis il disposto di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/14, conv., con modificazioni, dalla l. n. 162/14, che ha tipizzato in modo tassativo le cause di compensazione, totale o parziale, delle spese.
Sulla norma ha, poi, inciso la Corte Cost. 19.4.2018 n. 77, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, che ha esteso il perimetro della compensabilità alle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata (in tal senso cfr. anche Cass., VI, 20.2.2020 n. 4303), in ogni caso dichiarando l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
2 Su un piano più generale, la Corte ha ritenuto di sottolineare la maggiore duttilità della precedente formula della “gravità ed eccezionalità delle ragioni” idonee a consentire la compensazione per un pluralità di situazioni difficilmente tipizzabili in via preventiva, anche richiamando altre esperienza normative recenti, come quella del processo tributario (art. 9, comma 1, lett. f, n. 2, de d.l.vo n. 156715), che l'ha adottata, così da affermare, in relazione all'art. 92 c.p.c., che per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l'azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle
«gravi ed eccezionali ragioni ».
Se questo è il nuovo quadro normativo di riferimento, sostanzialmente riconducibile alla formulazione appena previgente, pur con le autorevoli puntualizzazioni suggerite dal Giudice delle leggi, possiamo affermare, in linea con l'autorevole giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass.,
Sez. VI, 24.9.2020 n. 20001) che l'art. 92, comma 2, c.p.c., laddove consente la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico -sociale o a speciali situazioni, solo da specificare da parte del giudice del merito.
Nella fattispecie al vaglio il Giudice di prime cure motivava la compensazione con la seguente argomentazione: “Con riguardo al regime delle spese di lite, avendo parte ricorrente inviato il modello AP70 non in via telematica ma sulla casella di posta elettronica dell' , le CP_1 modalità di trasmissione contrastano con quanto previsto dall'art.38 del D.L. n.78/2010 conv. in L.122/2010, secondo cui il termine decorre dall'invio all' con modalità telematiche CP_2 della documentazione (comprensiva del modello AP 70 idoneo all'individuazione delle coordinate bancarie o postali presso cui far accreditare i ratei della prestazione) attraverso il portale telematico dell'istituto.
Né l'invio della documentazione a mezzo PEC può essere ritenuto equivalente ai fini della conoscenza dell' dell'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario, posto che il dato CP_2 letterale dell'art.38 comma V del d.l. cit. – disposizione attuata con la circolare CP_2
n.173/2011 e con determina presidenziale n.277/2011 ai fini della individuazione del termine di decorrenza - risulta difficilmente superabile attraverso una interpretazione estensiva della norma di legge.
Per le ragioni esposte, non avendo parte ricorrente inviato all' il decreto di omologa e la CP_2 documentazione necessaria all'accredito della prestazione secondo le modalità previsto dall'art.38 cit. deve ritenersi che il termine di 120 giorni non sia mai decorso e pertanto le spese di lite sono interamente compensate tra le parti”.
3 La Corte sul punto non ignora che “In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall non determina CP_2
l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443
c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza
-, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost.
e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti.” (cfr. Cass. n. Cass., Sez. lkav. 21.6.2024 n. 17159). In tale contesto la radicalità espressa nella sentenza impugnata può apparire eccessiva.
Tuttavia, rispetto all'ambito della cognizione odierna, limitato alla regolamentazione delle spese di lite del precedente grado, va ritenuto che la trasmissione dell'AP70 non avvenuta tramite portale (come previsto dall'art. 38, comma 5, del d.l. n.78 del 2010, che ha una valenza CP_ generale, e dalla circolare n. 110 del 2011, ai fini di una facilitazione nella liquidazione) sia circostanza significativa.
L'appellante ha dedotto l'impossibilità di utilizzare una tale procedura di trasmissione suddetta, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno.
Come osservato dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 2.8.2021 n. 22089): “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli CP_ adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione”.
Ne discende che complessivamente possono individuarsi le particolari, quindi eccezionali ragioni, che portano a reputare complessivamente condivisibile la pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
In considerazione dell'obiettiva particolarità della fattispecie per cui è gravame, appare al
Collegio equo, sempre nel contesto descritto del vigente art. 92 c.p.c., come temperato dal
Giudice delle leggi sopra cit., compensare integralmente, tra le parti, anche le spese di lite di appello.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo medesimo.
4
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino - Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2446/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Lombardo, Antonio Lombardo e Parte_1
Giandomenico Lombardo, presso i quali elettivamente domiciliano, in Caserta, via Renella n.
32
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Di Maio, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
Davide Catalano e Nicola Fumo, elettivamente domiciliata in Caserta, presso gli uffici di via
Arena, loc. San Benedetto
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
146 del 2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, pur dichiarando cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento in corso di causa di quanto spettante a titolo di indennità di accompagnamento, quindi con soccombenza virtuale dell' , illegittimamente compensava per due terzi le spese di lite del primo grado. CP_1
Rilevava che tale statuizione era in contrasto con il disposto di cui all'art. 92 c.p.c., del quale non ricorreva alcuna ipotesi ivi tipizzata.
In ogni caso rilevava che obbligo dell' era di pagare la prestazione entro 120 giorni dalla CP_1 notifica dell'esito favorevole del procedimento atp precedentemente instaurato e non dalla CP_ trasmissione del mod. AP 23 e comunque non sussisteva alcun provvedimento dell' per il quale l'invio del mod. AP70 dovesse avvenire necessariamente tramite il portale telematico.
Peraltro, non era nemmeno possibile procedere a detto invio, l'art. 38, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, citato nella sentenza impugnata, riguardando le domande di disoccupazione e di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli dipendenti.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte la riforma della predetta pronuncia, condannando la controparte all'integrale pagamento delle spese di lite del primo grado, oltre che del grado di appello. CP_ Si costituiva l' resistendo al gravame.
All'odierna udienza di discussione la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
Va rilevato che alla fattispecie al vaglio si applica ratione temporis il disposto di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/14, conv., con modificazioni, dalla l. n. 162/14, che ha tipizzato in modo tassativo le cause di compensazione, totale o parziale, delle spese.
Sulla norma ha, poi, inciso la Corte Cost. 19.4.2018 n. 77, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, che ha esteso il perimetro della compensabilità alle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata (in tal senso cfr. anche Cass., VI, 20.2.2020 n. 4303), in ogni caso dichiarando l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
2 Su un piano più generale, la Corte ha ritenuto di sottolineare la maggiore duttilità della precedente formula della “gravità ed eccezionalità delle ragioni” idonee a consentire la compensazione per un pluralità di situazioni difficilmente tipizzabili in via preventiva, anche richiamando altre esperienza normative recenti, come quella del processo tributario (art. 9, comma 1, lett. f, n. 2, de d.l.vo n. 156715), che l'ha adottata, così da affermare, in relazione all'art. 92 c.p.c., che per la riconduzione a legittimità della disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in linea di continuità con l'azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa della clausola generale delle
«gravi ed eccezionali ragioni ».
Se questo è il nuovo quadro normativo di riferimento, sostanzialmente riconducibile alla formulazione appena previgente, pur con le autorevoli puntualizzazioni suggerite dal Giudice delle leggi, possiamo affermare, in linea con l'autorevole giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass.,
Sez. VI, 24.9.2020 n. 20001) che l'art. 92, comma 2, c.p.c., laddove consente la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico -sociale o a speciali situazioni, solo da specificare da parte del giudice del merito.
Nella fattispecie al vaglio il Giudice di prime cure motivava la compensazione con la seguente argomentazione: “Con riguardo al regime delle spese di lite, avendo parte ricorrente inviato il modello AP70 non in via telematica ma sulla casella di posta elettronica dell' , le CP_1 modalità di trasmissione contrastano con quanto previsto dall'art.38 del D.L. n.78/2010 conv. in L.122/2010, secondo cui il termine decorre dall'invio all' con modalità telematiche CP_2 della documentazione (comprensiva del modello AP 70 idoneo all'individuazione delle coordinate bancarie o postali presso cui far accreditare i ratei della prestazione) attraverso il portale telematico dell'istituto.
Né l'invio della documentazione a mezzo PEC può essere ritenuto equivalente ai fini della conoscenza dell' dell'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario, posto che il dato CP_2 letterale dell'art.38 comma V del d.l. cit. – disposizione attuata con la circolare CP_2
n.173/2011 e con determina presidenziale n.277/2011 ai fini della individuazione del termine di decorrenza - risulta difficilmente superabile attraverso una interpretazione estensiva della norma di legge.
Per le ragioni esposte, non avendo parte ricorrente inviato all' il decreto di omologa e la CP_2 documentazione necessaria all'accredito della prestazione secondo le modalità previsto dall'art.38 cit. deve ritenersi che il termine di 120 giorni non sia mai decorso e pertanto le spese di lite sono interamente compensate tra le parti”.
3 La Corte sul punto non ignora che “In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall non determina CP_2
l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443
c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza
-, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost.
e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti.” (cfr. Cass. n. Cass., Sez. lkav. 21.6.2024 n. 17159). In tale contesto la radicalità espressa nella sentenza impugnata può apparire eccessiva.
Tuttavia, rispetto all'ambito della cognizione odierna, limitato alla regolamentazione delle spese di lite del precedente grado, va ritenuto che la trasmissione dell'AP70 non avvenuta tramite portale (come previsto dall'art. 38, comma 5, del d.l. n.78 del 2010, che ha una valenza CP_ generale, e dalla circolare n. 110 del 2011, ai fini di una facilitazione nella liquidazione) sia circostanza significativa.
L'appellante ha dedotto l'impossibilità di utilizzare una tale procedura di trasmissione suddetta, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno.
Come osservato dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 2.8.2021 n. 22089): “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli CP_ adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione”.
Ne discende che complessivamente possono individuarsi le particolari, quindi eccezionali ragioni, che portano a reputare complessivamente condivisibile la pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
In considerazione dell'obiettiva particolarità della fattispecie per cui è gravame, appare al
Collegio equo, sempre nel contesto descritto del vigente art. 92 c.p.c., come temperato dal
Giudice delle leggi sopra cit., compensare integralmente, tra le parti, anche le spese di lite di appello.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo medesimo.
4
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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