Ordinanza collegiale 22 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/12/2025, n. 21909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21909 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21909/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13337/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13337 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del 6 novembre 2024, pubblicato in data 8 novembre 2024 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1.887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”;
- della graduatoria di merito dei vincitori del “Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1.887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”, approvata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 6 novembre 2024, pubblicato in data 8 novembre 2024 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente;
- del giudizio di non idoneità della commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, di cui al provvedimento del 20 settembre 2024, codice ID 1798996, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1.887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo” ed escluso dal concorso, con la seguente motivazione “Alterazione del senso cromatico (Non distingue le tavole di Ishihara, non discrimina le matassine colorate e test di Farnsworth positivo) art. 3 comma 1 lett. c., D.M. 30/06/03 n. 198”;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l’eventuale verbale di visita medica oculistica propedeutico e l’allegata cartella sanitaria;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del Concorso pubblico, per esami e titoli, a 1.887 posti di allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo” pubblicate sul sito internet del concorso in data 9 agosto 2024;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 13, comma 6, lettera e) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità: … e) senso cromatico e luminoso normale…”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del d.m. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lett. c), nella parte in cui dispone che “I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari, sono i seguenti: (…) c. senso cromatico e luminoso normale (…)”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 13, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “8. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, ne comportano l'esclusione dal concorso. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente
e per il conseguente accertamento
del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la dichiarazione del 16 settembre 2025, con la quale parte ricorrente riferisce di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il sig. -OMISSIS-, a seguito dell’esito favorevole della verificazione disposta con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, è stato ammesso con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, di questo T.a.r. con riserva alle successive fasi del concorso pubblico, per esame e titoli, a 1.887 posti per allievo agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e in ferma quadriennale (VFP4) e indetto con d.C.P. dell’11 aprile 2024;
Rilevato che il ricorrente ha riferito in data 16 settembre 2025 di essere risultato non idoneo all’accertamento dei requisiti attitudinali al quale è stato sottoposto in data 16 maggio 2025 e di non avere più interesse a coltivare le censure avverso l’originaria esclusione;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che la natura della controversia e l’andamento complessivo del giudizio giustifichino l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fatte salve le spese di verificazione, da porre a carico dell’amministrazione e che saranno liquidate con separato atto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatte salve le spese di verificazione, da porre a carico dell’amministrazione e che saranno liquidate con separato atto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ IL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
RI RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA | AZ IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.