TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, alla pubblica udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2212/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Francesco Paolo Legnante e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo e con lo stesso elettivamente domiciliato in atti
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.03.2024, l'opponente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2024, con il quale era stata ingiunta a pagare, in favore della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., la somma di euro 33.394,45, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, nonché spese e compensi della procedura monitoria, a titolo di versamento di accantonamenti da riversare agli operai, in ragione di denunce dei lavoratori occupati presentate dalla Parte_1 A sostegno della propria domanda, nel merito, l'opponente, eccepiva di aver provveduto al pagamento dei crediti azionati in sede monitoria dalla Controparte_1
direttamente ai lavoratori alle proprie dipendenze. Assumeva, perciò, che tale evento avrebbe valore di revoca della delegazione al pagamento alla;
riteneva, in ogni CP_1
caso, non assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del presunto credito vantato nei confronti dell'odierna opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, che assumeva il proprio diritto ai crediti azionati e che, con una serie di argomentazioni in fatto in diritto, chiedeva che l'opposizione venisse rigettata.
All'udienza odierna, sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa viene decisa come da sentenza, di cui è data pubblica lettura.
In via preliminare, deve rilevarsi che sul piano propriamente processuale l'opposizione al decreto non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba oramai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario. Sotto un tal profilo, la valutazione della fondatezza - o meno - della domanda deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione della causa, e l'eventuale circostanza per cui i fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore si rivelino successivi alla data in cui si è realizzata la pendenza della lite potrà venire in rilievo solo ai fini della statuizione sulle spese del giudizio (Cass. 1998 n. 8717).
Costituisce, invero, ius receptum il principio secondo il quale il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. non costituisce un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, volta all'accertamento della validità dell'emesso decreto;
esso rappresenta, piuttosto, la fase successiva, sebbene meramente eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato, nella sola fase introduttiva, dall'assenza di contraddittorio e dal carattere sommario della cognizione.
Consegue, come ormai pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, che eventuali vizi della fase monitoria, e segnatamente il difetto delle condizioni di ammissibilità cui l'art. 633
c.p.c. subordina l'emissione dell'ingiunzione, non assumono rilievo alcuno nella fase di opposizione, di tal che il giudice, investito delle relative questioni, non potrà arrestarsi ad una pronuncia di nullità dell'opposto decreto, ma è chiamato in ogni caso a valutare, secondo le regole proprie di un giudizio ordinario, la fondatezza della domanda del creditore (cfr. ex plurimis Cass. S.U.
7.7.1993 n. 7448; Cass. 10.4.1996 n. 3319.)
Giova ancora preliminarmente ribadirsi, questa volta nel merito, come l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass. 1997 n. 11417), in coerente applicazione della regola generale di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, e, pertanto, inversioni della regola di riparto dell'onere probatorio devono essere specificamente disposte dal legislatore.
Nel merito, deve evidenziarsi che l'odierna opposta ha compiutamente allegato e provato in sede monitoria la sussistenza dei fatti posti a sostegno della propria pretesa, depositando l'attestato del Direttore della recante la denuncia Controparte_1
nominativa dei lavoratori occupati, la quale costituisce prova idonea a fondare la pretesa dell'opposta.
In coerente applicazione di tali premesse, va, poi, osservato che nessuna specifica contestazione parte convenuta in senso sostanziale ha formulato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata.
Del resto, la stessa linea difensiva in concreto assunta dall'opponente configura l'implicito riconoscimento della effettiva sussistenza dei fatti posti a fondamento dei crediti azionati.
Ciò posto, va premesso che le imprese regolarmente iscritte alla – come lo è CP_1
l'odierna opponente - depositano mensilmente le denunce dei lavoratori occupati in ciascun cantiere mediante un sistema telematico, attraverso il modello unico telematico riconosciuto a livello nazionale e messo a disposizione dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili per consentire la trasmissione delle denunce periodiche, tramite la rete Internet, alle singole
Casse Edili aderenti. Le denunce mensili inviate a mezzo PEC sono documenti elaborati dal sistema telematico riconosciuto a livello nazionale con piena validità ed efficacia.
Deve, dunque, confermarsi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della ingiunzione, essendo stata prodotta nella fase monitoria la richiesta della società opponente per la trasmissione in via telematica delle denunzie mensili dei contributi ed accantonamenti dovuti alla unita ai prospetti inviati con la predetta modalità nelle CP_1 mensilità in considerazione.
L'ammontare del debito è stato, pertanto, determinato in ragione degli importi mensilmente denunziati dalla stessa parte opponente.
Al riguardo, è opportuno ricordare che la è un ente di fatto, promosso e gestito CP_1
da associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali per fini mutualistici e previdenziali, che opera in favore dei lavoratori del settore delle costruzioni;
la sua istituzione è prevista e disciplinata dal contratto collettivo nazionale di settore.
Tra i vari compiti della vi è quello di ricevere gli accantonamenti dovuti dai CP_1 datori di lavoro (quantificati con una percentuale fissa degli emolumenti della retribuzione)
a titolo di trattamento economico per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, da versare poi ai dipendenti alle scadenze previste dagli accordi sindacali, e di ricevere le quote di contribuzione gravanti per i 5/6 sui datori di lavoro e per 1/6 sui lavoratori, allo scopo di attuare le varie forme di assistenza e previdenza che la deve effettuare. CP_1
Il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e , per il pagamento da parte di CP_1
quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 c.c.; da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamento di quegli importi dalla e, di conseguenza, anche l'obbligazione del datore nei CP_1 confronti della (avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, CP_1
trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma 3, c.c. (Cass. civ., sez. lav.,
28-03-2011, n. 7050).
Ne consegue che la legittimazione attiva della cessa allorquando il datore abbia CP_1 direttamente pagato il lavoratore.
Così, le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla quali CP_1
accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, spettano ai lavoratori a titolo retributivo, ma, pur configurandosi il rapporto con la quale delegazione di pagamento, quest'ultima può essere CP_1 revocata solo ove il datore abbia corrisposto direttamente ai lavoratori gli importi che avrebbe dovuto accantonare, dovendo la poter disporre delle somme necessarie a CP_1
svolgere le proprie funzioni previdenziali ed assistenziali, volte ad assicurare ai beneficiari l'effettività del pagamento delle dette spettanze, in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell'azienda, ove più facilmente si verificano elusioni o ritardi (da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 670 del 12/01/2018).
Va, poi, aggiunto che la , prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti CP_1
delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25888 del 28/10/2008).
Ciò comporta di dover tenere ben distinte le somme che il datore è tenuto a corrispondere a titolo di contributi e quelle che per contro il datore versa come accantonamenti per ferie e gratifica natalizia. Solo per queste ultime, in presenza di elementi univoci e concordanti, può configurarsi il venir meno della delegazione di pagamento nei confronti della in CP_1 favore di un pagamento diretto in favore dei lavoratori.
Deve, poi, tenersi conto che qualunque pagamento di somme che costituiscano il corrispettivo di un'attività lavorativa è soggetto a contribuzione ed a tassazione, e deve, pertanto, essere tracciato.
È difficile ipotizzare in quest'ottica un pagamento in contanti non documentato, salvo a voler contestualmente ipotizzare l'esistenza di una forma di evasione fiscale e contributiva.
Ed è del tutto evidente, in quest'ottica, che un particolare rigore si impone nella prova di simili anomale modalità di pagamento, prova che deve poi concernere anche l'esatta quantificazione delle somme eventualmente corrisposte anche al fine di tenerle distinte dai contributi, che sono in ogni caso dovuti in favore della CP_1
Rispetto al pagamento dei contributi, la resta titolare e legittimata a richiederli al CP_1 datore di lavoro, a prescindere da ogni comportamento di questi.
Tanto premesso, nel caso de quo, parte opponente si limita a negare genericamente l'esistenza del credito vantato dall'opposta affermando di aver già provveduto al pagamento dei crediti direttamente nei confronti dei lavoratori, senza provare di aver effettivamente corrisposto i dedotti importi né tantomeno indicare l'ammontare corrisposto o, comunque, allegare alcun elemento comprovante tale circostanza ai fini dell'accoglimento della domanda.
Deve, ancora, evidenziarsi che parte opposta non contesta la fondatezza della pretesa, limitandosi, piuttosto, ad affermare di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto direttamente nei confronti dei lavoratori.
Tale argomento, tuttavia, non trova alcun riscontro, non avendo l'opponente neppure allegato copia di tali pagamenti, nonché elementi comprovanti tali circostanze.
Non può, pertanto, ritenersi provato il venir meno dei presupposti per la delegazione di pagamento in favore della e conseguentemente l'esistenza del debito oggetto di CP_1
ingiunzione di pagamento.
L'opposizione va, pertanto, rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2024, che dichiara esecutivo;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.700,00 per compensi, oltre Iva e c.p.a. secondo legge, con attribuzione all'avv. Luigi Russo, dichiaratosi antistatario.
S. Maria C.V., 18.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, alla pubblica udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2212/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Francesco Paolo Legnante e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo e con lo stesso elettivamente domiciliato in atti
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.03.2024, l'opponente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2024, con il quale era stata ingiunta a pagare, in favore della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., la somma di euro 33.394,45, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, nonché spese e compensi della procedura monitoria, a titolo di versamento di accantonamenti da riversare agli operai, in ragione di denunce dei lavoratori occupati presentate dalla Parte_1 A sostegno della propria domanda, nel merito, l'opponente, eccepiva di aver provveduto al pagamento dei crediti azionati in sede monitoria dalla Controparte_1
direttamente ai lavoratori alle proprie dipendenze. Assumeva, perciò, che tale evento avrebbe valore di revoca della delegazione al pagamento alla;
riteneva, in ogni CP_1
caso, non assolto l'onere probatorio circa la sussistenza del presunto credito vantato nei confronti dell'odierna opponente.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte opposta, che assumeva il proprio diritto ai crediti azionati e che, con una serie di argomentazioni in fatto in diritto, chiedeva che l'opposizione venisse rigettata.
All'udienza odierna, sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa viene decisa come da sentenza, di cui è data pubblica lettura.
In via preliminare, deve rilevarsi che sul piano propriamente processuale l'opposizione al decreto non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba oramai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario. Sotto un tal profilo, la valutazione della fondatezza - o meno - della domanda deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione della causa, e l'eventuale circostanza per cui i fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore si rivelino successivi alla data in cui si è realizzata la pendenza della lite potrà venire in rilievo solo ai fini della statuizione sulle spese del giudizio (Cass. 1998 n. 8717).
Costituisce, invero, ius receptum il principio secondo il quale il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. non costituisce un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, volta all'accertamento della validità dell'emesso decreto;
esso rappresenta, piuttosto, la fase successiva, sebbene meramente eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato, nella sola fase introduttiva, dall'assenza di contraddittorio e dal carattere sommario della cognizione.
Consegue, come ormai pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, che eventuali vizi della fase monitoria, e segnatamente il difetto delle condizioni di ammissibilità cui l'art. 633
c.p.c. subordina l'emissione dell'ingiunzione, non assumono rilievo alcuno nella fase di opposizione, di tal che il giudice, investito delle relative questioni, non potrà arrestarsi ad una pronuncia di nullità dell'opposto decreto, ma è chiamato in ogni caso a valutare, secondo le regole proprie di un giudizio ordinario, la fondatezza della domanda del creditore (cfr. ex plurimis Cass. S.U.
7.7.1993 n. 7448; Cass. 10.4.1996 n. 3319.)
Giova ancora preliminarmente ribadirsi, questa volta nel merito, come l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass. 1997 n. 11417), in coerente applicazione della regola generale di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, e, pertanto, inversioni della regola di riparto dell'onere probatorio devono essere specificamente disposte dal legislatore.
Nel merito, deve evidenziarsi che l'odierna opposta ha compiutamente allegato e provato in sede monitoria la sussistenza dei fatti posti a sostegno della propria pretesa, depositando l'attestato del Direttore della recante la denuncia Controparte_1
nominativa dei lavoratori occupati, la quale costituisce prova idonea a fondare la pretesa dell'opposta.
In coerente applicazione di tali premesse, va, poi, osservato che nessuna specifica contestazione parte convenuta in senso sostanziale ha formulato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata.
Del resto, la stessa linea difensiva in concreto assunta dall'opponente configura l'implicito riconoscimento della effettiva sussistenza dei fatti posti a fondamento dei crediti azionati.
Ciò posto, va premesso che le imprese regolarmente iscritte alla – come lo è CP_1
l'odierna opponente - depositano mensilmente le denunce dei lavoratori occupati in ciascun cantiere mediante un sistema telematico, attraverso il modello unico telematico riconosciuto a livello nazionale e messo a disposizione dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili per consentire la trasmissione delle denunce periodiche, tramite la rete Internet, alle singole
Casse Edili aderenti. Le denunce mensili inviate a mezzo PEC sono documenti elaborati dal sistema telematico riconosciuto a livello nazionale con piena validità ed efficacia.
Deve, dunque, confermarsi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della ingiunzione, essendo stata prodotta nella fase monitoria la richiesta della società opponente per la trasmissione in via telematica delle denunzie mensili dei contributi ed accantonamenti dovuti alla unita ai prospetti inviati con la predetta modalità nelle CP_1 mensilità in considerazione.
L'ammontare del debito è stato, pertanto, determinato in ragione degli importi mensilmente denunziati dalla stessa parte opponente.
Al riguardo, è opportuno ricordare che la è un ente di fatto, promosso e gestito CP_1
da associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali per fini mutualistici e previdenziali, che opera in favore dei lavoratori del settore delle costruzioni;
la sua istituzione è prevista e disciplinata dal contratto collettivo nazionale di settore.
Tra i vari compiti della vi è quello di ricevere gli accantonamenti dovuti dai CP_1 datori di lavoro (quantificati con una percentuale fissa degli emolumenti della retribuzione)
a titolo di trattamento economico per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, da versare poi ai dipendenti alle scadenze previste dagli accordi sindacali, e di ricevere le quote di contribuzione gravanti per i 5/6 sui datori di lavoro e per 1/6 sui lavoratori, allo scopo di attuare le varie forme di assistenza e previdenza che la deve effettuare. CP_1
Il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e , per il pagamento da parte di CP_1
quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 c.c.; da ciò discende che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamento di quegli importi dalla e, di conseguenza, anche l'obbligazione del datore nei CP_1 confronti della (avente ad oggetto il versamento degli accantonamenti) viene meno, CP_1
trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma 3, c.c. (Cass. civ., sez. lav.,
28-03-2011, n. 7050).
Ne consegue che la legittimazione attiva della cessa allorquando il datore abbia CP_1 direttamente pagato il lavoratore.
Così, le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla quali CP_1
accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, spettano ai lavoratori a titolo retributivo, ma, pur configurandosi il rapporto con la quale delegazione di pagamento, quest'ultima può essere CP_1 revocata solo ove il datore abbia corrisposto direttamente ai lavoratori gli importi che avrebbe dovuto accantonare, dovendo la poter disporre delle somme necessarie a CP_1
svolgere le proprie funzioni previdenziali ed assistenziali, volte ad assicurare ai beneficiari l'effettività del pagamento delle dette spettanze, in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell'azienda, ove più facilmente si verificano elusioni o ritardi (da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 670 del 12/01/2018).
Va, poi, aggiunto che la , prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti CP_1
delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25888 del 28/10/2008).
Ciò comporta di dover tenere ben distinte le somme che il datore è tenuto a corrispondere a titolo di contributi e quelle che per contro il datore versa come accantonamenti per ferie e gratifica natalizia. Solo per queste ultime, in presenza di elementi univoci e concordanti, può configurarsi il venir meno della delegazione di pagamento nei confronti della in CP_1 favore di un pagamento diretto in favore dei lavoratori.
Deve, poi, tenersi conto che qualunque pagamento di somme che costituiscano il corrispettivo di un'attività lavorativa è soggetto a contribuzione ed a tassazione, e deve, pertanto, essere tracciato.
È difficile ipotizzare in quest'ottica un pagamento in contanti non documentato, salvo a voler contestualmente ipotizzare l'esistenza di una forma di evasione fiscale e contributiva.
Ed è del tutto evidente, in quest'ottica, che un particolare rigore si impone nella prova di simili anomale modalità di pagamento, prova che deve poi concernere anche l'esatta quantificazione delle somme eventualmente corrisposte anche al fine di tenerle distinte dai contributi, che sono in ogni caso dovuti in favore della CP_1
Rispetto al pagamento dei contributi, la resta titolare e legittimata a richiederli al CP_1 datore di lavoro, a prescindere da ogni comportamento di questi.
Tanto premesso, nel caso de quo, parte opponente si limita a negare genericamente l'esistenza del credito vantato dall'opposta affermando di aver già provveduto al pagamento dei crediti direttamente nei confronti dei lavoratori, senza provare di aver effettivamente corrisposto i dedotti importi né tantomeno indicare l'ammontare corrisposto o, comunque, allegare alcun elemento comprovante tale circostanza ai fini dell'accoglimento della domanda.
Deve, ancora, evidenziarsi che parte opposta non contesta la fondatezza della pretesa, limitandosi, piuttosto, ad affermare di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto direttamente nei confronti dei lavoratori.
Tale argomento, tuttavia, non trova alcun riscontro, non avendo l'opponente neppure allegato copia di tali pagamenti, nonché elementi comprovanti tali circostanze.
Non può, pertanto, ritenersi provato il venir meno dei presupposti per la delegazione di pagamento in favore della e conseguentemente l'esistenza del debito oggetto di CP_1
ingiunzione di pagamento.
L'opposizione va, pertanto, rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 129/2024, che dichiara esecutivo;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.700,00 per compensi, oltre Iva e c.p.a. secondo legge, con attribuzione all'avv. Luigi Russo, dichiaratosi antistatario.
S. Maria C.V., 18.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico