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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13312/2022 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. Putignano Parte_1
Giovanni
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.12.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere già titolare di assegno sociale n.04900758 da novembre 2008 e di aver ottenuto la pensione di reversibilità SOS n. 47005405, con decorrenza luglio 2020 a seguito della morte del coniuge, CP_ esponeva che con comunicazione del 20.06.2022 l' aveva comunicato di avere erogato indebitamente la somma di € 11.235,82 in relazione all'assegno sociale in sua titolarità per il periodo dall'1.01.2020 al 30.04.2022, non dovuta a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Parte ricorrente invocava la disciplina dell'indebito assistenziale, deducendo la propria buona fede e chiedendo accertarsi l'irripetibilità della somma suddetta, con condanna dell al pagamento CP_1 di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
L' tempestivamente citato chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che l'indebito era CP_1 dovuto al superamento dei limiti reddituali per godere dell'assegno sociale a seguito della liquidazione da parte dell'Istituto della pensione di reversibilità SOS n. 47005405, con decorrenza luglio 2020.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
1 Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass.
n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri
e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”
(risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del
1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la
2 ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nella specie, l'indebito risulta dovuto al superamento dei limiti di reddito per gli anni dal 2020 al
2022 in seguito alla liquidazione a favore della ricorrente della pensione di reversibilità con decorrenza da luglio 2020. CP_ Di tali redditi l' aveva conoscenza, come risulta dai documenti del 15.06.2021 e 20.07.2022 rilasciato dall'Istituto previdenziale che elenca le pensioni di cui la ricorrente era beneficiaria (cfr. allegati 1 e 5 del ricorso).
Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha provveduto a comunicare i propri redditi all'Agenzia delle Entrate per gli anni oggetto di causa, sicché siffatta circostanza (oltre ad CP_ aver messo l' in condizioni di conoscere, sin dal principio, la situazione reddituale del ricorrente) induce ad escludere il dolo del pensionato (cfr. docc. 2 e 4 del ricorso).
Sono stati prodotti in giudizio anche i redditi del coniuge per l'anno 2020 (doc. 3 del ricorso).
Non rilevano, peraltro, le argomentazioni dell'Istituto resistente circa l'accertamento dei redditi esteri da pensione tedesca solo in data 30.03.2022, in quanto tale circostanza non è stata dimostrata in giudizio attraverso il deposito di documentazione ufficiale ma solo attraverso una mail interna tra uffici dell'Ente, priva di valenza probatoria in giudizio (cfr. doc. 1 della memoria di costituzione).
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali del ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di assegno di invalidità civile chiesti in restituzione per il periodo CP_ gennaio 2020- aprile 2022 con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara non dovuta la restituzione di € 11.235,82 a titolo di ratei di maggiorazione sociale cat. AS
n. 04900758 richiesti con comunicazione del 20.06.2022 per il periodo da gennaio 2020 ad aprile CP_ 2022 e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute
3 oltre interessi come per legge;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Lecce, li 09.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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