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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/09/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 779/2023
a cui è riunita la causa R.G. 796/2023, avente ad oggetto
“opposizione successiva all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza del 12.6.2025
TRA
( ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
GIAMMARIA SALVATORE ( C.F._1
CONTRO
( ), con l'avvocato OP C.F._2
GULFO NICOLA ( ) C.F._3
( ), con l'avvocato Controparte_2 C.F._4
GULFO NICOLA ( ) C.F._3
Controparte_3
( ), con
[...] P.IVA_2
l'avvocato SARRA MAURIZIO C.F._5
* * * * * * * * * *
1 All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n.
4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Sul difetto di legittimazione ad agire e sulla titolarità del diritto controverso.
È principio ormai pacifico in giurisprudenza quello per cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n. 15884 del 13.6.2019, che ha ribadito quanto già precedentemente affermato con la sentenza n. 31188 del 2017).
2 Ed ancora: “Come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per
l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art.
1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 18361/2004)”
(Cass. Civ. n. 22151 del 05/09/2019).
In precedenza, gli stessi avevano già sostenuto che Parte_2
“nella cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58 TUB, il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende
3 idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare” (Cass. Civ. sez. III, n. 22548 del 25/09/2018, n.
22548).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta cessione (questione che si riverbera inevitabilmente sull'effettiva titolarità del credito in capo al cessionario), l'aver adempiuto alla pubblicazione di un estratto della cessione nella Gazzetta Ufficiale ed alle forme integrative di pubblicità previste dalla Banca d'Italia. Infatti,
l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, basterebbe al Pt_3
cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso stesso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco.
Secondo la Corte della nomofilachia, è infatti, “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n.
31188 del 29/12/2017; Cass. Civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass.
Civ. n. 17110 del 26/06/2019).
4 Tanto premesso in termini esegetici, si osserva come l'avviso di cessione de quo indichi specificatamente i criteri per l'individuazione dei crediti che la cessionaria Parte_1
ha acquistato dalla
[...] Controparte_3
pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti del
[...]
combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione e dell'articolo 58 T.U.B. In esso si legge che “in virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i
“Crediti”). In particolare, i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla 00:01 del 1° gennaio 2021. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cessionaria, anche per conto delle
Banche Cedenti, renderà disponibili nella seguente pagina web https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti”.
A ben vedere, i criteri sono sicuramente riscontrabili in casu atteso che il credito oggetto di cessione:
5 a) rientra nella categoria dei finanziamenti ipotecari, trattandosi di mutuo del 12.8.2011 con concessione di garanzia ipotecaria;
b) è sorto nel periodo ricompreso tra il 1.1.1970 e il 1.1.2018.
I criteri indicati nell'avviso di cessione sono sicuramente riscontrabili con precisione anche nel credito vantato nei confronti dei sig.ri e , OP Controparte_2
inizialmente di titolarità della Controparte_3
e, successivamente, ceduti alla
[...] Parte_1
a seguito del contratto di cessione dei rapporti
[...]
giuridici in blocco, stipulato in data 13.12.2021. Essendo, quindi, perfettamente e completamente riscontrabili i criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 151 del
21.12.22021 rispetto al credito oggetto di causa, l'odierna opposta, avendo depositato copia della pubblicazione del contratto di cessione del 13.12.2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 21.12.2021 ha fornito piena prova della propria legittimazione rispetto al credito oggetto di causa (cfr. Cass. 5617/2020 e Cass. 4277/2023).
A ciò deve aggiungersi che la cedente RO
originaria titolare della posizione creditoria
[...]
vantata nei confronti degli odierni opponenti, costituita nel presente giudizio, nulla ha mai contestato e rivendicato in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria tanto nel corso della procedura esecutiva, quanto nell'alveo dei giudizi di opposizione all'esecuzione. Tale comportamento processuale
6 assunto dalla cedente RO
è l'ulteriore conferma, laddove ce ne fosse ancora
[...]
bisogno, dell'avvenuta cessione, in capo alla cessionaria del credito riferibile alla posizione dei sig.ri e OP
. Se non fosse intervenuta alcuna cessione, la Controparte_2
società cedente avrebbe avuto tutto l'interesse a contestare la costituzione di un altro soggetto che si fosse dichiarato titolare della posizione creditoria azionata.
Ad ulteriore prova dell'avvenuta cessione è stata prodotta la dichiarazione della banca cedente (cfr. doc. 9 e doc. 10 allegati alla seconda memoria ex articolo 183, c. 6, c.p.c. della cessionaria).
Circa la valenza di tale documento, si è di recente espressa la giurisprudenza di merito affermando che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco
è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione. La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (C.d.A. Milano, n. 220 del
24/01/2023).
7 Bisogna, infine, soffermarsi su di un aspetto di particolare rilevanza rappresentato dalla circostanza che parte debitrice, a seguito della costituzione della cessionaria, in data 5.6.2023, ha trasmesso, proprio alla (avendo, peraltro, ricevuto dalla Pt_1
cessionaria, in data 25.7.2022, comunicazione di intervenuta cessione del credito), proposta transattiva “per la definizione dell'intera sua posizione debitoria, originariamente contratta con la – filiale di SI (mt)” (doc. n. 3 allegato alle CP_5
memorie ex art. 183, V comma, n. 2 parte cessionaria).
Tale proposta transattiva è stata valutata negativamente dall'odierna cessionaria (doc. n. 4 allegato alle memorie ex art. 183, V comma, n. 2) e, pertanto, gli odierni convenuti, sempre a mezzo del loro difensore, hanno formulato, in data 21.6.2023, proposta migliorativa (doc. n. 5 allegato alle memorie ex art. 183, V comma, n. 2). Tale documentazione è stata prodotta dagli stessi convenuti unitamente al verbale di udienza del 18.7.2023, con cui è stato chiesto “in principalità, un breve differimento dell'udienza onde consentire alla società subentrata nella procedura, quale cessionaria della posizione debitoria degli esecutati, di esitare la proposta transattiva, formulata dai debitori-esecutati (all. A – B- -C)” (doc. n. 6 allegato alle memorie ex art. 183, V comma, n. 2).
L'aver formulato una proposta conciliativa alla cessionaria è un chiaro indice del riconoscimento, da parte dei debitori, dell'attuale titolarità e conseguente legittimazione in capo alla stessa della posizione creditoria azionata nella procedura
8 esecutiva R.G.E. n. 88/2019 e, in precedenza, di titolarità della
. Controparte_3
2. Sulla questione della continuità delle trascrizioni.
Il g.e., partendo dal corretto presupposto per cui: “in caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato” (Cass., VI, n.
19303/2017 nonché, quale precedente in termini, Cass., II, n.
7075/1999), ha concluso ritenendo “…pertinente la doglianza dei ricorrenti relativa all'omessa trascrizione anche dell'atto di accettazione tacita, da parte di Parte_4
dell'eredità devolutasi in morte del de cuius Persona_1
nel senso del difetto di una sufficiente ed adeguata prova che entrambe le eredità fossero state effettivamente accettate (il menzionato contratto di compravendita del 12.6.2001, invero, comprova soltanto l'accettazione tacita, da parte di
[...]
e dell'eredità di CP_6 CP_7 Parte_4
non anche l'accettazione da parte di quest'ultima di
[...]
quella precedentemente devolutasi in morte di PE
Ne consegue che, alla luce della menzionata
[...]
trascrizione del contratto di compravendita del 2001, la ravvisata soluzione di continuità nei titoli di provenienza , limitatamente alle quote dei 2/18 trasferite dai CP_6
9 (risultando, invece, per gli altri alienanti trascritta l'accettazione tacita dell'eredità devolutasi in loro favore in morte di PE
permane, impedendo così l'accoglimento
[...]
dell'istanza di vendita con riferimento all'immobile di cui al fg.
64, p.lla 282, dovendosi diversamente procedere allo scorporo del valore di 16/18 sul relativo diritto di proprietà”.
Il giudice dell'esecuzione, pur partendo da una corretta premessa logico-giuridica, è pervenuto ad una non condivisibile decisione atteso che:
a) ha dedotto che “si appalesa pertinente la doglianza dei ricorrenti relativa all'omessa trascrizione anche dell'atto di accettazione tacita, da parte di Parte_4
dell'eredità devolutasi in morte del de cuius PE
;
[...]
b) ha concluso ritenendo che quanto evidenziato impedirebbe
“…l'accoglimento dell'istanza di vendita con riferimento all'immobile di cui al fg. 64, p.lla 282, dovendosi diversamente procedere allo scorporo del valore di 16/18 sul relativo diritto di proprietà”.
Con riferimento al punto di cui alla lettera a), si osserva quanto segue.
Come emerge dalla nota di trascrizione del 14.5.2021 (già depositata nella fase cautelare dalla cedente/creditrice procedente - doc. n. 8), Controparte_3
sulla base dell'atto di provenienza costituito dalla compravendita del 12.6.2001, è stata correttamente trascritta, a
10 favore di tutti i danti causa degli esecutati, l'accettazione tacita rispetto all'eredità del de cuius , specificando Persona_1
nel quadro D che, quanto ai sig.ri e _8 CP_9
, quest'ultimi hanno accettato l'eredità a loro devoluta in
[...]
morte di per trasmissione del diritto di Persona_1
accettazione, ai sensi dell'art. 479 c.c., in luogo di Parte_4
(figlia di e madre di e
[...] Persona_1 _8 [...]
, deceduta in data 28.1.1996). CP_9
Con riferimento, invece, alle conclusioni di cui alla lettera b), si precisa che, pur volendo ritenere quanto evidenziato dal g.e. come ostativo all'accoglimento dell'istanza di vendita limitatamente al bene fg. 64, particella 282, ciò avrebbe dovuto riguardare solo la quota di 2/18 dei sig.ri e non l'intero _8
bene.
In maniera dirimente, premesso che il g.e. con il provvedimento del 22.4.21 non ha stabilito alcun termine perentorio ex articolo
567 c.p.c., si osserva che il creditore procedente non era tenuto ad effettuare alcuna ulteriore integrazione documentale, in quanto con la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di del 12.6.2001, depositata il 19.5.2021, era Persona_1
stata già assicurata la continuità delle trascrizioni. Infatti, come opportunamente specificato dal Notaio nell'atto di Per_2
trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di PE
effettuata il 12.6.2001, depositata dalla
[...] [...]
in data 19.5.2021, e , con la CP_3 _8 Controparte_9
vendita delle quote appartenenti al nonno, hanno accettato
11 tacitamente l'eredità di questo per trasmissione del diritto di accettazione ex articolo 479 c.c., in luogo della madre Parte_4
(deceduta nel 1996). Di conseguenza deve opinarsi nel
[...]
senso che il trasmissario abbia compiuto i due atti di accettazione: infatti, nella specie, non viene in rilievo solo l'acquisto della qualità di erede del trasmittente, ma anche l'acquisto specifico dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato, avendo accettato i nipoti, in virtù di quanto predicato dall'articolo 479 c.c., l'eredità di , dante causa, Persona_1
di deceduta prima che potesse accettare Parte_4
l'eredità del padre.
Quanto, infine, alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto di accettazione, si osserva quanto segue.
Gli esecutati sostengono che la procedura esecutiva sarebbe inficiata da invalidità in ragione del fatto che coloro i quali hanno loro alienato il bene avrebbero consumato il potere di accettazione dell'eredità in virtù di una ritenuta prescrizione del relativo diritto.
Se è pur vero che la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex articolo 480 c.c. operi a favore di chiunque vi abbia interesse anche se estraneo all'eredità (cfr. Cass. 9980/2018), è altrettanto indiscutibile che l'eccezione non può essere sollevata proprio da chi ha acquistato il cespite immobiliare, presupponendo che il diritto di accettazione non fosse prescritto.
12 Nel nostro ordinamento, benché non espressamente codificato, sussiste il principio per cui nemo potest venire contra factum proprium in forza del quale la parte non può far valere un diritto incompatibile con il comportamento in precedenza tenuto (cfr. in termini generali Sezioni Unite 20.10.2016, n. 21260).
Se è vero che l'accettazione dell'eredità può efficacemente intervenire dopo il decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge (cfr. Cass. 12646/2020) e che essa perda gli effetti suoi propri solo dopo che chi vi abbia interesse abbia eccepito tempestivamente l'intervenuta prescrizione, è altrettanto indiscutibile che non possa eccepire il fatto estintivo dell'intervenuta prescrizione colui il quale ha acquistato il diritto proprio in virtù di quell'accettazione. In buona sostanza, chi ha acquistato un diritto sulla ritenuta legittimità della previa accettazione di un'eredità non può, poi, per sottrarsi all'esecuzione, eccepire la prescrizione del diritto di accettazione di colui il quale gli ha trasmesso il diritto dominicale sul bene.
Trattasi, invero, non di esercizio legittimo di una facoltà di legge, bensì di un vero e proprio abuso dello strumento giuridico che va stigmatizzato con la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di
13 riferimento, individuabile sulla scorta del valore del credito per cui si procede esecutivamente.
Per quanto attiene alle spese della fase cautelare, si osserva quanto segue.
La Cassazione ha avuto modo di precisare che “nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e
619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito”
(cfr. Cass. 22033/2011; Cass. 15082/2019).
Per quanto riguarda le spese della fase collegiale, il Tribunale reputa di dover confermare la statuizione di cui all'ordinanza del
25.5.2023. Con riferimento, invece, alle spese della fase camerale innanzi al g.e., benché la condanna in danno dell'istituto di credito sia stata revocata dall'ordinanza collegiale sopra citata - circostanza anche questa che qui deve essere confermata - è, altrettanto, vero che dovrà essere riconosciuta in favore di la condanna alle spese in danno degli Pt_1
esecutati e tanto in virtù del principio di soccombenza come desumibile, all'esito del merito, dalla narrativa della presente
14 sentenza. Le spese, stante la semplicità delle questioni, saranno liquidate secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione relativo ai procedimenti cautelari il cui valore è rinvenibile nell'ammontare del credito per cui si procede. Non sarà liquidata la fase di istruzione e trattazione che è mancata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione all'esecuzione ex articolo 615, c. 2, c.p.c. proposta da CP_1
e con ricorso depositato nella
[...] Controparte_2
cancelleria del g.e., a seguito di riassunzione del giudizio di merito, nei confronti di e Parte_1 [...]
ogni OP0
contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione formulata da e OP CP_2
;
[...]
condanna e , in solido fra loro, OP Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio sostenute da
[...]
e per essa quale mandataria che Parte_1 CP_11
si liquidano in € 786 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna e , in solido fra loro, OP Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio sostenute da
[...]
OP2
che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
15 condanna e , in solido fra loro, OP Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio sostenute da
[...]
e per essa quale mandataria nella Parte_1 CP_11
fase camerale innanzi al g.e., che si liquidano in € 2.613,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 9 settembre 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 779/2023
a cui è riunita la causa R.G. 796/2023, avente ad oggetto
“opposizione successiva all'esecuzione”, riservata per la decisione all'udienza del 12.6.2025
TRA
( ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
GIAMMARIA SALVATORE ( C.F._1
CONTRO
( ), con l'avvocato OP C.F._2
GULFO NICOLA ( ) C.F._3
( ), con l'avvocato Controparte_2 C.F._4
GULFO NICOLA ( ) C.F._3
Controparte_3
( ), con
[...] P.IVA_2
l'avvocato SARRA MAURIZIO C.F._5
* * * * * * * * * *
1 All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n.
4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Sul difetto di legittimazione ad agire e sulla titolarità del diritto controverso.
È principio ormai pacifico in giurisprudenza quello per cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n. 15884 del 13.6.2019, che ha ribadito quanto già precedentemente affermato con la sentenza n. 31188 del 2017).
2 Ed ancora: “Come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per
l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art.
1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 18361/2004)”
(Cass. Civ. n. 22151 del 05/09/2019).
In precedenza, gli stessi avevano già sostenuto che Parte_2
“nella cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58 TUB, il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende
3 idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare” (Cass. Civ. sez. III, n. 22548 del 25/09/2018, n.
22548).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta cessione (questione che si riverbera inevitabilmente sull'effettiva titolarità del credito in capo al cessionario), l'aver adempiuto alla pubblicazione di un estratto della cessione nella Gazzetta Ufficiale ed alle forme integrative di pubblicità previste dalla Banca d'Italia. Infatti,
l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, basterebbe al Pt_3
cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso stesso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco.
Secondo la Corte della nomofilachia, è infatti, “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n.
31188 del 29/12/2017; Cass. Civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass.
Civ. n. 17110 del 26/06/2019).
4 Tanto premesso in termini esegetici, si osserva come l'avviso di cessione de quo indichi specificatamente i criteri per l'individuazione dei crediti che la cessionaria Parte_1
ha acquistato dalla
[...] Controparte_3
pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti del
[...]
combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione e dell'articolo 58 T.U.B. In esso si legge che “in virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i
“Crediti”). In particolare, i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla 00:01 del 1° gennaio 2021. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cessionaria, anche per conto delle
Banche Cedenti, renderà disponibili nella seguente pagina web https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx, fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti”.
A ben vedere, i criteri sono sicuramente riscontrabili in casu atteso che il credito oggetto di cessione:
5 a) rientra nella categoria dei finanziamenti ipotecari, trattandosi di mutuo del 12.8.2011 con concessione di garanzia ipotecaria;
b) è sorto nel periodo ricompreso tra il 1.1.1970 e il 1.1.2018.
I criteri indicati nell'avviso di cessione sono sicuramente riscontrabili con precisione anche nel credito vantato nei confronti dei sig.ri e , OP Controparte_2
inizialmente di titolarità della Controparte_3
e, successivamente, ceduti alla
[...] Parte_1
a seguito del contratto di cessione dei rapporti
[...]
giuridici in blocco, stipulato in data 13.12.2021. Essendo, quindi, perfettamente e completamente riscontrabili i criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 151 del
21.12.22021 rispetto al credito oggetto di causa, l'odierna opposta, avendo depositato copia della pubblicazione del contratto di cessione del 13.12.2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 21.12.2021 ha fornito piena prova della propria legittimazione rispetto al credito oggetto di causa (cfr. Cass. 5617/2020 e Cass. 4277/2023).
A ciò deve aggiungersi che la cedente RO
originaria titolare della posizione creditoria
[...]
vantata nei confronti degli odierni opponenti, costituita nel presente giudizio, nulla ha mai contestato e rivendicato in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria tanto nel corso della procedura esecutiva, quanto nell'alveo dei giudizi di opposizione all'esecuzione. Tale comportamento processuale
6 assunto dalla cedente RO
è l'ulteriore conferma, laddove ce ne fosse ancora
[...]
bisogno, dell'avvenuta cessione, in capo alla cessionaria del credito riferibile alla posizione dei sig.ri e OP
. Se non fosse intervenuta alcuna cessione, la Controparte_2
società cedente avrebbe avuto tutto l'interesse a contestare la costituzione di un altro soggetto che si fosse dichiarato titolare della posizione creditoria azionata.
Ad ulteriore prova dell'avvenuta cessione è stata prodotta la dichiarazione della banca cedente (cfr. doc. 9 e doc. 10 allegati alla seconda memoria ex articolo 183, c. 6, c.p.c. della cessionaria).
Circa la valenza di tale documento, si è di recente espressa la giurisprudenza di merito affermando che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco
è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione. La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (C.d.A. Milano, n. 220 del
24/01/2023).
7 Bisogna, infine, soffermarsi su di un aspetto di particolare rilevanza rappresentato dalla circostanza che parte debitrice, a seguito della costituzione della cessionaria, in data 5.6.2023, ha trasmesso, proprio alla (avendo, peraltro, ricevuto dalla Pt_1
cessionaria, in data 25.7.2022, comunicazione di intervenuta cessione del credito), proposta transattiva “per la definizione dell'intera sua posizione debitoria, originariamente contratta con la – filiale di SI (mt)” (doc. n. 3 allegato alle CP_5
memorie ex art. 183, V comma, n. 2 parte cessionaria).
Tale proposta transattiva è stata valutata negativamente dall'odierna cessionaria (doc. n. 4 allegato alle memorie ex art. 183, V comma, n. 2) e, pertanto, gli odierni convenuti, sempre a mezzo del loro difensore, hanno formulato, in data 21.6.2023, proposta migliorativa (doc. n. 5 allegato alle memorie ex art. 183, V comma, n. 2). Tale documentazione è stata prodotta dagli stessi convenuti unitamente al verbale di udienza del 18.7.2023, con cui è stato chiesto “in principalità, un breve differimento dell'udienza onde consentire alla società subentrata nella procedura, quale cessionaria della posizione debitoria degli esecutati, di esitare la proposta transattiva, formulata dai debitori-esecutati (all. A – B- -C)” (doc. n. 6 allegato alle memorie ex art. 183, V comma, n. 2).
L'aver formulato una proposta conciliativa alla cessionaria è un chiaro indice del riconoscimento, da parte dei debitori, dell'attuale titolarità e conseguente legittimazione in capo alla stessa della posizione creditoria azionata nella procedura
8 esecutiva R.G.E. n. 88/2019 e, in precedenza, di titolarità della
. Controparte_3
2. Sulla questione della continuità delle trascrizioni.
Il g.e., partendo dal corretto presupposto per cui: “in caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato” (Cass., VI, n.
19303/2017 nonché, quale precedente in termini, Cass., II, n.
7075/1999), ha concluso ritenendo “…pertinente la doglianza dei ricorrenti relativa all'omessa trascrizione anche dell'atto di accettazione tacita, da parte di Parte_4
dell'eredità devolutasi in morte del de cuius Persona_1
nel senso del difetto di una sufficiente ed adeguata prova che entrambe le eredità fossero state effettivamente accettate (il menzionato contratto di compravendita del 12.6.2001, invero, comprova soltanto l'accettazione tacita, da parte di
[...]
e dell'eredità di CP_6 CP_7 Parte_4
non anche l'accettazione da parte di quest'ultima di
[...]
quella precedentemente devolutasi in morte di PE
Ne consegue che, alla luce della menzionata
[...]
trascrizione del contratto di compravendita del 2001, la ravvisata soluzione di continuità nei titoli di provenienza , limitatamente alle quote dei 2/18 trasferite dai CP_6
9 (risultando, invece, per gli altri alienanti trascritta l'accettazione tacita dell'eredità devolutasi in loro favore in morte di PE
permane, impedendo così l'accoglimento
[...]
dell'istanza di vendita con riferimento all'immobile di cui al fg.
64, p.lla 282, dovendosi diversamente procedere allo scorporo del valore di 16/18 sul relativo diritto di proprietà”.
Il giudice dell'esecuzione, pur partendo da una corretta premessa logico-giuridica, è pervenuto ad una non condivisibile decisione atteso che:
a) ha dedotto che “si appalesa pertinente la doglianza dei ricorrenti relativa all'omessa trascrizione anche dell'atto di accettazione tacita, da parte di Parte_4
dell'eredità devolutasi in morte del de cuius PE
;
[...]
b) ha concluso ritenendo che quanto evidenziato impedirebbe
“…l'accoglimento dell'istanza di vendita con riferimento all'immobile di cui al fg. 64, p.lla 282, dovendosi diversamente procedere allo scorporo del valore di 16/18 sul relativo diritto di proprietà”.
Con riferimento al punto di cui alla lettera a), si osserva quanto segue.
Come emerge dalla nota di trascrizione del 14.5.2021 (già depositata nella fase cautelare dalla cedente/creditrice procedente - doc. n. 8), Controparte_3
sulla base dell'atto di provenienza costituito dalla compravendita del 12.6.2001, è stata correttamente trascritta, a
10 favore di tutti i danti causa degli esecutati, l'accettazione tacita rispetto all'eredità del de cuius , specificando Persona_1
nel quadro D che, quanto ai sig.ri e _8 CP_9
, quest'ultimi hanno accettato l'eredità a loro devoluta in
[...]
morte di per trasmissione del diritto di Persona_1
accettazione, ai sensi dell'art. 479 c.c., in luogo di Parte_4
(figlia di e madre di e
[...] Persona_1 _8 [...]
, deceduta in data 28.1.1996). CP_9
Con riferimento, invece, alle conclusioni di cui alla lettera b), si precisa che, pur volendo ritenere quanto evidenziato dal g.e. come ostativo all'accoglimento dell'istanza di vendita limitatamente al bene fg. 64, particella 282, ciò avrebbe dovuto riguardare solo la quota di 2/18 dei sig.ri e non l'intero _8
bene.
In maniera dirimente, premesso che il g.e. con il provvedimento del 22.4.21 non ha stabilito alcun termine perentorio ex articolo
567 c.p.c., si osserva che il creditore procedente non era tenuto ad effettuare alcuna ulteriore integrazione documentale, in quanto con la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di del 12.6.2001, depositata il 19.5.2021, era Persona_1
stata già assicurata la continuità delle trascrizioni. Infatti, come opportunamente specificato dal Notaio nell'atto di Per_2
trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità di PE
effettuata il 12.6.2001, depositata dalla
[...] [...]
in data 19.5.2021, e , con la CP_3 _8 Controparte_9
vendita delle quote appartenenti al nonno, hanno accettato
11 tacitamente l'eredità di questo per trasmissione del diritto di accettazione ex articolo 479 c.c., in luogo della madre Parte_4
(deceduta nel 1996). Di conseguenza deve opinarsi nel
[...]
senso che il trasmissario abbia compiuto i due atti di accettazione: infatti, nella specie, non viene in rilievo solo l'acquisto della qualità di erede del trasmittente, ma anche l'acquisto specifico dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato, avendo accettato i nipoti, in virtù di quanto predicato dall'articolo 479 c.c., l'eredità di , dante causa, Persona_1
di deceduta prima che potesse accettare Parte_4
l'eredità del padre.
Quanto, infine, alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto di accettazione, si osserva quanto segue.
Gli esecutati sostengono che la procedura esecutiva sarebbe inficiata da invalidità in ragione del fatto che coloro i quali hanno loro alienato il bene avrebbero consumato il potere di accettazione dell'eredità in virtù di una ritenuta prescrizione del relativo diritto.
Se è pur vero che la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex articolo 480 c.c. operi a favore di chiunque vi abbia interesse anche se estraneo all'eredità (cfr. Cass. 9980/2018), è altrettanto indiscutibile che l'eccezione non può essere sollevata proprio da chi ha acquistato il cespite immobiliare, presupponendo che il diritto di accettazione non fosse prescritto.
12 Nel nostro ordinamento, benché non espressamente codificato, sussiste il principio per cui nemo potest venire contra factum proprium in forza del quale la parte non può far valere un diritto incompatibile con il comportamento in precedenza tenuto (cfr. in termini generali Sezioni Unite 20.10.2016, n. 21260).
Se è vero che l'accettazione dell'eredità può efficacemente intervenire dopo il decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge (cfr. Cass. 12646/2020) e che essa perda gli effetti suoi propri solo dopo che chi vi abbia interesse abbia eccepito tempestivamente l'intervenuta prescrizione, è altrettanto indiscutibile che non possa eccepire il fatto estintivo dell'intervenuta prescrizione colui il quale ha acquistato il diritto proprio in virtù di quell'accettazione. In buona sostanza, chi ha acquistato un diritto sulla ritenuta legittimità della previa accettazione di un'eredità non può, poi, per sottrarsi all'esecuzione, eccepire la prescrizione del diritto di accettazione di colui il quale gli ha trasmesso il diritto dominicale sul bene.
Trattasi, invero, non di esercizio legittimo di una facoltà di legge, bensì di un vero e proprio abuso dello strumento giuridico che va stigmatizzato con la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di
13 riferimento, individuabile sulla scorta del valore del credito per cui si procede esecutivamente.
Per quanto attiene alle spese della fase cautelare, si osserva quanto segue.
La Cassazione ha avuto modo di precisare che “nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e
619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito”
(cfr. Cass. 22033/2011; Cass. 15082/2019).
Per quanto riguarda le spese della fase collegiale, il Tribunale reputa di dover confermare la statuizione di cui all'ordinanza del
25.5.2023. Con riferimento, invece, alle spese della fase camerale innanzi al g.e., benché la condanna in danno dell'istituto di credito sia stata revocata dall'ordinanza collegiale sopra citata - circostanza anche questa che qui deve essere confermata - è, altrettanto, vero che dovrà essere riconosciuta in favore di la condanna alle spese in danno degli Pt_1
esecutati e tanto in virtù del principio di soccombenza come desumibile, all'esito del merito, dalla narrativa della presente
14 sentenza. Le spese, stante la semplicità delle questioni, saranno liquidate secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione relativo ai procedimenti cautelari il cui valore è rinvenibile nell'ammontare del credito per cui si procede. Non sarà liquidata la fase di istruzione e trattazione che è mancata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sull'opposizione all'esecuzione ex articolo 615, c. 2, c.p.c. proposta da CP_1
e con ricorso depositato nella
[...] Controparte_2
cancelleria del g.e., a seguito di riassunzione del giudizio di merito, nei confronti di e Parte_1 [...]
ogni OP0
contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione formulata da e OP CP_2
;
[...]
condanna e , in solido fra loro, OP Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio sostenute da
[...]
e per essa quale mandataria che Parte_1 CP_11
si liquidano in € 786 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna e , in solido fra loro, OP Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio sostenute da
[...]
OP2
che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
15 condanna e , in solido fra loro, OP Controparte_2
al pagamento delle spese di giudizio sostenute da
[...]
e per essa quale mandataria nella Parte_1 CP_11
fase camerale innanzi al g.e., che si liquidano in € 2.613,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 9 settembre 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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