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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/07/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 735/2025 (cui è riunito il procedimento n.r.g. 739/2025), avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Cristina Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Buggiano
(PT) alla via Roma n. 32;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]e Cozzile Controparte_1
(PT) alla via Vetriano n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Melai, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Cascina (PI) alla via Tosco Romagnola n. 193;
Resistente
E
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
Conclusioni : come da verbale di udienza del 10.07.2025.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 9.4.2025, premetteva di avere Parte_1 contratto matrimonio in Salerno il 7.8.2006 con e che dalla Controparte_1 loro unione nascevano i figli (nata il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato il [...]).
[...]
La ricorrente deduceva che il rapporto matrimoniale si era deteriorato a causa dei comportamenti aggressivi posti in essere dal resistente a danno proprio e dei figli minori.
La ricorrente chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo a sé dei figli minori e contributo di mantenimento in proprio favore.
Con ricorso, depositato in data 9.4.2025, introduceva il Controparte_1 procedimento n.r.g. 739/2025, il quale, con ordinanza del 10.4.2025, veniva riunito al presente giudizio.
Il sig. forniva una ricostruzione differente dei fatti, e richiedeva CP_1 pronunciarsi la separazione personale, con affido condiviso con prevalente collocazione presso di lui dei figli minori, e mantenimento diretto dei figli minori.
In data 17.6.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 10.7.2025, nella quale le parti concludevano in punto di status.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
2 Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Pertanto, si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
20.07.1979, e nato a [...] il [...] che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Salerno il 7.8.2006;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N. 15, P. II S., serie A, Anno 2006);
3) spese al definitivo;
4) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta a ruolo n. r.g. 735/2025 (cui è riunito il procedimento n.r.g. 739/2025), avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Cristina Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Buggiano
(PT) alla via Roma n. 32;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]e Cozzile Controparte_1
(PT) alla via Vetriano n. 23, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Melai, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Cascina (PI) alla via Tosco Romagnola n. 193;
Resistente
E
1 E
PM in sede;
Interventore necessario
Conclusioni : come da verbale di udienza del 10.07.2025.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 9.4.2025, premetteva di avere Parte_1 contratto matrimonio in Salerno il 7.8.2006 con e che dalla Controparte_1 loro unione nascevano i figli (nata il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato il [...]).
[...]
La ricorrente deduceva che il rapporto matrimoniale si era deteriorato a causa dei comportamenti aggressivi posti in essere dal resistente a danno proprio e dei figli minori.
La ricorrente chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo a sé dei figli minori e contributo di mantenimento in proprio favore.
Con ricorso, depositato in data 9.4.2025, introduceva il Controparte_1 procedimento n.r.g. 739/2025, il quale, con ordinanza del 10.4.2025, veniva riunito al presente giudizio.
Il sig. forniva una ricostruzione differente dei fatti, e richiedeva CP_1 pronunciarsi la separazione personale, con affido condiviso con prevalente collocazione presso di lui dei figli minori, e mantenimento diretto dei figli minori.
In data 17.6.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
La causa giungeva, quindi, all'udienza del 10.7.2025, nella quale le parti concludevano in punto di status.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
2 Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Pertanto, si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
20.07.1979, e nato a [...] il [...] che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Salerno il 7.8.2006;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N. 15, P. II S., serie A, Anno 2006);
3) spese al definitivo;
4) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Nicola Latour Stefano Billet
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