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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2282/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2282/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce Parte_1 C.F._1 al ricorso congiunto, dall'Avv. Giacomo Mancini, con studio in Asciano (SI), Via Dante
Alighieri ove è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Parte_2 C.F._2 calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Filomena Convertito, presso il cui studio in Poggibonsi (SI),
Largo Usilia, n.12, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art.127-ter c.p.c. del 24.9.2025, per l'Avv. Giacomo Mancini e per l'Avv. Filomena Parte_1 Parte_2
Convertito hanno così concluso: “Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in Barberino Val d'Elsa (FI) in data 21/07/2007, trascritto nel 2 / 5
registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune anno 2007, parte 2, serie A n° 26 del 2007 alle condizioni concordate che [seguono].
1. Il figlio continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 residenza presso la casa del padre;
lo stesso, in conferma delle modalità di affidamento condiviso di cui in separazione, trascorrerà con i genitori settimane alterne, da lunedì alla domenica, fermo restando che il genitore con cui il figlio in quella settimana non si trova, previo accordo con l'altro, se libero da impegni, potrà incontrare liberamente e seguirlo nello Per_1 svolgimento dei compiti e/o nell'attività sportiva e/o ricreativa anche quando è presso l'altro genitore.
2. trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze Per_1 estive, vacanze natalizie e pasquali alternate secondo accordi diretti tra i genitori stessi.
3. I genitori, stante il suddetto regime alternato nonché la loro analoga capacità economica convengono di contribuire in via diretta al mantenimento del figlio durante la permanenza dello stesso con ciascuno ivi così, come già previsto dagli accordi di separazione, escludendo la necessità di contributo indiretto al mantenimento del minore.
4. I genitori concordano altresì la suddivisione nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da essi eventualmente sostenute ed inerenti il figlio, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: scolastiche (tasse scolastiche, spese di mensa, libri di testo e scolastici, materiale di cancelleria richiesto dalla scuola, lezioni private se richieste dagli insegnanti, corsi di lingue in Italia e all'Estero, viaggi di istruzione e gite scolastiche, corsi di musica e teatro se richiesti dalla minore, tasse universitarie), mediche, odontoiatriche, di farmacia, sportive e ricreative a favore del figlio, solo se preventivamente concordate tra i genitori in forma scritta (mail o whatsapp o forme equipollenti) sempre, in ogni caso, con obbligo di rendicontazione e dimostrazione della spesa a semplice richiesta. In riferimento all'individuazione delle spese straordinarie i coniugi fanno ferimento al protocollo in atto in materia presso il Tribunale di Siena ed allegato al presente atto.
5. I coniugi confermano di rinunciare ad assegni di mantenimento per loro stessi, in quanto allo stato entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non interessati ad alcun assegno di mantenimento personale.
6. L'immobile già residenza coniugale sito in Siena, Via Biagio di MO, di proprietà del
Sig. in sede di separazione assegnato alla madre, tornerà nella disponibilità del Pt_1 3 / 5
proprietario laddove lo stesso trasferirà la residenza unitamente al figlio;
la Sig.ra si Pt_2 impegna a rilasciare l'immobile di cui sopra nella disponibilità del suddetto proprietario entro e non oltre il 31/12/2025. A titolo di indennità per il rilascio dell'immobile ed il reperimento di altra abitazione, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma omnicomprensiva di Pt_1 Pt_2
€ 25.000,00 di cui € 20.000,00 unitamente alla sottoscrizione del presente atto mediante assegno circolare n° 6081731998-04 ed € 5.000,00 sempre mediante assegno circolare, all'atto dell'effettivo rilascio del bene.
7. L'allegato accordo regolamenta la definitiva divisione tra i ricorrenti dei beni mobili di proprietà comune e/o già componenti la casa familiare;
i beni mobili riconosciuti di proprietà dovranno restare nell'immobile sito in Siena Via Biagio di MO, la Sig.ra Pt_1 Pt_2 dovrà ovviamente asportare gli altri;
all'atto del rilascio dell'immobile e della consegna del secondo assegno di cui all'art. 6, sarà redatto inventario dei beni che resteranno come sopra nell'immobile di Via MO.
8. Il Sig. nulla oppone affinchè la Sig.ra mantenga, ove spettante secondo il Pt_1 Pt_2 regolamento vigente, il permesso ARU per l'accesso nella zona in cui si trova l'immobile di Via
MO si da poter più agevolmente prendere e riportare il figlio presso la suddetta residenza.
9. rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, Per_1 mentre l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra Pt_2
10. Il Sig. provvederà alla risistemazione a sue spese dell'impianto di condizionamento Pt_1
e della centralina del televisore, oltre a quelle di sistemazione del tetto condominiale.
11. Con l'adempimento e l'esecuzione degli accordi sopra raggiunti, le parti hanno convenuto di non avere null'altro da domandare e pretendere reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio con espressa e specifica dichiarazione di nulla altro avere o pretendere l'una dall'altro in relazione allo stesso rapporto né, ad oggi, ad altro titolo.
12. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: visto in data 21.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.6.2025, e Parte_1 Parte_2 esponevano che avevano contratto matrimonio in Barberino Val d'Elsa (FI) in data 21.7.2007, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune anno 2007, parte 2, serie A,
n. 26, e che dal matrimonio era nato il [...] in [...] il figlio che il rapporto Per_1 4 / 5
coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del 12.1.2022, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate supra riportate.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Pt_2
Scioglimento matrimonio.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 12.1.2022 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive del figlio minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), celebrato in data 21/07/2007 in Barberino Parte_2 C.F._2
Val d'Elsa (FI) e trascritto al Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune per l'anno
2007, parte 2, serie A, n. 26, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. 5 / 5
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2282/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce Parte_1 C.F._1 al ricorso congiunto, dall'Avv. Giacomo Mancini, con studio in Asciano (SI), Via Dante
Alighieri ove è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Parte_2 C.F._2 calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Filomena Convertito, presso il cui studio in Poggibonsi (SI),
Largo Usilia, n.12, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art.127-ter c.p.c. del 24.9.2025, per l'Avv. Giacomo Mancini e per l'Avv. Filomena Parte_1 Parte_2
Convertito hanno così concluso: “Voglia il Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in Barberino Val d'Elsa (FI) in data 21/07/2007, trascritto nel 2 / 5
registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune anno 2007, parte 2, serie A n° 26 del 2007 alle condizioni concordate che [seguono].
1. Il figlio continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 residenza presso la casa del padre;
lo stesso, in conferma delle modalità di affidamento condiviso di cui in separazione, trascorrerà con i genitori settimane alterne, da lunedì alla domenica, fermo restando che il genitore con cui il figlio in quella settimana non si trova, previo accordo con l'altro, se libero da impegni, potrà incontrare liberamente e seguirlo nello Per_1 svolgimento dei compiti e/o nell'attività sportiva e/o ricreativa anche quando è presso l'altro genitore.
2. trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze Per_1 estive, vacanze natalizie e pasquali alternate secondo accordi diretti tra i genitori stessi.
3. I genitori, stante il suddetto regime alternato nonché la loro analoga capacità economica convengono di contribuire in via diretta al mantenimento del figlio durante la permanenza dello stesso con ciascuno ivi così, come già previsto dagli accordi di separazione, escludendo la necessità di contributo indiretto al mantenimento del minore.
4. I genitori concordano altresì la suddivisione nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie da essi eventualmente sostenute ed inerenti il figlio, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: scolastiche (tasse scolastiche, spese di mensa, libri di testo e scolastici, materiale di cancelleria richiesto dalla scuola, lezioni private se richieste dagli insegnanti, corsi di lingue in Italia e all'Estero, viaggi di istruzione e gite scolastiche, corsi di musica e teatro se richiesti dalla minore, tasse universitarie), mediche, odontoiatriche, di farmacia, sportive e ricreative a favore del figlio, solo se preventivamente concordate tra i genitori in forma scritta (mail o whatsapp o forme equipollenti) sempre, in ogni caso, con obbligo di rendicontazione e dimostrazione della spesa a semplice richiesta. In riferimento all'individuazione delle spese straordinarie i coniugi fanno ferimento al protocollo in atto in materia presso il Tribunale di Siena ed allegato al presente atto.
5. I coniugi confermano di rinunciare ad assegni di mantenimento per loro stessi, in quanto allo stato entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non interessati ad alcun assegno di mantenimento personale.
6. L'immobile già residenza coniugale sito in Siena, Via Biagio di MO, di proprietà del
Sig. in sede di separazione assegnato alla madre, tornerà nella disponibilità del Pt_1 3 / 5
proprietario laddove lo stesso trasferirà la residenza unitamente al figlio;
la Sig.ra si Pt_2 impegna a rilasciare l'immobile di cui sopra nella disponibilità del suddetto proprietario entro e non oltre il 31/12/2025. A titolo di indennità per il rilascio dell'immobile ed il reperimento di altra abitazione, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma omnicomprensiva di Pt_1 Pt_2
€ 25.000,00 di cui € 20.000,00 unitamente alla sottoscrizione del presente atto mediante assegno circolare n° 6081731998-04 ed € 5.000,00 sempre mediante assegno circolare, all'atto dell'effettivo rilascio del bene.
7. L'allegato accordo regolamenta la definitiva divisione tra i ricorrenti dei beni mobili di proprietà comune e/o già componenti la casa familiare;
i beni mobili riconosciuti di proprietà dovranno restare nell'immobile sito in Siena Via Biagio di MO, la Sig.ra Pt_1 Pt_2 dovrà ovviamente asportare gli altri;
all'atto del rilascio dell'immobile e della consegna del secondo assegno di cui all'art. 6, sarà redatto inventario dei beni che resteranno come sopra nell'immobile di Via MO.
8. Il Sig. nulla oppone affinchè la Sig.ra mantenga, ove spettante secondo il Pt_1 Pt_2 regolamento vigente, il permesso ARU per l'accesso nella zona in cui si trova l'immobile di Via
MO si da poter più agevolmente prendere e riportare il figlio presso la suddetta residenza.
9. rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, Per_1 mentre l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra Pt_2
10. Il Sig. provvederà alla risistemazione a sue spese dell'impianto di condizionamento Pt_1
e della centralina del televisore, oltre a quelle di sistemazione del tetto condominiale.
11. Con l'adempimento e l'esecuzione degli accordi sopra raggiunti, le parti hanno convenuto di non avere null'altro da domandare e pretendere reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio con espressa e specifica dichiarazione di nulla altro avere o pretendere l'una dall'altro in relazione allo stesso rapporto né, ad oggi, ad altro titolo.
12. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Pubblico Ministero: visto in data 21.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.6.2025, e Parte_1 Parte_2 esponevano che avevano contratto matrimonio in Barberino Val d'Elsa (FI) in data 21.7.2007, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune anno 2007, parte 2, serie A,
n. 26, e che dal matrimonio era nato il [...] in [...] il figlio che il rapporto Per_1 4 / 5
coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del 12.1.2022, aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate supra riportate.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Pt_2
Scioglimento matrimonio.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 12.1.2022 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive del figlio minore.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), celebrato in data 21/07/2007 in Barberino Parte_2 C.F._2
Val d'Elsa (FI) e trascritto al Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune per l'anno
2007, parte 2, serie A, n. 26, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. 5 / 5
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini