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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/11/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2165/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2165/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. SOARDO PAOLO;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SITA' CP_1 C.F._4
DANIELA;
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
in via preliminare e pregiudiziale:
pagina 1 di 14 sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato dal signor CP_1 costituito dalla cambiale di € 220.000,00, asseritamente emessa dal defunto CP_2
in data 30.8.2019 a favore del signor ed avente scadenza il
[...] CP_1
30.6.2020, nonché l'efficacia dei relativi atti di precetto opposti in questa sede, per i motivi sopra esposti.
In via principale e nel merito:
accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o la nullità degli atti di precetto del 22.6.2022 opposti, e, comunque, la non debenza delle somme ivi intimate ai signori Parte_2
, e , quali eredi del signor ,
[...] Parte_1 Parte_3 Controparte_2
e/o, comunque, l'insussistenza del diritto del signor di procedere in via CP_1 esecutiva nei confronti degli odierni opponenti ed in forza di detti atti di precetto, in quanto fondati su un presunto titolo esecutivo, costituito dalla cambiale di € 220.000,00 asseritamente emessa dal defunto in data 30.8.2019 a favore del signor Controparte_2 ed avente scadenza il 30.6.2020, riportante una firma ed una scrittura CP_1 contraffatte e/o apocrife e, comunque, non riconducibili alla mano del signor CP_2
, e, in ogni caso, di cui gli odierni opponenti-eredi del signor non
[...] Controparte_2 hanno riconosciuto la firma e la scrittura, ivi apposte, come appartenenti alla mano del loro de cuius, ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e 216 c.p.c., e/o poiché né è stata disconosciuta la conformità all'originale della copia allegata al precetto ex artt. 2712 e
2719 c.c., e/o poiché è stata contestata l'esistenza del rapporto negoziale sottostante alla suddetta cambiale, per tutti i motivi sopra esposti.
In via principale e nel merito, subordinata:
solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse sufficiente il disconoscimento ex artt. 214 e 216 c.p.c. e/o ex artt. 2712 e 2719 c.c., di cui alla domanda che precede, disporsi e procedersi con la procedura di querela di falso ex art.221 e ss.
c.p.c., con ogni e conseguente provvedimento del caso e di legge, e previi gli incombenti di rito, e, pertanto, accertarsi e dichiararsi la falsità della scrittura e della firma
pagina 2 di 14 apparentemente apposte sulla cambiale di € 220.000,00, asseritamente emessa dal defunto
in data 30.8.2019 a favore del signor ed avente scadenza Controparte_2 CP_1 il 30.6.2020, e, comunque e di ogni caso, accertarsi e dichiararsi che detta scrittura e firma non appartengono al suo apparente emittente , per i motivi sopra Controparte_2 esposti.
In ogni caso:
accertarsi e dichiararsi la responsabilità del signor per lite temeraria ex CP_1 art.96, I comma, c.p.c., avendo lo stesso agito, mediante l'atto di precetto de quo nei confronti dei signori , e , quali eredi Parte_2 Parte_1 Parte_3 del signor , con mala fede e/o colpa grave, per i motivi sopra esposti, Controparte_2 ovvero, in subordine, ai sensi dell'art.96, III comma, c.p.c.; conseguentemente, condannarsi il signor a pagare a favore dei signori , CP_1 Parte_2
e quella somma che sarà determinata in via equitativa Parte_1 Parte_3 dal Tribunale e ritenuta di legge e di giustizia, oltre interessi legali al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa.
In via istruttoria:
- per tutti i motivi dedotti nelle note di trattazione del 9.6.2025 a cui si rimanda in toto, atteso altresì il rilevante valore della cambiale in questione (€ 220.000,00), al fine di dirimere ogni dubbio sulla autenticità della firma de quo, si insiste affinché venga disposta una terza CTU calligrafica sulla medesima cambiale di € 220.000,00 datata 30.8.2019 e con scadenza 30.6.2020, nominando all'uopo un nuovo CTU;
- si insiste per l'acquisizione al presente giudizio della perizia calligrafica depositata nel proc. pen.3865/2020 RGNR Mod.21 del Tribunale di Mantova (PM dott.ssa Paola
Reggiani) dal Consulente Tecnico dott.ssa designato dalla Procura di Persona_1
Mantova, nonché di tutti gli atti, documenti e provvedimenti del predetto proc.
pagina 3 di 14 pen.3865/2020 RGNR Mod.21 del Tribunale di Mantova a carico del signor CP_1
come richiesto nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. del 20.10.2023, a cui si
[...] rimanda in toto e che devono intendersi qui integralmente ritrascritti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate da controparte.
Per CP_1
Voglia l'Il.mo Tribunale adito, respinta ogni e qualsivoglia contraria istanza, eccezione e difesa:
A) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
1) REVOCARE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO
AZIONATO per i motivi che seguono, disposta dal GI Dott. A. Gibelli provvedimento del
25-08-2023, con conseguente ripresa delle esecuzioni. Questa difesa rappresenta non essere più sussistenti i presupposti cautelari per cui è stata concessa la predetta sospensiva, essendo venuta meno la ragione che l'ha giustificata e cioè l'esito della
Consulenza grafologica del PM Dott. Reggiani Tribunale di Mantova n.3865-2020 RGNR della “non riconducibilità alla mano di della sottoscrizione sulla Controparte_2 cambiale”. Tale conclusione, addotta a sostegno dall'opponente e sin da subito impugnata
e contestata dal convenuto con proprie consulenze grafologiche di parte, è risultata dalla
CTU grafologica del Dott. espletata nel presente Giudizio Civile Persona_2 ampiamente confutata e dall'esito opposto come meglio riportato al punto B;
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) ACCERTARE e DICHIARARE che la sottoscrizione sulla cambiale pagherò di €.
220.000 di cui agli atti di precetto è genuina ed è riconducibile alla mano di
[...] emittente, come emerso nella suddetta Consulenza Tecnica d'Ufficio con il CP_2 massimo grado di confidenza tecnica che è il livello più elevato di confidenza espresso dall'Esperto grafologo il quale non ha riserve ed è certo;
pagina 4 di 14 2) RIGETTARE IN TOTO GLI ATTI DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AI PRECETTI respingendo tutte le richieste, eccezioni e domande attoree ivi compresa quella di cui all'art. 96 cpc in quanto, pretestuose e pienamente infondate in fatto ed in diritto;
3) CONDANNARE L'ATTORE-OPPONENTE al pagamento delle spese e competenze legali ed a responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c. 3 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto ai fatti di causa:
che e nonchè (quali eredi di Parte_2 Parte_1 Parte_3 Controparte_2 proposero opposizione al precetto notificato in data 11/7/2022 da per CP_1
l'importo complessivo di € 74.941,53 a titolo di credito vantato da quest'ultimo nei confronti di in forza di cambiale di euro 220.000,00 asseritamente firmata Controparte_2 dal decuius in data 30/8/2019, eccependo in particolare: 1) che la firma apposta sulla cambiale non appartiene a e viene disconosciuta ex artt. 214 e 216 c.p.c. Controparte_2 nonché viene contestata la conformità della copia rispetto all'originale ex artt. 2712 e 2719
c.c.; 2) di avere sporto denuncia per tentativo di truffa aggravata, all'esito della quale il
PM chiese la archiviazione in quanto trattavasi di firma grossolana, e gli odierni attori si opponevano alla richiesta di archiviazione, sicchè il Gip riapriva le indagini ordinando al
Pm di svolgere perizia calligrafica, all'esito della quale la dott.ssa concludeva nel Per_1 senso che la firma non era stata vergata né dal sig. né dal sig. 3) la CP_2 CP_1 inesistenza del rapporto negoziale sottostante l'emissione del titolo;
4) che solo in via subordinata gli opponenti propongono querela di falso ex art. 221 c.p.c.; 5) la sussistenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.; 6) la sussistenza dei presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva della cambiale;
che si costituì deducendo a propria volta: 7) che la sottoscrizione della CP_1 cambiale oggetto di lite è genuina ed è stata apposta da dinnanzi al Controparte_2 deducente;
8) che si contestano le risultanze della consulenza disposta dal PM, come già precisato dal proprio consulente di parte;
9) la irrilevanza del disconoscimento della pagina 5 di 14 scrittura e della sottoscrizione apposte sulla cambiale compiute da soggetto diverso dal sottoscrittore;
10) la irrilevanza e inammissibilità della contestazione di conformità all'originale così come della contestazione del rapporto negoziale sottostante;
10) la insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e anche per la sospensione della cambiale;
che il precedente GI, dopo una serie di rinvii di udienza, sospendeva la efficacia esecutiva del titolo;
che la causa venne istruita dalla scrivente, medio tempore subentrata nel ruolo, mediante ammissione di c.t.u. volta a verificare o meno la autografia della sottoscrizione di cui alla cambiale prodotta in originale e quindi trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe;
Premesso:
che va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della querela di falso proposta dagli attori in via subordinata ai sensi dell'art. 221 c.p.c. in atto di citazione e per le stesse ragioni poste a fondamento del disconoscimento in quanto, come chiarito dalla Corte di cassazione, la parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, trattandosi invero di rimedi caratterizzati da disomogeneità funzionale e strutturale, sicchè qualora nell'ambito di uno stesso processo "sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento" (Cass. Sez. 2, sent. 28 febbraio 2007, n. 4728, Rv. 595227-01; Sez. 3, Sentenza n. 3891 del 17/02/2020), e comunque, anche valorizzando la differente ampiezza dei rimedi, secondo un meno restrittivo orientamento di legittimità, la querela di falso che miri a mettere in discussione la sola autenticità della sottoscrizione (come avvenuto nel presente caso) potrà essere eventualmente proposta in differente grado dello stesso giudizio una volta che sia pagina 6 di 14 intervenuto un accertamento della autenticità della sottoscrizione, circostanza che non ricorre nella presente fattispecie, (cfr. Cass. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 2152 del
29/01/2021), sicchè non è ammissibile la domanda di querela di falso proposta (per identici motivi) “contemporaneamente e in via subordinata”;
che la produzione ad opera di parte convenuta opposta dell'originale della richiamata cambiale, come avvenuta in data 19/3/2024, determini l'assorbimento del disconoscimento della conformità della copia prodotta all'originale del documento, effettuato peraltro in assenza di indicazione degli aspetti per i quali si assumeva che la copia differisse dall'originale, come richiesti a pena di inefficacia da condivisibile orientamento di legittimità (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018);
Considerato:
che l'oggetto della controversia verte sulla autenticità della sottoscrizione apposta alla cambiale che costituisce il titolo, come depositata in originale nel presente procedimento, del seguente tenore:
pagina 7 di 14 pagina 8 di 14 che risulta in via documentale che nell'ambito del procedimento penale n. 3865/2020 Rgnr
Mod. 21 instaurato a seguito di denuncia per tentativo di truffa aggravata, il PM chiese l'archiviazione, mentre gli odierni attori si opponevano alla richiesta di archiviazione, sicchè, a seguito di riapertura delle indagini, il Pm incaricava di perizia calligrafica la dott.ssa (doc. 18 di parte attrice), la quale concludeva nel senso che la firma non Per_1 era stata vergata né dal sig. né dal sig. CP_2 CP_1
che al contempo il consulente di parte convenuta opposta prof.ssa Persona_3 concludeva nel senso della autenticità della sottoscrizione del sig. (cfr. relazione CP_2 in atti nonché controdeduzioni alla perizia della dott.ssa pure in atti); Per_1
che, a fronte di tali contrastanti esiti e della istanza di verificazione proposta da parte opposta, rilevato che la perizia resa dal PM in sede penale può rivestire nel giudizio civile valore di prova atipica, con natura di argomento di prova, e ritenuto pertanto che, al fine di una compiuta valutazione di detto argomento di prova, risultasse ammissibile e rilevante la istanza di parte convenuta opposta di ammissione di c.t.u. volta a verificare o meno la autografia della sottoscrizione di cui alla cambiale prodotta in originale, sulla base delle scritture di comparazione indicate e prodotte da parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., veniva nominato CTU il dott. che provvedeva a espletare Persona_2
l'incarico e in data 13/5/2025 depositava la propria relazione;
Ritenuto:
che le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato nel presente procedimento, all'esito di una indagine dettagliata, ampiamente argomentata, immune da vizi nel percorso logico, affrontata secondo un metodo di analisi scientifico e “verificabile”, vadano pienamente condivise dalla scrivente, per le ragioni seguenti;
che in particolare il nominato c.t.u., esaminata in dettaglio la firma in accertamento (cfr. pagg. 12 – 31) ed estrapolate tutte le caratteristiche riscontrate dall'esame delle comparative prese in esame (cfr. pagg. 33 -59) ha potuto effettuare un confronto dettagliato
(pagg. 60 – 105), condotto secondo metodo scientifico per ipotesi, e quindi, dopo aver pagina 9 di 14 esaustivamente risposto anche alle osservazioni del ctp di parte attorea, con valutazioni che vanno peraltro dalla scrivente in toto condivise, ha concluso nel senso della autenticità
“nel massimo grado di confidenza tecnica” (pag. 153 della consulenza);
che per contro, la differente risultanza emersa dalla perizia redatta dalla dott.ssa Per_1 invocata da parte opponente, non possa in alcun modo essere posta a fondamento della presente decisione, nè affatto condivisa quanto al metodo adottato dal consulente, ove si osservi in particolare:
1) che il consulente, pur avendo acquisito due documenti (A e B) di comparazione, rilevato che il secondo documento recava una serie di differenze strutturali, dinamiche e morfologiche rispetto al primo, ha limitato, senza ulteriore giustificazione di tale scelta, la propria indagine comparativa al solo documento A, non tenendo quindi in nessun conto delle suddette differenze, pur appartenenti alla grafia di (cfr. pag. 8 della consulenza); Controparte_2
2) che, come del resto evidenziato anche dal consulente di parte convenuta opposta nel procedimento penale, da un lato tale scelta di “escludere” materiale di comparazione perché differente da altro materiale di comparazione, del tutto ingiustificata, conduce inevitabilmente a limitare la analisi della variabilità del gesto grafico e dall'altro risulta del tutto arbitraria, nella misura in cui il predetto consulente ha evidenziato peraltro tutte le analogie tra la firma in comparazione e il documento che la dott.ssa ha ritenuto immotivatamente di escludere;
Per_1
3) che le ulteriori valutazioni espresse dal consulente risultano peraltro parziali ove, a fronte di analogie riscontrate (cfr. pag. 19) e similarità (pag. 21), il consulente si limitava a valorizzare le differenze;
4) che in conclusione trattasi di consulenza redatta in modo parziale e non sufficientemente approfondito, con vizi procedimentali riscontrabili anche da soggetto, quale è la scrivente, non tecnico nel settore delle indagini grafologiche, sicchè nessun indice probatorio è possibile attribuire alle risultanze della predetta indagine;
pagina 10 di 14 che vada confermato il giudizio già reso in merito al corredo documentale da porre a base della CTU grafologica, considerato in particolare: 1) che le scritture di comparazione sono volte a provare un fatto principale oggetto della eccezione di non autografia, sicchè è onere della parte dedurrre le stesse, anche per espressa previsione normativa (cfr. art. 216 c.p.c.), sicchè non sussistevano i presupposti per autorizzare il c.t.u. ad acquisire ulteriore documentazione non tempestivamente indicata, a fronte peraltro di espressa contestazione della controparte;
2) che in particolare, esaminando in motivazione la pronuncia di legittimità (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21903 del 21/07/2023) invocata dagli opponenti in comparsa conclusionale per sostenere la possibilità per il ctu di acquisire ulteriore documentazione di comparazione, emerge che nel caso affrontato dalla Suprema Corte: “le scritture di comparazione reperite dal CTU nel contraddittorio delle parti, anche se dalle stesse non prodotte, non erano dirette a fornire prova del fatto principale, rappresentato dal testamento olografo di asseritamente apocrifo, ma di fatti secondari Controparte_3
(la firma di ulteriori atti di certa provenienza del predetto) funzionali alla dimostrazione dell'autenticità di quel testamento, per cui non era ravvisabile d'ufficio alcuna nullità sotto questo profilo della CTU,”, mentre nel presente caso trattavasi di documentazione diretta a fornire la prova del fatto principale (la autenticità della cambiale dedotta in lite);
che le istanze istruttorie dagli opponenti non siano ammissibili, per i motivi che seguono;
che, infatti, quanto alla ammissione di una ulteriore consulenza tecnica di ufficio, trattasi di mezzo istruttorio del tutto superfluo e pertanto non rilevante al fine di dirimere la contesa, ove è emerso, all'esito di esame dettagliato del materiale probatorio acquisito, come alla indagine compiuta dalla dott.ssa nell'ambito del procedimento penale Per_1 richiamato non possa essere attribuito alcun valore indiziario né tantomeno di prova, in quanto caratterizzata dalle gravi carenze già segnalate e condotta con metodo non scientifico, sicchè la c.t.u. espletata nel presente giudizio in modo del tutto approfondito consente di ritenere validamente e adeguatamente istruita la controversia;
che inoltre, in relazione alla richiesta di acquisizione al presente giudizio della perizia pagina 11 di 14 calligrafica depositata nel proc. pen.3865/2020 RGNR Mod.21 del Tribunale di Mantova
(PM dott.ssa Paola Reggiani) dal Consulente Tecnico dott.ssa designato Persona_1 dalla Procura di Mantova, nonché di tutti gli atti, documenti e provvedimenti del predetto proc. pen.3865/2020 RGNR Mod.21 del Tribunale di Mantova a carico del signor CP_1
come già affermato dal precedente GI, quel che rileva ai fini del presente giudizio
[...]
è la perizia del consulente dott. che risulta agli atti del presente giudizio e la cui Per_1 corrispondenza all'originale non è stata in alcun modo contestata, sicchè la detta istanza risulta inammissibile perchè superflua;
che pertanto la sottoscrizione della cambiale oggetto di causa deve ritenersi autentica;
che la Corte di cassazione ha condivisibilmente chiarito che: “l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica
l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto (cfr. Cass. n. 1058/01) ed, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. n. 18069/04, n.
3280/08); nel giudizio di opposizione all'esecuzione, come rilevato correttamente dalla sentenza impugnata, le "eccezioni" del debitore opponente costituiscono causa petendi dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr.
Cass. n. 3477/03, n. 1328/11); pertanto, con riferimento all'onere di allegazione e di prova circa il rapporto causale in caso di opposizione ad azione esecutiva basata su titolo cambiario, l'opponente ha l'onere di contestare l'esistenza del rapporto causale, che il creditore assume sottostante all'emissione del titolo, e di fornire la prova di quanto allegato in merito a tale rapporto e alla sua inesistenza, mantenendo ferme le relative deduzioni per tutto il corso del giudizio;
trattasi infatti di motivi di opposizione che, essendo soggetti al regime della domanda giudiziale, non possono essere modificati rispetto a quelli espressi nel ricorso introduttivo”
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19860 del 2011);
che pertanto era onere di parte opponente dimostrare la inesistenza del rapporto sottostante pagina 12 di 14 la emissione del titolo, ovvero un fatto modificativo – estintivo del rapporto (quale ad es. il pagamento del debito), circostanze che non sono state né allegate né tantomeno dimostrate;
che, in conclusione, la svolta opposizione vada rigettata e vada così confermato il diritto di parte opposta a procedere in forza del suddetto titolo, di cui va revocata la sospensione della efficacia esecutiva, come disposta in corso del presente giudizio dal precedente GI;
che le spese di lite (ivi comprese quelle di CTU) seguano la soccombenza di parte opponente e vadano liquidate come segue in applicazione del dm 55/14 e ss, modifiche:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
che non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., come invero richiesta da entrambe le parti, quanto al convenuto in quanto parte vittoriosa (sicchè la detta condanna non può essere accolta) e quanto agli attori in quanto non è emersa adeguata dimostrazione della esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione richiamata, anche tenuto conto che trattasi degli eredi del sottoscrittore e non dello stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Verificata la autenticità della sottoscrizione del titolo, revoca la sospensione della efficacia esecutiva disposta nel corso del presente giudizio, rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, accerta il diritto di a procedere in forza CP_1 del precetto opposto in questa sede;
pagina 13 di 14 2. Dichiara la inammissibilità della querela di falso proposta dagli opponenti, per le ragioni indicate in motivazione;
3. Condanna altresì gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. Pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Mantova, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2165/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. SOARDO PAOLO;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SITA' CP_1 C.F._4
DANIELA;
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
in via preliminare e pregiudiziale:
pagina 1 di 14 sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato dal signor CP_1 costituito dalla cambiale di € 220.000,00, asseritamente emessa dal defunto CP_2
in data 30.8.2019 a favore del signor ed avente scadenza il
[...] CP_1
30.6.2020, nonché l'efficacia dei relativi atti di precetto opposti in questa sede, per i motivi sopra esposti.
In via principale e nel merito:
accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o la nullità degli atti di precetto del 22.6.2022 opposti, e, comunque, la non debenza delle somme ivi intimate ai signori Parte_2
, e , quali eredi del signor ,
[...] Parte_1 Parte_3 Controparte_2
e/o, comunque, l'insussistenza del diritto del signor di procedere in via CP_1 esecutiva nei confronti degli odierni opponenti ed in forza di detti atti di precetto, in quanto fondati su un presunto titolo esecutivo, costituito dalla cambiale di € 220.000,00 asseritamente emessa dal defunto in data 30.8.2019 a favore del signor Controparte_2 ed avente scadenza il 30.6.2020, riportante una firma ed una scrittura CP_1 contraffatte e/o apocrife e, comunque, non riconducibili alla mano del signor CP_2
, e, in ogni caso, di cui gli odierni opponenti-eredi del signor non
[...] Controparte_2 hanno riconosciuto la firma e la scrittura, ivi apposte, come appartenenti alla mano del loro de cuius, ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e 216 c.p.c., e/o poiché né è stata disconosciuta la conformità all'originale della copia allegata al precetto ex artt. 2712 e
2719 c.c., e/o poiché è stata contestata l'esistenza del rapporto negoziale sottostante alla suddetta cambiale, per tutti i motivi sopra esposti.
In via principale e nel merito, subordinata:
solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse sufficiente il disconoscimento ex artt. 214 e 216 c.p.c. e/o ex artt. 2712 e 2719 c.c., di cui alla domanda che precede, disporsi e procedersi con la procedura di querela di falso ex art.221 e ss.
c.p.c., con ogni e conseguente provvedimento del caso e di legge, e previi gli incombenti di rito, e, pertanto, accertarsi e dichiararsi la falsità della scrittura e della firma
pagina 2 di 14 apparentemente apposte sulla cambiale di € 220.000,00, asseritamente emessa dal defunto
in data 30.8.2019 a favore del signor ed avente scadenza Controparte_2 CP_1 il 30.6.2020, e, comunque e di ogni caso, accertarsi e dichiararsi che detta scrittura e firma non appartengono al suo apparente emittente , per i motivi sopra Controparte_2 esposti.
In ogni caso:
accertarsi e dichiararsi la responsabilità del signor per lite temeraria ex CP_1 art.96, I comma, c.p.c., avendo lo stesso agito, mediante l'atto di precetto de quo nei confronti dei signori , e , quali eredi Parte_2 Parte_1 Parte_3 del signor , con mala fede e/o colpa grave, per i motivi sopra esposti, Controparte_2 ovvero, in subordine, ai sensi dell'art.96, III comma, c.p.c.; conseguentemente, condannarsi il signor a pagare a favore dei signori , CP_1 Parte_2
e quella somma che sarà determinata in via equitativa Parte_1 Parte_3 dal Tribunale e ritenuta di legge e di giustizia, oltre interessi legali al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso rimborso spese generali) e compensi di causa.
In via istruttoria:
- per tutti i motivi dedotti nelle note di trattazione del 9.6.2025 a cui si rimanda in toto, atteso altresì il rilevante valore della cambiale in questione (€ 220.000,00), al fine di dirimere ogni dubbio sulla autenticità della firma de quo, si insiste affinché venga disposta una terza CTU calligrafica sulla medesima cambiale di € 220.000,00 datata 30.8.2019 e con scadenza 30.6.2020, nominando all'uopo un nuovo CTU;
- si insiste per l'acquisizione al presente giudizio della perizia calligrafica depositata nel proc. pen.3865/2020 RGNR Mod.21 del Tribunale di Mantova (PM dott.ssa Paola
Reggiani) dal Consulente Tecnico dott.ssa designato dalla Procura di Persona_1
Mantova, nonché di tutti gli atti, documenti e provvedimenti del predetto proc.
pagina 3 di 14 pen.3865/2020 RGNR Mod.21 del Tribunale di Mantova a carico del signor CP_1
come richiesto nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. del 20.10.2023, a cui si
[...] rimanda in toto e che devono intendersi qui integralmente ritrascritti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate da controparte.
Per CP_1
Voglia l'Il.mo Tribunale adito, respinta ogni e qualsivoglia contraria istanza, eccezione e difesa:
A) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
1) REVOCARE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO
AZIONATO per i motivi che seguono, disposta dal GI Dott. A. Gibelli provvedimento del
25-08-2023, con conseguente ripresa delle esecuzioni. Questa difesa rappresenta non essere più sussistenti i presupposti cautelari per cui è stata concessa la predetta sospensiva, essendo venuta meno la ragione che l'ha giustificata e cioè l'esito della
Consulenza grafologica del PM Dott. Reggiani Tribunale di Mantova n.3865-2020 RGNR della “non riconducibilità alla mano di della sottoscrizione sulla Controparte_2 cambiale”. Tale conclusione, addotta a sostegno dall'opponente e sin da subito impugnata
e contestata dal convenuto con proprie consulenze grafologiche di parte, è risultata dalla
CTU grafologica del Dott. espletata nel presente Giudizio Civile Persona_2 ampiamente confutata e dall'esito opposto come meglio riportato al punto B;
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) ACCERTARE e DICHIARARE che la sottoscrizione sulla cambiale pagherò di €.
220.000 di cui agli atti di precetto è genuina ed è riconducibile alla mano di
[...] emittente, come emerso nella suddetta Consulenza Tecnica d'Ufficio con il CP_2 massimo grado di confidenza tecnica che è il livello più elevato di confidenza espresso dall'Esperto grafologo il quale non ha riserve ed è certo;
pagina 4 di 14 2) RIGETTARE IN TOTO GLI ATTI DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AI PRECETTI respingendo tutte le richieste, eccezioni e domande attoree ivi compresa quella di cui all'art. 96 cpc in quanto, pretestuose e pienamente infondate in fatto ed in diritto;
3) CONDANNARE L'ATTORE-OPPONENTE al pagamento delle spese e competenze legali ed a responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c. 3 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto ai fatti di causa:
che e nonchè (quali eredi di Parte_2 Parte_1 Parte_3 Controparte_2 proposero opposizione al precetto notificato in data 11/7/2022 da per CP_1
l'importo complessivo di € 74.941,53 a titolo di credito vantato da quest'ultimo nei confronti di in forza di cambiale di euro 220.000,00 asseritamente firmata Controparte_2 dal decuius in data 30/8/2019, eccependo in particolare: 1) che la firma apposta sulla cambiale non appartiene a e viene disconosciuta ex artt. 214 e 216 c.p.c. Controparte_2 nonché viene contestata la conformità della copia rispetto all'originale ex artt. 2712 e 2719
c.c.; 2) di avere sporto denuncia per tentativo di truffa aggravata, all'esito della quale il
PM chiese la archiviazione in quanto trattavasi di firma grossolana, e gli odierni attori si opponevano alla richiesta di archiviazione, sicchè il Gip riapriva le indagini ordinando al
Pm di svolgere perizia calligrafica, all'esito della quale la dott.ssa concludeva nel Per_1 senso che la firma non era stata vergata né dal sig. né dal sig. 3) la CP_2 CP_1 inesistenza del rapporto negoziale sottostante l'emissione del titolo;
4) che solo in via subordinata gli opponenti propongono querela di falso ex art. 221 c.p.c.; 5) la sussistenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c.; 6) la sussistenza dei presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva della cambiale;
che si costituì deducendo a propria volta: 7) che la sottoscrizione della CP_1 cambiale oggetto di lite è genuina ed è stata apposta da dinnanzi al Controparte_2 deducente;
8) che si contestano le risultanze della consulenza disposta dal PM, come già precisato dal proprio consulente di parte;
9) la irrilevanza del disconoscimento della pagina 5 di 14 scrittura e della sottoscrizione apposte sulla cambiale compiute da soggetto diverso dal sottoscrittore;
10) la irrilevanza e inammissibilità della contestazione di conformità all'originale così come della contestazione del rapporto negoziale sottostante;
10) la insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e anche per la sospensione della cambiale;
che il precedente GI, dopo una serie di rinvii di udienza, sospendeva la efficacia esecutiva del titolo;
che la causa venne istruita dalla scrivente, medio tempore subentrata nel ruolo, mediante ammissione di c.t.u. volta a verificare o meno la autografia della sottoscrizione di cui alla cambiale prodotta in originale e quindi trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe;
Premesso:
che va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della querela di falso proposta dagli attori in via subordinata ai sensi dell'art. 221 c.p.c. in atto di citazione e per le stesse ragioni poste a fondamento del disconoscimento in quanto, come chiarito dalla Corte di cassazione, la parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, trattandosi invero di rimedi caratterizzati da disomogeneità funzionale e strutturale, sicchè qualora nell'ambito di uno stesso processo "sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento" (Cass. Sez. 2, sent. 28 febbraio 2007, n. 4728, Rv. 595227-01; Sez. 3, Sentenza n. 3891 del 17/02/2020), e comunque, anche valorizzando la differente ampiezza dei rimedi, secondo un meno restrittivo orientamento di legittimità, la querela di falso che miri a mettere in discussione la sola autenticità della sottoscrizione (come avvenuto nel presente caso) potrà essere eventualmente proposta in differente grado dello stesso giudizio una volta che sia pagina 6 di 14 intervenuto un accertamento della autenticità della sottoscrizione, circostanza che non ricorre nella presente fattispecie, (cfr. Cass. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 2152 del
29/01/2021), sicchè non è ammissibile la domanda di querela di falso proposta (per identici motivi) “contemporaneamente e in via subordinata”;
che la produzione ad opera di parte convenuta opposta dell'originale della richiamata cambiale, come avvenuta in data 19/3/2024, determini l'assorbimento del disconoscimento della conformità della copia prodotta all'originale del documento, effettuato peraltro in assenza di indicazione degli aspetti per i quali si assumeva che la copia differisse dall'originale, come richiesti a pena di inefficacia da condivisibile orientamento di legittimità (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018);
Considerato:
che l'oggetto della controversia verte sulla autenticità della sottoscrizione apposta alla cambiale che costituisce il titolo, come depositata in originale nel presente procedimento, del seguente tenore:
pagina 7 di 14 pagina 8 di 14 che risulta in via documentale che nell'ambito del procedimento penale n. 3865/2020 Rgnr
Mod. 21 instaurato a seguito di denuncia per tentativo di truffa aggravata, il PM chiese l'archiviazione, mentre gli odierni attori si opponevano alla richiesta di archiviazione, sicchè, a seguito di riapertura delle indagini, il Pm incaricava di perizia calligrafica la dott.ssa (doc. 18 di parte attrice), la quale concludeva nel senso che la firma non Per_1 era stata vergata né dal sig. né dal sig. CP_2 CP_1
che al contempo il consulente di parte convenuta opposta prof.ssa Persona_3 concludeva nel senso della autenticità della sottoscrizione del sig. (cfr. relazione CP_2 in atti nonché controdeduzioni alla perizia della dott.ssa pure in atti); Per_1
che, a fronte di tali contrastanti esiti e della istanza di verificazione proposta da parte opposta, rilevato che la perizia resa dal PM in sede penale può rivestire nel giudizio civile valore di prova atipica, con natura di argomento di prova, e ritenuto pertanto che, al fine di una compiuta valutazione di detto argomento di prova, risultasse ammissibile e rilevante la istanza di parte convenuta opposta di ammissione di c.t.u. volta a verificare o meno la autografia della sottoscrizione di cui alla cambiale prodotta in originale, sulla base delle scritture di comparazione indicate e prodotte da parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., veniva nominato CTU il dott. che provvedeva a espletare Persona_2
l'incarico e in data 13/5/2025 depositava la propria relazione;
Ritenuto:
che le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato nel presente procedimento, all'esito di una indagine dettagliata, ampiamente argomentata, immune da vizi nel percorso logico, affrontata secondo un metodo di analisi scientifico e “verificabile”, vadano pienamente condivise dalla scrivente, per le ragioni seguenti;
che in particolare il nominato c.t.u., esaminata in dettaglio la firma in accertamento (cfr. pagg. 12 – 31) ed estrapolate tutte le caratteristiche riscontrate dall'esame delle comparative prese in esame (cfr. pagg. 33 -59) ha potuto effettuare un confronto dettagliato
(pagg. 60 – 105), condotto secondo metodo scientifico per ipotesi, e quindi, dopo aver pagina 9 di 14 esaustivamente risposto anche alle osservazioni del ctp di parte attorea, con valutazioni che vanno peraltro dalla scrivente in toto condivise, ha concluso nel senso della autenticità
“nel massimo grado di confidenza tecnica” (pag. 153 della consulenza);
che per contro, la differente risultanza emersa dalla perizia redatta dalla dott.ssa Per_1 invocata da parte opponente, non possa in alcun modo essere posta a fondamento della presente decisione, nè affatto condivisa quanto al metodo adottato dal consulente, ove si osservi in particolare:
1) che il consulente, pur avendo acquisito due documenti (A e B) di comparazione, rilevato che il secondo documento recava una serie di differenze strutturali, dinamiche e morfologiche rispetto al primo, ha limitato, senza ulteriore giustificazione di tale scelta, la propria indagine comparativa al solo documento A, non tenendo quindi in nessun conto delle suddette differenze, pur appartenenti alla grafia di (cfr. pag. 8 della consulenza); Controparte_2
2) che, come del resto evidenziato anche dal consulente di parte convenuta opposta nel procedimento penale, da un lato tale scelta di “escludere” materiale di comparazione perché differente da altro materiale di comparazione, del tutto ingiustificata, conduce inevitabilmente a limitare la analisi della variabilità del gesto grafico e dall'altro risulta del tutto arbitraria, nella misura in cui il predetto consulente ha evidenziato peraltro tutte le analogie tra la firma in comparazione e il documento che la dott.ssa ha ritenuto immotivatamente di escludere;
Per_1
3) che le ulteriori valutazioni espresse dal consulente risultano peraltro parziali ove, a fronte di analogie riscontrate (cfr. pag. 19) e similarità (pag. 21), il consulente si limitava a valorizzare le differenze;
4) che in conclusione trattasi di consulenza redatta in modo parziale e non sufficientemente approfondito, con vizi procedimentali riscontrabili anche da soggetto, quale è la scrivente, non tecnico nel settore delle indagini grafologiche, sicchè nessun indice probatorio è possibile attribuire alle risultanze della predetta indagine;
pagina 10 di 14 che vada confermato il giudizio già reso in merito al corredo documentale da porre a base della CTU grafologica, considerato in particolare: 1) che le scritture di comparazione sono volte a provare un fatto principale oggetto della eccezione di non autografia, sicchè è onere della parte dedurrre le stesse, anche per espressa previsione normativa (cfr. art. 216 c.p.c.), sicchè non sussistevano i presupposti per autorizzare il c.t.u. ad acquisire ulteriore documentazione non tempestivamente indicata, a fronte peraltro di espressa contestazione della controparte;
2) che in particolare, esaminando in motivazione la pronuncia di legittimità (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21903 del 21/07/2023) invocata dagli opponenti in comparsa conclusionale per sostenere la possibilità per il ctu di acquisire ulteriore documentazione di comparazione, emerge che nel caso affrontato dalla Suprema Corte: “le scritture di comparazione reperite dal CTU nel contraddittorio delle parti, anche se dalle stesse non prodotte, non erano dirette a fornire prova del fatto principale, rappresentato dal testamento olografo di asseritamente apocrifo, ma di fatti secondari Controparte_3
(la firma di ulteriori atti di certa provenienza del predetto) funzionali alla dimostrazione dell'autenticità di quel testamento, per cui non era ravvisabile d'ufficio alcuna nullità sotto questo profilo della CTU,”, mentre nel presente caso trattavasi di documentazione diretta a fornire la prova del fatto principale (la autenticità della cambiale dedotta in lite);
che le istanze istruttorie dagli opponenti non siano ammissibili, per i motivi che seguono;
che, infatti, quanto alla ammissione di una ulteriore consulenza tecnica di ufficio, trattasi di mezzo istruttorio del tutto superfluo e pertanto non rilevante al fine di dirimere la contesa, ove è emerso, all'esito di esame dettagliato del materiale probatorio acquisito, come alla indagine compiuta dalla dott.ssa nell'ambito del procedimento penale Per_1 richiamato non possa essere attribuito alcun valore indiziario né tantomeno di prova, in quanto caratterizzata dalle gravi carenze già segnalate e condotta con metodo non scientifico, sicchè la c.t.u. espletata nel presente giudizio in modo del tutto approfondito consente di ritenere validamente e adeguatamente istruita la controversia;
che inoltre, in relazione alla richiesta di acquisizione al presente giudizio della perizia pagina 11 di 14 calligrafica depositata nel proc. pen.3865/2020 RGNR Mod.21 del Tribunale di Mantova
(PM dott.ssa Paola Reggiani) dal Consulente Tecnico dott.ssa designato Persona_1 dalla Procura di Mantova, nonché di tutti gli atti, documenti e provvedimenti del predetto proc. pen.3865/2020 RGNR Mod.21 del Tribunale di Mantova a carico del signor CP_1
come già affermato dal precedente GI, quel che rileva ai fini del presente giudizio
[...]
è la perizia del consulente dott. che risulta agli atti del presente giudizio e la cui Per_1 corrispondenza all'originale non è stata in alcun modo contestata, sicchè la detta istanza risulta inammissibile perchè superflua;
che pertanto la sottoscrizione della cambiale oggetto di causa deve ritenersi autentica;
che la Corte di cassazione ha condivisibilmente chiarito che: “l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica
l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto (cfr. Cass. n. 1058/01) ed, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. n. 18069/04, n.
3280/08); nel giudizio di opposizione all'esecuzione, come rilevato correttamente dalla sentenza impugnata, le "eccezioni" del debitore opponente costituiscono causa petendi dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr.
Cass. n. 3477/03, n. 1328/11); pertanto, con riferimento all'onere di allegazione e di prova circa il rapporto causale in caso di opposizione ad azione esecutiva basata su titolo cambiario, l'opponente ha l'onere di contestare l'esistenza del rapporto causale, che il creditore assume sottostante all'emissione del titolo, e di fornire la prova di quanto allegato in merito a tale rapporto e alla sua inesistenza, mantenendo ferme le relative deduzioni per tutto il corso del giudizio;
trattasi infatti di motivi di opposizione che, essendo soggetti al regime della domanda giudiziale, non possono essere modificati rispetto a quelli espressi nel ricorso introduttivo”
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19860 del 2011);
che pertanto era onere di parte opponente dimostrare la inesistenza del rapporto sottostante pagina 12 di 14 la emissione del titolo, ovvero un fatto modificativo – estintivo del rapporto (quale ad es. il pagamento del debito), circostanze che non sono state né allegate né tantomeno dimostrate;
che, in conclusione, la svolta opposizione vada rigettata e vada così confermato il diritto di parte opposta a procedere in forza del suddetto titolo, di cui va revocata la sospensione della efficacia esecutiva, come disposta in corso del presente giudizio dal precedente GI;
che le spese di lite (ivi comprese quelle di CTU) seguano la soccombenza di parte opponente e vadano liquidate come segue in applicazione del dm 55/14 e ss, modifiche:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
che non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., come invero richiesta da entrambe le parti, quanto al convenuto in quanto parte vittoriosa (sicchè la detta condanna non può essere accolta) e quanto agli attori in quanto non è emersa adeguata dimostrazione della esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione richiamata, anche tenuto conto che trattasi degli eredi del sottoscrittore e non dello stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Verificata la autenticità della sottoscrizione del titolo, revoca la sospensione della efficacia esecutiva disposta nel corso del presente giudizio, rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, accerta il diritto di a procedere in forza CP_1 del precetto opposto in questa sede;
pagina 13 di 14 2. Dichiara la inammissibilità della querela di falso proposta dagli opponenti, per le ragioni indicate in motivazione;
3. Condanna altresì gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. Pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Mantova, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
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