Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3550 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Anna REBESANI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
di Matrimonio del Comune di Vicenza, nell'anno 1998, parte II, n. 115, se-rie A,
scegliendo il regime della comunione dei beni, mandando alla cancelleria affinché
vengano richieste le necessarie annotazioni presso l'Ufficio di Stato Civile;
2) Ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE
le seguenti CONDIZIONI della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. La casa coniugale, sita in LZ
TI (VI), Via G. Rossi n. 44/B, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi viene, assegnata completa di arredo alla moglie sig.ra che ivi Parte_1
Per_ continuerà a vivere con le figlie e , il sig. ha già lasciato la Persona_2 Pt_2
casa coniugale asportando dalla stessa tutti i propri effetti personali.
3) AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE E TEMPI DI VISITA La figlia minore Per_3
di anni sedici viene affidata in via condivisa ai genitori, che eserciteranno
[...]
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con la previsione che la stessa permanga a vivere in via prevalente presso l'abitazione materna, dove verrà
mantenuta la sua residenza.
I coniugi stabiliscono che la figlia minore starà con il padre quando lo vorrà
prendendo accordi diretti con il padre e, in ogni caso, secondo la seguente tempistica:
- a fine settimana alterni dal venerdì sera sino alla domenica sera;
- tutte le settimane: uno o due giorni da concordarsi all'inizio di ogni anno dalle ore
18.00 circa fino al rientro a scuola del giorno successivo;
- entro il giorno 30 maggio di ogni anno, i coniugi concorderanno i 15 gg estivi durante i quali la figlia sarà in vacanza con il padre, nonché il periodo di ferie della minore con la madre;
- a Natale: ad anni alternati dal 25 dicembre al 31 dicembre o dal 1°gennaio al giorno dell'Epifania;
- durante le vacanze pasquali il padre starà con la figlia alternativamente il sabato e la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis.
4) MANTENIMENTO FIGLIA. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Pt_2
sul conto corrente alla stessa intestato presso Banca Popolare dell'Alto Parte_1
Adige Iban [...], a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 400,00 (quattrocento), Persona_3
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie, da versarsi entro il giorno
15 di ogni mese.
5) Il sig. si obbliga inoltre a rimborsare nella misura del 50% le spese mediche, Pt_2
scolastiche e sportive straordinarie della figlia minore così come previste Persona_3
e regolamentate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza e attualmente in vigore.
Per_ 6) L'assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia verrà richiesto ed incassato nella misura del 100% dalla madre sig.ra con rinuncia da parte del sig. Parte_1
a richiedere la quota del 50%. Pt_2
7) SCIOGLIMENTO COMUNIONE E CESSIONE QUOTA CASA CONIUGALE. I
coniugi hanno acquistato la casa familiare sita in LZ TI, Via G. Rossi
44/B in data 23.12.2005 in regime di comunione dei beni e concordano che con il presente atto in virtù degli accordi economici e patrimoniali raggiunti, il sig. Pt_2
ceda la sua quota, pari alla metà indivisa del bene, alla moglie.
[...]
Con il presente ricorso, pertanto, il sig. si impegna a cedere alla moglie la sua Pt_2
quota, pari al 50% pro indiviso, dell'immobile così catastalmente censito: Comune di LZ TI, Catasto Fabbricati, foglio 11:
o mappale n. 582, sub 9, piano T-1-2, cat. A/2, cl. 2, vani 6;
o mappale n. 582, sub 6, piano T, cat. C/6, cl. 4, mq. 17,
o mappale n. 582 sub 2, piano T, cat. C/6, cl. 1, mq. 32
Al momento della cessione che verrà formalizzata con atto notarile entro e non oltre
30 giorni dal deposito della sentenza di separazione, il sig. non riceverà Parte_2
dalla moglie alcuna somma.
Va precisato che tale cessione non ha alcuno spirito di liberalità ma rientra negli accordi familiari che i coniugi intendono stipulare in occasione della separazione e dello scioglimento della comunione legale.
I coniugi concordano però che nel momento in cui la RA venderà Parte_1
la casa coniugale a terzi la stessa dovrà versare alle figlie e la Per_2 Persona_3
somma di euro 10.000,00 (diecimila) ciascuna e ciò in ragione della rinuncia da parte del marito di pretendere le somme a lui spettanti.
L'atto notarile che verrà stipulato per il trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale dal marito alla moglie è esente dagli oneri fiscali ai sensi della L.
74/1987.
I coniugi stabiliscono che le spese tecniche per la sanatoria e regolarizzazio-ne catastale del bene nonché le spese notarili del trasferimento della proprietà siano a totale carico della RA . Parte_1
8) ALTRE QUESTIONI PATRIMONIALI. In merito ai mutui e ai finanzia-menti attualmente pendenti, i coniugi concordano quanto segue:
a) il mutuo fondiario cointestato ai coniugi, contratto con Banca Credito Cooperativo
di Verona e Vicenza per l'acquisto della casa familiare in data 23.12.2005 con scadenza prevista per il 23.11.2030 e per il quale deve essere versata un rata mensile di € 770,56 verrà pagato interamente dalla RA con decorrenza dal Parte_1 mese successivo al rilascio della casa familiare da parte del marito, la quale dopo il trasferimento della quota dell'immobile in suo favore da parte del marito provvederà
a richiedere alla banca l'accollo del mutuo e la liberatoria del sig. dal debito. Pt_2
b) il finanziamento contratto in data 23.8.2022 con BCC di Verona e Vicenza dal sig.
per le sue spese dentarie per l'importo di € 23.892,00 e per il quale deve Parte_2
essere versata una rata mensile di € 359,00 rimarrà a carico esclusivo del sig. Pt_2
il quale si accolla interamente il debito, nonché il pagamento delle rate mensili.
[...]
c) il finanziamento contratto con Creditis in data 20.9.2022 per il pagamento delle spese e utenze di famiglia per l'importo di € 5.283,25, intestato alla sig.ra Parte_1
per il quale devono essere pagate 30 rate mensili dell'importo di € 197,10
[...]
ciascuna rimarrà a carico esclusivo della moglie.
d) I coniugi concordano che il c/c Iban [...] aperto presso la banca BCC di Verona e Vicenza rimanga aperto in quanto sullo stesso transita il pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare e transita altresì fatte salve diverse modifiche, anche il finanziamento la cui rata è di euro 359,00 mensili e verrà pagata dal marito.
9) DECORRENZA E VALIDITA' DEGLI ACCORDI PATRIMONIALI.
Dal mese di novembre 2024 il sig. è obbligato a versare l'assegno di Pt_2
mantenimento di € 400,00 mensili previsto per la figlia, (da versarsi entro il giorno 10
di ogni mese), oltre al 50% delle spese straordinarie. La rata mensile del mutuo fondiario fino al mese di ottobre 2024 è interamente a carico del sig. , mentre Pt_2
dal novembre 2024 verrà pagata al 100% dalla RA . Per quanto Parte_1
riguarda gli altri due finanziamenti pendenti, i coniugi concordano che il sig. Pt_2
si accolli il pagamento del debito e della relativa rata corrente con BCC di Verona a e Vicenza già dal mese di settembre 2024 e che la sig.ra a sua volta paghi Parte_1
in via esclusiva la rata del finanziamento contratto con Creditis dal mese di settembre 2024.
Il sig. , inoltre, continuerà a pagare tutte le utenze della casa familiare sino al Pt_2
mese di ottobre 2024 incluso. Dal novembre 2024, la RA provvederà Parte_1
ad intestarsi le utenze che saranno a suo esclusivo carico e verranno addebitate sul conto corrente acceso dalla moglie presso Volksbank.
Per quanto riguarda l'accordo relativo alla cessione della quota della casa familiare dal marito alla moglie previsto alla clausola 7), i coniugi concorda-no che esso abbia natura negoziale autonoma e attribuiscono a tale obbliga-zione il valore di un contratto preliminare di cessione e trasferimento del bene.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere richieste di mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro.
11) Le spese legali della presente procedura vengono suddivise tra le parti nella misura del 50% con il vincolo della solidarietà tra i debitori”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 2/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 23/05/1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento
Per_ della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
Per_
- le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
LZ TI (VI), Via G. Rossi n. 44/B in favore di quale Parte_1
Per_ genitore convivente con la figlia minore
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
uniti in matrimonio in Vicenza in data 23/05/1998 con atto trascritto al n. 115,
[...]
parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo