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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5821/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6501/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20113P0007130000012016001 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: /Appellante: come in atti
/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione notificatole l'11.1.2022, relativo all'imposta di registro per l'annualità 2016 in riferimento al contratto di locazione ad uso abitativo sito in Roma, Indirizzo_1
, registrato originariamente dalla dante causa sig.ra Nominativo_1 in data 13.7.2011 (cod. TJN20113P000713) con opzione per la cedolare secca.
La ricorrente esponeva di essere subentrata nel contratto a seguito del decesso della madre (avvenuto il
3.12.2013) e di aver formalizzato tale subentro nonché la modifica del canone con scrittura privata registrata il 15.6.2015. Deduceva la nullità dell'avviso poiché il regime della cedolare secca era stato legittimamente esercitato e mantenuto, e in subordine eccepiva la decadenza del potere impositivo dell'Ufficio.
La C.G.T. di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che la contribuente non avesse fornito prova della tempestiva comunicazione del subentro e della rinnovata opzione per la cedolare secca entro i termini previsti.
Appella la sig.ra Ricorrente_1, lamentando l'errata valutazione dei fatti e dei presupposti di diritto. Sostiene l'appellante che la volontà di optare per il regime sostitutivo fosse chiaramente desumibile dalla scrittura privata del 2015 e dal comportamento concludente (versamenti e dichiarazioni dei redditi coerenti). Richiama inoltre l'art.
3-bis del D.L. 34/2019 sulla soppressione della decadenza per mancata comunicazione della proroga. L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza il giudizio veniva trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Ritiene il Collegio che il punto nodale della controversia risieda nel valore da attribuire alla mancata o tardiva comunicazione formale del subentro nell'opzione della "cedolare secca" (ex art. 3 D.Lgs. 23/2011) da parte dell'erede della locatrice originaria.
1. Sulla prova del subentro e della scelta del regime fiscale, contrariamente a quanto statuito dai giudici di prime cure, dagli atti di causa emerge con chiarezza che l'appellante ha manifestato la volontà di mantenere il regime fiscale agevolato. La scrittura privata registrata in data 15.6.2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 (n. 4595 serie 3) costituisce prova documentale del subentro della sig.ra Ricorrente_1 nella posizione contrattuale e fiscale della de cuius. In tale atto, il riferimento al contratto originario del 2011 (già soggetto a cedolare secca) implica logicamente la prosecuzione del medesimo regime fiscale, volto a escludere l'imposta di registro.
2. Sulla natura dei termini e il comportamento concludente La giurisprudenza di legittimità e la normativa di coordinamento sopravvenuta (D.L. 193/2016 e D.L. 34/2019) hanno chiarito che l'omessa comunicazione della proroga o del subentro non determina la decadenza dal regime della cedolare secca qualora il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente.
Nello specifico: l'art.
7-quater, comma 24, del D.L. 193/2016 ha stabilito che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga non comporta la revoca dell'opzione qualora il contribuente abbia effettuato i versamenti e dichiarato i redditi da cedolare nel quadro RB.
Tale principio, in virtù del favor rei e della natura di semplificazione, deve essere esteso alla fattispecie del subentro dell'erede che non muta la sostanza del rapporto locatizio già agevolato.
Nel caso di specie, è pacifico che l'appellante abbia dichiarato i redditi fondiari assoggettandoli a cedolare secca. Il "comportamento concludente" prevale dunque sull'adempimento formale della comunicazione
(Mod. RLI o Mod. 69), che ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva del diritto all'agevolazione.
3. Sul termine di 30 giorni si condivide l'orientamento citato dall'appellante secondo cui il termine di 30 giorni previsto dalle circolari amministrative (es. Circ. 20/E 2012) non ha natura perentoria, in quanto indicato solo in un atto interno e non stabilito da una norma di legge di rango primario con previsione espressa di decadenza. Il ritardo nella comunicazione del subentro, in presenza di una successione mortis causa complessa, non può inficiare il regime fiscale scelto se non vi è stato danno erariale e se la volontà è stata comunque palesata con la registrazione dell'accordo di riduzione canone del 2015.
4. L'avviso di liquidazione per l'anno 2016 risulta pertanto infondato e deve annullarsi, poiché per tale annualità il contratto era legalmente ed effettivamente coperto dall'opzione per la cedolare secca, la quale esclude l'imposta di registro richiesta dall'Ufficio. L'accoglimento del motivo principale assorbe l'eccezione subordinata di decadenza/prescrizione.
5. La particolarità della questione anche in ordine all'evoluzione delle norme impone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello della contribuente Ricorrente_1 e per l'effetto annulla la sentenza di primo grado e l'avviso di liquidazione impugnato.
Compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026.
Il Presidente Est. Giuliana Passero
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5821/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6501/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20113P0007130000012016001 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 242/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: /Appellante: come in atti
/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione notificatole l'11.1.2022, relativo all'imposta di registro per l'annualità 2016 in riferimento al contratto di locazione ad uso abitativo sito in Roma, Indirizzo_1
, registrato originariamente dalla dante causa sig.ra Nominativo_1 in data 13.7.2011 (cod. TJN20113P000713) con opzione per la cedolare secca.
La ricorrente esponeva di essere subentrata nel contratto a seguito del decesso della madre (avvenuto il
3.12.2013) e di aver formalizzato tale subentro nonché la modifica del canone con scrittura privata registrata il 15.6.2015. Deduceva la nullità dell'avviso poiché il regime della cedolare secca era stato legittimamente esercitato e mantenuto, e in subordine eccepiva la decadenza del potere impositivo dell'Ufficio.
La C.G.T. di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che la contribuente non avesse fornito prova della tempestiva comunicazione del subentro e della rinnovata opzione per la cedolare secca entro i termini previsti.
Appella la sig.ra Ricorrente_1, lamentando l'errata valutazione dei fatti e dei presupposti di diritto. Sostiene l'appellante che la volontà di optare per il regime sostitutivo fosse chiaramente desumibile dalla scrittura privata del 2015 e dal comportamento concludente (versamenti e dichiarazioni dei redditi coerenti). Richiama inoltre l'art.
3-bis del D.L. 34/2019 sulla soppressione della decadenza per mancata comunicazione della proroga. L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza il giudizio veniva trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Ritiene il Collegio che il punto nodale della controversia risieda nel valore da attribuire alla mancata o tardiva comunicazione formale del subentro nell'opzione della "cedolare secca" (ex art. 3 D.Lgs. 23/2011) da parte dell'erede della locatrice originaria.
1. Sulla prova del subentro e della scelta del regime fiscale, contrariamente a quanto statuito dai giudici di prime cure, dagli atti di causa emerge con chiarezza che l'appellante ha manifestato la volontà di mantenere il regime fiscale agevolato. La scrittura privata registrata in data 15.6.2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 (n. 4595 serie 3) costituisce prova documentale del subentro della sig.ra Ricorrente_1 nella posizione contrattuale e fiscale della de cuius. In tale atto, il riferimento al contratto originario del 2011 (già soggetto a cedolare secca) implica logicamente la prosecuzione del medesimo regime fiscale, volto a escludere l'imposta di registro.
2. Sulla natura dei termini e il comportamento concludente La giurisprudenza di legittimità e la normativa di coordinamento sopravvenuta (D.L. 193/2016 e D.L. 34/2019) hanno chiarito che l'omessa comunicazione della proroga o del subentro non determina la decadenza dal regime della cedolare secca qualora il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente.
Nello specifico: l'art.
7-quater, comma 24, del D.L. 193/2016 ha stabilito che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga non comporta la revoca dell'opzione qualora il contribuente abbia effettuato i versamenti e dichiarato i redditi da cedolare nel quadro RB.
Tale principio, in virtù del favor rei e della natura di semplificazione, deve essere esteso alla fattispecie del subentro dell'erede che non muta la sostanza del rapporto locatizio già agevolato.
Nel caso di specie, è pacifico che l'appellante abbia dichiarato i redditi fondiari assoggettandoli a cedolare secca. Il "comportamento concludente" prevale dunque sull'adempimento formale della comunicazione
(Mod. RLI o Mod. 69), che ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva del diritto all'agevolazione.
3. Sul termine di 30 giorni si condivide l'orientamento citato dall'appellante secondo cui il termine di 30 giorni previsto dalle circolari amministrative (es. Circ. 20/E 2012) non ha natura perentoria, in quanto indicato solo in un atto interno e non stabilito da una norma di legge di rango primario con previsione espressa di decadenza. Il ritardo nella comunicazione del subentro, in presenza di una successione mortis causa complessa, non può inficiare il regime fiscale scelto se non vi è stato danno erariale e se la volontà è stata comunque palesata con la registrazione dell'accordo di riduzione canone del 2015.
4. L'avviso di liquidazione per l'anno 2016 risulta pertanto infondato e deve annullarsi, poiché per tale annualità il contratto era legalmente ed effettivamente coperto dall'opzione per la cedolare secca, la quale esclude l'imposta di registro richiesta dall'Ufficio. L'accoglimento del motivo principale assorbe l'eccezione subordinata di decadenza/prescrizione.
5. La particolarità della questione anche in ordine all'evoluzione delle norme impone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello della contribuente Ricorrente_1 e per l'effetto annulla la sentenza di primo grado e l'avviso di liquidazione impugnato.
Compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026.
Il Presidente Est. Giuliana Passero