Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 507
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità avviso per legittima opzione cedolare secca

    La Corte ritiene che la scrittura privata registrata costituisca prova del subentro e della volontà di mantenere il regime fiscale agevolato. La giurisprudenza e la normativa sopravvenuta chiariscono che l'omessa comunicazione della proroga o del subentro non determina la decadenza dal regime della cedolare secca qualora il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente, come nel caso di specie, dove i redditi sono stati dichiarati assoggettandoli a cedolare secca. Il comportamento concludente prevale sull'adempimento formale della comunicazione, che ha natura meramente ricognitiva. Il termine di 30 giorni per la comunicazione non è perentorio e il ritardo non inficia il regime fiscale scelto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 507
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 507
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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