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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 681/2022 alla udienza del 07/03/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dall'avv.to E. Morganti;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp. e dif. da Avv. C. Di Toro Mammarella
resistente
nonché
Controparte_2
resistente contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2022 chiedeva Parte_1 di accertare e dichiarare di aver svolto le ore di lavoro straordinario giornalmente e nella giornate di sabato dedotte in narrativa, per gli orari e nello svolgimento delle mansioni assegnate dalla nell'ambito del CP_1 contratto di appalto in essere tra le due Società resistenti, e, per l'effetto, previo accertamento che tra la la vige un CP_1 Controparte_2 contratto di appalto di servizio di trasporti dal 2009 e pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 o, in subordine, dell'art. 1, comma 248, l. 190/2014 (c.d. “Legge di Stabilità 2015” che, novellando l'art. 83 bis d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008) o delle altre disposizioni normative che riterrà applicabili, condannare la
[...]
e la nella qualità, Parte_2 Controparte_2 in solido tra loro, o per le somme o nelle proporzioni che saranno ritenute, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze retributive nella misura sopra precisamente indicata, in applicazione del CCNL di riferimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo effettivo, o, in subordine, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o che risulterà giusta ed equa, anche ai sensi dell'art. 36 Cost.;
Osservava il ricorrente:
di essere stato assunto alle dipendenze della
[...] on contratto di lavoro a tempo indeterminato Parte_2 full time del 14.2.20211, con mansioni di “Autista di autotreni/autoarticolati di portata inferiori a 80 q.li ed addetto alle funzioni multiple di magazzino”
e qualifica di Autista, inquadrato al livello 3 del CCNL “trasporto, spedizioni merci e logistica” e di essersi dimesso in data 27.07.2020.
2 di essere stato assegnato fin dall'assunzione a svolgere i suoi compiti nell'ambito del contratto di appalto in essere tra le due Società resistenti e, pertanto, a trasportare le merci della dai suoi Controparte_2 magazzini di Maltignano (AP), Centobuchi (AP) e San Benedetto del Tronto ai vari punti vendita ed esercizi commerciali del Centro Italia.
Che 'orario di lavoro era stato stabilito in 208 ore mensili, tendenzialmente da svolgere dal lunedì al sabato, con riposi compensativi infrasettimanali concordati tra le parti, che però erano stati concessi soltanto fino al mese di settembre 2011.
Di aver sempre svolto dal giorno della sua assunzione alle dipendenze della resistente almeno due ore di lavoro Parte_2 straordinario per ogni turno lavorativo dal lunedì al venerdì e quattro ore di lavoro straordinario nella giornata del sabato;
che dette ore di straordinario non erano state retribuite.
Ciò posto, rassegnava le conclusioni versate in atti.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_2
Nel corso del processo veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
Il ricorso è infondato e pertanto non accoglibile.
3 Va innanzitutto premesso che è principio giuridico assolutamente consolidato che l'onere di provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario incombe sul lavoratore.
Ciò premesso, si rileva che in tema di lavoro straordinario prestato in rapporto di lavoro discontinuo, va precisato che la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che:
“In tema di rapporto di lavoro discontinuo ex art. 3 r.d.l. n. 692 del
1923 poiché la prestazione è caratterizzata da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività
(Sez. L, Sentenza n. 5049 del 26/02/2008, Rv. 601681).
Sempre la Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 7577 del 20/04/2004
(Rv. 572202) ha statuito che “Nell'ipotesi di lavoro discontinuo - come quello di autista adibito a trasporto merci - caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico - fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività -, oppure
4 l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso”.
Come si può leggere nella Sentenza della Suprema Corte n. 4886 del
14/04/2000 (Rv. 535728) poi, “La disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista dall'art. 2108 cod. civ., la quale si riferisce esclusivamente alle prestazioni di la-voro regolate dal R.D.L. 15 marzo 1923
n. 692 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, non è di per sè estensibile - in mancanza di diverse previsioni contrattuali - al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione
è espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella ap-provata con
R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richie-dono un lavoro discontinuo;
per tali attività lavorative l'espletamento di lavoro straordinario risulta configurabile solo allorquando, malgrado la discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato ovvero l'attività dei lavoratori prestata oltre il limite massimo legale, non operante nei loro confronti, sia - alla stregua del concreto svolgimento del rapporto - irrazionale e pregiudizievole dell'integrità fisica dei lavoratori stessi ovvero, infine, venga superato l'orario normale o legale, calcolato però non sulla base dell'orario iniziale e di quello finale dell'attività lavorativa, ma depauperandolo delle pause di inattività (ove il lavoratore provi la precisa scansione temporale delle attività e delle pause)”, concetto ulteriormente ribadito sempre dalla
Corte di Cassazione nella Sentenza n. 13622 del 05/11/2001 (Rv. 549980), ove si ha modo di leggere: “In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese di non lavoro durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico - fisiche consumate, è configurabile
5 l'espletamento di lavoro straordinario allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività -
e, in ogni caso, allorquando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso”.
Delimitati gli ambiti giuridici della controversia, si rileva che la prova espletata non ha fornito una prova certa in ordine allo svolgimento delle ore di straordinario come asserito dal ricorrente.
Infatti il teste , che aveva svolto Testimone_1 prevalentemente mansioni di autista, confermava che il ricorrente aveva sempre svolto almeno due ore di lavoro straordinario per ogni turno lavorativo dal lunedì al venerdì e quattro ore di lavoro straordinario nella giornata del sabato, ma non è dato sapere le circostanze spazio temporali di tale prestazione, atteso che il teste non riferiva di aver affiancato il ricorrente sullo stesso mezzo, ma solo di partire dallo stesso piazzale e di tronare nello stesso luogo.
E l'incertezza aumenta ancora di più considerando che lo stesso teste, all'udienza del 22.11.2023, specificamente riferiva che gli orari
(presumibilmente del teste e del ricorrente) non coincidevano.
6 Il teste specificava altresì di non stato essere presente allorquando veniva chiesta al ricorrente la reperibilità.
L sostanzialmente riferiva circostanze non Tes_1 specificamente riferibili al ricorrente , ma alla “generalità degli autisti”.
Infatti interrogato sugli specifici orari, soste e destinazioni del ricorrente e sulle ulteriori mansioni cui il ricorrente veniva adibito una volta terminato il trasporto (capitoli 5, 7 e 8), rispondeva affermativamente ma non per aver personalmente e quotidianamente constatato che il ricorrente svolgesse effettivamente le predette attività, nella successione indicata e negli orari indicati, ma perché “i fatti di cui ai capitoli sono comuni per noi autisti” e dunque non per aver percepito direttamente le circostanze di fatto, ma per una sorta di proprietà “transitiva” traente origine dalla comunanza di mansioni svolte.
La mancanza di riferimenti specifici spazio-temporali di orari, prestazioni, tratte, giornate, pause e quant'altro, specificamente riferibili al ricorrente, rende la prova orale come espletata del tutto irrilevante ai fini del giudizio, soprattutto in considerazione della peculiarità del lavoro di conducente di autocarro, che esclude dal computo dell'orario di lavoro i periodi di “interruzione alla guida” e i “riposi intermedi” ed i c.d. “tempi di disponibilità”.
Il teste riferiva di incontrare il ricorrente nel piazzale, ma non Tes_2 tutti i giorni in quanto gli orari non coincidevano sempre, per quanto ricordava.
Anche il teste, in ordine ai capitoli 5, 7 e 8 sopra richiamati, rispondeva affermativamente, ma in quanto i fatti erano “comuni” a tutti
7 gli autisti, salvo specificare di “non conoscere nello specifico in riferimento al ricorrente”
Il ricorso, stante quanto sopra esposto, non può essere accolto e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.400,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ascoli Piceno, il 7.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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