Articolo 14 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 13Articolo 15
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14 maggio 1978
Art. 14.

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 , e' autorizzato il limite di impegno di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1978.
Le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate al capitolo n. 5930 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1978 e fino al 2007.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978