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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 294/2025 RGA avverso la sentenza n. 120/2025 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 238/2024, pubblicata in data 25.02.2025, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 24.7.2025; promossa da:
, (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6
Appellante; contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Controparte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Emilio Mariotti, presso il cui studio, sito in Via Saffi n.
25/A in Massa Lombarda (RA), ha eletto domicilio, come da mandato in atti;
- Appellato;
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
- assistente amministrativo in regime di part-time presso l'Istituto Salvo Controparte_1
d'Acquisto di Massalombarda, dapprima sospeso nel 2017 in quanto attinto da misura cautelare carceraria per detenzione di armi da guerra e per detenzione di comuni armi da sparo e poi, all'esito della pronuncia penale alla pena divenuta definitiva della reclusione di anni 2, mesi 6, licenziato dal datore di lavoro pubblico – domandava al Tribunale di
Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, quanto segue: “dichiari, ove occorra non applicando in tutto o in parte i provvedimenti illegittimi, l'invalidità del licenziamento in tronco di cui in esposto per le ragioni di fatto e diritto sopra dedotte e per l'effetto condanni il datore di lavoro, Controparte_2
, organo del , alla reintegrazione di
[...] Parte_1
- in epigrafe generalizzato - nel posto di lavoro di assistente amministrativo Controparte_1
PT a Massa Lombarda, ed al pagamento allo stesso di una indennità risarcitoria quantificata sulla retribuzione globale di fatto precedente la sospensione, dal giorno del licenziamento con effetto 2017 o in subordine dal 2018, a quello dell'effettiva reintegrazione, al netto di quanto percepito durante la sospensione e comunque nel limite massimo di legge oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali se e come dovuti”.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza del MIM – costituitosi tardivamente – istruiva la causa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti e con l'acquisizione, tramite le stesse, del CCNL 2016-2018; previo ritiro in camera di consiglio, decideva emettendo, alla stessa udienza di discussione del 25.2.2025, sentenza con cui accoglieva le domande di parte ricorrente, sulla base delle argomentazioni di seguito indicate in termini di sintesi:
2 - si ritiene applicabile il CCNL del 2016-2018, non quello del 2006-2008 pur richiamato dalla contestazione disciplinare, in ragione del momento in cui è stato comminato il licenziamento;
il giudice di prime cure rilevava come in tale contratto non si rinvenisse, diversamente da quello precedente, il richiamo, ai fini del licenziamento, all'ipotesi di condanne per “...il delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati…” e “con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo”;
- si ritiene, quindi, applicabile l'art. 13 del CCNL di riferimento (2016-2018) – giacché solo in esso sarebbe stato “trasfuso” l'art. 95, comma 8 lettera c) e d) del CCNL
2006-2008 a cui farebbe “esclusivo riferimento” “la contestazione successiva al riavvio del procedimento disciplinare nel 2023” – norma contrattuale che prevede quanto segue:
“
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per: …”e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità”, valorizzando che nella contestazione si fa riferimento ai fini della contestazione alla lettera e) laddove si legge: “visto l'art. 95 comma 8 lettera c e d del CCNL 2006-2008
(oggi trasfuso con modificazioni nell'art. 13 comma 9 punto 2 lettera e CCNL
2016-2018)”.
Ebbene, avendo riguardo all'unica ipotesi ritenuta di rilievo – ossia di “condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità”
– il Giudice di prime cure è giunto ad escludere la “specifica gravità” della condotta contestata, valorizzando il fatto che, pur lavorando in un istituto scolastico, il non CP_1
3 aveva contatti con minori;
svolgeva funzioni amministrative in part-time; aveva commesso reati meramente detentivi “essendosi esclusa l'appartenenza del ricorrente ad ambienti criminali” e che “la notizia” degli addebiti penali mossi a carico del non aveva CP_1
avuto “alcuna propalazione tale da incidere sul prestigio e sul buon andamento della P.A.”; concludeva il Giudice, ad ulteriore conforto delle proprie valutazioni, che non sarebbero
“stati allegati atteggiamenti pericolosi tenuti dal lavoratore dentro o fuori la scuola”.
Il MIM, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, ha proposto tempestivo appello formulando un unico capo impugnatorio, in cui si censura la valutazione posta dal giudice di prime cure a fondamento della decisione ossia che l'unica previsione vigente richiamata nella contestazione disciplinare richiederebbe la valutazione circa la “specifica gravità” della condotta invero già coperta da giudicato penale.
Ritiene l'appellante che tale valutazione sarebbe “sconfessata dal dato letterale del
C.C.N.L. 2016/2018”, posto che l'art. 13, comma 9, del CCNL 2016-2018 – incontestabilmente applicabile al caso di specie – prevede oltre al capo 1 (licenziamento con preavviso) analizzato dal giudice di prime cure, anche il capo 2) che disciplina l'ipotesi di licenziamento senza preavviso – di specifico interesse nel caso di specie – il quale, alla lettera e), include tra le ipotesi di licenziamento in trattazione, i casi di “condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012”; in particolare l'appellante richiama tali ultime previsioni normative nelle parti di rilievo, nei termini che seguono (con enfasi di chi scrive):
“L'art. 7, comma 1 del d.lgs n. 235 del 2012, indica alla lett. a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
e alla lett. e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
4 reclusione per delitto non colposo”, inferendone che l'ipotesi di licenziamento contemplata dall'art. 95, comma 8, lettera c) del CCNL 2006/2008 – richiamata nella contestazione disciplinare cui seguiva la sospensione in via cautelare - risulta “ora essere effettivamente trasfusa nel CCNL 2016/2018, all'art. 13, comma 9, CAPO 2, lett. e), come correttamente sostenuto ed indicato dall'amministrazione nel provvedimento impugnato”.
Alla luce di quanto dedotto, stante quindi la legittimità del provvedimento di licenziamento adottato dall'Amministrazione, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza gravata ed il rigetto delle domande avanzate in I grado dalla parte ricorrente, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato si costituiva ritualmente contestando recisamente la tesi di parte appellante, avallando la lettura interpretativa del giudice di prime cure e reiterando le questioni già dedotte in primo grado, in particolare – per quanto di interesse ai fini della presente decisione – la mancata tempestività dell'azione disciplinare;
in particolare, con riguardo a tale aspetto, si sostiene che l'Amministrazione già dal 2017 o comunque dalla sentenza di I grado avrebbe avuto gli elementi per poter procedere alla contestazione e all'irrogazione della sanzione disciplinare;
comunque, si assume il superamento del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione disciplinare avendo riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, intervenuto il 6/04/2022, dovendosi ritenere irrilevante che l'attestazione di irrevocabilità della sentenza sia intervenuta il 31/05/2023, trattandosi di attestazione avente finalità esecutiva.
La Corte ritiene che l'appello debba essere accolto.
Occorre precisare, in punto di fatto, sulla base delle allegazioni e degli atti di causa come ritualmente riprodotti in tale sede, che - assistente amministrativo a Controparte_1 tempo indeterminato in regime part-time presso l'Istituto Salvo d'Acquisto di
Massalombarda - veniva dapprima sospeso ex art. 97 CCNL 2007 Comparto Scuola a decorrere dal 19.12.2017, con attivazione di procedimento disciplinare, in ragione di pendenza di procedimento penale nel contesto del quale gli era stata applicata la misura cautelare di tipo carcerario, per detenzione di armi da guerra e armi comuni da sparo;
veniva poi licenziato senza preavviso dal datore di lavoro pubblico con provvedimento dirigenziale del 3.10.2023, in ragione dell'esito del detto processo penale, celebrato nelle forme del rito abbreviato, definito con sentenza di condanna del Cortesi alla pena finale di anni 2 e mesi 6
5 di reclusione emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 21.12.2021, divenuta definitiva il
6.4.2023 e comunicata - previa attestazione di passaggio in giudicato del 31.15.2023 - Contr all' il 5.06. 2023 per i reati allo stesso contestati.
Tanto premesso, sempre dal punto di vista fattuale, dagli atti di causa si trae che a seguito di tale comunicazione, in data 14.6.2023 veniva riattivato il procedimento disciplinare che, dopo l'audizione del lavoratore avvenuta il 29.08.2023 (in cui invero interveniva il procuratore speciale che depositava richiesta di riammissione in servizio e memoria difensiva), veniva licenziato senza preavviso, con provvedimento del 3.10.2023 che richiamava la seguente contestazione disciplinare del giugno dello stesso anno (2023):
“… di essere stato condannato con la sentenza della Corte D'Appello di Bologna n.
7670/2021, passata in giudicato il 06/04/2022, come da attestazione del passaggio in giudicato del 31/05/2023, alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione, per i reati di cui agli artt.: A. reato di cui agli artt. art.2 L. 2/10/1967 n. 895 come sostituito dall'art. 10 L.
14/10/1974 (detenzione illegale di armi e munizioni da guerra); B. reato di cui all'art. 2 e 7 della L.02/10/1967 n.
895 come sostituiti dagli art.10 e 14 della legge14/10/1974 n. 497 (detenzione illegale di armi e munizioni da guerra); C. reato di cui agli artt. art. 23 comma 1 n. 2 in relazione all'art. 11 stessa legge e comma 3 L.18/04/1975 n. 110 (detenzione di armi o parti di armi);
D. reato di cui agli artt.1 L.895/1967 come sostituito dall'art. 9 L4971974 (fabbricazione senza licenza di armi da guerra); E. reato di cui all'art. 697 cp comma 1 (detenzione di armi e munizione non denunciate);F. reato di cui all'art.679 comma 1 cp, (omessa denuncia di detenzione di polvere da sparo); G. reato di cui allart.679 comma 1 cp;
- di aver posto in essere gravi condotte illecite in grado di destare allarme sociale, oltre che idonee ad arrecare pregiudizio all'Immagine dell'Amministrazione;
[…]
“visto l'art. 95 comma 8 lettera c e d del CCNL 2006-2008 (oggi trasfuso con modificazioni nell'art. 13 comma 9 punto 2 lettera e CCNL 2016-2018), che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per: - condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (comma 8 lettera c n. 1);
6 -condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità (comma 8 lettera d);
- visto il richiamato art. 58 D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 (oggi sostituito dall'art. 10 del
D.lgs 235 del 31 dicembre 2012) che, tra gli altri reati annoverati, prevede:
al comma 1 lettera a, “...il delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni
o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati…”;
al comma 1 lettera e: le condanne “...con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo”;
ritenuto che si configura le fattispecie di cui art. 95 comma 8 lettera c CCNL 2006-2008, in Co quanto la è stata condannata con la sentenza della Corte D'Appello di Bologna n.
7670/2021, passata in giudicato il 06/04/2022, per reati di fabbricazione, importazione e detenzione illegale di armi e munizioni previsti nei capi di imputazione ed innanzi richiamati (art. 10 comma 1 lettera a D.lgs 235/2012), alla pena della reclusione di Anni 2 mesi 6 per delitti non colposi (art. 10 comma 1 lettera e D.lgs 235/2012)”.
Ora, premessa la correttezza della valutazione giudiziale – invero non oggetto di gravame e quindi coperta da giudicato – secondo cui il CCNL da applicarsi è quello del periodo 2016-2018 e non del 2006-2008 in ragione del momento della contestazione disciplinare, si ritiene che, in fatto, la contestazione in esame sia pienamente aderente al contenuto del detto CCNL nel punto di interesse, ossia al capo (o punto) 2 dell'art. 13 comma 9 lett. e) – non tenuto in considerazione dal giudice di prime cure - il quale richiama l'art. 7, comma 1 del d.lgs n. 235 del 2012 (legge Severino), che indica (con enfasi di chi scrive) alla:
- lett. a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo
7 unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- alla lett. e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
Se ne trae quindi che l'ipotesi di licenziamento in questione, comminata in capo al precedentemente contemplata dall'art. 95, comma 8, lettera c) del CCNL CP_1
2006/2008, sia stata trasfusa nel CCNL 2016/2018, all'art. 13, comma 9, lett. e) del CAPO
2, che prevede le ipotesi di licenziamento per giusta causa senza preavviso nei termini sopra enunciati – tra cui rientra la condanna del lavoratore come più volte menzionata - ipotesi che non richiedono lo svolgimento di ulteriori valutazioni circa la gravità del fatto commesso, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure;
questi ha infatti errato nel tenere esclusivamente in considerazione il Capo 1 dell'art. 13 – disciplinante le ipotesi di licenziamento con preavviso - avendo totalmente obliterato la previsione di cui allo stesso art. 13, comma 9, Capo 2 - disciplinante le ipotesi di licenziamento senza preavviso, di interesse nel caso di specie – lett e), in cui risulta essere stata in effetti trasfusa la previsione di cui all'art. 95, comma 8, lettera c) del CCNL 2006/2008, applicata dall'Amministrazione nell'impugnato provvedimento.
In particolare, risulta assorbente la considerazione che il licenziamento per giusta causa senza preavviso comminato nel caso di specie risulta conseguire, in via assorbente, alla condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo, alla luce del comb. disp. all'art. 13, comma 9, lett. e) del CAPO 2, l'art. 7, comma 1 del d.lgs n. 235 del 2012 (legge Severino), lett. e) come sopra richiamato, lettura peraltro del tutto correlativa alla previsione per cui sia i reati di fabbricazione, importazione e detenzione illegale di armi e munizioni, sia la condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo, nei
8 bandi regionali figurano, stante il rinvio alla legge 16/1992 - oggi L. 235/2012 – costituiscano ostacoli all'inserimento nelle graduatorie provinciali ATA.
A quanto esposto segue, pertanto, la fondatezza dell'unico motivo di gravame dell'appellante, avallandosi quindi l'argomentazione circa l'erroneità della valutazione del giudice di prime cure giacché “sconfessata dal dato letterale del C.C.N.L. 2016/2018”, giacché l'art. 13, comma 9, del CCNL 2016-2018 – incontestabilmente applicabile al caso di specie – prevede oltre al capo 1 (licenziamento con preavviso) analizzato dal giudice di prime cure, anche il capo 2) che disciplina l'ipotesi di licenziamento senza preavviso – di specifico interesse nel caso di specie – il quale, alla lettera e), include tra le ipotesi di licenziamento in trattazione i casi di “condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del
2012”, applicabili nel caso di specie come accertato.
Quanto poi alla reiterata questione di mancata tempestività del riavvio della contestazione disciplinare, occorre preliminarmente osservare che è lo stesso giudice di prime cure ad accertare e a dare rilievo – nel contesto del proprio iter motivazionale, quale presupposto per la successiva valutazioni nel merito - alla data della comunicazione al datore di lavoro pubblico della sentenza di condanna del con attestazione del CP_1
passaggio in giudicato;
ed infatti, a pag. 3 della sentenza gravata, si legge (l'enfasi è aggiunta nella parte di rilievo): “Alcuni anni dopo, il processo penale accertava la definitiva responsabilità penale del ricorrente (sentenza Corte d'appello Bologna del 21.12.2022
[rectius: 2021], definitiva il 6.4.2022 e comunicata il 31.5.2023/5.6.2023) condannandolo – ritenute sussistenti e prevalenti le circostanze attenuanti generiche, nonché il beneficio per il rito abbreviato – alla pena della reclusione di anni 2, mesi 6 (dai 3 anni e 8 mesi del primo grado”. Si ritiene che in tal modo il giudice di prime cure abbia inteso, seppur sinteticamente ma inequivocabilmente, come superata - in quanto infondata - la questione circa la tardività della contestazione disciplinare, da intendersi quindi coperta da giudicato interno in quanto non oggetto di appello incidentale condizionato;
si osserva che solo dopo tale accertamento il Giudice di prime cure proseguiva nelle proprie valutazioni, scendendo nel merito della questione, seppur con argomentazioni che risultano essere state confutate in tale sede, in pieno accoglimento dell'appello.
9 Comunque, quand'anche non si intendesse ritenere coperta da giudicato la questione in trattazione, è appena il caso di osservare che l'irrogazione della sanzione massima espulsiva derivante dalla norma sopra richiamata presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, passaggio in giudicato che risulta essere stato incontestabilmente apposto il 31.05.2023 e formalmente trasmesso all'UPD competente, parimenti in modo incontestabile, alla luce dell'ufficialità della documentazione prodotta il 05.06.2023; ne seguiva la contestazione disciplinare il 14.06.2023, quindi la (ri)fissazione della data per l'audizione della parte per il 29.08.2023, procedimento culminato nel licenziamento del avvenuto in data 03.10.2023, nel pieno rispetto dei termini di riferimento, di cui al CP_1
D.lgs n.165/2001, art. 55 ter, comma 1 e 3 (comma che prevede come, a seguito della sospensione del procedimento disciplinare, l'ufficio competente riattivi il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza;
il procedimento si svolge poi secondo le modalità previste dall'art. 55 bis, che indica: l'inoltro della comunicazione della contestazione di addebito, la convocazione dell'interessato con un preavviso di almeno 20 giorni e individua il termine di 120 giorni, dalla data di trasmissione della contestazione dell'addebito, quale termine perentorio entro cui emanare il provvedimento finale).
In conclusione, sul tema specifico, si ritiene di avallare quanto già puntualmente rilevato dall'Amministrazione in sede di I grado, in quanto pienamente aderente ai dati normativi e fattuali, nella propria comparsa di costituzione e risposta laddov affermava (pagg. 13-14):
“A ciò aggiungasi che appaiono ampiamente rispettati altresì i termini individuati dal citato decreto legislativo, considerato che risulta rispettato il termine 30 giorni dalla ricezione della segnalazione per azionare il procedimento disciplinare di cui all'art. 55 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001 (notizia infrazione pervenuta il 15/12/2017, contestazione del
19/12/2017 notificata il 21/12/2017); il termine di 60 gg per la riattivazione del procedimento previsto dall'articolo 55 ter comma 4 del D.lgs 165/2001 (comunicazione della cancelleria avvenuta il 01/06/2023, contestazione del 14/06/2023, consegnata per la spedizione il 16/06/2023); il termine per la conclusione del procedimento, poiché il provvedimento definitivo di licenziamento disciplinare è stato emanato il 03/10/2023 e la scadenza prescritta dall'art. 55 ter, comma 4 , per effetto del rinvio ivi contenuto al disposto di cui all'art. 55 bis, sarebbe stata il 14/10/2023”.
10 Tirando le fila di quanto sopra esposto, rigettata o comunque assorbita ogni altra istanza, domanda o questione non espressamente trattata in quanto ritenuta ultronea, si perviene al pieno accoglimento dell'appello; di talché, riformata la sentenza di I grado, si rigettano le domande tutte avanzate innanzi al Giudice di prime cure da . Controparte_1
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 120/2025 del Tribunale di Ravenna resa e pubblicata il giorno
25/02/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta le domande avanzate in I grado da;
Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in euro 5000,00 quanto al giudizio di I grado ed in euro 4.500,00 quanto al giudizio di II grado, somme da maggiorarsi di i.v.a., c.p.a e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Bologna, 24.07.2025
Il Consigliere estensore
Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 294/2025 RGA avverso la sentenza n. 120/2025 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 238/2024, pubblicata in data 25.02.2025, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 24.7.2025; promossa da:
, (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6
Appellante; contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Controparte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Emilio Mariotti, presso il cui studio, sito in Via Saffi n.
25/A in Massa Lombarda (RA), ha eletto domicilio, come da mandato in atti;
- Appellato;
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
- assistente amministrativo in regime di part-time presso l'Istituto Salvo Controparte_1
d'Acquisto di Massalombarda, dapprima sospeso nel 2017 in quanto attinto da misura cautelare carceraria per detenzione di armi da guerra e per detenzione di comuni armi da sparo e poi, all'esito della pronuncia penale alla pena divenuta definitiva della reclusione di anni 2, mesi 6, licenziato dal datore di lavoro pubblico – domandava al Tribunale di
Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, quanto segue: “dichiari, ove occorra non applicando in tutto o in parte i provvedimenti illegittimi, l'invalidità del licenziamento in tronco di cui in esposto per le ragioni di fatto e diritto sopra dedotte e per l'effetto condanni il datore di lavoro, Controparte_2
, organo del , alla reintegrazione di
[...] Parte_1
- in epigrafe generalizzato - nel posto di lavoro di assistente amministrativo Controparte_1
PT a Massa Lombarda, ed al pagamento allo stesso di una indennità risarcitoria quantificata sulla retribuzione globale di fatto precedente la sospensione, dal giorno del licenziamento con effetto 2017 o in subordine dal 2018, a quello dell'effettiva reintegrazione, al netto di quanto percepito durante la sospensione e comunque nel limite massimo di legge oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali se e come dovuti”.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza del MIM – costituitosi tardivamente – istruiva la causa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti e con l'acquisizione, tramite le stesse, del CCNL 2016-2018; previo ritiro in camera di consiglio, decideva emettendo, alla stessa udienza di discussione del 25.2.2025, sentenza con cui accoglieva le domande di parte ricorrente, sulla base delle argomentazioni di seguito indicate in termini di sintesi:
2 - si ritiene applicabile il CCNL del 2016-2018, non quello del 2006-2008 pur richiamato dalla contestazione disciplinare, in ragione del momento in cui è stato comminato il licenziamento;
il giudice di prime cure rilevava come in tale contratto non si rinvenisse, diversamente da quello precedente, il richiamo, ai fini del licenziamento, all'ipotesi di condanne per “...il delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati…” e “con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo”;
- si ritiene, quindi, applicabile l'art. 13 del CCNL di riferimento (2016-2018) – giacché solo in esso sarebbe stato “trasfuso” l'art. 95, comma 8 lettera c) e d) del CCNL
2006-2008 a cui farebbe “esclusivo riferimento” “la contestazione successiva al riavvio del procedimento disciplinare nel 2023” – norma contrattuale che prevede quanto segue:
“
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per: …”e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità”, valorizzando che nella contestazione si fa riferimento ai fini della contestazione alla lettera e) laddove si legge: “visto l'art. 95 comma 8 lettera c e d del CCNL 2006-2008
(oggi trasfuso con modificazioni nell'art. 13 comma 9 punto 2 lettera e CCNL
2016-2018)”.
Ebbene, avendo riguardo all'unica ipotesi ritenuta di rilievo – ossia di “condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità”
– il Giudice di prime cure è giunto ad escludere la “specifica gravità” della condotta contestata, valorizzando il fatto che, pur lavorando in un istituto scolastico, il non CP_1
3 aveva contatti con minori;
svolgeva funzioni amministrative in part-time; aveva commesso reati meramente detentivi “essendosi esclusa l'appartenenza del ricorrente ad ambienti criminali” e che “la notizia” degli addebiti penali mossi a carico del non aveva CP_1
avuto “alcuna propalazione tale da incidere sul prestigio e sul buon andamento della P.A.”; concludeva il Giudice, ad ulteriore conforto delle proprie valutazioni, che non sarebbero
“stati allegati atteggiamenti pericolosi tenuti dal lavoratore dentro o fuori la scuola”.
Il MIM, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, ha proposto tempestivo appello formulando un unico capo impugnatorio, in cui si censura la valutazione posta dal giudice di prime cure a fondamento della decisione ossia che l'unica previsione vigente richiamata nella contestazione disciplinare richiederebbe la valutazione circa la “specifica gravità” della condotta invero già coperta da giudicato penale.
Ritiene l'appellante che tale valutazione sarebbe “sconfessata dal dato letterale del
C.C.N.L. 2016/2018”, posto che l'art. 13, comma 9, del CCNL 2016-2018 – incontestabilmente applicabile al caso di specie – prevede oltre al capo 1 (licenziamento con preavviso) analizzato dal giudice di prime cure, anche il capo 2) che disciplina l'ipotesi di licenziamento senza preavviso – di specifico interesse nel caso di specie – il quale, alla lettera e), include tra le ipotesi di licenziamento in trattazione, i casi di “condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012”; in particolare l'appellante richiama tali ultime previsioni normative nelle parti di rilievo, nei termini che seguono (con enfasi di chi scrive):
“L'art. 7, comma 1 del d.lgs n. 235 del 2012, indica alla lett. a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
e alla lett. e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
4 reclusione per delitto non colposo”, inferendone che l'ipotesi di licenziamento contemplata dall'art. 95, comma 8, lettera c) del CCNL 2006/2008 – richiamata nella contestazione disciplinare cui seguiva la sospensione in via cautelare - risulta “ora essere effettivamente trasfusa nel CCNL 2016/2018, all'art. 13, comma 9, CAPO 2, lett. e), come correttamente sostenuto ed indicato dall'amministrazione nel provvedimento impugnato”.
Alla luce di quanto dedotto, stante quindi la legittimità del provvedimento di licenziamento adottato dall'Amministrazione, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza gravata ed il rigetto delle domande avanzate in I grado dalla parte ricorrente, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato si costituiva ritualmente contestando recisamente la tesi di parte appellante, avallando la lettura interpretativa del giudice di prime cure e reiterando le questioni già dedotte in primo grado, in particolare – per quanto di interesse ai fini della presente decisione – la mancata tempestività dell'azione disciplinare;
in particolare, con riguardo a tale aspetto, si sostiene che l'Amministrazione già dal 2017 o comunque dalla sentenza di I grado avrebbe avuto gli elementi per poter procedere alla contestazione e all'irrogazione della sanzione disciplinare;
comunque, si assume il superamento del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione disciplinare avendo riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, intervenuto il 6/04/2022, dovendosi ritenere irrilevante che l'attestazione di irrevocabilità della sentenza sia intervenuta il 31/05/2023, trattandosi di attestazione avente finalità esecutiva.
La Corte ritiene che l'appello debba essere accolto.
Occorre precisare, in punto di fatto, sulla base delle allegazioni e degli atti di causa come ritualmente riprodotti in tale sede, che - assistente amministrativo a Controparte_1 tempo indeterminato in regime part-time presso l'Istituto Salvo d'Acquisto di
Massalombarda - veniva dapprima sospeso ex art. 97 CCNL 2007 Comparto Scuola a decorrere dal 19.12.2017, con attivazione di procedimento disciplinare, in ragione di pendenza di procedimento penale nel contesto del quale gli era stata applicata la misura cautelare di tipo carcerario, per detenzione di armi da guerra e armi comuni da sparo;
veniva poi licenziato senza preavviso dal datore di lavoro pubblico con provvedimento dirigenziale del 3.10.2023, in ragione dell'esito del detto processo penale, celebrato nelle forme del rito abbreviato, definito con sentenza di condanna del Cortesi alla pena finale di anni 2 e mesi 6
5 di reclusione emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 21.12.2021, divenuta definitiva il
6.4.2023 e comunicata - previa attestazione di passaggio in giudicato del 31.15.2023 - Contr all' il 5.06. 2023 per i reati allo stesso contestati.
Tanto premesso, sempre dal punto di vista fattuale, dagli atti di causa si trae che a seguito di tale comunicazione, in data 14.6.2023 veniva riattivato il procedimento disciplinare che, dopo l'audizione del lavoratore avvenuta il 29.08.2023 (in cui invero interveniva il procuratore speciale che depositava richiesta di riammissione in servizio e memoria difensiva), veniva licenziato senza preavviso, con provvedimento del 3.10.2023 che richiamava la seguente contestazione disciplinare del giugno dello stesso anno (2023):
“… di essere stato condannato con la sentenza della Corte D'Appello di Bologna n.
7670/2021, passata in giudicato il 06/04/2022, come da attestazione del passaggio in giudicato del 31/05/2023, alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione, per i reati di cui agli artt.: A. reato di cui agli artt. art.2 L. 2/10/1967 n. 895 come sostituito dall'art. 10 L.
14/10/1974 (detenzione illegale di armi e munizioni da guerra); B. reato di cui all'art. 2 e 7 della L.02/10/1967 n.
895 come sostituiti dagli art.10 e 14 della legge14/10/1974 n. 497 (detenzione illegale di armi e munizioni da guerra); C. reato di cui agli artt. art. 23 comma 1 n. 2 in relazione all'art. 11 stessa legge e comma 3 L.18/04/1975 n. 110 (detenzione di armi o parti di armi);
D. reato di cui agli artt.1 L.895/1967 come sostituito dall'art. 9 L4971974 (fabbricazione senza licenza di armi da guerra); E. reato di cui all'art. 697 cp comma 1 (detenzione di armi e munizione non denunciate);F. reato di cui all'art.679 comma 1 cp, (omessa denuncia di detenzione di polvere da sparo); G. reato di cui allart.679 comma 1 cp;
- di aver posto in essere gravi condotte illecite in grado di destare allarme sociale, oltre che idonee ad arrecare pregiudizio all'Immagine dell'Amministrazione;
[…]
“visto l'art. 95 comma 8 lettera c e d del CCNL 2006-2008 (oggi trasfuso con modificazioni nell'art. 13 comma 9 punto 2 lettera e CCNL 2016-2018), che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per: - condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (comma 8 lettera c n. 1);
6 -condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità (comma 8 lettera d);
- visto il richiamato art. 58 D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 (oggi sostituito dall'art. 10 del
D.lgs 235 del 31 dicembre 2012) che, tra gli altri reati annoverati, prevede:
al comma 1 lettera a, “...il delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni
o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati…”;
al comma 1 lettera e: le condanne “...con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo”;
ritenuto che si configura le fattispecie di cui art. 95 comma 8 lettera c CCNL 2006-2008, in Co quanto la è stata condannata con la sentenza della Corte D'Appello di Bologna n.
7670/2021, passata in giudicato il 06/04/2022, per reati di fabbricazione, importazione e detenzione illegale di armi e munizioni previsti nei capi di imputazione ed innanzi richiamati (art. 10 comma 1 lettera a D.lgs 235/2012), alla pena della reclusione di Anni 2 mesi 6 per delitti non colposi (art. 10 comma 1 lettera e D.lgs 235/2012)”.
Ora, premessa la correttezza della valutazione giudiziale – invero non oggetto di gravame e quindi coperta da giudicato – secondo cui il CCNL da applicarsi è quello del periodo 2016-2018 e non del 2006-2008 in ragione del momento della contestazione disciplinare, si ritiene che, in fatto, la contestazione in esame sia pienamente aderente al contenuto del detto CCNL nel punto di interesse, ossia al capo (o punto) 2 dell'art. 13 comma 9 lett. e) – non tenuto in considerazione dal giudice di prime cure - il quale richiama l'art. 7, comma 1 del d.lgs n. 235 del 2012 (legge Severino), che indica (con enfasi di chi scrive) alla:
- lett. a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo
7 unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- alla lett. e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
Se ne trae quindi che l'ipotesi di licenziamento in questione, comminata in capo al precedentemente contemplata dall'art. 95, comma 8, lettera c) del CCNL CP_1
2006/2008, sia stata trasfusa nel CCNL 2016/2018, all'art. 13, comma 9, lett. e) del CAPO
2, che prevede le ipotesi di licenziamento per giusta causa senza preavviso nei termini sopra enunciati – tra cui rientra la condanna del lavoratore come più volte menzionata - ipotesi che non richiedono lo svolgimento di ulteriori valutazioni circa la gravità del fatto commesso, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure;
questi ha infatti errato nel tenere esclusivamente in considerazione il Capo 1 dell'art. 13 – disciplinante le ipotesi di licenziamento con preavviso - avendo totalmente obliterato la previsione di cui allo stesso art. 13, comma 9, Capo 2 - disciplinante le ipotesi di licenziamento senza preavviso, di interesse nel caso di specie – lett e), in cui risulta essere stata in effetti trasfusa la previsione di cui all'art. 95, comma 8, lettera c) del CCNL 2006/2008, applicata dall'Amministrazione nell'impugnato provvedimento.
In particolare, risulta assorbente la considerazione che il licenziamento per giusta causa senza preavviso comminato nel caso di specie risulta conseguire, in via assorbente, alla condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo, alla luce del comb. disp. all'art. 13, comma 9, lett. e) del CAPO 2, l'art. 7, comma 1 del d.lgs n. 235 del 2012 (legge Severino), lett. e) come sopra richiamato, lettura peraltro del tutto correlativa alla previsione per cui sia i reati di fabbricazione, importazione e detenzione illegale di armi e munizioni, sia la condanna con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo, nei
8 bandi regionali figurano, stante il rinvio alla legge 16/1992 - oggi L. 235/2012 – costituiscano ostacoli all'inserimento nelle graduatorie provinciali ATA.
A quanto esposto segue, pertanto, la fondatezza dell'unico motivo di gravame dell'appellante, avallandosi quindi l'argomentazione circa l'erroneità della valutazione del giudice di prime cure giacché “sconfessata dal dato letterale del C.C.N.L. 2016/2018”, giacché l'art. 13, comma 9, del CCNL 2016-2018 – incontestabilmente applicabile al caso di specie – prevede oltre al capo 1 (licenziamento con preavviso) analizzato dal giudice di prime cure, anche il capo 2) che disciplina l'ipotesi di licenziamento senza preavviso – di specifico interesse nel caso di specie – il quale, alla lettera e), include tra le ipotesi di licenziamento in trattazione i casi di “condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del
2012”, applicabili nel caso di specie come accertato.
Quanto poi alla reiterata questione di mancata tempestività del riavvio della contestazione disciplinare, occorre preliminarmente osservare che è lo stesso giudice di prime cure ad accertare e a dare rilievo – nel contesto del proprio iter motivazionale, quale presupposto per la successiva valutazioni nel merito - alla data della comunicazione al datore di lavoro pubblico della sentenza di condanna del con attestazione del CP_1
passaggio in giudicato;
ed infatti, a pag. 3 della sentenza gravata, si legge (l'enfasi è aggiunta nella parte di rilievo): “Alcuni anni dopo, il processo penale accertava la definitiva responsabilità penale del ricorrente (sentenza Corte d'appello Bologna del 21.12.2022
[rectius: 2021], definitiva il 6.4.2022 e comunicata il 31.5.2023/5.6.2023) condannandolo – ritenute sussistenti e prevalenti le circostanze attenuanti generiche, nonché il beneficio per il rito abbreviato – alla pena della reclusione di anni 2, mesi 6 (dai 3 anni e 8 mesi del primo grado”. Si ritiene che in tal modo il giudice di prime cure abbia inteso, seppur sinteticamente ma inequivocabilmente, come superata - in quanto infondata - la questione circa la tardività della contestazione disciplinare, da intendersi quindi coperta da giudicato interno in quanto non oggetto di appello incidentale condizionato;
si osserva che solo dopo tale accertamento il Giudice di prime cure proseguiva nelle proprie valutazioni, scendendo nel merito della questione, seppur con argomentazioni che risultano essere state confutate in tale sede, in pieno accoglimento dell'appello.
9 Comunque, quand'anche non si intendesse ritenere coperta da giudicato la questione in trattazione, è appena il caso di osservare che l'irrogazione della sanzione massima espulsiva derivante dalla norma sopra richiamata presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, passaggio in giudicato che risulta essere stato incontestabilmente apposto il 31.05.2023 e formalmente trasmesso all'UPD competente, parimenti in modo incontestabile, alla luce dell'ufficialità della documentazione prodotta il 05.06.2023; ne seguiva la contestazione disciplinare il 14.06.2023, quindi la (ri)fissazione della data per l'audizione della parte per il 29.08.2023, procedimento culminato nel licenziamento del avvenuto in data 03.10.2023, nel pieno rispetto dei termini di riferimento, di cui al CP_1
D.lgs n.165/2001, art. 55 ter, comma 1 e 3 (comma che prevede come, a seguito della sospensione del procedimento disciplinare, l'ufficio competente riattivi il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza;
il procedimento si svolge poi secondo le modalità previste dall'art. 55 bis, che indica: l'inoltro della comunicazione della contestazione di addebito, la convocazione dell'interessato con un preavviso di almeno 20 giorni e individua il termine di 120 giorni, dalla data di trasmissione della contestazione dell'addebito, quale termine perentorio entro cui emanare il provvedimento finale).
In conclusione, sul tema specifico, si ritiene di avallare quanto già puntualmente rilevato dall'Amministrazione in sede di I grado, in quanto pienamente aderente ai dati normativi e fattuali, nella propria comparsa di costituzione e risposta laddov affermava (pagg. 13-14):
“A ciò aggiungasi che appaiono ampiamente rispettati altresì i termini individuati dal citato decreto legislativo, considerato che risulta rispettato il termine 30 giorni dalla ricezione della segnalazione per azionare il procedimento disciplinare di cui all'art. 55 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001 (notizia infrazione pervenuta il 15/12/2017, contestazione del
19/12/2017 notificata il 21/12/2017); il termine di 60 gg per la riattivazione del procedimento previsto dall'articolo 55 ter comma 4 del D.lgs 165/2001 (comunicazione della cancelleria avvenuta il 01/06/2023, contestazione del 14/06/2023, consegnata per la spedizione il 16/06/2023); il termine per la conclusione del procedimento, poiché il provvedimento definitivo di licenziamento disciplinare è stato emanato il 03/10/2023 e la scadenza prescritta dall'art. 55 ter, comma 4 , per effetto del rinvio ivi contenuto al disposto di cui all'art. 55 bis, sarebbe stata il 14/10/2023”.
10 Tirando le fila di quanto sopra esposto, rigettata o comunque assorbita ogni altra istanza, domanda o questione non espressamente trattata in quanto ritenuta ultronea, si perviene al pieno accoglimento dell'appello; di talché, riformata la sentenza di I grado, si rigettano le domande tutte avanzate innanzi al Giudice di prime cure da . Controparte_1
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 120/2025 del Tribunale di Ravenna resa e pubblicata il giorno
25/02/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta le domande avanzate in I grado da;
Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in euro 5000,00 quanto al giudizio di I grado ed in euro 4.500,00 quanto al giudizio di II grado, somme da maggiorarsi di i.v.a., c.p.a e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Bologna, 24.07.2025
Il Consigliere estensore
Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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