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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7928 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale “IMPRESA EDILE GEOM. RI EP (P.I.
), rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE MUSUMECI e dall'avv. P.IVA_1
PAOLA EMANUELE per procura in atti
attore
e
(C.F. ), sito in Riposto (CT), via Controparte_1 P.IVA_2
Libertà n. 2 E/F, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ELEONORA LO NARDO per procura in atti
convenuto nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
DAMIANO MARIA MELFI per procura in atti pagina 1 di 15 (P.I. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SANTO SPAGNOLO per procura in atti
terzi chiamati
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 14.7.2020 , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale “Impresa Edile Geom. IS EP, conveniva in giudizio il
[...]
Libertà n. 2/E-F, al fine di ottenere, previo accertamento Controparte_4 della necessità delle variazioni apportate dalla propria ditta ai lavori oggetto del contratto di appalto del 19.7.2017, la condanna del Condominio al pagamento della somma di € 32.586,14, oltre iva, o della diversa somma ritenuta all'esito del giudizio e della ulteriore somma di €
7.281,56 oltre iva, relativa alle riserve del 30.3.2019, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno delle domande dichiarava: di avere sottoscritto con il convenuto, CP_1 in data 19.7.2017, il contratto di appalto avente ad oggetto la manutenzione straordinaria
(rifacimento ballatoi, terrazzi, recinzioni esterne e facciata composta da quattro prospetti) dell'edificio pattuendo il corrispettivo di € 174.033,37, oltre iva;
che, poi, il CP_5 prezzo era stato ridotto a € 119.886,87 oltre iva, in quanto era stato escluso il rifacimento dei terrazzi ed era stato applicato il ribasso del 12%; che, iniziati i lavori, l'appaltatrice aveva denunciato l'inadeguatezza del computo metrico allegato al contratto di appalto, in quanto era stata prevista solo la metà dei lavori da realizzare;
che, all'esito della riunione assembleare tenutasi nell'autunno 2017, il direttore dei lavori (di seguito D.L.) aveva riconosciuto che i maggiori lavori erano propedeutici e necessari all'esecuzione dei lavori appaltati;
che, come comunicato dal D.L., l'assemblea condominiale aveva autorizzato i maggiori lavori;
che le lavorazioni erano state eseguite e il D.L. le aveva contabilizzate nel primo SAL dell'8.11.2017; che, vista l'indecisione del Condominio sul colore della facciata, la ditta era stata costretta a sospendere i lavori, poi ripresi il 24.1.2018, e nel certificato di pagamento n. 2 del 28.2.2018 il pagina 2 di 15 D.L. aveva contabilizzato i maggiori interventi eseguiti dalla ditta;
che in data 18.6.2018 i lavori erano stati sospesi in seguito al mancato pagamento dei certificati di pagamento nn. 3 e 4, e ripresi il 18.10.2018, con posticipazione del termine finale al febbraio 2019; che, con il pagamento del SAL n. 5, il aveva versato l'importo di € 100.121,63, ma ancora CP_1 non era stata avviata l'attività sul prospetto ovest;
che, ultimati i lavori, l'appaltatrice aveva richiesto il pagamento dei SAL nn. 6 e 7 per un ammontare di € 37.015,55.
Dichiarava che vani si erano rivelati i tentativi di ottenere il corrispettivo per i lavori, eseguiti correttamente.
Si costituiva in giudizio il contestando le domande. Controparte_1
Ricostruiva i fatti di causa nel seguente modo: con contratto d'appalto del 19/07/2017 aveva affidato alla i lavori di ristrutturazione dell'edificio e dei Controparte_6 balconi, da computarsi a misura, secondo il computo metrico redatto dal D.L.; il corrispettivo dell'appalto, determinato in € 119.886,87, oltre IVA, era stato ridotto ad € 109.337,91, oltre
IVA, prima dell'inizio dei lavori;
l'assemblea condominiale del 17/10/2017 aveva autorizzato ulteriori lavori per € 7.800,00 oltre IVA, ma non era mai venuta a conoscenza dell'inadeguatezza del computo metrico, né della necessità di maggiori interventi da eseguire sui ballatoi, sulla terrazza condominiale o sui torrini scala (non ricompresi nel computo metrico), dunque non aveva mai autorizzato detti lavori;
all'assemblea del 19/11/2018 il D.L. aveva prospettato l'esigenza di eseguire lavorazioni aggiuntive, non approvate, ma eseguite dalla ditta;
con pec del 23/04/20219 alla era stata contestata la mancata Controparte_6 ultimazione dei lavori (non risultavano eseguiti i lavori relativi ai muretti esterni) e con successiva pec del 03/06/2020 era stata comunicata la disponibilità del condominio al pagamento dei soli lavori autorizzati;
in data 17/06/2019 l'Assemblea condominiale aveva appreso dal D.L. che vi erano maggiori costi per i lavori appaltati, per un totale di € 9.812,22, oltre IVA, e il D.L. si era assunto ogni responsabilità sulla maggiorazione dei costi.
Dichiarava che lo sforamento dei lavori ammontava a € 28.211,37 (€ 20.929,81+€
7.281,56) oltre IVA, pari a circa il 20,04% dell'importo complessivo dei lavori autorizzati, e non € 9.8112,22 oltre IVA come calcolato dal D.L. e che il 17/06/2019 l'Assemblea aveva pagina 3 di 15 dato mandato all'Amministratore e al D.L. di contattare la per raggiungere un Controparte_6 accordo.
Escludeva la fondatezza delle pretese della ditta per lavori extra, non autorizzati dall'assemblea condominiale e richiamava sul punto l'art. 3 del contratto di appalto.
Affermava, inoltre, la responsabilità del D.L. per non aver tempestivamente informato l'Assemblea in ordine ai maggiori lavori, ritenendo che il D.L. avrebbe dovuto sospendere i lavori, non appena raggiunta la somma deliberata.
Riconosceva di essere debitore nei confronti della della somma residua di € Controparte_6
8.902,51, oltre IVA.
Contestava l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, per i quali dichiarava di avere subito un danno, quantificato in € 11.370,00, e chiedeva la condanna della ditta attrice al pagamento della predetta somma o della diversa somma emersa all'esito del giudizio.
Chiedeva, ed otteneva, di essere autorizzato a chiamare in giudizio il D.L.,
[...]
al fine di essere da questi manlevato per il caso di condanna. CP_2
Si costituiva in giudizio contestando le domande ed eccependo Controparte_2
l'improcedibilità del giudizio, vertente in materia di condominio, per il mancato espletamento della mediazione.
Allegava che nel mese di ottobre 2017, durante lo svolgimento dei lavori nel frontalino in copertura, era emerso l'elevato stato di degrado di detto cornicione, non visibile nella fase di stesura del computo metrico. Dichiarava di avere richiesto la convocazione di un'assemblea al fine di deliberare i maggiori costi per la riparazione del manufatto, deliberati secondo il prospetto allegato al verbale di riunione condominiale (Allegato F) e di avere stimato i costi totali in circa € 9.500,00, poi contabilizzati in €. 8.969,67. Precisava che tali lavorazioni erano presenti già nel primo SAL e che il 18/10/2018, in occasione della riunione tra il D.L.,
l'impresa e l'Amministratore del Condominio, quest'ultimo aveva affermato la persistente volontà dei condomini di sostenere i maggiori costi e aveva firmato una proroga per la fine lavori fino alla fine del febbraio 2019 (Allegato “G”).
pagina 4 di 15 Aggiungeva, poi: che nel novembre 2018, in sede di riunione condominiale, erano stati deliberati i nuovi lavori riguardanti la riparazione dei ballatoi (allegato H), i cui ammaloramenti non erano prevedibili in sede di sopralluogo preventivo e che in data 22 marzo 2019 l'impresa aveva comunicato la fine lavori, escluse le “Recinzioni esterne”, e ciò in considerazione delle difficoltà economiche del Condominio e dell'ulteriore incremento dei costi determinato dall'elevato grado di ammaloramento del muro di recinzione fronte strada;
che nel giugno
2019, in occasione dell'apposita riunione convocata dall'Amministratore per fare il punto sulle lavorazioni eseguite e sui maggiori costi, egli aveva illustrato le cause dell'incremento dei costi, specificando che tutte le lavorazioni previste erano state eseguite, eliminando le situazioni di pericolo e salvaguardando l'estetica e la funzionalità del fabbricato.
Dichiarava di avere sempre informato adeguatamente il sulla entità dei lavori CP_1 supplementari da svolgere, indispensabili per garantire l'esatto adempimento del contratto di appalto. Richiamava l'art. 1660 c.c. e affermava l'esistenza di un proprio credito nei confronti del condominio per € 4.034,28, a titolo di corrispettivo per la prestazione resa, e formulava apposita domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del al CP_1 pagamento della somma indicata.
Chiedeva, infine, ed otteneva, di chiamare in causa la Controparte_7 con la quale aveva stipulato la polizza n. A119C376914-LB, a
[...] CP_3 copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile. si costituiva in giudizio eccependo anch'essa Controparte_3
l'improcedibilità della domanda.
Precisava che il aveva chiesto, per l'ipotesi di ritenuta fondatezza della CP_1 domanda attorea, di essere manlevato dal D.L. per quanto eventualmente fosse stato condannato a pagare in favore dell'impresa, detratto l'ammontare di € 9.000,00 circa, riconosciuto dovuto dal . CP_1
Richiamava le difese svolte dal ed evidenziava l'operatività del massimale, pari ad € CP_2
250.000,00 e della franchigia di € 1.000,00. Escludeva di essere tenuta a sopportare le spese di lite del , avendo l'assicurato violato il patto di gestione della lite. CP_2
pagina 5 di 15 Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.; nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. l'attrice eccepiva la decadenza ex art. 1667 c.c., escludendo che il Condominio avesse formulato contestazioni sui lavori. La causa veniva istruita oralmente e veniva disposta CTU e successivi chiarimenti.
All'udienza del 20.11.2024 veniva trattenuta in decisione, assegnati i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità, formulata dai terzi chiamati, in quanto la presente controversia ha ad oggetto il contratto d'appalto concluso tra il e la CP_1 ditta attrice.
L'attrice nel presente giudizio ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo del corrispettivo, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sul convenuto, ai sensi degli artt. 1176, 1655 e 1657 c.c.. CP_1
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
pagina 6 di 15 In applicazione del superiore principio, la parte attrice deve fornire la prova del contratto di appalto e allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni formulate dal convenuto, deve altresì fornire la prova del suo corretto adempimento. CP_1
Occorre rilevare che l'attrice, nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. ha eccepito la decadenza del Condominio, il quale, quindi, è onerato della prova della tempestiva denuncia dei vizi.
Ciò posto, il contratto è in atti e non è contestato.
Il , dal canto suo, non ha contestato il mancato pagamento del saldo dei CP_1 lavori, ma ha escluso di dover versare tutte le somme richieste dall'attrice, in quanto i maggiori lavori eseguiti non erano stati autorizzati dall'Assemblea; poi ha, a sua volta, proposto una apposita domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'esecuzione delle opere non a regola d'arte.
Ebbene, in merito al primo profilo, l'art. 3 del contratto espressamente prevede l'obbligo dell'appaltatore, tra l'altro, “di eseguire tutti i lavori a perfetta regola d'arte in conformità al progetto e alle istruzioni del direttore dei lavori, richiedendo a quest'ultimo tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultassero dai grafici e/o dagli altri elaborati. Ogni variante e comunicazione dovrà risultare da ordine scritto. Eventuali altri prezzi o categorie di lavoro che si rendessero necessarie saranno concordate dall'impresa con la DD.LL. e deliberate dall'Assemblea dei Condomini”.
Dagli atti di causa emerge che solo le lavorazioni ulteriori, pacificamente ammesse dal per la somma di € 7.800,00 oltre IVA, sono state approvate dall'assemblea del CP_1
17.10.2017.
Per le ulteriori somme richieste il ha escluso di dover versare alcunché perché CP_1 trattasi di lavori non approvati.
La ditta attrice, richiamando anche quanto attestato dal D.L., ha invocato l'applicazione dell'art. 1660 c.c. e ha richiesto il pagamento dei lavori eseguiti in quanto necessari.
Al fine di ottenere ogni utile elemento al riguardo nel corso del giudizio è stata disposta apposita CTU.
pagina 7 di 15 Il Consulente nominato, ing. , ha innanzitutto evidenziato l'assenza Persona_1 del giornale dei lavori, obbligatorio sulla base del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 e del D.L. n.
380 del 6 giugno 2001, nonché la mancanza di comunicazioni scritte tra le parti. Ha rilevato che gli importi indicati negli atti presentavano diverse discrasie, in quanto a volte considerati comprensivi di ribasso, ed in altri casi senza ribasso, facendone insorgere confusione a chi leggeva tali documenti.
Il Consulente ha inizialmente constatato che l'importo definitivo dei lavori è risultato pari a
€ 113.696,74, i lavori eseguiti e contabilizzati nei SAL sono risultati pari a € 134.670,16 e, conseguentemente, la differenza dei lavori iniziali e salizzati risulta di € 20.973,81. Ha precisato che i predetti importi sono da considerarsi già ribassati e privi di IVA.
Ha specificato che il contratto prevedeva l'intervento di manutenzione straordinaria sulla facciata e sugli elementi strutturali dell'edificio, quali ballatoi, travi e pilastri ammalorati, nonché frontalini e parapetti dei terrazzi. Tali interventi da contratto dovevano attendersi una serie di lavorazioni, propedeutiche e connesse tra loro, evidenziando che non sono sorte né necessità o problematiche tali che hanno richiesto di dover ricorrere alla variazione del progetto, né tanto meno imprevisti nell'esecuzione, ma che semplicemente nel computo metrico estimativo, ma già in fase di progettazione, tali voci definite indispensabili, non sono state contemplate.
Tali lavorazioni non hanno stravolto l'andamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, ma erano insite affinchè gli stessi potessero essere eseguiti a perfetta regola d'arte.
Tra i costi omessi ha indicato il noleggio del ponteggio, visto che i lavori avevano, da contratto, una durata di 12 mesi, nonché gli oneri di conferimento a discarica. Ha analiticamente individuato le voci extra contratto rilevate nei SAL emessi dalla DL: 21.1.10
Picchettatura di intonaco interno od esterno […]; 21.9.8 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco […]; 21.2.19 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici […]; 23.1.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio) […]; 9.1.10.1 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio […]; 9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili […]; AP.6 oneri di conferimento a discarica […].
Ha dichiarato che già dal primo SAL molte di queste voci sono state contabilizzate.
pagina 8 di 15 Ha rilevato come la non ha sollevato in fase di gara, tale criticità, visto che nelle Controparte_6 lavorazioni erano previsti interventi e lavorazioni tali da ripristinare i ballatoi. Non sono state poste riserve su tale punto.
Inoltre, la ditta ha dichiarato di aver utilizzato due differenti tecniche di pitturazione degli CP_6 elementi strutturali, quali parapetti e frontalini. Non si evince da nessun documento che tale cambio di tecnica fosse mai autorizzata da qualcuno, né tanto meno concordata come variazione di lavorazione.
Ha contestato quanto affermato dal D.L. in quanto, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria della facciata di edificio, tali voci erano da prevedere sin dall'inizio, per una corretta esecuzione degli stessi. […] Anche non avendone contezza in fase di progettazione, il tecnico avrebbe potuto predisporre una perizia di variante in cui contemplare sia le voci extracontratto che le nuove quantità. Una procedura simile ad una variante è stata quella di fare approvare all'assemblea di condominio una spesa aggiuntiva di €
7.800,00 per il rifacimento dei parapetti dei terrazzi.
Inoltre, visto che già nel primo certificato di pagamento erano presenti delle voci di lavorazione non contemplate nel computo metrico iniziale, ossia le voci: 21.1.10, 21.9.8, 9.1.9.1. ha ritenuto che in ordine a tali discrasie l'amministratore non ha posto alcuna osservazione.
Dal secondo SAL in poi (ossia 28/02/2018 solo dopo 6 mesi dall'inizio dei lavori) era presente la voce del noleggio del ponteggio, ossia la 23.1.1.2, voce non presente nel computo metrico iniziale né tanto meno tra le voci deliberate dal condominio. Anche in ordine a integrazione non è stata sollevata alcuna osservazione.
Ha poi evidenziato che visto l'obbligo dell'amministratore di vigilare sulla contabilità dei lavori, egli avrebbe dovuto rilevare che al 5° SAL si era già raggiunto l'importi di oltre € 101.020,00 +
IVA, quando mancavano […] i lavori di ripristino del prospetto su Viale Libertà.
Tale mancato controllo nella gestione della contabilità ha portato al ritardo nel pagamento del
SAL n°3 e del n°4. Tale ritardo ha portato ad una sospensione del cantiere ed il rischio concreto della rescissione del contratto per inadempienza. […] di tali difficoltà non si trova riscontro né nei verbali assembleari, né nei rapporti con il Direttore dei Lavori né tanto meno con la ditta CP_6
Solo nella missiva del 19 settembre 2019 il contestava i lavori eseguiti fuori contratto ed il CP_1 relativo importo, e quindi la non volontà di pagare quanto richiesto.
pagina 9 di 15 Il CTU ha dichiarato che taluni interventi non sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, avendo riscontrato la presenza di crepe nell'intonaco dei sottoballatoi per via del differente accoppiamento di materiali differenti, il differente effetto cromatico presente sui parapetti dei terrazzi. Ha redatto un computo metrico estimativo finalizzato ad eliminare tali difformità, quantificando in un primo momento il costo degli interventi di ripristino in € 11.019,52.
Ha verificato che dal controllo della contabilità tra i lavori preventivati, € 113.696,74 e quelli già pagati, € 104.020,05, risulta ancora un residuo non pagato alla ditta di € 9.676,69 +IVA, CP_6 questi ovviamente sono da intendersi le lavorazioni deliberate dal CP_1
Nei chiarimenti ha affermato che l'ammontare delle lavorazioni extra contratto è di €
24.471,13, confermando che trattasi di lavorazioni indispensabili, in quanto propedeutiche e tra loro connesse, nonché essenziali per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori appaltati.
Nella relazione integrativa del 26.2.2024 il CTU ha ridotto a € 3.681,92 il costo per l'eliminazione dei vizi.
Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, analiticamente motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise e possono essere utilizzate ai fini della presente decisione, fatta salva la leggera diversa valutazione sui costi di ripristino di cui infra.
Ebbene, il CTU ha definito le maggiori lavorazioni eseguite dalla ditta indispensabili, in quanto propedeutiche e tra loro connesse nonché essenziali per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori appaltati.
Del resto, l'art. 1660 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, prevede che le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi
l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti (C. Cass., n.
10891/2017).
Peraltro, sebbene, come evidenziato dal Consulente, l'appaltatore non abbia mosso, al momento dell'esame del computo metrico redatto dal D'Urso e della firma del contratto, le pagina 10 di 15 obiezioni sull'entità dei lavori e sul corrispettivo, come avrebbe potuto e dovuto fare, né ha chiesto per iscritto delucidazioni sulle ulteriori lavorazioni necessarie, è comunque emerso in giudizio che tali lavorazioni sono state riconosciute dal D.L. e sono state tempestivamente conteggiate, permettendo al Condominio di verificare i conteggi.
A questo punto, condividendo il conteggio operato dal CTU, va riconosciuto all'attrice l'ammontare ulteriore di € 24.471,13 oltre iva e oltre interessi legali dalla messa in mora
(30.5.2019) al soddisfo (gli interessi ai sensi del d. lgs. n. 231/2002 sono stati richiesti solo in comparsa conclusionale e, comunque, non si applicano ai consumatori, tra cui va incluso il
). CP_1
La domanda dell'attrice va, quindi, accolta nei limiti indicati e il va CP_1 condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma oltre interessi come specificato.
Deve essere ora esaminata la domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti CP_1 della ditta.
Sul punto, in sede di interrogatorio formale, il ha ammesso di avere contestato alla CP_2 ditta le differenze di colore di cui i condomini si erano lamentati in assemblea.
La prova testi non è stata ammessa perché volta a sentire parti del giudizio, in quanto condomini, con una valutazione che si conferma in questa sede.
Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal , unitamente alla CP_2 documentazione depositata dal in merito alla comunicata esistenza dei vizi mano CP_1
a mano che venivano scoperti conduce a rigettare l'eccezione di decadenza.
Il Consulente ha riscontrato l'esistenza delle differenze di colore oltre che di ulteriori crepe, e ha quantificato in € 3.681,92 oltre iva l'importo necessario per la loro rimozione, specificando che la somma più bassa stimata in sede di relazione integrativa è derivata dal computo del cestello elevatore per due-tre giorni in luogo del costo del noleggio del ponteggio.
pagina 11 di 15 Ha poi chiarito che per il noleggio del ponteggio per tre giorni la somma preventiva era di
€ 1.000,00, ma poi ha precisato che in sede di stipula del contratto il cestello si sarebbe dovuto locare per cinque giorni.
Ebbene, viste le contestazioni mosse dal e le precisazioni operate dal CP_1 medesimo CTU sui giorni di locazione del mezzo, si ritiene di riconoscere un importo complessivo di € 4.500,00 per la rimozione dei vizi.
A questo punto, essendo emerse le irregolarità nell'esecuzione delle opere, la domanda del va accolta nei limiti indicati e, conseguentemente, la ditta attrice va condannata al CP_1 pagamento in favore del convenuto della somma di € 4.500,00, oltre iva e oltre interessi legali dalla data della domanda.
Visto l'art. 1243 c.c. si ritiene di disporre la compensazione tra il maggior credito della ditta e il minor credito del Condominio. CP_6
Il ha pure formulato apposita domanda di manleva nei confronti del D.L., CP_1 responsabile della mancata contabilizzazione delle maggiori opere necessarie, nonché della mancata informazione dell'intervenuto superamento del corrispettivo pattuito.
Sul punto, come emerso dalla CTU, si evidenzia una generale carenza di documentazione dell'appalto, posto che le comunicazioni non avvenivano per iscritto, ma verbalmente.
In ogni caso, già il 18.10.2018, quando si è tenuta la riunione tra l'amministratore di
, la ditta e il direttore dei lavori, era emerso il superamento del corrispettivo CP_1 pattuito per l'appalto, che l'amministratore avrebbe potuto e dovuto rilevare.
In merito alla violazione degli obblighi informativi da parte del D.L., obblighi informativi il cui adempimento non è provato documentalmente, stante la mancata tenuta dei registri, occorre, tuttavia, discernere le conseguenze ai fini del presente giudizio.
Invero, l'inadempimento dell'obbligo informativo in questione non ha determinato delle conseguenze lesive per il committente in merito all'esecuzione dei lavori. CP_1
Sul punto si richiama il seguente, condiviso, principio di diritto: Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli
pagina 12 di 15 accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare
e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (C. Cass., n. 27045/2024).
In sostanza, posto che il direttore dei lavori deve adoperarsi affinché l'appalto venga eseguito secondo le regole dell'arte, al fine di evitare vizi e difetti, nel caso di specie il , CP_2 resosi conto della mancata contabilizzazione di alcune opere necessarie, le ha ritenute indispensabili e le ha contabilizzate. Da questo punto di vista, quindi, sebbene non vi sia prova dell'adempimento dell'obbligo informativo nella sua integralità, comunque, la contabilizzazione delle opere, fin dal I SAL, come riscontrato dal CTU, esclude che il direttore dei lavori abbia nascosto al Condominio l'esistenza delle maggiori opere.
Peraltro, come già evidenziato, l'avvenuto superamento del corrispettivo era emerso alla riunione del 18.10.2018, quando l'amministratore, però, non ha deciso di sottoporre la questione all'assemblea, sospendendo i lavori.
In ragione di ciò, essendo emersa l'indispensabilità delle lavorazioni indicate, pure confermata dal CTU, non si rinviene la responsabilità del D.L. sotto il profilo contestato dal
, con il conseguente rigetto della domanda di manleva da esso formulata. CP_1
Il Condominio, invece, a fronte della richiesta del saldo del compenso, avanzata dal
, ha chiesto di accertare l'inesistenza del proprio debito, proprio in considerazione CP_2 dell'inadempimento contestato.
Al riguardo, invece, il mancato inserimento delle opere necessarie e indispensabili fin nel computo metrico redatto dal , il quale non ha dato prova dell'esistenza delle dovute CP_2 comunicazioni al committente (cfr. C. Cass., n. 13533/2001 cit., sul riparto dell'onere della prova), consentono di addivenire ad un giudizio di inesatto adempimento dell'obbligazione posta a carico del direttore dei lavori, con conseguente riduzione del saldo a lui dovuto nei limiti di € 1.350,00 (sostanzialmente un terzo del richiesto).
Il , pertanto, va condannato al pagamento della predetta somma in favore del CP_1
, oltre interessi legali dalla data della domanda. CP_2
pagina 13 di 15 Il rigetto della domanda di manleva formulata dal consente di non esaminare CP_1 la domanda di garanzia proposta dal nei confronti dei CP_2 CP_3
L'esito del giudizio (con il riconoscimento dei limitati vizi nelle opere eseguite dalla ditta consente di compensare per un quinto le spese di lite tra l'attrice e il , CP_6 CP_1 che va condannato alla rifusione dei residui quattro quinti nei confronti dell'attrice.
Tra il e il le spese vanno compensate per due terzi, dunque il CP_1 CP_2
va condannato al pagamento del residuo terzo nei confronti del , con CP_1 CP_2 distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Tra il e l'Assicurazione le spese vanno compensate. CP_2
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al decisum, nella seguente misura: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.000,00, oltre la somma, per l'attrice, di € 545,00, a titolo di contributo unificato e bollo, importi su cui operare la compensazione.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per quattro quinti a carico del CP_1 convenuto e per un quinto a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 7928/2020, vertente tra
, titolare dell'omonima ditta individuale “Impresa Edile Geom. IS Parte_1
EP (attore), , in Parte_2 persona dell'amministratore pro tempore (convenuto), Controparte_8 in persona del legale rappresentante pro tempore (terzi chiamati) disattesa e
[...] respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie le domande dell'attore nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, nei confronti dell'attore, della CP_1 somma di € 24.471,13 oltre iva e oltre interessi come in motivazione;
pagina 14 di 15 2. Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal nei confronti CP_1
dell'attore nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento, in favore del Condominio, della somma di € 4.500,00 oltre iva e oltre interessi come in motivazione;
3. Dispone la compensazione tra il maggior credito dell'attore e il minor credito del
; CP_1
4. Rigetta la domanda di manleva formulata dal nei confronti di CP_1 [...]
CP_2
5. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione la domanda formulata da
[...] nei confronti del e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al CP_2 CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 1.350,00, oltre Controparte_2 interessi come in motivazione;
6. Compensa per un quinto le spese di lite tra l' e il convenuto e condanna CP_9
quest'ultimo alla rifusione nei confronti dell'attore dei residui quattro quinti, che liquida in € 4.000,00 per onorari ed € 436,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
7. Compensa per due terzi le spese di lite tra il e e CP_1 Controparte_2
condanna il al pagamento in favore di del residuo CP_1 Controparte_2 terzo, che liquida in € 1.667,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Damiano Maria Melfi;
8. Compensa le spese di lite tra e Controparte_2 Controparte_3
9. Pone le spese di CTU, definitivamente, per quattro quinti a carico del CP_1
e per un quinto a carico dell'attore.
Così deciso in Catania il 05/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7928 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale “IMPRESA EDILE GEOM. RI EP (P.I.
), rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE MUSUMECI e dall'avv. P.IVA_1
PAOLA EMANUELE per procura in atti
attore
e
(C.F. ), sito in Riposto (CT), via Controparte_1 P.IVA_2
Libertà n. 2 E/F, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ELEONORA LO NARDO per procura in atti
convenuto nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
DAMIANO MARIA MELFI per procura in atti pagina 1 di 15 (P.I. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SANTO SPAGNOLO per procura in atti
terzi chiamati
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 14.7.2020 , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale “Impresa Edile Geom. IS EP, conveniva in giudizio il
[...]
Libertà n. 2/E-F, al fine di ottenere, previo accertamento Controparte_4 della necessità delle variazioni apportate dalla propria ditta ai lavori oggetto del contratto di appalto del 19.7.2017, la condanna del Condominio al pagamento della somma di € 32.586,14, oltre iva, o della diversa somma ritenuta all'esito del giudizio e della ulteriore somma di €
7.281,56 oltre iva, relativa alle riserve del 30.3.2019, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno delle domande dichiarava: di avere sottoscritto con il convenuto, CP_1 in data 19.7.2017, il contratto di appalto avente ad oggetto la manutenzione straordinaria
(rifacimento ballatoi, terrazzi, recinzioni esterne e facciata composta da quattro prospetti) dell'edificio pattuendo il corrispettivo di € 174.033,37, oltre iva;
che, poi, il CP_5 prezzo era stato ridotto a € 119.886,87 oltre iva, in quanto era stato escluso il rifacimento dei terrazzi ed era stato applicato il ribasso del 12%; che, iniziati i lavori, l'appaltatrice aveva denunciato l'inadeguatezza del computo metrico allegato al contratto di appalto, in quanto era stata prevista solo la metà dei lavori da realizzare;
che, all'esito della riunione assembleare tenutasi nell'autunno 2017, il direttore dei lavori (di seguito D.L.) aveva riconosciuto che i maggiori lavori erano propedeutici e necessari all'esecuzione dei lavori appaltati;
che, come comunicato dal D.L., l'assemblea condominiale aveva autorizzato i maggiori lavori;
che le lavorazioni erano state eseguite e il D.L. le aveva contabilizzate nel primo SAL dell'8.11.2017; che, vista l'indecisione del Condominio sul colore della facciata, la ditta era stata costretta a sospendere i lavori, poi ripresi il 24.1.2018, e nel certificato di pagamento n. 2 del 28.2.2018 il pagina 2 di 15 D.L. aveva contabilizzato i maggiori interventi eseguiti dalla ditta;
che in data 18.6.2018 i lavori erano stati sospesi in seguito al mancato pagamento dei certificati di pagamento nn. 3 e 4, e ripresi il 18.10.2018, con posticipazione del termine finale al febbraio 2019; che, con il pagamento del SAL n. 5, il aveva versato l'importo di € 100.121,63, ma ancora CP_1 non era stata avviata l'attività sul prospetto ovest;
che, ultimati i lavori, l'appaltatrice aveva richiesto il pagamento dei SAL nn. 6 e 7 per un ammontare di € 37.015,55.
Dichiarava che vani si erano rivelati i tentativi di ottenere il corrispettivo per i lavori, eseguiti correttamente.
Si costituiva in giudizio il contestando le domande. Controparte_1
Ricostruiva i fatti di causa nel seguente modo: con contratto d'appalto del 19/07/2017 aveva affidato alla i lavori di ristrutturazione dell'edificio e dei Controparte_6 balconi, da computarsi a misura, secondo il computo metrico redatto dal D.L.; il corrispettivo dell'appalto, determinato in € 119.886,87, oltre IVA, era stato ridotto ad € 109.337,91, oltre
IVA, prima dell'inizio dei lavori;
l'assemblea condominiale del 17/10/2017 aveva autorizzato ulteriori lavori per € 7.800,00 oltre IVA, ma non era mai venuta a conoscenza dell'inadeguatezza del computo metrico, né della necessità di maggiori interventi da eseguire sui ballatoi, sulla terrazza condominiale o sui torrini scala (non ricompresi nel computo metrico), dunque non aveva mai autorizzato detti lavori;
all'assemblea del 19/11/2018 il D.L. aveva prospettato l'esigenza di eseguire lavorazioni aggiuntive, non approvate, ma eseguite dalla ditta;
con pec del 23/04/20219 alla era stata contestata la mancata Controparte_6 ultimazione dei lavori (non risultavano eseguiti i lavori relativi ai muretti esterni) e con successiva pec del 03/06/2020 era stata comunicata la disponibilità del condominio al pagamento dei soli lavori autorizzati;
in data 17/06/2019 l'Assemblea condominiale aveva appreso dal D.L. che vi erano maggiori costi per i lavori appaltati, per un totale di € 9.812,22, oltre IVA, e il D.L. si era assunto ogni responsabilità sulla maggiorazione dei costi.
Dichiarava che lo sforamento dei lavori ammontava a € 28.211,37 (€ 20.929,81+€
7.281,56) oltre IVA, pari a circa il 20,04% dell'importo complessivo dei lavori autorizzati, e non € 9.8112,22 oltre IVA come calcolato dal D.L. e che il 17/06/2019 l'Assemblea aveva pagina 3 di 15 dato mandato all'Amministratore e al D.L. di contattare la per raggiungere un Controparte_6 accordo.
Escludeva la fondatezza delle pretese della ditta per lavori extra, non autorizzati dall'assemblea condominiale e richiamava sul punto l'art. 3 del contratto di appalto.
Affermava, inoltre, la responsabilità del D.L. per non aver tempestivamente informato l'Assemblea in ordine ai maggiori lavori, ritenendo che il D.L. avrebbe dovuto sospendere i lavori, non appena raggiunta la somma deliberata.
Riconosceva di essere debitore nei confronti della della somma residua di € Controparte_6
8.902,51, oltre IVA.
Contestava l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte, per i quali dichiarava di avere subito un danno, quantificato in € 11.370,00, e chiedeva la condanna della ditta attrice al pagamento della predetta somma o della diversa somma emersa all'esito del giudizio.
Chiedeva, ed otteneva, di essere autorizzato a chiamare in giudizio il D.L.,
[...]
al fine di essere da questi manlevato per il caso di condanna. CP_2
Si costituiva in giudizio contestando le domande ed eccependo Controparte_2
l'improcedibilità del giudizio, vertente in materia di condominio, per il mancato espletamento della mediazione.
Allegava che nel mese di ottobre 2017, durante lo svolgimento dei lavori nel frontalino in copertura, era emerso l'elevato stato di degrado di detto cornicione, non visibile nella fase di stesura del computo metrico. Dichiarava di avere richiesto la convocazione di un'assemblea al fine di deliberare i maggiori costi per la riparazione del manufatto, deliberati secondo il prospetto allegato al verbale di riunione condominiale (Allegato F) e di avere stimato i costi totali in circa € 9.500,00, poi contabilizzati in €. 8.969,67. Precisava che tali lavorazioni erano presenti già nel primo SAL e che il 18/10/2018, in occasione della riunione tra il D.L.,
l'impresa e l'Amministratore del Condominio, quest'ultimo aveva affermato la persistente volontà dei condomini di sostenere i maggiori costi e aveva firmato una proroga per la fine lavori fino alla fine del febbraio 2019 (Allegato “G”).
pagina 4 di 15 Aggiungeva, poi: che nel novembre 2018, in sede di riunione condominiale, erano stati deliberati i nuovi lavori riguardanti la riparazione dei ballatoi (allegato H), i cui ammaloramenti non erano prevedibili in sede di sopralluogo preventivo e che in data 22 marzo 2019 l'impresa aveva comunicato la fine lavori, escluse le “Recinzioni esterne”, e ciò in considerazione delle difficoltà economiche del Condominio e dell'ulteriore incremento dei costi determinato dall'elevato grado di ammaloramento del muro di recinzione fronte strada;
che nel giugno
2019, in occasione dell'apposita riunione convocata dall'Amministratore per fare il punto sulle lavorazioni eseguite e sui maggiori costi, egli aveva illustrato le cause dell'incremento dei costi, specificando che tutte le lavorazioni previste erano state eseguite, eliminando le situazioni di pericolo e salvaguardando l'estetica e la funzionalità del fabbricato.
Dichiarava di avere sempre informato adeguatamente il sulla entità dei lavori CP_1 supplementari da svolgere, indispensabili per garantire l'esatto adempimento del contratto di appalto. Richiamava l'art. 1660 c.c. e affermava l'esistenza di un proprio credito nei confronti del condominio per € 4.034,28, a titolo di corrispettivo per la prestazione resa, e formulava apposita domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del al CP_1 pagamento della somma indicata.
Chiedeva, infine, ed otteneva, di chiamare in causa la Controparte_7 con la quale aveva stipulato la polizza n. A119C376914-LB, a
[...] CP_3 copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile. si costituiva in giudizio eccependo anch'essa Controparte_3
l'improcedibilità della domanda.
Precisava che il aveva chiesto, per l'ipotesi di ritenuta fondatezza della CP_1 domanda attorea, di essere manlevato dal D.L. per quanto eventualmente fosse stato condannato a pagare in favore dell'impresa, detratto l'ammontare di € 9.000,00 circa, riconosciuto dovuto dal . CP_1
Richiamava le difese svolte dal ed evidenziava l'operatività del massimale, pari ad € CP_2
250.000,00 e della franchigia di € 1.000,00. Escludeva di essere tenuta a sopportare le spese di lite del , avendo l'assicurato violato il patto di gestione della lite. CP_2
pagina 5 di 15 Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.; nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. l'attrice eccepiva la decadenza ex art. 1667 c.c., escludendo che il Condominio avesse formulato contestazioni sui lavori. La causa veniva istruita oralmente e veniva disposta CTU e successivi chiarimenti.
All'udienza del 20.11.2024 veniva trattenuta in decisione, assegnati i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità, formulata dai terzi chiamati, in quanto la presente controversia ha ad oggetto il contratto d'appalto concluso tra il e la CP_1 ditta attrice.
L'attrice nel presente giudizio ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di saldo del corrispettivo, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sul convenuto, ai sensi degli artt. 1176, 1655 e 1657 c.c.. CP_1
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
pagina 6 di 15 In applicazione del superiore principio, la parte attrice deve fornire la prova del contratto di appalto e allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni formulate dal convenuto, deve altresì fornire la prova del suo corretto adempimento. CP_1
Occorre rilevare che l'attrice, nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. ha eccepito la decadenza del Condominio, il quale, quindi, è onerato della prova della tempestiva denuncia dei vizi.
Ciò posto, il contratto è in atti e non è contestato.
Il , dal canto suo, non ha contestato il mancato pagamento del saldo dei CP_1 lavori, ma ha escluso di dover versare tutte le somme richieste dall'attrice, in quanto i maggiori lavori eseguiti non erano stati autorizzati dall'Assemblea; poi ha, a sua volta, proposto una apposita domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'esecuzione delle opere non a regola d'arte.
Ebbene, in merito al primo profilo, l'art. 3 del contratto espressamente prevede l'obbligo dell'appaltatore, tra l'altro, “di eseguire tutti i lavori a perfetta regola d'arte in conformità al progetto e alle istruzioni del direttore dei lavori, richiedendo a quest'ultimo tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultassero dai grafici e/o dagli altri elaborati. Ogni variante e comunicazione dovrà risultare da ordine scritto. Eventuali altri prezzi o categorie di lavoro che si rendessero necessarie saranno concordate dall'impresa con la DD.LL. e deliberate dall'Assemblea dei Condomini”.
Dagli atti di causa emerge che solo le lavorazioni ulteriori, pacificamente ammesse dal per la somma di € 7.800,00 oltre IVA, sono state approvate dall'assemblea del CP_1
17.10.2017.
Per le ulteriori somme richieste il ha escluso di dover versare alcunché perché CP_1 trattasi di lavori non approvati.
La ditta attrice, richiamando anche quanto attestato dal D.L., ha invocato l'applicazione dell'art. 1660 c.c. e ha richiesto il pagamento dei lavori eseguiti in quanto necessari.
Al fine di ottenere ogni utile elemento al riguardo nel corso del giudizio è stata disposta apposita CTU.
pagina 7 di 15 Il Consulente nominato, ing. , ha innanzitutto evidenziato l'assenza Persona_1 del giornale dei lavori, obbligatorio sulla base del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 e del D.L. n.
380 del 6 giugno 2001, nonché la mancanza di comunicazioni scritte tra le parti. Ha rilevato che gli importi indicati negli atti presentavano diverse discrasie, in quanto a volte considerati comprensivi di ribasso, ed in altri casi senza ribasso, facendone insorgere confusione a chi leggeva tali documenti.
Il Consulente ha inizialmente constatato che l'importo definitivo dei lavori è risultato pari a
€ 113.696,74, i lavori eseguiti e contabilizzati nei SAL sono risultati pari a € 134.670,16 e, conseguentemente, la differenza dei lavori iniziali e salizzati risulta di € 20.973,81. Ha precisato che i predetti importi sono da considerarsi già ribassati e privi di IVA.
Ha specificato che il contratto prevedeva l'intervento di manutenzione straordinaria sulla facciata e sugli elementi strutturali dell'edificio, quali ballatoi, travi e pilastri ammalorati, nonché frontalini e parapetti dei terrazzi. Tali interventi da contratto dovevano attendersi una serie di lavorazioni, propedeutiche e connesse tra loro, evidenziando che non sono sorte né necessità o problematiche tali che hanno richiesto di dover ricorrere alla variazione del progetto, né tanto meno imprevisti nell'esecuzione, ma che semplicemente nel computo metrico estimativo, ma già in fase di progettazione, tali voci definite indispensabili, non sono state contemplate.
Tali lavorazioni non hanno stravolto l'andamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, ma erano insite affinchè gli stessi potessero essere eseguiti a perfetta regola d'arte.
Tra i costi omessi ha indicato il noleggio del ponteggio, visto che i lavori avevano, da contratto, una durata di 12 mesi, nonché gli oneri di conferimento a discarica. Ha analiticamente individuato le voci extra contratto rilevate nei SAL emessi dalla DL: 21.1.10
Picchettatura di intonaco interno od esterno […]; 21.9.8 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco […]; 21.2.19 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici […]; 23.1.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio) […]; 9.1.10.1 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio […]; 9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili […]; AP.6 oneri di conferimento a discarica […].
Ha dichiarato che già dal primo SAL molte di queste voci sono state contabilizzate.
pagina 8 di 15 Ha rilevato come la non ha sollevato in fase di gara, tale criticità, visto che nelle Controparte_6 lavorazioni erano previsti interventi e lavorazioni tali da ripristinare i ballatoi. Non sono state poste riserve su tale punto.
Inoltre, la ditta ha dichiarato di aver utilizzato due differenti tecniche di pitturazione degli CP_6 elementi strutturali, quali parapetti e frontalini. Non si evince da nessun documento che tale cambio di tecnica fosse mai autorizzata da qualcuno, né tanto meno concordata come variazione di lavorazione.
Ha contestato quanto affermato dal D.L. in quanto, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria della facciata di edificio, tali voci erano da prevedere sin dall'inizio, per una corretta esecuzione degli stessi. […] Anche non avendone contezza in fase di progettazione, il tecnico avrebbe potuto predisporre una perizia di variante in cui contemplare sia le voci extracontratto che le nuove quantità. Una procedura simile ad una variante è stata quella di fare approvare all'assemblea di condominio una spesa aggiuntiva di €
7.800,00 per il rifacimento dei parapetti dei terrazzi.
Inoltre, visto che già nel primo certificato di pagamento erano presenti delle voci di lavorazione non contemplate nel computo metrico iniziale, ossia le voci: 21.1.10, 21.9.8, 9.1.9.1. ha ritenuto che in ordine a tali discrasie l'amministratore non ha posto alcuna osservazione.
Dal secondo SAL in poi (ossia 28/02/2018 solo dopo 6 mesi dall'inizio dei lavori) era presente la voce del noleggio del ponteggio, ossia la 23.1.1.2, voce non presente nel computo metrico iniziale né tanto meno tra le voci deliberate dal condominio. Anche in ordine a integrazione non è stata sollevata alcuna osservazione.
Ha poi evidenziato che visto l'obbligo dell'amministratore di vigilare sulla contabilità dei lavori, egli avrebbe dovuto rilevare che al 5° SAL si era già raggiunto l'importi di oltre € 101.020,00 +
IVA, quando mancavano […] i lavori di ripristino del prospetto su Viale Libertà.
Tale mancato controllo nella gestione della contabilità ha portato al ritardo nel pagamento del
SAL n°3 e del n°4. Tale ritardo ha portato ad una sospensione del cantiere ed il rischio concreto della rescissione del contratto per inadempienza. […] di tali difficoltà non si trova riscontro né nei verbali assembleari, né nei rapporti con il Direttore dei Lavori né tanto meno con la ditta CP_6
Solo nella missiva del 19 settembre 2019 il contestava i lavori eseguiti fuori contratto ed il CP_1 relativo importo, e quindi la non volontà di pagare quanto richiesto.
pagina 9 di 15 Il CTU ha dichiarato che taluni interventi non sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, avendo riscontrato la presenza di crepe nell'intonaco dei sottoballatoi per via del differente accoppiamento di materiali differenti, il differente effetto cromatico presente sui parapetti dei terrazzi. Ha redatto un computo metrico estimativo finalizzato ad eliminare tali difformità, quantificando in un primo momento il costo degli interventi di ripristino in € 11.019,52.
Ha verificato che dal controllo della contabilità tra i lavori preventivati, € 113.696,74 e quelli già pagati, € 104.020,05, risulta ancora un residuo non pagato alla ditta di € 9.676,69 +IVA, CP_6 questi ovviamente sono da intendersi le lavorazioni deliberate dal CP_1
Nei chiarimenti ha affermato che l'ammontare delle lavorazioni extra contratto è di €
24.471,13, confermando che trattasi di lavorazioni indispensabili, in quanto propedeutiche e tra loro connesse, nonché essenziali per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori appaltati.
Nella relazione integrativa del 26.2.2024 il CTU ha ridotto a € 3.681,92 il costo per l'eliminazione dei vizi.
Le conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, analiticamente motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise e possono essere utilizzate ai fini della presente decisione, fatta salva la leggera diversa valutazione sui costi di ripristino di cui infra.
Ebbene, il CTU ha definito le maggiori lavorazioni eseguite dalla ditta indispensabili, in quanto propedeutiche e tra loro connesse nonché essenziali per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori appaltati.
Del resto, l'art. 1660 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, prevede che le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi
l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti (C. Cass., n.
10891/2017).
Peraltro, sebbene, come evidenziato dal Consulente, l'appaltatore non abbia mosso, al momento dell'esame del computo metrico redatto dal D'Urso e della firma del contratto, le pagina 10 di 15 obiezioni sull'entità dei lavori e sul corrispettivo, come avrebbe potuto e dovuto fare, né ha chiesto per iscritto delucidazioni sulle ulteriori lavorazioni necessarie, è comunque emerso in giudizio che tali lavorazioni sono state riconosciute dal D.L. e sono state tempestivamente conteggiate, permettendo al Condominio di verificare i conteggi.
A questo punto, condividendo il conteggio operato dal CTU, va riconosciuto all'attrice l'ammontare ulteriore di € 24.471,13 oltre iva e oltre interessi legali dalla messa in mora
(30.5.2019) al soddisfo (gli interessi ai sensi del d. lgs. n. 231/2002 sono stati richiesti solo in comparsa conclusionale e, comunque, non si applicano ai consumatori, tra cui va incluso il
). CP_1
La domanda dell'attrice va, quindi, accolta nei limiti indicati e il va CP_1 condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma oltre interessi come specificato.
Deve essere ora esaminata la domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti CP_1 della ditta.
Sul punto, in sede di interrogatorio formale, il ha ammesso di avere contestato alla CP_2 ditta le differenze di colore di cui i condomini si erano lamentati in assemblea.
La prova testi non è stata ammessa perché volta a sentire parti del giudizio, in quanto condomini, con una valutazione che si conferma in questa sede.
Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal , unitamente alla CP_2 documentazione depositata dal in merito alla comunicata esistenza dei vizi mano CP_1
a mano che venivano scoperti conduce a rigettare l'eccezione di decadenza.
Il Consulente ha riscontrato l'esistenza delle differenze di colore oltre che di ulteriori crepe, e ha quantificato in € 3.681,92 oltre iva l'importo necessario per la loro rimozione, specificando che la somma più bassa stimata in sede di relazione integrativa è derivata dal computo del cestello elevatore per due-tre giorni in luogo del costo del noleggio del ponteggio.
pagina 11 di 15 Ha poi chiarito che per il noleggio del ponteggio per tre giorni la somma preventiva era di
€ 1.000,00, ma poi ha precisato che in sede di stipula del contratto il cestello si sarebbe dovuto locare per cinque giorni.
Ebbene, viste le contestazioni mosse dal e le precisazioni operate dal CP_1 medesimo CTU sui giorni di locazione del mezzo, si ritiene di riconoscere un importo complessivo di € 4.500,00 per la rimozione dei vizi.
A questo punto, essendo emerse le irregolarità nell'esecuzione delle opere, la domanda del va accolta nei limiti indicati e, conseguentemente, la ditta attrice va condannata al CP_1 pagamento in favore del convenuto della somma di € 4.500,00, oltre iva e oltre interessi legali dalla data della domanda.
Visto l'art. 1243 c.c. si ritiene di disporre la compensazione tra il maggior credito della ditta e il minor credito del Condominio. CP_6
Il ha pure formulato apposita domanda di manleva nei confronti del D.L., CP_1 responsabile della mancata contabilizzazione delle maggiori opere necessarie, nonché della mancata informazione dell'intervenuto superamento del corrispettivo pattuito.
Sul punto, come emerso dalla CTU, si evidenzia una generale carenza di documentazione dell'appalto, posto che le comunicazioni non avvenivano per iscritto, ma verbalmente.
In ogni caso, già il 18.10.2018, quando si è tenuta la riunione tra l'amministratore di
, la ditta e il direttore dei lavori, era emerso il superamento del corrispettivo CP_1 pattuito per l'appalto, che l'amministratore avrebbe potuto e dovuto rilevare.
In merito alla violazione degli obblighi informativi da parte del D.L., obblighi informativi il cui adempimento non è provato documentalmente, stante la mancata tenuta dei registri, occorre, tuttavia, discernere le conseguenze ai fini del presente giudizio.
Invero, l'inadempimento dell'obbligo informativo in questione non ha determinato delle conseguenze lesive per il committente in merito all'esecuzione dei lavori. CP_1
Sul punto si richiama il seguente, condiviso, principio di diritto: Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli
pagina 12 di 15 accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare
e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (C. Cass., n. 27045/2024).
In sostanza, posto che il direttore dei lavori deve adoperarsi affinché l'appalto venga eseguito secondo le regole dell'arte, al fine di evitare vizi e difetti, nel caso di specie il , CP_2 resosi conto della mancata contabilizzazione di alcune opere necessarie, le ha ritenute indispensabili e le ha contabilizzate. Da questo punto di vista, quindi, sebbene non vi sia prova dell'adempimento dell'obbligo informativo nella sua integralità, comunque, la contabilizzazione delle opere, fin dal I SAL, come riscontrato dal CTU, esclude che il direttore dei lavori abbia nascosto al Condominio l'esistenza delle maggiori opere.
Peraltro, come già evidenziato, l'avvenuto superamento del corrispettivo era emerso alla riunione del 18.10.2018, quando l'amministratore, però, non ha deciso di sottoporre la questione all'assemblea, sospendendo i lavori.
In ragione di ciò, essendo emersa l'indispensabilità delle lavorazioni indicate, pure confermata dal CTU, non si rinviene la responsabilità del D.L. sotto il profilo contestato dal
, con il conseguente rigetto della domanda di manleva da esso formulata. CP_1
Il Condominio, invece, a fronte della richiesta del saldo del compenso, avanzata dal
, ha chiesto di accertare l'inesistenza del proprio debito, proprio in considerazione CP_2 dell'inadempimento contestato.
Al riguardo, invece, il mancato inserimento delle opere necessarie e indispensabili fin nel computo metrico redatto dal , il quale non ha dato prova dell'esistenza delle dovute CP_2 comunicazioni al committente (cfr. C. Cass., n. 13533/2001 cit., sul riparto dell'onere della prova), consentono di addivenire ad un giudizio di inesatto adempimento dell'obbligazione posta a carico del direttore dei lavori, con conseguente riduzione del saldo a lui dovuto nei limiti di € 1.350,00 (sostanzialmente un terzo del richiesto).
Il , pertanto, va condannato al pagamento della predetta somma in favore del CP_1
, oltre interessi legali dalla data della domanda. CP_2
pagina 13 di 15 Il rigetto della domanda di manleva formulata dal consente di non esaminare CP_1 la domanda di garanzia proposta dal nei confronti dei CP_2 CP_3
L'esito del giudizio (con il riconoscimento dei limitati vizi nelle opere eseguite dalla ditta consente di compensare per un quinto le spese di lite tra l'attrice e il , CP_6 CP_1 che va condannato alla rifusione dei residui quattro quinti nei confronti dell'attrice.
Tra il e il le spese vanno compensate per due terzi, dunque il CP_1 CP_2
va condannato al pagamento del residuo terzo nei confronti del , con CP_1 CP_2 distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Tra il e l'Assicurazione le spese vanno compensate. CP_2
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento ricavato in base al decisum, nella seguente misura: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.000,00, oltre la somma, per l'attrice, di € 545,00, a titolo di contributo unificato e bollo, importi su cui operare la compensazione.
Le spese di CTU sono poste definitivamente per quattro quinti a carico del CP_1 convenuto e per un quinto a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 7928/2020, vertente tra
, titolare dell'omonima ditta individuale “Impresa Edile Geom. IS Parte_1
EP (attore), , in Parte_2 persona dell'amministratore pro tempore (convenuto), Controparte_8 in persona del legale rappresentante pro tempore (terzi chiamati) disattesa e
[...] respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie le domande dell'attore nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, nei confronti dell'attore, della CP_1 somma di € 24.471,13 oltre iva e oltre interessi come in motivazione;
pagina 14 di 15 2. Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal nei confronti CP_1
dell'attore nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento, in favore del Condominio, della somma di € 4.500,00 oltre iva e oltre interessi come in motivazione;
3. Dispone la compensazione tra il maggior credito dell'attore e il minor credito del
; CP_1
4. Rigetta la domanda di manleva formulata dal nei confronti di CP_1 [...]
CP_2
5. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione la domanda formulata da
[...] nei confronti del e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al CP_2 CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 1.350,00, oltre Controparte_2 interessi come in motivazione;
6. Compensa per un quinto le spese di lite tra l' e il convenuto e condanna CP_9
quest'ultimo alla rifusione nei confronti dell'attore dei residui quattro quinti, che liquida in € 4.000,00 per onorari ed € 436,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
7. Compensa per due terzi le spese di lite tra il e e CP_1 Controparte_2
condanna il al pagamento in favore di del residuo CP_1 Controparte_2 terzo, che liquida in € 1.667,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Damiano Maria Melfi;
8. Compensa le spese di lite tra e Controparte_2 Controparte_3
9. Pone le spese di CTU, definitivamente, per quattro quinti a carico del CP_1
e per un quinto a carico dell'attore.
Così deciso in Catania il 05/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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