Articolo 3 della Legge 20 ottobre 1989, n. 346
Articolo 2Articolo 4
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7 novembre 1989
Art. 3. 1. Le immunita' ed i privilegi della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche sono altresi' riconosciuti, in conformita' al paragrafo 85 del menzionato documento, durante la loro missione in territorio italiano, agli ispettori e, se del caso, al personale ausiliario degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa nella misura prevista dalla predetta convenzione per le persone di rango equivalente.
Entrata in vigore il 7 novembre 1989