Art. 3. 1. Le immunita' ed i privilegi della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche sono altresi' riconosciuti, in conformita' al paragrafo 85 del menzionato documento, durante la loro missione in territorio italiano, agli ispettori e, se del caso, al personale ausiliario degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa nella misura prevista dalla predetta convenzione per le persone di rango equivalente.
Articolo 2Articolo 4
- Legge 20 ottobre 1989, n. 346
Articolo 3 della Legge 20 ottobre 1989, n. 346
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7 novembre 1989
7 novembre 1989
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