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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1587/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di Appello promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. - , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è ex lege domiciliato;
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Rachele Controparte_1 C.F._1
Anesi del Foro di Pt_2
Oggetto: Appello avverso l'Ordinanza resa il 04.08.2024 dal Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nel procedimento n. r.g. 2465/2022.
CONCLUSIONI
1 Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita accogliere l'appello proposto, riformando, per l'effetto, l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata Immigrazione sub RG 2465/22 il 04.08.2022 e comunicata dalla Cancelleria l'08.08.2024. Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato:
- rigettare l'appello proposto dal di e accogliere l'appello Controparte_2 Pt_2 incidentale riformando per l'effetto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia annullando il provvedimento impugnato e ordinando la restituzione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- In subordine si chiede la concessione di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 9, comma 9, D.
Lgs. 286/1998. Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente notificato, impugnava davanti al Tribunale di Controparte_1
Venezia il decreto Cat.A. 12/2002/Immig/so del 17.02.2022 emesso dal Questore di Verona, con il quale era stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
e, contestualmente, era stato negato il rilascio di un diverso permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 9, comma 9, D.Lgs. 286/1998.
Chiedeva il ripristino del permesso di soggiorno di cui godeva e, in subordine, domandava il permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. c del T.U.I. e dell'art. 28
D.P.R. 394/1999.
Esponeva:
- di essere entrato in Italia da minore, nel 2009, per ricongiungimento familiare;
- di avere convivenza stabile nel comune di Dolcè (VE) presso il nucleo familiare d'origine in un'abitazione di proprietà dei genitori;
- di avere svolto un percorso di crescita pienamente positivo sino all'incontro, mentre svolgeva la mansione di cameriere presso un ristorante del Lago di Garda, di coetanei già responsabili di attività delittuose;
2 - di essere stato coinvolto da costoro in tre episodi di rapina per cui ha subito la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a multa.
Lamentava:
- l'omesso bilanciamento, da parte dell'Amministrazione, tra le esigenze di sicurezza pubblica ed il proprio radicamento familiare, sociale e lavorativo, maturato in oltre un decennio di regolare permanenza in Italia;
- automatismo con cui la Questura aveva desunto la pericolosità sociale dalle sole vicende penali.
2. Si costituivano in I Grado il e la Questura di contestando Parte_1 Pt_2 integralmente il ricorso avversando e rimarcando la gravità dei fatti e la ritenuta pericolosità sociale del ricorrente quali ragioni a fondamento del provvedimento di revoca del beneficio per lungosoggiornanti.
3. Il Tribunale di Venezia-Sezione specializzata in materia di immigrazione, sospeso il provvedimento impugnato ed istruita la causa nel merito, con Ordinanza n. cron. 15308/2024 del 08.08.2024, così statuiva:
“- rigetta la domanda di annullamento del provvedimento impugnato con restituzione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- accoglie la domanda svolta in via subordinata e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di
(nato in [...] il [...] - Cod. Fisc. ) al rilascio Controparte_1 C.F._1 del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex artt. 19, comma 2 lett. c) D. Lgs. 286/1998 e 28
D.P.R. 394/1999.
- compensa le spese di lite.”
4. Il Giudice di prime cure, in conformità di consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che la avesse correttamente effettuato il bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza Pt_2 pubblica e la situazione personale del ricorrente, valutando la durata del soggiorno ed il livello di inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Sulla base di tali elementi, ha ritenuto legittima la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, considerando che la gravità e le modalità violente delle rapine - riconducibili a fenomeni di criminalità giovanile organizzata- fossero idonee a integrare un elevato allarme sociale.
La condotta del ricorrente è stata ritenuta incompatibile con la natura premiale del permesso di soggiorno di lungo periodo, che presuppone uno stabile e regolare inserimento sul territorio.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto non condivisibile il diniego del rilascio di un permesso di soggiorno alternativo ai sensi dell'art. 9, comma 9, T.U.I., in assenza di un provvedimento di espulsione ed alla luce della complessiva situazione personale del ricorrente.
3 5. Con atto di Appello del 27.09.2024, e di hanno impugnato Parte_1 Pt_2 Pt_2 la pronuncia formulando le seguenti doglianze.
Primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 286/1998 –
Erronea interpretazione della normativa di settore.
L'Amministrazione ha dedotto l'illegittimità della decisione nella parte in cui ha riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I., disposizione applicabile esclusivamente ai familiari di cittadini italiani. Poiché nessuno dei congiunti di risulta titolare della cittadinanza italiana (come risultante dalla CP_1 documentazione prodotta dal medesimo), il titolo di soggiorno riconosciuto dal primo Giudice si è fondato su un presupposto normativo insussistente.
Secondo motivo: Violazione del principio del contraddittorio e dei limiti istruttori – Erronea valutazione delle risultanze di causa.
La Sentenza è stata censurata nella parte in cui ha valorizzato documentazione e deduzioni depositate dal ricorrente oltre il termine perentorio di chiusura dell'istruttoria (v. 03.05.2023), delle quali l'Amministrazione non ha potuto prendere visione e sulle quali non è riuscita ad interloquire. La decisione è - dunque - fondata su atti processuali inammissibili ed introdotti in violazione del contraddittorio, con relativo vizio del procedimento e della motivazione.
Terzo motivo: Erronea valutazione della pericolosità sociale del ricorrente e travisamento dei presupposti di fatto.
L'Amministrazione ha eccepito - infine - che è stata sottovalutata la gravità e l'attualità della pericolosità di desumibile dalle condotte delittuose poste in essere, caratterizzate da CP_1 violenza ed allarme sociale nonché accertate da condanna penale definitiva.
Il Tribunale di Venezia avrebbe attribuito prevalenza ad elementi sopravvenuti non verificabili e non valutabili, conferendo loro un valore decisivo in assenza di un corretto e completo riscontro istruttorio.
6. Con comparsa del 20.12.2024, si è costituito replicando che: Controparte_1
- il riferimento al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 286/1998,
è stato il frutto di un mero refuso. Il ricorso originario non ha mai invocato tale titolo di soggiorno, ma si è limitato a chiedere espressamente - in alternativa alla restituzione della carta di soggiorno - il rilascio di un'autorizzazione di permanenza ex art. 9, comma 9, D.Lgs. 286/1998;
- gli elementi sopravvenuti hanno riguardato fatti nuovi verificatisi nel corso del giudizio, accessibili all'Amministrazione tramite consultazione del fascicolo informatico;
- la richiesta di sospensione è infondata, poiché da provvedimento del Magistrato di Sorveglianza emerge l'assenza di pericolosità sociale di la ragionevole prognosi di non recidiva e una CP_1
4 condotta conforme a modelli socialmente accettabili, senza collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
7. a proposto altresì Appello Incidentale, articolando le seguenti censure. CP_1
Primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi IV e VII, lett. c), D.Lgs. 286/1998 –
Violazione della direttiva 2003/109/CE – Eccesso di potere per carenza e illogicità della motivazione
– Carenza di istruttoria.
La Questura di ha disposto la revoca del permesso di soggiorno in modo automatico, sulla sola Pt_2 base della condanna penale riportata, senza procedere alla necessaria valutazione complessiva della sua situazione personale, familiare e sociale del soggetto.
La normativa unionale e nazionale - come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. sentenza 3 settembre 2020, cause riunite C-503/19 e C-592/19) e dalla consolidata giurisprudenza del
Consiglio di Stato - ha chiarito che la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi automaticamente sulla sola esistenza di una condanna penale, bensì richiede un accertamento concreto dell'attuale pericolosità sociale dell'interessato, avuto riguardo alla durata del soggiorno, al grado di integrazione familiare, sociale e lavorativa nonché alla natura del reato ed alla sussistenza di un rischio attuale.
Nel caso in esame, tali elementi depongono nel senso dell'illegittimità della revoca: l'appellato è presente in Italia dal 2009, ove è giunto all'età di sette anni;
ha ottenuto nel 2016 il permesso UE a tempo indeterminato;
vive stabilmente con la famiglia in un'abitazione di proprietà; ha completato l'intero percorso scolastico in Italia;
ha partecipato a percorsi educativi ed ha svolto diverse attività lavorative;
dispone attualmente di un contratto a tempo indeterminato.
In merito al profilo della pericolosità, il Magistrato di Sorveglianza - nel concedere l'affidamento in prova - ha qualificato la pericolosità sociale come limitata ed adeguatamente contenibile, rilevando l'assenza di ulteriori precedenti, il solido sostegno familiare, l'esistenza di una stabile attività lavorativa e formulando una prognosi favorevole circa la non recidiva ed il reinserimento sociale.
Pertanto, siffatti elementi sono idonei ad escludere una pericolosità sociale attuale e tale da giustificare la revoca del titolo, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.
Secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 9, D.Lgs. 286/1998 – Carenza totale di motivazione – Carenza di istruttoria.
Il provvedimento del Questore di Verona ha escluso l'applicabilità dell'art. 9, comma 9, D.Lgs. n.
286/1998, ritenendo che la presunta pericolosità sociale dell'interessato ostasse al rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo.
5 In forza di detta norma, allo straniero a cui sia revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per diverso titolo, salvo che ricorrano i presupposti per l'espulsione; l'espulsione del titolare di permesso UE è ammissibile, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, solo per “gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato”.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in linea con la direttiva europea, ha confermato il carattere vincolante del rilascio di un nuovo titolo di soggiorno in assenza dei presupposti per l'espulsione.
Nell'ipotesi concreta, nessun provvedimento espulsivo è stato adottato - né poteva esserlo- nei confronti di non ricorrendone i seri motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. CP_1
Pertanto, il provvedimento appellato è illegittimo per violazione dell'art. 9, comma 9, T.U.
Immigrazione, avendo la Questura revocato il permesso UE senza disporre l'espulsione ed avendo - al contempo - negato il rilascio di un diverso titolo, creando una situazione di irregolarità in contrasto con la normativa vigente.
Inoltre, l'assenza di indicazione delle ragioni ostative al rilascio del permesso per altro motivo ha comportato la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
Il diniego di un titolo di soggiorno determinerebbe l'emarginazione di un giovane ben integrato in Italia sin dall'infanzia e privo di legami effettivi con il Marocco;
la sua positiva condotta nel periodo successivo ai fatti e durante la misura alternativa conferma senz'altro una prognosi favorevole sotto il profilo della pericolosità sociale.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.09.2025.
9. I Gravami Principale ed Incidentale sono parzialmente fondati.
Il Tribunale ha sostenuto la correttezza del provvedimento di diniego emesso dalla di Pt_2 Pt_2 che - nel rigettare l'istanza - ha considerato lo straniero come rientrante nella previsione di cui all'art. 9
c. 4 T.U.I. (D. Lgs. 286/1998), disciplinante l'esclusione della titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per coloro che per - il loro comportamento - rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
È stato, invero, reputato che - sia in sede di procedimento amministrativo, sia in ambito processuale -
(alla luce degli elementi di valutazione disponibili) dal confronto fra gli interessi contrapposti fosse emersa la prevalenza della tutela della sfera pubblica su quella individuale dell'allora titolare di tale tipologia di permesso di soggiorno.
Considerata la complessiva condizione di unitamente alla circostanza di non Controparte_1 essere destinatario di alcun provvedimento di espulsione, il Giudice di prime cure ha valutato che costui fosse purtuttavia meritevole di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 9, c. 9 del T.U.I., individuandolo nella fattispecie prevista dall'art. 19 c. 2 lett. c) del suddetto testo unico.
6 A. Il primo motivo di Appello ha evidenziato come - indubbiamente - l'articolo 19 in parola abbia un contenuto non applicabile al caso de quo, in quanto ha disposto (v. formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 20\2023, convertito con modificazioni dalla
L. n. 50\2023) il rilascio di un titolo di soggiorno, o meglio non ha consentito l'espulsione dall'Italia degli istanti stranieri “conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Dalla documentazione agli atti, i familiari di sono privi della cittadinanza italiana, CP_1 detenendo sia i genitori che la sorella unicamente il titolo di soggiornanti di lungo periodo.
Pertanto, deve essere riformata la Sentenza impugnata laddove ha accolto la domanda svolta in via subordinata dello straniero, dichiarando in capo al medesimo il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia sulla base di tale riferimento normativo.
B. A questo punto, vanno esaminati congiuntamente - in quanto connessi - il secondo motivo di
Appello Principale e il primo motivo di Appello Incidentale.
Ebbene, i documenti prodotti dal ricorrente in I Grado dopo il termine della fase istruttoria sono stati legittimamente depositati perché attestanti fatti nuovi, volti a dare un quadro maggiormente aggiornato e corrispondente alla personalità di Controparte_1
Il percorso di affidamento in prova ed il regolare svolgimento di attività lavorativa devono essere considerati quali elementi probatori sopravvenuti che non sarebbe stato possibile produrre prima e che hanno costituito una valida attestazione giustificativa della pronuncia del Tribunale protesa al rilascio di un diverso titolo di soggiorno alla parte ricorrente, nonostante la revoca del previo permesso di lunga durata.
Tuttavia, per il rilascio e per la conservazione del permesso di soggiorno di lungo periodo, è necessario appurare con estremo rigore se lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza;
difatti, tale titolo può essergli negato solo qualora sussistano elementi di tale pericolosità sociale che non siano automaticamente ravvisabili dalla mera condanna per uno o una pluralità di reati.
I precedenti penali - soprattutto se risalenti nel tempo - possono fondare delle presunzioni, quale aspetto indicatore della personalità del richiedente, ma non sono sufficienti a sancire in via automatica la pericolosità sociale del reo (v. Cass. Civ. n. 30342/2021; Cass. Civ. n. 7842/2021).
Quest'ultima - invero - può essere sì desunta da condanne pregresse, però dalle stesse deve trasparire un carattere criminoso ed antisociale che si prolunga nel tempo in termini significativi.
Circa la revoca del permesso U.E. per soggiornanti di lungo periodo, è oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (v. Cons. St. nn. 64237\2022, 4455\2018, 4401\2016) secondo il quale
7 il diniego e\o la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: “al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra il provvedimento sfavorevole e le condanne penali”, configurando quella che è stata definita “tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo” (v. Cons. St. nn. 564/2025 e 4912\2025).
In particolare, come sottolineato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n.
29685\2025), c'è violazione dei criteri legali e nomofilattici che presiedono alla valutazione della pericolosità sociale - in specie per i soggiornanti di lungo periodo - quando la decisione di rigetto si basa sul presupposto della sola condanna, anche se comminata per gravi reati, senza la sua verifica attuale e in concreto;
difatti, “l'obbligo di una articolata motivazione è rafforzata dal fatto che si tratta non di un iniziale diniego della carta di soggiorno UE di lungo periodo, ma di revoca, per la quale la normativa europea di cui alla direttiva 2009/109/CE prevede necessariamente una specifica valutazione in ordine alla minaccia attuale per la sicurezza pubblica” (v. Cons. St. n. 5646\25).
Nella situazione che ci interessa - dunque -, la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non può essere adottata esclusivamente per il fatto che lo straniero abbia riportato un'unica sentenza penale di condanna per due titoli di reato che, per quanto gravi, riguardano dei fatti commessi in un circoscritto arco temporale di ventiquattrore (v. 15.10.2021-16.10.2021) e riguardano delle condotte che, seppur riprovevoli, si sono estrinsecate in azioni di portata pur sempre contenuta sotto il profilo di una minaccia per la sicurezza pubblica.
Inoltre, il Tribunale non ha debitamente valorizzato né i legami familiari di né la durata CP_1 della sua permanenza in Italia, con correlato percorso di scolarizzazione ivi svolto, né i provvedimenti favorevoli allo straniero intervenuti successivamente all'adozione dell'atto impugnato prodotti in giudizio, ossia l'Ordinanza provvisoria del Tribunale di Sorveglianza ed i documenti attestanti la consolidata dimensione lavorativa del suddetto.
Unitamente a tali elementi, in sede di gravame, sono stati depositati anche, con la memoria conclusionale, l'Ordinanza con cui definitivamente il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto di concedere il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali ed il contratto di lavoro - divenuto nelle more processuali - a tempo indeterminato.
Sul punto, per la Suprema Corte, “è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le
8 ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso” (v. Cass. Civ. n. 9603\2024).
Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere presente - nella valutazione complessiva della posizione individuale di er il periodo successivo all'ultimo dei reati di cui si è detto - la CP_1 circostanza che lo straniero ha fornito prova di avere ricondotto a legalità la sua permanenza in Italia, tenuto conto dell'assenza a suo carico di altre condotte di devianza sociale e\o criminale e che secondo il Tribunale di sorveglianza “… allo stato il percorso di risocializzazione di ppare in CP_1 progressivo e positivo consolidamento”.
L'idoneo inserimento sociale di è altresì desumibile dallo svolgimento di un'attività CP_1 lavorativa, avendo prodotto già in I Grado un contratto di lavoro a tempo determinato ed avendo dimesso in II Grado il documento attestante l'assunzione a tempo indeterminato da parte dello stesso datore;
quindi, vi è un forte indice presuntivo della volontà dello straniero di avere scientemente proseguito a conformare la propria condotta a modelli di comportamento socialmente validi, adoperandosi per il proprio inserimento nel tessuto sociale.
Alla luce di queste premesse, il Collegio reputa che - nell'odierno giudizio - non sia ravvisabile una pericolosità sociale tangibile e perdurante di ale da prevalere sul suo interesse personale a CP_1 rimanere in Italia.
Vagliati con maggiore attenzione la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'inserimento stabile nella società, la posizione familiare e lavorativa del soggetto nel Paese ospitante, così da operare un reale bilanciamento fra i contrapposti interessi della sicurezza pubblica e della tutela della vita privata e familiare dello straniero, non può che essere riformata la Sentenza appellata mediante annullamento del provvedimento del Questore e mediante restituzione del permesso di soggiorno di lunga durata.
10. Le spese di entrambi i Gradi seguono la prevalente soccombenza della parte pubblica e si liquidano in dispositivo applicando i parametri fra i minimi ed i medi per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità per le fasi espletate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
9 1. ACCOGLIE l'Appello incidentale, la pronuncia impugnata e RICONOSCE il diritto di CP_3 ad essere reintegrato nel permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo Controparte_1 periodo ex art. 9 D.Lgs. n. 286/1998.
2. ON il appellante a rifondere a le spese di I Controparte_4 Controparte_1
Grado che liquida in € 3.000,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, e le spese di II Grado che liquida in € 3.500,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
Venezia, 03.12.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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