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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/11/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1933/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa FR NT, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1933/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. BIANCHIMANO LEONIDA e dall'avv. BIANCHI ANNAMARIA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
US TABONE resistente
OGGETTO: riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio il al fine di sentirlo condannare Controparte_1
Pag. 1 di 8 al pagamento della somma di € 515,13 a titolo di Compenso Individuale
Accessorio.
La parte ricorrente ha allegato di aver lavorato in qualità di collaboratrice scolastica con contratti di lavoro a tempo determinato nell'annualità 2021/2022 con tre contratti senza soluzione di continuità tra loro, dal 18.10.2021 al 8.6.2022. Ha poi dedotto di non aver percepito il Compenso Individuale Accessorio, che invece viene versato, come previsto dall'art. 82 CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, al personale ATA assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (ossia fino al 31 agosto) oppure con supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Ha evidenziato che il mancato riconoscimento di tale emolumento viene giustificato dal in forza della asserita brevità e saltuarietà della supplenza;
CP_1
ciò, tuttavia, a detta della ricorrente, costituirebbe violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.3.99 allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell'art. 6 del
D.lgs. 268/2001 di recepimento della predetta direttiva, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza a livello comunitario e nazionale.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , che ha dapprima evidenziato che CP_1
il Compenso Individuale Accessorio è un emolumento corrisposto per la dichiarata finalità di “realizzare processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado”; ha quindi chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso avversario sulla scorta della brevità e saltuarietà delle supplenze effettuate dalla parte ricorrente e alla luce della esplicita esclusione di tale categoria di lavoratori dai soggetti destinatari dell'emolumento, pattuita in sede di contrattazione collettiva. Ha, in subordine, riquantificato l'importo eventualmente dovuto in € 512,51.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Pag. 2 di 8 2.1.- L'art. 82 comma 5 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sancisce che il
Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA a tempo determinato “è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. I successivi commi 7 e 8 precisano l'ammontare e le modalità di calcolo del compenso che “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, “è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Si tratta di una previsione del tutto parallela a quella prevista per il personale docente dall'art. 7 comma 3 del CCNL del 15.3.2001; l'emolumento, in questo caso, è denominato Retribuzione Professionale Docenti e sostituisce (limitatamente al personale docente ed educativo) il Compenso Individuale Accessorio originariamente previsto dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999. Il menzionato art. 7, al comma 3, ha poi cura di evidenziare che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999”. A sua volta, l'art. 25 del menzionato CCNL stabilisce che il Compenso
Individuale Accessorio è dovuto al personale docente, educativo e ATA di ruolo nonché “b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego
Pag. 3 di 8 a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”
Dal quadro sopra brevemente ricostruito emerge che il Compenso Individuale
Accessorio effettivamente viene erogato solo al personale di ruolo oppure assunto a tempo determinato con contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno. Tale emolumento ha certamente natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione personale: è corrisposto infatti “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed anche per periodi di lavoro inferiori al mese “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio”, senza ulteriore specificazione in ordine alla sua spettanza sulla base di particolari modalità di espletamento della prestazione;
esso è quindi dovuto per il solo fatto dell'avvenuta assunzione.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la
Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav.
Ord. 20015 del 27.7.2018) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato sebbene in riferimento all'emolumento spettante ai docenti (ma del tutto assimilabile a quello spettante al personale ATA) che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
Pag. 4 di 8 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 OS SA);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (DE Cerro , cit., punto Per_1
42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato;
la natura del servizio prestato è da
Pag. 5 di 8 considerarsi del tutto analoga ed equivalente a quella prestata da colleghi di ruolo o dai colleghi assunti a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile (sino al 31 agosto) o con contratto sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno). Le mansioni espletate sono infatti essenzialmente equiparabili;
non vi sono elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche dei servizi realizzati. Sul punto il non ha addotto alcun elemento che spieghi il CP_1
motivo del mancato riconoscimento dell'emolumento, se non la minor durata dell'incarico e l'esclusione di tale categoria di lavoratori dalle previsioni della contrattazione collettiva;
il mero dato temporale, tuttavia, non può da solo giustificare la disparità di trattamento poiché renderebbe del tutto vani gli scopi della direttiva 1999/70/CE.
E anche volendo ritenere che un possibile elemento di differenziazione possa essere costituito dal fatto che, ai sensi dell'art. 42 del CCNL del 26.5.1999, il Compenso
Individuale Aggiuntivo ha la dichiarata finalità di “compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica”, si rileva che tale obiettivo si può portare a compimento anche lavorando per intervalli inferiori all'intera annualità, purché vi sia una continuità di servizio per un periodo di tempo sufficientemente lungo, nel caso di specie sicuramente sussistente avendo la ricorrente lavorato senza soluzione di continuità dal 18.10.2021 sino al 8.6.2022.
Vi è pertanto, a danno della parte ricorrente, una ingiustificata disparità di trattamento, che impone la disapplicazione delle disposizioni di diritto interno in contrasto la norma comunitaria.
Deve essere quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente a vedersi pagato il
Compenso Individuale Accessorio per l'anno scolastico 2021/2022 avendo lavorato dal 18.10.2021 al 8.6.2022; i predetti periodi di lavoro non sono stati oggetto di contestazione da parte del e comunque sono dimostrati dallo stato CP_1
matricolare prodotto in atti.
Pag. 6 di 8 2.2.- Con riferimento alla quantificazione dell'emolumento in oggetto, i conteggi effettuati da entrambe le parti sono sostanzialmente sovrapponibili (salvo una trascurabile differenza di pochi euro) e fanno corretta applicazione dei criteri fissati dal CCNL, che prevede la corresponsione della somma mensile di € 66,90 (e dal
1.1.2022 di € 72,30) per il personale ATA (vedasi tabella 3 CCNL 29.11.2007: €
58,50 + aumento € 8,40 CCNL 19.4.2018 + aumento € 5,40 CCNL 6.12.2022), importo da suddividere in ragione di 1/30 per le singole giornate lavorate nel caso di periodi di servizio inferiori al mese e da riparametrare all'eventuale orario ridotto settimanale. Si ritiene di accogliere la determinazione effettuata dal nei CP_1
suoi conteggi, pari ad € 512,51: infatti come correttamente indicato dalla resistente, il compenso è parametrato, qualora sia stata lavorata l'intera mensilità, a 30 giorni lavorativi e non possono essere corrisposte somme per periodi superiori;
devono inoltre essere tenuti conto i periodi di assenza, retribuiti al 50%, come risultanti dallo stato matricolare.
Il deve, in definitiva, essere condannato al versamento della somma lorda CP_1 di € 512,51 (vedasi conteggi contenuti nella memoria difensiva del ). CP_1
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (fino a €
1.100,00) e quindi: € 105,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva, €
90,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 258,00 oltre alle spese generali al
15%, IVA e CPA se dovuti come per legge e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Pag. 7 di 8 1) dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio in relazione all'anno scolastico 2021/2022 per il periodo dal 18.10.2021 al 8.6.2022.
2) per l'effetto condanna il convenuto a versare alla parte ricorrente la CP_1 somma lorda di euro 512,51 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 258,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 19/11/2025 il Giudice del lavoro
FR NT
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa FR NT, all'esito dell'udienza del 19/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1933/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. BIANCHIMANO LEONIDA e dall'avv. BIANCHI ANNAMARIA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
US TABONE resistente
OGGETTO: riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio il al fine di sentirlo condannare Controparte_1
Pag. 1 di 8 al pagamento della somma di € 515,13 a titolo di Compenso Individuale
Accessorio.
La parte ricorrente ha allegato di aver lavorato in qualità di collaboratrice scolastica con contratti di lavoro a tempo determinato nell'annualità 2021/2022 con tre contratti senza soluzione di continuità tra loro, dal 18.10.2021 al 8.6.2022. Ha poi dedotto di non aver percepito il Compenso Individuale Accessorio, che invece viene versato, come previsto dall'art. 82 CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, al personale ATA assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (ossia fino al 31 agosto) oppure con supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Ha evidenziato che il mancato riconoscimento di tale emolumento viene giustificato dal in forza della asserita brevità e saltuarietà della supplenza;
CP_1
ciò, tuttavia, a detta della ricorrente, costituirebbe violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.3.99 allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell'art. 6 del
D.lgs. 268/2001 di recepimento della predetta direttiva, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza a livello comunitario e nazionale.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , che ha dapprima evidenziato che CP_1
il Compenso Individuale Accessorio è un emolumento corrisposto per la dichiarata finalità di “realizzare processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado”; ha quindi chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso avversario sulla scorta della brevità e saltuarietà delle supplenze effettuate dalla parte ricorrente e alla luce della esplicita esclusione di tale categoria di lavoratori dai soggetti destinatari dell'emolumento, pattuita in sede di contrattazione collettiva. Ha, in subordine, riquantificato l'importo eventualmente dovuto in € 512,51.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Pag. 2 di 8 2.1.- L'art. 82 comma 5 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sancisce che il
Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA a tempo determinato “è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. I successivi commi 7 e 8 precisano l'ammontare e le modalità di calcolo del compenso che “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, “è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Si tratta di una previsione del tutto parallela a quella prevista per il personale docente dall'art. 7 comma 3 del CCNL del 15.3.2001; l'emolumento, in questo caso, è denominato Retribuzione Professionale Docenti e sostituisce (limitatamente al personale docente ed educativo) il Compenso Individuale Accessorio originariamente previsto dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999. Il menzionato art. 7, al comma 3, ha poi cura di evidenziare che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999”. A sua volta, l'art. 25 del menzionato CCNL stabilisce che il Compenso
Individuale Accessorio è dovuto al personale docente, educativo e ATA di ruolo nonché “b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego
Pag. 3 di 8 a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”
Dal quadro sopra brevemente ricostruito emerge che il Compenso Individuale
Accessorio effettivamente viene erogato solo al personale di ruolo oppure assunto a tempo determinato con contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno. Tale emolumento ha certamente natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione personale: è corrisposto infatti “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed anche per periodi di lavoro inferiori al mese “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio”, senza ulteriore specificazione in ordine alla sua spettanza sulla base di particolari modalità di espletamento della prestazione;
esso è quindi dovuto per il solo fatto dell'avvenuta assunzione.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la
Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav.
Ord. 20015 del 27.7.2018) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato sebbene in riferimento all'emolumento spettante ai docenti (ma del tutto assimilabile a quello spettante al personale ATA) che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
Pag. 4 di 8 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, Per_1 causa C-177/10 OS SA);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (DE Cerro , cit., punto Per_1
42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato;
la natura del servizio prestato è da
Pag. 5 di 8 considerarsi del tutto analoga ed equivalente a quella prestata da colleghi di ruolo o dai colleghi assunti a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile (sino al 31 agosto) o con contratto sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno). Le mansioni espletate sono infatti essenzialmente equiparabili;
non vi sono elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche dei servizi realizzati. Sul punto il non ha addotto alcun elemento che spieghi il CP_1
motivo del mancato riconoscimento dell'emolumento, se non la minor durata dell'incarico e l'esclusione di tale categoria di lavoratori dalle previsioni della contrattazione collettiva;
il mero dato temporale, tuttavia, non può da solo giustificare la disparità di trattamento poiché renderebbe del tutto vani gli scopi della direttiva 1999/70/CE.
E anche volendo ritenere che un possibile elemento di differenziazione possa essere costituito dal fatto che, ai sensi dell'art. 42 del CCNL del 26.5.1999, il Compenso
Individuale Aggiuntivo ha la dichiarata finalità di “compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica”, si rileva che tale obiettivo si può portare a compimento anche lavorando per intervalli inferiori all'intera annualità, purché vi sia una continuità di servizio per un periodo di tempo sufficientemente lungo, nel caso di specie sicuramente sussistente avendo la ricorrente lavorato senza soluzione di continuità dal 18.10.2021 sino al 8.6.2022.
Vi è pertanto, a danno della parte ricorrente, una ingiustificata disparità di trattamento, che impone la disapplicazione delle disposizioni di diritto interno in contrasto la norma comunitaria.
Deve essere quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente a vedersi pagato il
Compenso Individuale Accessorio per l'anno scolastico 2021/2022 avendo lavorato dal 18.10.2021 al 8.6.2022; i predetti periodi di lavoro non sono stati oggetto di contestazione da parte del e comunque sono dimostrati dallo stato CP_1
matricolare prodotto in atti.
Pag. 6 di 8 2.2.- Con riferimento alla quantificazione dell'emolumento in oggetto, i conteggi effettuati da entrambe le parti sono sostanzialmente sovrapponibili (salvo una trascurabile differenza di pochi euro) e fanno corretta applicazione dei criteri fissati dal CCNL, che prevede la corresponsione della somma mensile di € 66,90 (e dal
1.1.2022 di € 72,30) per il personale ATA (vedasi tabella 3 CCNL 29.11.2007: €
58,50 + aumento € 8,40 CCNL 19.4.2018 + aumento € 5,40 CCNL 6.12.2022), importo da suddividere in ragione di 1/30 per le singole giornate lavorate nel caso di periodi di servizio inferiori al mese e da riparametrare all'eventuale orario ridotto settimanale. Si ritiene di accogliere la determinazione effettuata dal nei CP_1
suoi conteggi, pari ad € 512,51: infatti come correttamente indicato dalla resistente, il compenso è parametrato, qualora sia stata lavorata l'intera mensilità, a 30 giorni lavorativi e non possono essere corrisposte somme per periodi superiori;
devono inoltre essere tenuti conto i periodi di assenza, retribuiti al 50%, come risultanti dallo stato matricolare.
Il deve, in definitiva, essere condannato al versamento della somma lorda CP_1 di € 512,51 (vedasi conteggi contenuti nella memoria difensiva del ). CP_1
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (fino a €
1.100,00) e quindi: € 105,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva, €
90,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 258,00 oltre alle spese generali al
15%, IVA e CPA se dovuti come per legge e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Pag. 7 di 8 1) dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio in relazione all'anno scolastico 2021/2022 per il periodo dal 18.10.2021 al 8.6.2022.
2) per l'effetto condanna il convenuto a versare alla parte ricorrente la CP_1 somma lorda di euro 512,51 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 258,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 19/11/2025 il Giudice del lavoro
FR NT
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