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Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/08/2024, n. 31687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31687 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NN ND nato il [...] TO ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 13 ottobre 2023, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Pescara, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato ZI SA e TO IE colpevoli dei reati di bancarotta per distrazione (capo 1, lett. d, h, i, I, m) e di bancarotta fraudolenta (capi 2 e 3, lett. b), e, riunite le condotte ai sensi dell'art. 219 legge fa II., li ha condannati alla pena di tre anni di reclusione ciascuno, nonché inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapaci di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di tre anni. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 31687 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 09/05/2024 2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati, a mezzo dell'avv. Domenico Frattura, hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione al reato di cui al capo 1, lett. d), concernente il reato di bancarotta per distrazione della somma di euro 13.500 euro derivante dalla cessione di autovetture, a fronte delle quali erano state emesse fatture non riscosse. La difesa, premesso che il costo storico della cessione, avvenuto nel 2013, era già stato completamente ammortizzato e che pertanto il prezzo di cessione pari a euro 13.500 avrebbe determinato una sopravvenienza attiva di importo pari al prezzo di vendita, ha rilevato come l'amministratore aveva omesso di intraprendere azioni esecutive nei confronti degli acquirenti insolventi, ritenendole verosimilmente infruttuose, procedendo a rilevare una sopravvenienza passiva pari all'intero credito, secondo il principio di prudenza e chiarezza nella stesura del bilancio. Ciò posto, i ricorrenti sostengono che la condotta contestata non potrebbe qualificarsi come dannosa per la società, attesa l'entità della contestazione, la quale fa riferimento alla distrazione di 13.500 euro, a fronte di un attivo di bilancio che al 31.12.2013 era pari ad euro 7.790.442, e a ricavi pari a euro 1.777.125. Difetterebbe, altresì, l'elemento soggettivo del reato contestato come sarebbe desumibile dal corretto operato dell'amministratore che, a fronte delle cessioni, ha emesso le relative fatture con prezzi in linea con i valori di mercato, le ha registrate nei libri contabili, ed ha rilevato la sopravvenienza attiva e quella passiva. Inoltre, non vi era la consapevolezza dell'incidenza sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori, atteso il volume di affari della fallita nella data dell'operazione contestata. Infine, non ricorrerebbe alcuno degli indici di fraudolenza individuati dalla giurisprudenza (ingenti prelievi, vendita sottocosto di rami d'azienda, anomale gestioni di importi rilevanti). 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio del ne bis in idem. I medesimi fatti oggetto del presente procedimento sarebbero già stati giudicati in un precedente procedimento concernente i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 2, 10-ter e 11, d.lgs. n. 74 del 2000. Tale procedimento, che si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, aveva ad oggetto l'emissione delle fatture per operazioni asseritamente inesistenti, le medesime fatture contestate come ipotesi bancarotta nel presente procedimento. Dopo aver ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza europea sul principio del ne bis in idem con riguardo ai rapporti tra illeciti penali e illeciti amministrativi, nonché la giurisprudenza di legittimità, i ricorrenti sostengono che le imputazioni 2 contestate nel presente procedimento riguarderebbero i medesimi fatti già giudicati nel precedente processo, cui sarebbe stata data una diversa qualificazione giuridica. 2.3. Con il terzo motivo si censura la quantificazione della pena irrogata, rilevando che il TO aveva beneficiato di un provvedimento di riabilitazione e che i precedenti gravanti sulla ZI non erano tali da pregiudicare la concessione di un trattamento sanzionatorio più mite. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. In materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 I. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale (Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252), sicché integra il reato anche la mancata riscossione di un credito (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 - 01; Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232 - 01; Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, cit.). 2.2. Quanto alla deduzione secondo cui le cessioni di beni e l'omessa richiesta di pagamenti non avrebbero determinato il dissesto della società, attesa l'entità della contestazione, va rammentato che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, chiarito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione 3 diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017 Rv. 269562). Le doglianze dei ricorrenti, lungi dal contestare le condotte ascritte, si limitano ad escluderne la natura distrattiva, sostenendo la legittimità della scelta dell'amministratore in ragione del limitato valore delle autovetture. La sentenza impugnata e quella di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), hanno correttamente valutato la sussistenza della condotta distrattiva, evidenziando come anche la mancata riscossione di un credito integra una condotta di depauperamento del patrimonio sociale, e che il valore delle vetture cedute senza incassare il corrispettivo doveva ritenersi tutt'altro che irrisorio, essendo attestato dalle fatture in atti. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. La contestazione con cui i ricorrenti deducono la violazione del principio del ne bis in idem attiene alla condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che si sostiene essere già stata giudicata in un precedente procedimento concernente i reati di cui agli artt. 2, 10-ter e 11, d.lgs. n. 74 del 2000, definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, passata in giudicato. In via preliminare occorre rilevare che nella specie non viene in rilievo il principio del ne bis in idem sostanziale, il quale concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto e, attraverso il criterio di specialità, fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona. Nel caso in esame, ciò che i ricorrenti contestano è la violazione del principio del ne bis in idem processuale, il quale concerne non il rapporto astratto tra le disposizioni penali, bensì il rapporto tra il fatto e il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato (Sez. 7, n. 42994 del 20/10/2021, C., Rv. 282187 - 01). Tuttavia, la censura prospettata dai ricorrenti è infondata, sicché la decisione impugnata deve sul punto essere confermata, sia pure con le seguenti precisazioni. 3.2. La Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 4, prot. n. 7, CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza 4 che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale. La Consulta ha chiarito che la Convenzione europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Il diritto vivente, con una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo della CEDU, art. 4 prot. n. 7, impone di valutare, con un approccio storico- naturalistico, la identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima. Dunque, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi. In altri termini, deve essere respinta la tendenza ad espandere il concetto di identità del fatto fino a richiedere, quale presupposto per la sua sussistenza, la sola generica identità della condotta;
è invece necessario che l'interprete proceda ad analizzare tutti gli elementi costitutivi, riferendosi a un confronto fra fatti materiali e non semplicemente a un confronto fra disposizioni sa nzionatorie. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica del reato, da considerare nei suoi elementi costitutivi di condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta;
pertanto, la preclusione connessa al principio in esame opera ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. Un. Donati, n. 34655 del 28 giugno 2005), considerati sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quella giuridica, non essendo sufficiente la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove la medesima condotta violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici (in tal senso Sez. 5, n. 15630 del 13/01/2022, Nastasi, Rv. 282992 - 01; Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, dep. 2022, Mascia, Rv. 282927 - 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518, Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018 Bosica, Rv. 274448; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717, Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223, nonchè Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220). 5 In applicazione di tali principi, questa Corte ha ritenuto che non vi sia violazione del principio del ne bis in idem per insussistenza di un rapporto di identità del fatto nel caso di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta (Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, dep. 2022, cit.; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, cit.) e neppure nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 20222 e bancarotta fraudolenta impropria, differenziandosi tali delitti sia per la condotta, sia per l'evento, sia dal punto di vista dell'elemento psicologico. 3.3. Venendo ad esaminare il caso di specie, si deve innanzitutto rilevare che la censura risulta formulata in modo del tutto generico, in quanto prospettata in termini meramente astratti, e non già con riguardo alle condotte come effettivamente consumate. Sotto tale profilo la difesa omette di rilevare che non vi è una completa coincidenza tra le fatture per operazioni inesistenti oggetto del presente procedimento e quelle considerate nel procedimento già definito e che certamente non viene in rilievo il reato di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, giudicato nel diverso procedimento, in quanto esso attiene a condotte che nulla hanno a che fare con l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Dovendo la verifica della violazione del divieto del bis in idem processuale concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto del presente procedimento e di quello oggetto del procedimento già definito con sentenza irrevocabile, emerge che il reato di bancarotta fraudolenta e quello di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti si differenziano in concreto tra loro. Quanto alla condotta, il capo 1, lett. h), i), I), m) dell'imputazione concernente il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, essa non considera le violazioni tributarie commesse e consistenti nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) e nell'omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) in quanto tali, ma in relazione al fatto che dette fatture sono state utilizzate dagli imputati per distrarre somme di denaro della società, imputandole al pagamento delle medesime, così contribuendo a cagionare il dissesto dell'ente. Inoltre, la condotta contestata non si esaurisce in tale azione, ricomprendendo altresì quella di cui alla lett. d), concernente la distrazione di altri beni aziendali. Quanto all'evento, occorre considerare che la bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo concreto, rispetto al quale l'atto di depauperamento - nella specie costituito dalle uscite finanziarie contabilmente imputate al pagamento delle false fatture - viene in rilievo in quanto, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, è idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01; 6 Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 - 01). Il reato tributario, diversamente, è un reato di mera condotta che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000), ovvero con l'omissione del versamento dell'IVA alla scadenza fissata (art. 10-ter) e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno (Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Pescali, Rv. 267659 - 01; Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, Santoni, Rv. 269652 - 01). Anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo emerge la differenza tra i due reati, posto che la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si caratterizza per il dolo generico, ed in concreto è stata contestata agli imputati la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte;
diversamente, il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 è connotato dal dolo specifico, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 3.4. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alle condotte di bancarotta documentale contestata al capo 2) dell'imputazione. In tal caso, le fatture per operazioni inesistenti vengono in rilievo in quanto, attraverso la loro appostazione nella contabilità della società, gli imputati avevano falsificato le scritture contabili della medesima allo scopo di procurarsi un ingiusto vantaggio, ovvero di recare pregiudizio ai creditori. Quanto alla bancarotta impropria di cui al capo 3), la struttura del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1), legge fall. si caratterizza per una condotta che coincide con i fatti che sostanziano i reati societari ivi indicati, per il nesso eziologico tra tale condotta e l'aggravamento o la genesi del dissesto, i quali costituiscono le alternative possibili nell'ambito del necessario evento naturalistico. Ed invero, la condotta in concreto contestata nell'ambito del presente procedimento consiste nella consapevole esposizione in bilancio di elementi falsi e, specificamente, di fatture per operazioni inesistenti, mentre l'evento è individuato nella causazione del dissesto della società. Anche in tal caso, dunque, risulta evidente la diversità strutturale del fatto storico oggetto del presente procedimento rispetto ai reati tributari contestati nel procedimento già definito. 4. Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è infondato. In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 7 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). La sentenza impugnata, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali, non solo i precedenti penali, ma altresì l'entità del danno arrecato al ceto creditorio, palesemente adempie l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 13 ottobre 2023, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Pescara, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato ZI SA e TO IE colpevoli dei reati di bancarotta per distrazione (capo 1, lett. d, h, i, I, m) e di bancarotta fraudolenta (capi 2 e 3, lett. b), e, riunite le condotte ai sensi dell'art. 219 legge fa II., li ha condannati alla pena di tre anni di reclusione ciascuno, nonché inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapaci di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di tre anni. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 31687 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 09/05/2024 2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati, a mezzo dell'avv. Domenico Frattura, hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione al reato di cui al capo 1, lett. d), concernente il reato di bancarotta per distrazione della somma di euro 13.500 euro derivante dalla cessione di autovetture, a fronte delle quali erano state emesse fatture non riscosse. La difesa, premesso che il costo storico della cessione, avvenuto nel 2013, era già stato completamente ammortizzato e che pertanto il prezzo di cessione pari a euro 13.500 avrebbe determinato una sopravvenienza attiva di importo pari al prezzo di vendita, ha rilevato come l'amministratore aveva omesso di intraprendere azioni esecutive nei confronti degli acquirenti insolventi, ritenendole verosimilmente infruttuose, procedendo a rilevare una sopravvenienza passiva pari all'intero credito, secondo il principio di prudenza e chiarezza nella stesura del bilancio. Ciò posto, i ricorrenti sostengono che la condotta contestata non potrebbe qualificarsi come dannosa per la società, attesa l'entità della contestazione, la quale fa riferimento alla distrazione di 13.500 euro, a fronte di un attivo di bilancio che al 31.12.2013 era pari ad euro 7.790.442, e a ricavi pari a euro 1.777.125. Difetterebbe, altresì, l'elemento soggettivo del reato contestato come sarebbe desumibile dal corretto operato dell'amministratore che, a fronte delle cessioni, ha emesso le relative fatture con prezzi in linea con i valori di mercato, le ha registrate nei libri contabili, ed ha rilevato la sopravvenienza attiva e quella passiva. Inoltre, non vi era la consapevolezza dell'incidenza sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori, atteso il volume di affari della fallita nella data dell'operazione contestata. Infine, non ricorrerebbe alcuno degli indici di fraudolenza individuati dalla giurisprudenza (ingenti prelievi, vendita sottocosto di rami d'azienda, anomale gestioni di importi rilevanti). 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio del ne bis in idem. I medesimi fatti oggetto del presente procedimento sarebbero già stati giudicati in un precedente procedimento concernente i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 2, 10-ter e 11, d.lgs. n. 74 del 2000. Tale procedimento, che si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, aveva ad oggetto l'emissione delle fatture per operazioni asseritamente inesistenti, le medesime fatture contestate come ipotesi bancarotta nel presente procedimento. Dopo aver ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza europea sul principio del ne bis in idem con riguardo ai rapporti tra illeciti penali e illeciti amministrativi, nonché la giurisprudenza di legittimità, i ricorrenti sostengono che le imputazioni 2 contestate nel presente procedimento riguarderebbero i medesimi fatti già giudicati nel precedente processo, cui sarebbe stata data una diversa qualificazione giuridica. 2.3. Con il terzo motivo si censura la quantificazione della pena irrogata, rilevando che il TO aveva beneficiato di un provvedimento di riabilitazione e che i precedenti gravanti sulla ZI non erano tali da pregiudicare la concessione di un trattamento sanzionatorio più mite. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. In materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 I. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale (Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252), sicché integra il reato anche la mancata riscossione di un credito (Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743 - 01; Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232 - 01; Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, cit.). 2.2. Quanto alla deduzione secondo cui le cessioni di beni e l'omessa richiesta di pagamenti non avrebbero determinato il dissesto della società, attesa l'entità della contestazione, va rammentato che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, chiarito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione 3 diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017 Rv. 269562). Le doglianze dei ricorrenti, lungi dal contestare le condotte ascritte, si limitano ad escluderne la natura distrattiva, sostenendo la legittimità della scelta dell'amministratore in ragione del limitato valore delle autovetture. La sentenza impugnata e quella di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), hanno correttamente valutato la sussistenza della condotta distrattiva, evidenziando come anche la mancata riscossione di un credito integra una condotta di depauperamento del patrimonio sociale, e che il valore delle vetture cedute senza incassare il corrispettivo doveva ritenersi tutt'altro che irrisorio, essendo attestato dalle fatture in atti. 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. La contestazione con cui i ricorrenti deducono la violazione del principio del ne bis in idem attiene alla condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che si sostiene essere già stata giudicata in un precedente procedimento concernente i reati di cui agli artt. 2, 10-ter e 11, d.lgs. n. 74 del 2000, definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, passata in giudicato. In via preliminare occorre rilevare che nella specie non viene in rilievo il principio del ne bis in idem sostanziale, il quale concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto e, attraverso il criterio di specialità, fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona. Nel caso in esame, ciò che i ricorrenti contestano è la violazione del principio del ne bis in idem processuale, il quale concerne non il rapporto astratto tra le disposizioni penali, bensì il rapporto tra il fatto e il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato (Sez. 7, n. 42994 del 20/10/2021, C., Rv. 282187 - 01). Tuttavia, la censura prospettata dai ricorrenti è infondata, sicché la decisione impugnata deve sul punto essere confermata, sia pure con le seguenti precisazioni. 3.2. La Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 4, prot. n. 7, CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza 4 che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale. La Consulta ha chiarito che la Convenzione europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Il diritto vivente, con una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo della CEDU, art. 4 prot. n. 7, impone di valutare, con un approccio storico- naturalistico, la identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima. Dunque, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi. In altri termini, deve essere respinta la tendenza ad espandere il concetto di identità del fatto fino a richiedere, quale presupposto per la sua sussistenza, la sola generica identità della condotta;
è invece necessario che l'interprete proceda ad analizzare tutti gli elementi costitutivi, riferendosi a un confronto fra fatti materiali e non semplicemente a un confronto fra disposizioni sa nzionatorie. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica del reato, da considerare nei suoi elementi costitutivi di condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta;
pertanto, la preclusione connessa al principio in esame opera ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. Un. Donati, n. 34655 del 28 giugno 2005), considerati sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quella giuridica, non essendo sufficiente la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove la medesima condotta violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici (in tal senso Sez. 5, n. 15630 del 13/01/2022, Nastasi, Rv. 282992 - 01; Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, dep. 2022, Mascia, Rv. 282927 - 01; Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518, Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018 Bosica, Rv. 274448; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717, Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223, nonchè Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220). 5 In applicazione di tali principi, questa Corte ha ritenuto che non vi sia violazione del principio del ne bis in idem per insussistenza di un rapporto di identità del fatto nel caso di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta (Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021, dep. 2022, cit.; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, cit.) e neppure nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 20222 e bancarotta fraudolenta impropria, differenziandosi tali delitti sia per la condotta, sia per l'evento, sia dal punto di vista dell'elemento psicologico. 3.3. Venendo ad esaminare il caso di specie, si deve innanzitutto rilevare che la censura risulta formulata in modo del tutto generico, in quanto prospettata in termini meramente astratti, e non già con riguardo alle condotte come effettivamente consumate. Sotto tale profilo la difesa omette di rilevare che non vi è una completa coincidenza tra le fatture per operazioni inesistenti oggetto del presente procedimento e quelle considerate nel procedimento già definito e che certamente non viene in rilievo il reato di cui all'art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, giudicato nel diverso procedimento, in quanto esso attiene a condotte che nulla hanno a che fare con l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Dovendo la verifica della violazione del divieto del bis in idem processuale concentrarsi sul fatto storico concretamente oggetto del presente procedimento e di quello oggetto del procedimento già definito con sentenza irrevocabile, emerge che il reato di bancarotta fraudolenta e quello di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti si differenziano in concreto tra loro. Quanto alla condotta, il capo 1, lett. h), i), I), m) dell'imputazione concernente il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, essa non considera le violazioni tributarie commesse e consistenti nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000) e nell'omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) in quanto tali, ma in relazione al fatto che dette fatture sono state utilizzate dagli imputati per distrarre somme di denaro della società, imputandole al pagamento delle medesime, così contribuendo a cagionare il dissesto dell'ente. Inoltre, la condotta contestata non si esaurisce in tale azione, ricomprendendo altresì quella di cui alla lett. d), concernente la distrazione di altri beni aziendali. Quanto all'evento, occorre considerare che la bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo concreto, rispetto al quale l'atto di depauperamento - nella specie costituito dalle uscite finanziarie contabilmente imputate al pagamento delle false fatture - viene in rilievo in quanto, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, è idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01; 6 Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 - 01). Il reato tributario, diversamente, è un reato di mera condotta che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari (art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000), ovvero con l'omissione del versamento dell'IVA alla scadenza fissata (art. 10-ter) e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno (Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Pescali, Rv. 267659 - 01; Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 2017, Santoni, Rv. 269652 - 01). Anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo emerge la differenza tra i due reati, posto che la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si caratterizza per il dolo generico, ed in concreto è stata contestata agli imputati la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte;
diversamente, il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 è connotato dal dolo specifico, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 3.4. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alle condotte di bancarotta documentale contestata al capo 2) dell'imputazione. In tal caso, le fatture per operazioni inesistenti vengono in rilievo in quanto, attraverso la loro appostazione nella contabilità della società, gli imputati avevano falsificato le scritture contabili della medesima allo scopo di procurarsi un ingiusto vantaggio, ovvero di recare pregiudizio ai creditori. Quanto alla bancarotta impropria di cui al capo 3), la struttura del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 1), legge fall. si caratterizza per una condotta che coincide con i fatti che sostanziano i reati societari ivi indicati, per il nesso eziologico tra tale condotta e l'aggravamento o la genesi del dissesto, i quali costituiscono le alternative possibili nell'ambito del necessario evento naturalistico. Ed invero, la condotta in concreto contestata nell'ambito del presente procedimento consiste nella consapevole esposizione in bilancio di elementi falsi e, specificamente, di fatture per operazioni inesistenti, mentre l'evento è individuato nella causazione del dissesto della società. Anche in tal caso, dunque, risulta evidente la diversità strutturale del fatto storico oggetto del presente procedimento rispetto ai reati tributari contestati nel procedimento già definito. 4. Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è infondato. In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 7 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). La sentenza impugnata, nel richiamare elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali, non solo i precedenti penali, ma altresì l'entità del danno arrecato al ceto creditorio, palesemente adempie l'obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico. 5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.