Sentenza 17 maggio 2022
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 20/04/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 72/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ha pronunciato la seguente IE ACANFORA Presidente DA CONTINO Consigliere rel.
Maria Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello iscritto al n. 60187 del registro di segreteria proposto da:
I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lelio Maritato ( pec: avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it),
RL d’IO (pec: avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it),
Antonietta ET (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it),
TO OI (pec: avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it),
UE De OS (pec:
avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it), tutti elettivamente domiciliati in Roma alla via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto;
Contro:
SENT. 72/2026 2 SI, (c.f.SI) , assistito e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati SC LU, ( pec:
francescopalumbo@pec.deipalavvocati.it), DA ON ( pec:
idannadeidone@pec.deipalavvocati.it), e IA LU ( pec:
chiarapalumbo@pec.deipalavvocati.it), i quali dichiarano di voler ricevere presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata le comunicazioni e le notificazioni di legge del presente giudizio.
avverso:
la sentenza n. 147/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Veneto della Corte dei conti, depositata in data 17 maggio 2022 e notificata nella stessa data.
Esaminati l’appello e gli altri atti e documenti di causa.
Uditi, nell’udienza pubblica del 17 marzo 2026, con l’assistenza del dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il magistrato relatore DA Contino, l’avv. Giuseppina Giannico, delegata per l’Ente appellante, l’avv.
SC LU e l’avv. DA ON per l’appellato.
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza n. 147/2022 la Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso, promosso dal sig. SI, condannando l’INPS “ad accreditare, nella posizione assicurativa di parte ricorrente presso il Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato, il periodo dal 18.9.1978 al 30.9.1987 per 8 anni 0 mesi e 11 giorni sia per il diritto che per la misura”.
SENT. 72/2026 3 2. Il ricorrente, dipendente di Trenitalia s.p.a. e iscritto al Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a, in data 9 dicembre 1987 presentava domanda per ottenere la ricongiunzione ex art. 2, della Legge n. 29/1979, di periodi assicurativi iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria - INPS.
Con la determinazione n. 284489 del 7 novembre 2016, l’INPS riconosceva, ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo di anni 8, mesi 0 e giorni 11, "cui corrisponde(va) un contributo di Euro 0".
In calce al provvedimento l’Ente previdenziale precisava che la definizione della ricongiunzione era subordinata all’accettazione espressa da parte del ricorrente da comunicarsi mediante restituzione, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, di copia del provvedimento firmato. L’Ente previdenziale chiariva altresì che in caso di mancata accettazione la domanda sarebbe stata archiviata; il SI ometteva l’adempimento richiesto.
In data 14 giugno 2018, l’appellato presentava una nuova domanda all’esito della quale l’INPS comunicava l’accettazione della ricongiunzione seppure subordinandola al pagamento di euro 29.563,93.
In data 26 ottobre 2021, il SI adiva il giudice contabile per ottenere il riconoscimento della ricongiunzione come comunicata nel provvedimento del 2016 e quindi con un costo dell’operazione interamente coperto dall’ammontare dei contributi trasferiti.
3. Il giudice di prime cure, dopo essersi diffusamente soffermato sulla SENT. 72/2026 4 disciplina di riferimento, ha puntualizzato che la l. 29/1979, nel disciplinare le procedure per ottenere la ricongiunzione, non pone a carico del lavoratore alcun termine per accettare la ricongiunzione riconosciuta dall’amministrazione. Secondo il giudice veneto, infatti, solo l’art. 5 della legge testé citata prevede una presunzione di rinuncia nell’ipotesi in cui il richiedente non versi tempestivamente la somma stabilita dall’Ente previdenziale o non chieda la rateizzazione; si tratta tuttavia di una presunzione che riguarda esclusivamente le ipotesi in cui la ricongiunzione sia condizionata al versamento di un onere.
4. Con atto notificato in data 12 luglio 2022 e depositato in Segreteria il 3 agosto 2022, ha proposto appello l’Ente previdenziale opponendo, come unico e articolato motivo di gravame la “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2 e ss della L. 29/79”.
Nello specifico, l’appellante, richiamando la disciplina normativa di riferimento, ha evidenziato che la ricongiunzione scaturisce sempre da una complessa e articolata attività istruttoria posta in essere dall’Ente previdenziale, sicché oltre alla domanda da parte del dipendente è necessario che il beneficio sia rimesso nella sua piena disponibilità anche successivamente alla conclusione del procedimento. Tanto è che l’art. 5 ne prevede la facoltà di rinuncia.
Pertanto, secondo la prospettazione dell’appellante, è necessaria l’accettazione da parte dell’istante anche nelle ipotesi in cui la ricongiunzione sia a onere zero, ove si consideri che il dipendente potrebbe ritenere non corretta la individuazione dei periodi ricongiunti.
Secondo la prospettazione difensiva, inoltre, alla medesima SENT. 72/2026 5 conclusione si giunge anche alla luce dei principi generali applicabili agli atti amministrativi.
Ciò posto, ribadendo che il SI non ha provveduto ad accettare la ricongiunzione accolta con il provvedimento, comunicato in data 14 novembre 2016, ha ribadito la correttezza dell’operato dell’Ente previdenziale che ha ritenuto archiviata la domanda del 1987.
5. In data 15 febbraio 2023, si è costituito l’appellato, col patrocinio degli avv.ti SC LU, DA ON e IA LU, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. Nello specifico, ha richiamato l’iter logico-argomentativo svolto dal giudice territoriale nella parte in cui ha ritenuto che nessun onere è prescritto dalla legge, sicché il silenzio mantenuto era da considerarsi silenzio-assenzo con perfezionamento della pratica di ricongiunzione.
Peraltro, secondo la prospettazione difensiva, la censura deve essere mossa al fatto che l’Ente abbia sottoposto a condizione l’efficacia del provvedimento di ricongiunzione nonostante tale condizione non sia prevista dalla legge. Dopo aver richiamato l’art. 1362, 1419 e 1355 del c.c., ha concluso chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’odierna udienza, l’avvocato Giannico per l’Inps si è riportata all’atto di gravame insistendo per il suo accoglimento. L’avv. LU, dopo aver richiamato giurisprudenza a sostegno della propria pretesa, ha precisato che in data 14 giugno 2018 il SI non avrebbe presentato una nuova domanda di ricongiunzione ma solo un sollecito della domanda del 1987, in considerazione della protratta inerzia dell’amministrazione pubblica. Ha concluso come da atti.
SENT. 72/2026 6 La causa è pertanto passata in decisione.
DIRITTO
La questione posta al vaglio di questo Collegio attiene al valore giuridico da attribuire al silenzio serbato dal richiedente su una determinazione di ricongiunzione che accoglie le richieste dell'
interessato e che non prevede oneri finanziari a carico dello stesso.
Come già esposto nelle premesse in fatto, l’odierno appellato, in data 9 dicembre 1987 presentava domanda per ottenere la ricongiunzione ex art. 2, della legge n. 29/1979, di periodi assicurativi iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria – INPS. L’INPS accoglieva l’istanza con la determinazione n. 284489 del 7 novembre 2016, riconoscendo ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo di anni 8, mesi 0 e giorni 11, "cui corrisponde(va) un contributo di Euro 0".
L’ente previdenziale, tuttavia in calce alla determinazione, inseriva la locuzione “Per completare l’operazione le basterà firmare questa comunicazione ed inviarne una copia entra 60 giorni dalla ricezione della presente, …in caso contrario, la pratica di ricongiunzione sarà archiviata senza ulteriore avviso”.
Ebbene, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la disciplina di riferimento, prevista dalla l. 29/1979, non statuisce alcuna formalità in capo al dipendente nel caso di provvedimento di ricongiunzione con onere zero, qual è quello all’esame.
Il legislatore, infatti, solo nell’ipotesi di ricongiunzione con onere finanziario a carico dell' interessato, pone taluni adempimenti in SENT. 72/2026 7 assenza dei quali configura la rinuncia al diritto. E, infatti, all’art. 5, comma 2, della l. 29/1979 è prevista una presunzione di rinuncia alla facoltà di ricongiunzione, allorché il richiedente ometta il versamento, entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di tutta o di parte della somma dovuta, ovvero non richieda, nello stesso termine, la rateizzazione dell' importo determinato; peraltro, al comma 3, prevede, in presenza di un versamento anche parziale, che la domanda di ricongiunzione diventi irrevocabile.
Dunque, il legislatore prevede taluni oneri in capo all’interessato solo ove l’Ente previdenziale abbia determinato la ricongiunzione a titolo oneroso, e, solo in tale ipotesi, in caso di mancato adempimento, ha attribuito all’inerzia il significato di presunzione di rinuncia al beneficio.
Oneri che, invece, si ribadisce non sono previsti per la ricongiunzione a costo zero.
Peraltro, tale conclusione è certamente coerente alla ratio legis sottesa al comma 5 innanzi richiamato; si consideri, infatti, che il legislatore, con tale disposizione, ha certamente inteso prevenire in capo al dipendente effetti finanziari pregiudizievoli, seppure finalizzati al beneficio pensionistico richiesto, salva l’ipotesi in cui fornisca la prova contraria idonea a superare la presunzione, manifestando l’espressa volontà di accettare la ricongiunzione.
Ne consegue che la clausola con la quale l’Ente previdenziale ha richiesto un’ accettazione esplicita della ricongiunzione a costo zero, pena l’archiviazione della relativa domanda, non è conforme a legge.
Pertanto, è corretta la decisione del giudice di prime cure che ha SENT. 72/2026 8 ritenuto fondata la richiesta attrice considerando una serie di circostanze, e quindi l’avvenuta presentazione dell’istanza di ricongiunzione, a cui il provvedimento di ricongiunzione è risultato conforme, e il successivo comportamento concludente silente tenuto dal pensionato (in terminis Sez. I appello 12 luglio 2024, n.164).
A tali conclusioni è già giunta anche questa Sezione d’appello in un recente arresto giurisprudenziale, ove è stato chiarito che “Nessuna disposizione legislativa condiziona, pertanto, l’efficacia giuridica del provvedimento di gratuito accoglimento dell’istanza di ricongiunzione ad una espressa accettazione, da parte dell’interessato, entro un termine arbitrariamente stabilito dall’I.N.P.S, a pena di “archiviazione”
della pratica” ( sentenza n. 173, depositata in data 23 luglio 2025).
Infine, all’odierna udienza, la difesa dell’appellato ha ritenuto di dover precisare che in data 14.06.2018, il SI non avrebbe inteso presentare una nuova domanda di ricongiunzione ma solo un sollecito della domanda del 1987, in considerazione della protratta inerzia dell’amministrazione pubblica.
Ebbene, come puntualmente evidenziato dai primi giudici, le vicende successive al 2016, e quindi la domanda (o il sollecito) del 2018 e il relativo provvedimento, non rientrano nel petitum di questo giudizio che è riferito esclusivamente alla ricongiunzione di cui al provvedimento n. 284489 del 7 novembre 2016. Nessun rilievo, pertanto, ha in questa sede la puntualizzazione operata dall’appellato durante l’odierna discussione . Si aggiunga altresì che l’INPS non ha inteso neanche appellare la sentenza nella parte in cui il giudice ha SENT. 72/2026 9 ritenuto di non doversi pronunciare sulle vicende successive al 2016, onde evitare di incorrere nel difetto di ultrapetizione.
Conclusivamente, per quanto sopra si è detto, il gravame è giuridicamente infondato e va integralmente confermata la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto.
Ai sensi dell’art.31, comma 1, c.g.c., le spese per onorari di difesa di questo grado di giudizio sono a carico dell’Istituto appellante soccombente e sono liquidate forfettariamente in euro 1.000,00 (mille).
Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle controversie previdenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Le spese di lite e degli onorari di difesa di questo grado di giudizio, liquidate forfettariamente in euro 1.000,00 (mille/00), sono a carico dell’Istituto appellante soccombente.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.
L’Estensore Il Presidente
(DA Contino) (IE Acanfora)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 20 APRILE 2026 p. Il Dirigente SENT. 72/2026 10
AS IA
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
CI CO
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
IE Acanfora f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 20 APRILE 2026 p. Il Dirigente
AS IA
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
CI CO
In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 20 APRILE 2026 SENT. 72/2026 11 p. Il Dirigente
AS IA
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
CI CO