Ordinanza presidenziale 6 settembre 2022
Ordinanza cautelare 16 novembre 2022
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02172/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2172 del 2021, proposto da
IS TO, PI TO, AL AN, NO TO, NZ TO, RI MM CO, NA TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Michelangelo Morgera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Forio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 29 del 2 marzo 2021, emessa dal Comune di Forio in persona del Sindaco p.t., notificata in data 5 marzo 2021, con la quale veniva intimato ai ricorrenti, di provvedere, entro e non oltre tre giorni dalla notifica dell’atto impugnato, alla messa in sicurezza dei costoni ricadenti nelle rispettive proprietà e prospicienti su Via Fumerie attraverso operazioni di ispezione e disgaggio dei corpi in precario equilibrio;
- di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano l’ ordinanza n. 29 del 02.03.2021, emessa dal Comune di Forio con la quale veniva loro intimato di provvedere, entro e non oltre tre giorni dalla notifica dell’ atto impugnato, 1) alla messa in sicurezza dei costoni ricadenti nelle rispettive proprietà e prospicienti su Via Fumerie attraverso operazioni di ispezione e disgaggio dei corpi in precario equilibrio; 2) a produrre, al termine delle predette operazioni, perizia tecnica redatta da Tecnico abilitato, attestante la eliminazione dello stato di pericolo.
Deducono vizi di legittimità del predetto atto per violazione per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 rilevando che nel caso di specie la mancata comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe giustificata da ragioni d’urgenza e di pericolo per la pubblica incolumità, non rinvenibili nel caso di specie.
Ed invero, il procedimento che disciplina la messa in sicurezza dei fabbricati e dei muri fronteggianti le strade sarebbe rappresentata dall’art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) che richiede la previa diffida indirizzata al proprietario dell’opera che minaccia rovina da parte del Prefetto, sentito l’Ente proprietario della strada, a compiere a propria cura e spese i necessari interventi di demolizione e/o consolidamento.
Peraltro, nel caso di specie, la situazione di pericolo non sarebbe neanche stata “imminente”, ma risalente nel tempo e ben conosciuta dal Comune di Forio. Lo dimostrerebbero le numerose determine dei vari settori responsabili, emanate per far fronte alle frane verificatesi negli anni e che hanno interessato proprio la strada in questione, come allegato alla perizia di parte versata in atti.
Con altro motivo di ricorso è dedotta la illegittimità dell’ ordinanza impugnata che impone l’esecuzione degli interventi occorrenti per rimuovere una situazione di pericolo non determinata dai ricorrenti, né ricollegabile alle caratteristiche del terreno di loro proprietà, bensì ad una causa estranea realizzatasi mediante interventi posti in essere dall’Amministrazione interessata.
E nel caso di specie, la ricaduta del costone, sarebbe stata determinata da lavori eseguiti dal Comune di Forio per l’allargamento e la trasformazione plano altimetrica dei luoghi, per la realizzazione della via Comunale denominata, successivamente „ Fumerie‟.
Alla realizzazione di strade Comunali attraverso il taglio di costoni, non sarebbe poi conseguita la realizzazione di opere di contenimento necessarie a far si che non vi fossero, negli anni, smottamenti ciclici.
In questi termini la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 24 ottobre 2024.
Il ricorso è fondato
Ritiene il Collegio di poter fare rinvio ai sensi dell’art. 74 c.p.a. a precedente conforme che ha avuto ad oggetto analoga ordinanza adottata dal Comune di Forio ed avente ad oggetto il medesimo ordine di messa in sicurezza del tratto di strada di via Fumerie.
Il Tar Campania ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: “ Il ricorso è fondato e va accolto.
Presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili ed urgenti sono costituiti: a) dall’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) dall’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità); c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 novembre 2016, n. 5162 e 17 febbraio 2016 n. 860; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 69; Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369).
Tali provvedimenti costituiscono infatti strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza, atteso che l’atipicità è conseguenza della funzione dell’istituto, considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 settembre 2016, n. 1055), di modo che sono consentiti esclusivamente per far fronte a straordinarie ed imprevedibili esigenze - a cui non è possibile ovviare facendo ricorso agli ordinari strumenti tipizzati dalla legge - e per il tempo strettamente necessario affinché l’amministrazione possa intervenire in via ordinaria (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 26 settembre 2016, n. 2268).
Solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189).
Tanto premesso ed al di là di ogni altra censura, nel caso di specie è assorbente osservare come appaia esigua l’assegnazione di un termine di appena tre giorni, per provvedere entro alla messa in sicurezza dei costoni ricadenti nella proprietà della ricorrente e prospicienti via Fumerie, “attraverso operazioni di ispezione e d’ingaggio dei corpi in precario equilibrio, avvalendosi allo scopo di idonea ditta specializzata e sotto la direzione di tecnico abilitato, oltre agli eventuali ulteriori interventi che il predetto tecnico riterrà opportuno disporre al fine della eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica e provata incolumità, rappresentando che gli stessi dovranno essere comunicati a questo Ente con idonea documentazione tecnica redatta norma di legge”, nonché “a produrre, al termine delle predette operazioni, perizia tecnica redatta da tecnico abilitato, attestante la eliminazione dello stato di pericolo innanzi descritto”.
E’, pertanto, violato il principio di proporzionalità, secondo cui il mezzo adoperato dev’essere adeguato rispetto all’obiettivo da perseguire, necessitando una valutazione circa la necessità delle misure che si possono prendere (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 2 dicembre 2022, n. 1901) ”.
La natura formale della decisione consente di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 – svoltasi con collegamento Teams- con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO