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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. BE HE UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1559/2025 R.G.
tra rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Martello Parte_1
RICORRENTE
ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile – assegno mensile di assistenza. Riconoscimento status di handicap art. 3, comma 3, l. 104/1992. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.06.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 62% e lo status di handicap ex art. 3, comma 1, l. 104/1992; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
1 Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, il ricorso è infondato.
La pensione di inabilità civile spetta a condizione che il richiedente, oltre a trovarsi in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali, versi in una condizione di totale inabilità (art.12 della legge n.118/71); ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, invece, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura superiore al 74%.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
2 psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Disposta CTU medico-legale, il CTU dott. ha accertato che le patologie da Persona_1 cui è affetta la ricorrente, (“Esiti di isterectomia subtotale per fibromiomi;
segni di spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale;
disturbo schizoaffettivo in trattamento farmacologico;
gozzo micronodulare”), ne riducono la capacità di lavoro in misura (62%) insufficiente a consentirle di accedere ai benefici richiesti, e non sono tali da attribuire alla stessa lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Il CTU, inoltre, ha riscontrato le osservazioni avanzate dalla parte ricorrente, evidenziando che
“Come riferito dalla perizianda e come si evince dalla documentazione sanitaria esaminata, abbiamo precisato che la perizianda all'età di 42 anni ha subito un intervento di isterectomia subtotale per fibromatosi uterina i cui esiti sono solo anatomici e, comunque, di entità decisamente contenuta con scarse incidenze sulla validità fisica del soggetto.
Per quanto riguarda la situazione riscontrata a carico dell'apparato osteoarticolare, abbiamo precisato che l'affezione si manifesta radiologicamente attraverso segni caratteristici, ma non per questo particolarmente pronunciati di degenerazione osteoarticolare a cui corrisponde all'obiettività clinica il rilievo solo di un impaccio articolare a livello del tratto lombo - sacrale del rachide che, peraltro, per la sua indubbia modestia, non si oppone ad una valida utilizzazione della colonna.
A ciò si aggiunga la normalità dell'esame neurologico, come dimostrato in occasione delle attuali operazioni di consulenza all'obiettività clinica dalla stazione eretta ben mantenuta, dai passaggi posturali autonomi, dalla deambulazione armonica, con normalità delle condizioni di tono, trofismo e forza muscolare, con normalità dei riflessi osteo - tendinei e con negatività delle manovre di NN e di UE (cfr. Esame Obiettivo).
E d'altra parte, neppure dalla documentazione sanitaria esaminata - contrariamente a quanto asserito dal Dr. che amplifica a dismisura alcuni dati dimenticando, tuttavia, il fatto che il dato clinico risulta preminente CP_2
3 rispetto a quello anatomico, così giungendo a valutazioni percentualistiche del tutto errate, e ripetiamo, non aderenti a quella che è l'effettiva gravità di quanto di patologico effettivamente presentato dalla ricorrente. - sono emersi elementi di particolare significato e gravità, ad indiscutibile dimostrazione delle decisamente contenute incidenze di quanto di patologico riscontrato, nel grado presentato, sull'efficienza dell'apparato locomotore, in particolare, e sulla validità somatica del soggetto, più in generale.
Per quanto attiene alla sfera psichica, ribadiamo che la documentazione presente in atti e quella esibita ha evidenziato la presenza di un disturbo schizoaffettivo di cui si è avuta conferma all'obiettività clinica per il rilievo di tono dell'umore deflesso con lieve rallentamento ideomotorio e con difficoltà attentive e concentrative, anche se, comunque, va rilevato che la perizianda è apparsa lucida, coerente, collaborante, ben orientata nei parametri temporo - spaziali, ben ordinata e curata nella persona;
inoltre, l'intelligenza è apparsa congrua al livello socio - culturale e non si sono rilevate alterazioni delle senso - percezioni né dell'ideazione, dovendosi, pertanto, concludere che, a quanto di patologico riscontrato, nel grado presentato, vanno attribuite solo contenute incidenze negative sull'efficienza psichica, in particolare, e sulla validità somatica del soggetto, più in generale.
Infine, non v'è dubbio che di trascurabile significato clinico e medico - legale risulta il gozzo micronodulare riscontrato, nel grado presentato.
Per il resto, abbiamo precisato che gli attuali accertamenti non hanno mostrato altre affezioni di rilievo”.
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, la ricorrente ha lamentato la sottovalutazione della gravità delle patologie indicate da parte del consulente.
Trattasi tuttavia, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Non è stata prospettata, inoltre, l'insorgenza di nuove patologie idonee ad incidere in modo peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
Quanto all'asserita omessa valutazione di coxartrosi, gonartrosi, osteopenia ed ernia discale, il
CTU ha compiutamente accertato, quanto all'apparato locomotore, che la ricorrente presenta:
“Rachide in asse. Non spinalgia pressoria. Assenza di contratture delle masse muscolari paravertebrali. Completi
i movimenti del tratto cervicale della colonna;
i movimenti della colonna lombo - sacrale si arrestano nei soli gradi più impegnativi. Grandi e medie articolazioni a normale conformazione morfologica e con conservata funzionalità.
Passaggi posturali autonomi”, specificando in sede di “considerazioni medico-legali” che “per quanto attiene alla situazione riscontrata a carico dell'apparato osteoarticolare, per analogia, possiamo fare riferimento alla voce “Anchilosi rachide lombare” (cod.7010), riconoscendo, - proporzionalmente, in relazione
4 all'effettiva espressività anatomo - clinica dell'affezione - una percentuale del 15% (quindici per cento), valutando pertanto tutte le patologie significativamente incidenti sulla capacità lavorativa della sig.ra . Pt_2
Le conclusioni del consulente possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Catanzaro, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
BE HE UZ
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. BE HE UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1559/2025 R.G.
tra rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Martello Parte_1
RICORRENTE
ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile – assegno mensile di assistenza. Riconoscimento status di handicap art. 3, comma 3, l. 104/1992. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.06.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 62% e lo status di handicap ex art. 3, comma 1, l. 104/1992; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni previdenziali in oggetto sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda e ne CP_1 chiedeva il rigetto.
1 Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, il ricorso è infondato.
La pensione di inabilità civile spetta a condizione che il richiedente, oltre a trovarsi in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali, versi in una condizione di totale inabilità (art.12 della legge n.118/71); ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, invece, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura superiore al 74%.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
2 psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Disposta CTU medico-legale, il CTU dott. ha accertato che le patologie da Persona_1 cui è affetta la ricorrente, (“Esiti di isterectomia subtotale per fibromiomi;
segni di spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale;
disturbo schizoaffettivo in trattamento farmacologico;
gozzo micronodulare”), ne riducono la capacità di lavoro in misura (62%) insufficiente a consentirle di accedere ai benefici richiesti, e non sono tali da attribuire alla stessa lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
n. 104/1992 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Il CTU, inoltre, ha riscontrato le osservazioni avanzate dalla parte ricorrente, evidenziando che
“Come riferito dalla perizianda e come si evince dalla documentazione sanitaria esaminata, abbiamo precisato che la perizianda all'età di 42 anni ha subito un intervento di isterectomia subtotale per fibromatosi uterina i cui esiti sono solo anatomici e, comunque, di entità decisamente contenuta con scarse incidenze sulla validità fisica del soggetto.
Per quanto riguarda la situazione riscontrata a carico dell'apparato osteoarticolare, abbiamo precisato che l'affezione si manifesta radiologicamente attraverso segni caratteristici, ma non per questo particolarmente pronunciati di degenerazione osteoarticolare a cui corrisponde all'obiettività clinica il rilievo solo di un impaccio articolare a livello del tratto lombo - sacrale del rachide che, peraltro, per la sua indubbia modestia, non si oppone ad una valida utilizzazione della colonna.
A ciò si aggiunga la normalità dell'esame neurologico, come dimostrato in occasione delle attuali operazioni di consulenza all'obiettività clinica dalla stazione eretta ben mantenuta, dai passaggi posturali autonomi, dalla deambulazione armonica, con normalità delle condizioni di tono, trofismo e forza muscolare, con normalità dei riflessi osteo - tendinei e con negatività delle manovre di NN e di UE (cfr. Esame Obiettivo).
E d'altra parte, neppure dalla documentazione sanitaria esaminata - contrariamente a quanto asserito dal Dr. che amplifica a dismisura alcuni dati dimenticando, tuttavia, il fatto che il dato clinico risulta preminente CP_2
3 rispetto a quello anatomico, così giungendo a valutazioni percentualistiche del tutto errate, e ripetiamo, non aderenti a quella che è l'effettiva gravità di quanto di patologico effettivamente presentato dalla ricorrente. - sono emersi elementi di particolare significato e gravità, ad indiscutibile dimostrazione delle decisamente contenute incidenze di quanto di patologico riscontrato, nel grado presentato, sull'efficienza dell'apparato locomotore, in particolare, e sulla validità somatica del soggetto, più in generale.
Per quanto attiene alla sfera psichica, ribadiamo che la documentazione presente in atti e quella esibita ha evidenziato la presenza di un disturbo schizoaffettivo di cui si è avuta conferma all'obiettività clinica per il rilievo di tono dell'umore deflesso con lieve rallentamento ideomotorio e con difficoltà attentive e concentrative, anche se, comunque, va rilevato che la perizianda è apparsa lucida, coerente, collaborante, ben orientata nei parametri temporo - spaziali, ben ordinata e curata nella persona;
inoltre, l'intelligenza è apparsa congrua al livello socio - culturale e non si sono rilevate alterazioni delle senso - percezioni né dell'ideazione, dovendosi, pertanto, concludere che, a quanto di patologico riscontrato, nel grado presentato, vanno attribuite solo contenute incidenze negative sull'efficienza psichica, in particolare, e sulla validità somatica del soggetto, più in generale.
Infine, non v'è dubbio che di trascurabile significato clinico e medico - legale risulta il gozzo micronodulare riscontrato, nel grado presentato.
Per il resto, abbiamo precisato che gli attuali accertamenti non hanno mostrato altre affezioni di rilievo”.
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, la ricorrente ha lamentato la sottovalutazione della gravità delle patologie indicate da parte del consulente.
Trattasi tuttavia, per quanto emerge dagli atti, di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Non è stata prospettata, inoltre, l'insorgenza di nuove patologie idonee ad incidere in modo peggiorativo sul quadro già valutato nella precedente fase processuale.
Quanto all'asserita omessa valutazione di coxartrosi, gonartrosi, osteopenia ed ernia discale, il
CTU ha compiutamente accertato, quanto all'apparato locomotore, che la ricorrente presenta:
“Rachide in asse. Non spinalgia pressoria. Assenza di contratture delle masse muscolari paravertebrali. Completi
i movimenti del tratto cervicale della colonna;
i movimenti della colonna lombo - sacrale si arrestano nei soli gradi più impegnativi. Grandi e medie articolazioni a normale conformazione morfologica e con conservata funzionalità.
Passaggi posturali autonomi”, specificando in sede di “considerazioni medico-legali” che “per quanto attiene alla situazione riscontrata a carico dell'apparato osteoarticolare, per analogia, possiamo fare riferimento alla voce “Anchilosi rachide lombare” (cod.7010), riconoscendo, - proporzionalmente, in relazione
4 all'effettiva espressività anatomo - clinica dell'affezione - una percentuale del 15% (quindici per cento), valutando pertanto tutte le patologie significativamente incidenti sulla capacità lavorativa della sig.ra . Pt_2
Le conclusioni del consulente possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Catanzaro, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
BE HE UZ
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