CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3336/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 A 95032 Belpasso CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170035648204000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160052995246000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006434169000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Sedicesima Traversa N 21 A 95032 Belpasso CT
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012523245000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180025384017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER di Catania, è impugnata l'intimazione di pagamento in epigrafe e le relative cartelle di pagamento in esse indicate, portanti ruoli per tasse automobilistiche.
Il ricorrente eccepisce l'omessa/invalida o irregolare notifica delle cartelle di pagamento, nonché la decadenza e la prescrizione.
Il resistente ADER, preliminarmente eccepisce il difetto di contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate e contesta quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Agli atti del giudizio non è rinvenibile documentazione attestante l'epoca di ricezione della impugnata cartella di pagamento. Tale circostanza non consente alla Corte di stabilire se il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della cartella di pagamento.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 15224/2024) ha affermato il principio di diritto che “in tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella di pagamento e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni”.
La Corte riscontra che manca la copia della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale all'ADER e che non è stato depositato l'originale dell'atto impugnato od una copia di esso e nemmeno il fascicolo di parte.
L'art. 22, successivo, al 4° co., dispone che, unitamente al ricorso ed ai documenti previsti dal co. 1, deve essere depositato il fascicolo contenente l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e quindi non può essere esaminato nel merito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3336/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 A 95032 Belpasso CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170035648204000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160052995246000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006434169000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Sedicesima Traversa N 21 A 95032 Belpasso CT
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012523245000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180025384017000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER di Catania, è impugnata l'intimazione di pagamento in epigrafe e le relative cartelle di pagamento in esse indicate, portanti ruoli per tasse automobilistiche.
Il ricorrente eccepisce l'omessa/invalida o irregolare notifica delle cartelle di pagamento, nonché la decadenza e la prescrizione.
Il resistente ADER, preliminarmente eccepisce il difetto di contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate e contesta quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Agli atti del giudizio non è rinvenibile documentazione attestante l'epoca di ricezione della impugnata cartella di pagamento. Tale circostanza non consente alla Corte di stabilire se il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della cartella di pagamento.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 15224/2024) ha affermato il principio di diritto che “in tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella di pagamento e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni”.
La Corte riscontra che manca la copia della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale all'ADER e che non è stato depositato l'originale dell'atto impugnato od una copia di esso e nemmeno il fascicolo di parte.
L'art. 22, successivo, al 4° co., dispone che, unitamente al ricorso ed ai documenti previsti dal co. 1, deve essere depositato il fascicolo contenente l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e quindi non può essere esaminato nel merito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico