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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5759 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 229/2021 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 18 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 23 giugno 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Pasquale Tremiterra, c.f. , giusta CodiceFiscale_2
procura in calce all'atto di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in Afragola (NA) alla via Settembrini n. 17, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale:
Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
nella qualità di padre titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso
[...] CodiceFiscale_4
dall'Avvocato Carmela Cortese, c.f. , giusta procura in calce alla CodiceFiscale_5 comparsa di costituzione, con appello incidentale, con domicilio eletto presso il suo studio in Orta di Atella (CE) alla via Bugnano, Parco Le Palme, A2/d, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_2
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONTRO con sede legale in Bologna alla piazza Sergio Vieira De Mello n. 6, iscritta Controparte_2 al Registro delle Imprese di Bologna, c.f. , p.i. unica di Gruppo n. 03740811207, P.IVA_1
R.E.A. 538056, società iscritta presso il registro degli intermediari finanziari tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) al n. 19496, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di in persona del Controparte_3
suo procuratore speciale, dott. nato a [...] il [...], c.f. CP_4 [...]
, procuratore di in forza di procura speciale del 11 C.F._6 Controparte_2
settembre 2019, con atto per notaio rep. n. 19.123, racc. n. 6.449, Persona_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Vittoria AN,
c.f. , e RA AN, c.f. , giusta CodiceFiscale_7 CodiceFiscale_8
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 207, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali: Email_3
Email_4
APPELLATA
NONCHÉ
c.f. e p.i. con sede legale in Napoli, in persona Controparte_5 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
nata a [...] il [...], c.f. , nella qualità Controparte_6 CodiceFiscale_9
di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore e nella qualità Persona_1
di erede di;
Persona_3
, nato a [...] il [...], c.f. , nella qualità Controparte_7 CodiceFiscale_10 di erede di;
Persona_3
, nata a [...] il [...] c.f. , in Controparte_8 CodiceFiscale_11
proprio e nella qualità di erede di;
Persona_3
nata a [...] in data [...] c.f. , in Controparte_9 CodiceFiscale_12
proprio e nella qualità di erede di;
Persona_3
nata a [...] il [...], c.f. , in proprio Controparte_10 CodiceFiscale_13
e nella qualità di erede di;
Persona_3
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
APPELLATI CONTUMACI
NONCHÉ già con sede in Napoli alla via Controparte_11 CP_12
Santa Brigida n. 39, c.f. , controllata del P.IVA_3 Controparte_13
iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93 al n. 6, nella
[...]
sua qualità di Cessionaria dei crediti di come da avviso pubblicato sulla Controparte_2
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 dicembre 2022 n. 147, Parte Seconda, in persona del suo procuratore, dott. , nato a [...] il 21 Controparte_14
aprile 1972, giusta procura conferita dall'amministratore delegato della società, con atto per notar del 18.01.2023, Rep. n. 57.362/26.786, registrato a Milano il 19 gennaio Persona_4
2023 al n. 3081 Serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avvocato Federica Sandulli, c.f.
[...]
, giusta procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., con C.F._14 domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via Agostino Depretis n. 102, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_5
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1446/2020, resa nel giudizio di primo grado avente n.r.g. 900720/2013, pubblicata il 12 giugno 2020 e non notificata, in materia di azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, tempestivamente notificato agli appellati, iscritto a ruolo in data 16 gennaio 2021, ha impugnato la sentenza n. 1446/2020, Parte_1 pubblicata il 12 giugno 2020, non notificata, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ha accolto l'azione revocatoria proposta dalla dichiarando Controparte_5
inefficace, nei confronti dell'attrice e della terza intervenuta, l'atto di Controparte_2 disposizione per notaio del 7 aprile 2008, rep. n. 91591, racc. n. 53097, con CP_15
contestuale condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attrice e della cessionaria del credito, delle spese processuali. Con il prefato atto, i coniugi Per_3
– debitori verso l'istituto di credito quali fideiussori della Capuano Parte_1
Costruzioni S.r.l., hanno donato diversi beni immobili in favore di , Controparte_8
, e del minore . Controparte_10 Controparte_9 Persona_1
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1.1. L'appellante ha chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda proposta dalla con Controparte_5
vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
2. In data 27 aprile 2021, si è costituito , nella qualità di padre titolare della Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , chiedendo, in riforma della Persona_1
sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea, per la fondatezza dell'appello principale, proposto da e di quello incidentale, da lui proposto, con Parte_1
vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
2.1. ha aderito integralmente all'appello principale, facendone propri tutti i motivi Per_1
dedotti, nonché le relative argomentazioni e deduzioni, in fatto e diritto, specie sulle dedotte nullità della sentenza impugnata.
Ha proposto appello incidentale contro la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
3. Il 28 aprile 2021, si è costituita la chiedendo la declaratoria di Controparte_2 inammissibilità dell'appello sia per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c., sia per la mancata indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione e dei capi della sentenza impugnati ex art. 342 c.p.c., oltre che per l'omessa notifica dell'impugnazione a tutte le parti del giudizio di primo grado, ex art. 331 c.p.c., difettando la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione in appello nei confronti di e;
ha contestato, CP_7 Controparte_9 altresì, la fondatezza nel merito dell'avversa impugnazione, concludendo per la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo di appello afferente alla nullità della notifica del ricorso in riassunzione a
[...]
ha chiesto decidersi la causa nel merito o, in via ulteriormente subordinata, Parte_1
disporsi la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione a costei in proprio, il tutto con vittoria di spese e competenze.
4. ha depositato con le note per l'udienza del 18 maggio 2021 Parte_1
celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la prova dell'avvenuta notifica a mezzo posta dell'atto di appello nei confronti di e . CP_7 Controparte_9
Con ordinanza del 18 maggio 2021, è stata quindi dichiarata la contumacia della
[...]
nonché di , Carmela, e Controparte_5 CP_7 CP_9 CP_8 CP_10
[...]
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5. In data 22 febbraio 2022, l'Avvocato Carmela Cortese, procuratore di , Controparte_1
ha depositato la propria rinunzia al mandato.
6. In data 10 marzo 2023, è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la cessionaria del credito già associandosi Controparte_11 CP_12
alle difese della propria dante causa: Controparte_2
7. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stata verificata la visibilità del fascicolo telematico.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
8.1. La ha convenuto in giudizio Controparte_5 Persona_3
, , , Parte_1 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
nonché e (questi ultimi nella qualità di genitori Controparte_1 Controparte_6 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ), chiedendo la Persona_1
declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione per notaio del CP_15
7 aprile 2008, rep. n. 91591, racc. n. 53097, trascritto presso l'Agenzia del Territorio in data
30 aprile 2008. Con tale atto, e hanno donato: a Persona_3 Parte_1
, la piena proprietà di un immobile urbano sito in Succivo (CE), alla via Controparte_10
Tommaso De Vivo, n. 14 e riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 7, particella 5207, sub 7, vani 7,5, oltre a ½ di diritto di piena proprietà di un terreno sito in Castel Volturno
(CE), località Bagnara, di 9 are e 90 centiare;
detta donazione risulta trascritta in data 30 aprile 2008 ai nn. 20822/14473; a la piena proprietà di un immobile Persona_1
urbano sito in Succivo (CE), alla via Tommaso De Vivo, n. 14 e riportato nel NCEU di detto
Comune al foglio 7, particella 5207, sub. 16, vani 6; detta donazione risulta trascritta in data
30 aprile 2008 ai nn. 20821/14472; a , la piena proprietà di tre immobili Controparte_9
urbani siti in Succivo (CE), alla via Tommaso De Vivo e riportati nel NCEU di detto Comune al foglio 7, particella 5207, sub 4 (vani 4), sub 12 (3 mq), sub 13 (4 mq), oltre ad ¼ di diritto di piena proprietà di un magazzino/locale di deposito, sito nello stesso Comune di Succivo
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
(CE) alla medesima via Tommaso De Vivo, di 215 mq riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 7, particella 5207, sub. 8; tale donazione risulta trascritta in data 30 aprile 2008 ai nn. 20823/14474; a , la piena proprietà di tre immobili urbani siti Controparte_8 in Succivo (CE), alla via Tommaso De Vivo e riportati nel NCEU di detto Comune al foglio
7, particella 5207, sub 5 (vani 4), sub 9 (3 mq), sub 14 (4 mq), oltre ad ¼ di diritto di piena proprietà del medesimo magazzino/locale di deposito, già donato per ¼ di diritto di piena proprietà a (sito nel Comune di Succivo (CE) alla via Tommaso De Vivo, Controparte_9
di 215 mq riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 7, particella 5207, sub 8); detta donazione risulta trascritta in data 30 aprile 2008 ai nn. 20824/14475.
8.2 Costituitisi in giudizio, e hanno resistito Persona_3 Parte_1
alle avverse pretese, eccependo la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione del P.M. e la competenza del Tribunale in composizione collegiale;
nel merito, hanno dedotto l'assenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto dispositivo.
8.3 Nel corso del giudizio, è intervenuto il decesso di (avvenuto il 12 Persona_3 giugno 2018 e comunicato dal suo procuratore con atto depositato il 26 gennaio 2019) ed è stata, pertanto, dichiarata l'interruzione del processo.
8.4. Riassunto il processo, è intervenuta in giudizio, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., la facendo proprie le domande Controparte_2
proposte dalla Parte_2
[...
. A seguito della riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi di Per_3
, ,
[...] Parte_1 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e ), si è costituito in giudizio
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_1
, nella qualità di padre del minore , chiedendo la declaratoria di
[...] Persona_1
nullità della notifica della citazione nei suoi confronti.
9. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha accolto la domanda attorea.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata da parte dei convenuti volta a sostenere l'intervento obbligatorio del P.M. e la competenza del Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 321 c.c. e art. 70 c.p.c..
Ha rilevato che i genitori del minore, in qualità di legali rappresentanti dello stesso, sono legittimati a rappresentarlo in giudizio, in quanto donatario, e che l'art. 70 c.p.c. non include
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda tra quelle in cui è richiesto l'intervento obbligatorio del P.M. le cause aventi ad oggetto l'esercizio dell'azione revocatoria.
Il Tribunale ha ritenuto, altresì, infondata l'eccezione di rito sollevata dal convenuto sulla nullità della notifica della citazione eseguita nei suoi confronti, in Controparte_1
quanto l'atto di citazione era stato notificato al , ex art. 143 c.p.c., mediante il relativo Per_1
deposito presso la casa Comunale di Succivo, in data 8 aprile 2013, Comune dal quale il era emigrato, trasferendo in Frattamaggiore la propria residenza, solo Per_1
successivamente, in data 10 aprile 2013, evidenziando che la notifica è stata, pertanto, regolarmente eseguita con il deposito dell'atto presso la casa Comunale del luogo che, in quel momento, era l'ultima residenza.
Nel merito, ha ritenuto fondata la domanda.
Ha ritenuto, in primo luogo, dimostrata l'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi, essendo documentalmente provato che l'attrice, con atto del 15 maggio 2007, aveva accordato alla Capuano Costruzioni S.r.l. un finanziamento sul c/c 1289961 e con lo stesso atto si erano costituiti fideiussori solidali, fino alla concorrenza di € 300.000,00, Per_3
e oltre a .
[...] Parte_1 Controparte_6
Ha precisato che, alla data del 7 aprile 2008, ossia quando sono stati posti in essere gli atti dispositivi, il conto corrente sul quale era stato concesso il finanziamento presentava un saldo debitore pari all'importo complessivo del finanziamento stesso (€ 150.000,00); che, con atto del 4 ottobre 2005, era stato acceso il conto corrente n. 1264405, anch'esso garantito con la predetta fideiussione del 15 maggio 2007 e che, alla data del 7 aprile 2008, anche il conto corrente n. 1264405 presentava un saldo passivo di € 5.606,92.
Peraltro, per i suindicati crediti erano stati emessi anche due decreti ingiuntivi: il decreto ingiuntivo n. 12092/09, emesso dal Tribunale di Napoli in data 10 novembre 2009, con il quale era stato ingiunto alla Capuano Costruzioni S.r.l., nonché ai fideiussori CP_6
e di pagare, in favore della
[...] Persona_3 Parte_1 [...]
la somma di € 159.557,36, oltre interessi e spese, ed il decreto Controparte_5 ingiuntivo n. 11703/2009, emesso dal Tribunale di Napoli in data 3 novembre 2009, con il quale era stato ingiunto agli stessi soggetti, di pagare, senza dilazione, in favore della
[...]
la somma di € 12.380,08, oltre interessi e spese. Entrambi i decreti Controparte_5 ingiuntivi erano, poi, stati opposti dagli intimati, ma entrambi i giudizi si erano conclusi con
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda le sentenze del Tribunale di Napoli n. 8242/2012 e n. 16005/2014, che avevano rigettato le opposizioni e confermato gli opposti decreti, decisioni passate in giudicato per mancata impugnazione.
Ha, dunque, ritenuto provato il credito vantato dall'attrice, così come gli altri requisiti della tutela pauliana.
In particolare, la scientia damni - che, in ipotesi di atti traslativi posti in essere a titolo gratuito, deve ricorrere solo con riguardo ai disponenti – è stata desunta sia dalla stessa causa liberale degli atti di disposizione, sia dal fatto che in quella sede i convenuti avevano trasferito uno actu la proprietà di numerosi beni immobili di loro proprietà (ben otto immobili, oltre a quote di proprietà di altri due cespiti). Il Tribunale ne ha tratto la convinzione che i donanti dovevano certamente essere ben consapevoli, al momento della stipulazione, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
La contraria deduzione secondo cui tali trasferimenti sarebbero stati giustificati dalla necessità di far fronte alle esigenze della famiglia, è parsa formulata in maniera oltremodo generica, oltre che totalmente sfornita di prova.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto sussistente l'eventus damni, in quanto i fideiussori si erano spogliati, peraltro a titolo gratuito, di una parte cospicua del loro patrimonio immobiliare, rendendo in tal modo evidentemente meno agevole, per l'istante, il soddisfacimento coattivo delle proprie ragioni. Ha aggiunto che i debitori non avevano provato che, al momento dell'atto dispositivo, e nonostante lo stesso, il loro patrimonio aveva conservato valore e caratteristiche tali da garantire l'agevole soddisfazione del credito. Ha anzi stigmatizzato come la parte attrice aveva dimostrato l'esistenza di ulteriori atti di compravendita di immobili da parte dei convenuti e e l'esistenza, Per_3 Parte_1
sui residui beni immobili di proprietà degli stessi, di ipoteche (giudiziale, volontaria e legale) iscritte in favore di altri creditori, dotati dunque di titoli di prelazione destinati a prevalere sulle ragioni dell'istante.
A ciò ha aggiunto che dalla perizia prodotta dall'attrice, resa nel procedimento esecutivo recante R.G. n. 279/2010 risultava l'incapienza del patrimonio immobiliare residuo dei debitori.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In accoglimento della domanda attorea, il Tribunale ha, quindi, dichiarato l'inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli nei confronti dell'attrice e della in favore Controparte_2
della quale era stato, medio tempore, ceduto il credito.
10. L'atto di appello è stato regolarmente notificato, in data 6 gennaio 2021, a CP_1
, alla alla nonché a
[...] Controparte_5 Controparte_2 Controparte_8
in data 7 gennaio 2021 a e a ed, in pari data,
[...] Controparte_6 Controparte_10
affidato all'Ufficio Postale per la notifica personale nei confronti di e di Controparte_9
. Controparte_7
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 16 gennaio 2021.
Va quindi dichiarata la tempestività dell'appello principale proposto nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 12 giugno 2020.
11. Del pari, tempestivo è l'appello incidentale proposto da con comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta depositata in data 27 aprile 2021, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 18 maggio 2021, fissata in citazione (Cassazione civ. sez. III, sentenza n.
1127 del 22 gennaio 2015).
12. L'appello – ad onta di quanto sostenuto dall'appellata – è anche conforme ai dettami contenuti nell'art. 342 c.p.c., caratterizzandosi per una tecnica redazionale che consente al
Collegio di individuare compiutamente le specifiche censure mosse alla decisione gravata.
È possibile, ora, accedere all'esame dei motivi di appello.
13. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante principale ha eccepito la nullità della sentenza gravata per la violazione dell'art. 303, comma 3, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 170 c.p.c., e precisamente per l'omessa notifica del ricorso in riassunzione con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti della convenuta
[...]
in proprio, la quale ha ricevuto la ridetta notifica personalmente (in proprio Parte_1
e nella qualità di erede di , e non a mezzo del procuratore costituito. In Persona_3 ragione di ciò, l'appellante principale ha invocato la nullità di tutti gli atti successivi alla riassunzione, chiedendo alla Corte di dichiarare l'avvenuta estinzione del processo.
14. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale ha reiterato l'eccezione, già proposta in prime cure e rigettata dal Tribunale, avente ad oggetto l'omessa notifica dell'atto
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di citazione al P.M. e la violazione dell'art. 321 c.c., con riferimento alla posizione di
, per il denunciato conflitto di interessi venutosi a creare in capo al minore Persona_1
con i genitori suoi rappresentanti, alla luce del vincolo di parentela esistente tra la madre ed i disponenti. Controparte_6
Ha rilevato che, dopo il decesso di e l'assunzione della veste di parte Persona_3
processuale di quale erede del genitore, tale conflitto di interessi è Controparte_6
divenuto anche formale, nel senso che ella è venuta ad assumere nel processo la veste di convenuto principale dell'azione revocatoria, quale erede di ed Persona_3 esercente la potestà genitoriale sul terzo donatario: . Persona_1
Ha dedotto che il conflitto di interessi sarebbe evidente e che il Tribunale non si è interessato dell'eccezione, licenziandola con una motivazione insufficiente.
15. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante principale ha censurato il merito della sentenza a suo parere resa in difetto dei presupposti di accoglimento dell'azione revocatoria, che comunque l'attrice non avrebbe adeguatamente provato.
In particolare, le donazioni per cui è causa, pur comportando una diminuzione nel patrimonio dei debitori, non ne avrebbero, cionondimeno, leso la garanzia patrimoniale, in quanto, al momento della stipula dell'atto, il era titolare di un cospicuo patrimonio Per_3
mobiliare e immobiliare, come riconosciuto dalla stessa attrice, la quale avrebbe, peraltro, avviato e concluso l'esecuzione forzata sul medesimo.
A detta dell'appellante principale, sarebbe inoltre da escludere la sussistenza della scientia damni, atteso che, nel caso in esame, aveva prestato ampia garanzia al Persona_3
credito concesso con l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili, di cui lo stesso era proprietario, e che all'epoca della donazione era proprietario di molti altri immobili, come riconosciuto da parte attrice.
16. Il primo motivo di appello principale è fondato quanto alla dedotta nullità della sentenza impugnata.
16.1. con il motivo in esame, ha chiesto alla Corte di dichiarare la Parte_1 nullità della sentenza di primo grado e, con essa, l'estinzione dell'intero processo, per non avere l'attrice notificato il ricorso in riassunzione ed il decreto giudiziale di fissazione dell'udienza al procuratore costituito per la parte convenuta: Avvocato Pasquale
Tremiterra. Infatti, la notifica de qua è stata eseguita nei confronti della parte personalmente,
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in proprio e quale erede di , in violazione dell'art. 170 c.p.c., a mente del Persona_3
quale: “Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore, salvo che la legge disponga altrimenti”.
La norma codifica il principio della c.d. “sostituzione procuratoria”, secondo cui, una volta avvenuta la costituzione in giudizio a mezzo del difensore, spetta esclusivamente a quest'ultimo lo svolgimento di tutti quegli atti in cui consiste l'attività di conduzione del processo, nell'esercizio dei poteri e delle facoltà conferitegli dall'assistito per il tramite della procura ad litem. Pertanto, la notifica eseguita nei confronti della parte personalmente, nonostante la stessa sia già costituita a mezzo del proprio difensore, è affetta da nullità (e non da inesistenza), sanabile ex art. 291, comma 1, c.p.c., con la relativa rinnovazione, ovvero per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione in giudizio della parte (ex multis, Cassazione civile, sez. L., ordinanza n. 24450 del 17.10.2017; conforme Cassazione civile, sez. I, ordinanza interlocutoria n. 9693/2019, non massimata).
16.2. Contrariamente a quanto rilevato dalla dunque, non risulta essere Parte_1 maturata a carico della creditrice alcuna decadenza, in quanto al fine di verificare la tempestività della riassunzione, si deve aver riguardo alla data del deposito del ricorso, e non a quella della notifica, che, laddove omessa o irregolare, è certamente suscettibile di rinnovazione. Sul punto, si è condivisibilmente espressa, da ultimo, Cassazione civile, sez.
I, sentenza n. 6921 del 11.03.2019, così massimata: “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art.
156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire.
Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della «vocatio in ius», sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c.”.
Non deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del processo.
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
16.3. Tuttavia, non essendosi verificato in prime cure il rilievo ufficioso di tale nullità, non si è potuta disporre la rinnovazione della notifica irrituale, con la conseguenza che tutti gli atti compiuti successivamente alla riassunzione del processo interrotto, senza che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, quale indubitabilmente è la donante sono affetti da nullità, ivi compresa la sentenza Parte_1
che ha definito il precedente grado.
16.4. Non coglie nel segno la difesa di parte appellata, laddove ha eccepito la carenza di interesse dell'appellante a far valere una siffatta nullità, in quanto parte non colpita in via diretta dall'evento interruttivo (vedasi art. 157, comma 2, c.p.c.). Non si discorre, in questa sede, dell'irrituale continuazione del processo, pur a fronte della necessità di una sua interruzione, ma del rispetto del fondamentale principio del contraddittorio, che impone di portare a conoscenza di tutte le parti sulle quali è destinata a spiegare efficacia la decisione finale, la pendenza o la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava quanto è sopravvenuto l'evento interruttivo, per il tramite della regolare notificazione degli atti introduttivi o riassuntivi (Cassazione civile, 12 marzo 1994, n. 14371).
Orbene, non può seriamente dubitarsi della legittimazione dell'appellante principale ad eccepire l'invalidità della notifica dell'atto di riassunzione nei suoi confronti. Ella, quale litisconsorte pretermessa, rappresenta la parte nel cui interesse il requisito di validità è posto dal codice di rito, ed è quindi certamente titolata a farne accertare la violazione.
16.5. Alla luce delle considerazioni svolte, appare evidente che si versa in una delle ipotesi tassative in cui, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa va rimessa innanzi al primo giudice, affinché il processo di primo grado possa svolgersi a contraddittorio integro con la convenuta Parte_1
16.6. Il secondo ed il terzo motivo di appello principale sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, per le ragioni innanzi esposte.
17. Analogamente, il primo ed il secondo motivo di appello incidentale, con i quali
– dopo aver fatto propri tutti i motivi di appello principale, ed in Controparte_1 particolare l'eccezione di nullità esaminata al paragrafo precedente – ha censurato la sentenza gravata per l'omessa declaratoria di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti del medesimo e per il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria nei confronti di , Persona_1
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2903 c.c., sono destinati a rimanere assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di appello principale e dalla conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi alla riassunzione del giudizio di primo grado, nonché della stessa sentenza odiernamente appellata.
18. La nullità della sentenza gravata comporta, quale conseguenza, il travolgimento della statuizione sulle spese del primo grado.
18.1. Quanto, invece, alle spese del grado di appello, esse seguono la soccombenza, che appartiene all'originaria creditrice nonché alle cessionarie del Controparte_5 credito e e sono liquidate Controparte_2 Controparte_11
in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base allo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel quinto (cfr., in tema di determinazione del valore della causa nelle azioni revocatorie, art. 5, secondo periodo, D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.), nonché tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, II Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ dichiara nulla la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vertere n.
1446/2020, pubblicata il 12 giugno 2020, e rimette le parti innanzi al giudice di primo grado, onerando la parte interessata alla riassunzione nei termini di legge;
⎯ condanna la la e la Controparte_5 Controparte_2 [...] in solido tra loro, a rimborsare le spese del grado in Controparte_11
favore di che liquida in € 4.997,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
⎯ condanna la la e la Controparte_5 Controparte_2 [...] in solido tra loro, a rimborsare le spese del grado in Controparte_11
favore di , nella qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti del minore , che liquida in € 4.997,00 per Persona_1
compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 229/2021 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 18 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 23 giugno 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Pasquale Tremiterra, c.f. , giusta CodiceFiscale_2
procura in calce all'atto di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in Afragola (NA) alla via Settembrini n. 17, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale:
Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
nella qualità di padre titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso
[...] CodiceFiscale_4
dall'Avvocato Carmela Cortese, c.f. , giusta procura in calce alla CodiceFiscale_5 comparsa di costituzione, con appello incidentale, con domicilio eletto presso il suo studio in Orta di Atella (CE) alla via Bugnano, Parco Le Palme, A2/d, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_2
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONTRO con sede legale in Bologna alla piazza Sergio Vieira De Mello n. 6, iscritta Controparte_2 al Registro delle Imprese di Bologna, c.f. , p.i. unica di Gruppo n. 03740811207, P.IVA_1
R.E.A. 538056, società iscritta presso il registro degli intermediari finanziari tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) al n. 19496, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di in persona del Controparte_3
suo procuratore speciale, dott. nato a [...] il [...], c.f. CP_4 [...]
, procuratore di in forza di procura speciale del 11 C.F._6 Controparte_2
settembre 2019, con atto per notaio rep. n. 19.123, racc. n. 6.449, Persona_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Vittoria AN,
c.f. , e RA AN, c.f. , giusta CodiceFiscale_7 CodiceFiscale_8
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 207, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali: Email_3
Email_4
APPELLATA
NONCHÉ
c.f. e p.i. con sede legale in Napoli, in persona Controparte_5 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
nata a [...] il [...], c.f. , nella qualità Controparte_6 CodiceFiscale_9
di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore e nella qualità Persona_1
di erede di;
Persona_3
, nato a [...] il [...], c.f. , nella qualità Controparte_7 CodiceFiscale_10 di erede di;
Persona_3
, nata a [...] il [...] c.f. , in Controparte_8 CodiceFiscale_11
proprio e nella qualità di erede di;
Persona_3
nata a [...] in data [...] c.f. , in Controparte_9 CodiceFiscale_12
proprio e nella qualità di erede di;
Persona_3
nata a [...] il [...], c.f. , in proprio Controparte_10 CodiceFiscale_13
e nella qualità di erede di;
Persona_3
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
APPELLATI CONTUMACI
NONCHÉ già con sede in Napoli alla via Controparte_11 CP_12
Santa Brigida n. 39, c.f. , controllata del P.IVA_3 Controparte_13
iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93 al n. 6, nella
[...]
sua qualità di Cessionaria dei crediti di come da avviso pubblicato sulla Controparte_2
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 dicembre 2022 n. 147, Parte Seconda, in persona del suo procuratore, dott. , nato a [...] il 21 Controparte_14
aprile 1972, giusta procura conferita dall'amministratore delegato della società, con atto per notar del 18.01.2023, Rep. n. 57.362/26.786, registrato a Milano il 19 gennaio Persona_4
2023 al n. 3081 Serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avvocato Federica Sandulli, c.f.
[...]
, giusta procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., con C.F._14 domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via Agostino Depretis n. 102, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_5
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1446/2020, resa nel giudizio di primo grado avente n.r.g. 900720/2013, pubblicata il 12 giugno 2020 e non notificata, in materia di azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, tempestivamente notificato agli appellati, iscritto a ruolo in data 16 gennaio 2021, ha impugnato la sentenza n. 1446/2020, Parte_1 pubblicata il 12 giugno 2020, non notificata, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ha accolto l'azione revocatoria proposta dalla dichiarando Controparte_5
inefficace, nei confronti dell'attrice e della terza intervenuta, l'atto di Controparte_2 disposizione per notaio del 7 aprile 2008, rep. n. 91591, racc. n. 53097, con CP_15
contestuale condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attrice e della cessionaria del credito, delle spese processuali. Con il prefato atto, i coniugi Per_3
– debitori verso l'istituto di credito quali fideiussori della Capuano Parte_1
Costruzioni S.r.l., hanno donato diversi beni immobili in favore di , Controparte_8
, e del minore . Controparte_10 Controparte_9 Persona_1
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1.1. L'appellante ha chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda proposta dalla con Controparte_5
vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
2. In data 27 aprile 2021, si è costituito , nella qualità di padre titolare della Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , chiedendo, in riforma della Persona_1
sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea, per la fondatezza dell'appello principale, proposto da e di quello incidentale, da lui proposto, con Parte_1
vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
2.1. ha aderito integralmente all'appello principale, facendone propri tutti i motivi Per_1
dedotti, nonché le relative argomentazioni e deduzioni, in fatto e diritto, specie sulle dedotte nullità della sentenza impugnata.
Ha proposto appello incidentale contro la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
3. Il 28 aprile 2021, si è costituita la chiedendo la declaratoria di Controparte_2 inammissibilità dell'appello sia per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c., sia per la mancata indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione e dei capi della sentenza impugnati ex art. 342 c.p.c., oltre che per l'omessa notifica dell'impugnazione a tutte le parti del giudizio di primo grado, ex art. 331 c.p.c., difettando la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione in appello nei confronti di e;
ha contestato, CP_7 Controparte_9 altresì, la fondatezza nel merito dell'avversa impugnazione, concludendo per la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo di appello afferente alla nullità della notifica del ricorso in riassunzione a
[...]
ha chiesto decidersi la causa nel merito o, in via ulteriormente subordinata, Parte_1
disporsi la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione a costei in proprio, il tutto con vittoria di spese e competenze.
4. ha depositato con le note per l'udienza del 18 maggio 2021 Parte_1
celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la prova dell'avvenuta notifica a mezzo posta dell'atto di appello nei confronti di e . CP_7 Controparte_9
Con ordinanza del 18 maggio 2021, è stata quindi dichiarata la contumacia della
[...]
nonché di , Carmela, e Controparte_5 CP_7 CP_9 CP_8 CP_10
[...]
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5. In data 22 febbraio 2022, l'Avvocato Carmela Cortese, procuratore di , Controparte_1
ha depositato la propria rinunzia al mandato.
6. In data 10 marzo 2023, è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la cessionaria del credito già associandosi Controparte_11 CP_12
alle difese della propria dante causa: Controparte_2
7. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stata verificata la visibilità del fascicolo telematico.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
8.1. La ha convenuto in giudizio Controparte_5 Persona_3
, , , Parte_1 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
nonché e (questi ultimi nella qualità di genitori Controparte_1 Controparte_6 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ), chiedendo la Persona_1
declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione per notaio del CP_15
7 aprile 2008, rep. n. 91591, racc. n. 53097, trascritto presso l'Agenzia del Territorio in data
30 aprile 2008. Con tale atto, e hanno donato: a Persona_3 Parte_1
, la piena proprietà di un immobile urbano sito in Succivo (CE), alla via Controparte_10
Tommaso De Vivo, n. 14 e riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 7, particella 5207, sub 7, vani 7,5, oltre a ½ di diritto di piena proprietà di un terreno sito in Castel Volturno
(CE), località Bagnara, di 9 are e 90 centiare;
detta donazione risulta trascritta in data 30 aprile 2008 ai nn. 20822/14473; a la piena proprietà di un immobile Persona_1
urbano sito in Succivo (CE), alla via Tommaso De Vivo, n. 14 e riportato nel NCEU di detto
Comune al foglio 7, particella 5207, sub. 16, vani 6; detta donazione risulta trascritta in data
30 aprile 2008 ai nn. 20821/14472; a , la piena proprietà di tre immobili Controparte_9
urbani siti in Succivo (CE), alla via Tommaso De Vivo e riportati nel NCEU di detto Comune al foglio 7, particella 5207, sub 4 (vani 4), sub 12 (3 mq), sub 13 (4 mq), oltre ad ¼ di diritto di piena proprietà di un magazzino/locale di deposito, sito nello stesso Comune di Succivo
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
(CE) alla medesima via Tommaso De Vivo, di 215 mq riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 7, particella 5207, sub. 8; tale donazione risulta trascritta in data 30 aprile 2008 ai nn. 20823/14474; a , la piena proprietà di tre immobili urbani siti Controparte_8 in Succivo (CE), alla via Tommaso De Vivo e riportati nel NCEU di detto Comune al foglio
7, particella 5207, sub 5 (vani 4), sub 9 (3 mq), sub 14 (4 mq), oltre ad ¼ di diritto di piena proprietà del medesimo magazzino/locale di deposito, già donato per ¼ di diritto di piena proprietà a (sito nel Comune di Succivo (CE) alla via Tommaso De Vivo, Controparte_9
di 215 mq riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 7, particella 5207, sub 8); detta donazione risulta trascritta in data 30 aprile 2008 ai nn. 20824/14475.
8.2 Costituitisi in giudizio, e hanno resistito Persona_3 Parte_1
alle avverse pretese, eccependo la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione del P.M. e la competenza del Tribunale in composizione collegiale;
nel merito, hanno dedotto l'assenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto dispositivo.
8.3 Nel corso del giudizio, è intervenuto il decesso di (avvenuto il 12 Persona_3 giugno 2018 e comunicato dal suo procuratore con atto depositato il 26 gennaio 2019) ed è stata, pertanto, dichiarata l'interruzione del processo.
8.4. Riassunto il processo, è intervenuta in giudizio, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., la facendo proprie le domande Controparte_2
proposte dalla Parte_2
[...
. A seguito della riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi di Per_3
, ,
[...] Parte_1 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e ), si è costituito in giudizio
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_1
, nella qualità di padre del minore , chiedendo la declaratoria di
[...] Persona_1
nullità della notifica della citazione nei suoi confronti.
9. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha accolto la domanda attorea.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata da parte dei convenuti volta a sostenere l'intervento obbligatorio del P.M. e la competenza del Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 321 c.c. e art. 70 c.p.c..
Ha rilevato che i genitori del minore, in qualità di legali rappresentanti dello stesso, sono legittimati a rappresentarlo in giudizio, in quanto donatario, e che l'art. 70 c.p.c. non include
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda tra quelle in cui è richiesto l'intervento obbligatorio del P.M. le cause aventi ad oggetto l'esercizio dell'azione revocatoria.
Il Tribunale ha ritenuto, altresì, infondata l'eccezione di rito sollevata dal convenuto sulla nullità della notifica della citazione eseguita nei suoi confronti, in Controparte_1
quanto l'atto di citazione era stato notificato al , ex art. 143 c.p.c., mediante il relativo Per_1
deposito presso la casa Comunale di Succivo, in data 8 aprile 2013, Comune dal quale il era emigrato, trasferendo in Frattamaggiore la propria residenza, solo Per_1
successivamente, in data 10 aprile 2013, evidenziando che la notifica è stata, pertanto, regolarmente eseguita con il deposito dell'atto presso la casa Comunale del luogo che, in quel momento, era l'ultima residenza.
Nel merito, ha ritenuto fondata la domanda.
Ha ritenuto, in primo luogo, dimostrata l'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi, essendo documentalmente provato che l'attrice, con atto del 15 maggio 2007, aveva accordato alla Capuano Costruzioni S.r.l. un finanziamento sul c/c 1289961 e con lo stesso atto si erano costituiti fideiussori solidali, fino alla concorrenza di € 300.000,00, Per_3
e oltre a .
[...] Parte_1 Controparte_6
Ha precisato che, alla data del 7 aprile 2008, ossia quando sono stati posti in essere gli atti dispositivi, il conto corrente sul quale era stato concesso il finanziamento presentava un saldo debitore pari all'importo complessivo del finanziamento stesso (€ 150.000,00); che, con atto del 4 ottobre 2005, era stato acceso il conto corrente n. 1264405, anch'esso garantito con la predetta fideiussione del 15 maggio 2007 e che, alla data del 7 aprile 2008, anche il conto corrente n. 1264405 presentava un saldo passivo di € 5.606,92.
Peraltro, per i suindicati crediti erano stati emessi anche due decreti ingiuntivi: il decreto ingiuntivo n. 12092/09, emesso dal Tribunale di Napoli in data 10 novembre 2009, con il quale era stato ingiunto alla Capuano Costruzioni S.r.l., nonché ai fideiussori CP_6
e di pagare, in favore della
[...] Persona_3 Parte_1 [...]
la somma di € 159.557,36, oltre interessi e spese, ed il decreto Controparte_5 ingiuntivo n. 11703/2009, emesso dal Tribunale di Napoli in data 3 novembre 2009, con il quale era stato ingiunto agli stessi soggetti, di pagare, senza dilazione, in favore della
[...]
la somma di € 12.380,08, oltre interessi e spese. Entrambi i decreti Controparte_5 ingiuntivi erano, poi, stati opposti dagli intimati, ma entrambi i giudizi si erano conclusi con
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda le sentenze del Tribunale di Napoli n. 8242/2012 e n. 16005/2014, che avevano rigettato le opposizioni e confermato gli opposti decreti, decisioni passate in giudicato per mancata impugnazione.
Ha, dunque, ritenuto provato il credito vantato dall'attrice, così come gli altri requisiti della tutela pauliana.
In particolare, la scientia damni - che, in ipotesi di atti traslativi posti in essere a titolo gratuito, deve ricorrere solo con riguardo ai disponenti – è stata desunta sia dalla stessa causa liberale degli atti di disposizione, sia dal fatto che in quella sede i convenuti avevano trasferito uno actu la proprietà di numerosi beni immobili di loro proprietà (ben otto immobili, oltre a quote di proprietà di altri due cespiti). Il Tribunale ne ha tratto la convinzione che i donanti dovevano certamente essere ben consapevoli, al momento della stipulazione, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
La contraria deduzione secondo cui tali trasferimenti sarebbero stati giustificati dalla necessità di far fronte alle esigenze della famiglia, è parsa formulata in maniera oltremodo generica, oltre che totalmente sfornita di prova.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto sussistente l'eventus damni, in quanto i fideiussori si erano spogliati, peraltro a titolo gratuito, di una parte cospicua del loro patrimonio immobiliare, rendendo in tal modo evidentemente meno agevole, per l'istante, il soddisfacimento coattivo delle proprie ragioni. Ha aggiunto che i debitori non avevano provato che, al momento dell'atto dispositivo, e nonostante lo stesso, il loro patrimonio aveva conservato valore e caratteristiche tali da garantire l'agevole soddisfazione del credito. Ha anzi stigmatizzato come la parte attrice aveva dimostrato l'esistenza di ulteriori atti di compravendita di immobili da parte dei convenuti e e l'esistenza, Per_3 Parte_1
sui residui beni immobili di proprietà degli stessi, di ipoteche (giudiziale, volontaria e legale) iscritte in favore di altri creditori, dotati dunque di titoli di prelazione destinati a prevalere sulle ragioni dell'istante.
A ciò ha aggiunto che dalla perizia prodotta dall'attrice, resa nel procedimento esecutivo recante R.G. n. 279/2010 risultava l'incapienza del patrimonio immobiliare residuo dei debitori.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In accoglimento della domanda attorea, il Tribunale ha, quindi, dichiarato l'inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli nei confronti dell'attrice e della in favore Controparte_2
della quale era stato, medio tempore, ceduto il credito.
10. L'atto di appello è stato regolarmente notificato, in data 6 gennaio 2021, a CP_1
, alla alla nonché a
[...] Controparte_5 Controparte_2 Controparte_8
in data 7 gennaio 2021 a e a ed, in pari data,
[...] Controparte_6 Controparte_10
affidato all'Ufficio Postale per la notifica personale nei confronti di e di Controparte_9
. Controparte_7
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 16 gennaio 2021.
Va quindi dichiarata la tempestività dell'appello principale proposto nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 12 giugno 2020.
11. Del pari, tempestivo è l'appello incidentale proposto da con comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta depositata in data 27 aprile 2021, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 18 maggio 2021, fissata in citazione (Cassazione civ. sez. III, sentenza n.
1127 del 22 gennaio 2015).
12. L'appello – ad onta di quanto sostenuto dall'appellata – è anche conforme ai dettami contenuti nell'art. 342 c.p.c., caratterizzandosi per una tecnica redazionale che consente al
Collegio di individuare compiutamente le specifiche censure mosse alla decisione gravata.
È possibile, ora, accedere all'esame dei motivi di appello.
13. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante principale ha eccepito la nullità della sentenza gravata per la violazione dell'art. 303, comma 3, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 170 c.p.c., e precisamente per l'omessa notifica del ricorso in riassunzione con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti della convenuta
[...]
in proprio, la quale ha ricevuto la ridetta notifica personalmente (in proprio Parte_1
e nella qualità di erede di , e non a mezzo del procuratore costituito. In Persona_3 ragione di ciò, l'appellante principale ha invocato la nullità di tutti gli atti successivi alla riassunzione, chiedendo alla Corte di dichiarare l'avvenuta estinzione del processo.
14. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale ha reiterato l'eccezione, già proposta in prime cure e rigettata dal Tribunale, avente ad oggetto l'omessa notifica dell'atto
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di citazione al P.M. e la violazione dell'art. 321 c.c., con riferimento alla posizione di
, per il denunciato conflitto di interessi venutosi a creare in capo al minore Persona_1
con i genitori suoi rappresentanti, alla luce del vincolo di parentela esistente tra la madre ed i disponenti. Controparte_6
Ha rilevato che, dopo il decesso di e l'assunzione della veste di parte Persona_3
processuale di quale erede del genitore, tale conflitto di interessi è Controparte_6
divenuto anche formale, nel senso che ella è venuta ad assumere nel processo la veste di convenuto principale dell'azione revocatoria, quale erede di ed Persona_3 esercente la potestà genitoriale sul terzo donatario: . Persona_1
Ha dedotto che il conflitto di interessi sarebbe evidente e che il Tribunale non si è interessato dell'eccezione, licenziandola con una motivazione insufficiente.
15. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante principale ha censurato il merito della sentenza a suo parere resa in difetto dei presupposti di accoglimento dell'azione revocatoria, che comunque l'attrice non avrebbe adeguatamente provato.
In particolare, le donazioni per cui è causa, pur comportando una diminuzione nel patrimonio dei debitori, non ne avrebbero, cionondimeno, leso la garanzia patrimoniale, in quanto, al momento della stipula dell'atto, il era titolare di un cospicuo patrimonio Per_3
mobiliare e immobiliare, come riconosciuto dalla stessa attrice, la quale avrebbe, peraltro, avviato e concluso l'esecuzione forzata sul medesimo.
A detta dell'appellante principale, sarebbe inoltre da escludere la sussistenza della scientia damni, atteso che, nel caso in esame, aveva prestato ampia garanzia al Persona_3
credito concesso con l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili, di cui lo stesso era proprietario, e che all'epoca della donazione era proprietario di molti altri immobili, come riconosciuto da parte attrice.
16. Il primo motivo di appello principale è fondato quanto alla dedotta nullità della sentenza impugnata.
16.1. con il motivo in esame, ha chiesto alla Corte di dichiarare la Parte_1 nullità della sentenza di primo grado e, con essa, l'estinzione dell'intero processo, per non avere l'attrice notificato il ricorso in riassunzione ed il decreto giudiziale di fissazione dell'udienza al procuratore costituito per la parte convenuta: Avvocato Pasquale
Tremiterra. Infatti, la notifica de qua è stata eseguita nei confronti della parte personalmente,
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in proprio e quale erede di , in violazione dell'art. 170 c.p.c., a mente del Persona_3
quale: “Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore, salvo che la legge disponga altrimenti”.
La norma codifica il principio della c.d. “sostituzione procuratoria”, secondo cui, una volta avvenuta la costituzione in giudizio a mezzo del difensore, spetta esclusivamente a quest'ultimo lo svolgimento di tutti quegli atti in cui consiste l'attività di conduzione del processo, nell'esercizio dei poteri e delle facoltà conferitegli dall'assistito per il tramite della procura ad litem. Pertanto, la notifica eseguita nei confronti della parte personalmente, nonostante la stessa sia già costituita a mezzo del proprio difensore, è affetta da nullità (e non da inesistenza), sanabile ex art. 291, comma 1, c.p.c., con la relativa rinnovazione, ovvero per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione in giudizio della parte (ex multis, Cassazione civile, sez. L., ordinanza n. 24450 del 17.10.2017; conforme Cassazione civile, sez. I, ordinanza interlocutoria n. 9693/2019, non massimata).
16.2. Contrariamente a quanto rilevato dalla dunque, non risulta essere Parte_1 maturata a carico della creditrice alcuna decadenza, in quanto al fine di verificare la tempestività della riassunzione, si deve aver riguardo alla data del deposito del ricorso, e non a quella della notifica, che, laddove omessa o irregolare, è certamente suscettibile di rinnovazione. Sul punto, si è condivisibilmente espressa, da ultimo, Cassazione civile, sez.
I, sentenza n. 6921 del 11.03.2019, così massimata: “La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art.
156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire.
Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della «vocatio in ius», sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c.”.
Non deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del processo.
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
16.3. Tuttavia, non essendosi verificato in prime cure il rilievo ufficioso di tale nullità, non si è potuta disporre la rinnovazione della notifica irrituale, con la conseguenza che tutti gli atti compiuti successivamente alla riassunzione del processo interrotto, senza che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, quale indubitabilmente è la donante sono affetti da nullità, ivi compresa la sentenza Parte_1
che ha definito il precedente grado.
16.4. Non coglie nel segno la difesa di parte appellata, laddove ha eccepito la carenza di interesse dell'appellante a far valere una siffatta nullità, in quanto parte non colpita in via diretta dall'evento interruttivo (vedasi art. 157, comma 2, c.p.c.). Non si discorre, in questa sede, dell'irrituale continuazione del processo, pur a fronte della necessità di una sua interruzione, ma del rispetto del fondamentale principio del contraddittorio, che impone di portare a conoscenza di tutte le parti sulle quali è destinata a spiegare efficacia la decisione finale, la pendenza o la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava quanto è sopravvenuto l'evento interruttivo, per il tramite della regolare notificazione degli atti introduttivi o riassuntivi (Cassazione civile, 12 marzo 1994, n. 14371).
Orbene, non può seriamente dubitarsi della legittimazione dell'appellante principale ad eccepire l'invalidità della notifica dell'atto di riassunzione nei suoi confronti. Ella, quale litisconsorte pretermessa, rappresenta la parte nel cui interesse il requisito di validità è posto dal codice di rito, ed è quindi certamente titolata a farne accertare la violazione.
16.5. Alla luce delle considerazioni svolte, appare evidente che si versa in una delle ipotesi tassative in cui, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa va rimessa innanzi al primo giudice, affinché il processo di primo grado possa svolgersi a contraddittorio integro con la convenuta Parte_1
16.6. Il secondo ed il terzo motivo di appello principale sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, per le ragioni innanzi esposte.
17. Analogamente, il primo ed il secondo motivo di appello incidentale, con i quali
– dopo aver fatto propri tutti i motivi di appello principale, ed in Controparte_1 particolare l'eccezione di nullità esaminata al paragrafo precedente – ha censurato la sentenza gravata per l'omessa declaratoria di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti del medesimo e per il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria nei confronti di , Persona_1
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2903 c.c., sono destinati a rimanere assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di appello principale e dalla conseguente nullità di tutti gli atti processuali successivi alla riassunzione del giudizio di primo grado, nonché della stessa sentenza odiernamente appellata.
18. La nullità della sentenza gravata comporta, quale conseguenza, il travolgimento della statuizione sulle spese del primo grado.
18.1. Quanto, invece, alle spese del grado di appello, esse seguono la soccombenza, che appartiene all'originaria creditrice nonché alle cessionarie del Controparte_5 credito e e sono liquidate Controparte_2 Controparte_11
in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base allo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel quinto (cfr., in tema di determinazione del valore della causa nelle azioni revocatorie, art. 5, secondo periodo, D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.), nonché tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, II Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ dichiara nulla la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vertere n.
1446/2020, pubblicata il 12 giugno 2020, e rimette le parti innanzi al giudice di primo grado, onerando la parte interessata alla riassunzione nei termini di legge;
⎯ condanna la la e la Controparte_5 Controparte_2 [...] in solido tra loro, a rimborsare le spese del grado in Controparte_11
favore di che liquida in € 4.997,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
⎯ condanna la la e la Controparte_5 Controparte_2 [...] in solido tra loro, a rimborsare le spese del grado in Controparte_11
favore di , nella qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti del minore , che liquida in € 4.997,00 per Persona_1
compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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