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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1471/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE ORALE
DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...] CP_2
[...] CP_3
Parte_1 CP_4
Controparte_5
CONVENUTI
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 10.30 innanzi al Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
per presente, l'avv. OTTAVIANI GILBERTO Parte_1 per l'avv. BORGHESI ENRICO _1 Controparte_2 per l'avv. Matteo Zucconi Controparte_6
Per e nessuno compare CP_7 Controparte_5
L'avv. Ottaviani chiede un termine per di poter replicare alle argomentazioni e prove offerte dalle controparti. Eccepisce la nullità della transazione sottoscritta il 5 ottobre 2024 in quanto il diritto è indisponibile e in ogni caso era pendente la decisione del tribunale in sede cautelare. Insiste per l'accoglimento del ricorso. Riserva deposito dell'istanza di liquidazione.
L'avv. Borghesi si riporta alla propria memoria ed insiste per la revoca. Esibisce due preventivi di spese odontoiatriche relativi alla _1
L'avv. Zucconi si riporta alla propria memoria insiste per la revoca del provvedimento. pagina 1 di 8 Il Giudice
Accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di e di CP_7 Controparte_5
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni
I procuratori delle parti precisano le proprie conclusioni come da atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1471/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/04/1939, rappresentato e difeso dall'Avv. OTTAVIANI GILBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] _1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv.. BORGHESI ENRICO,
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv.. BORGHESI ENRICO,
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_6 C.F._4 difeso, dall'avv. Matteo Zucconi
(C.F. ) CP_7 C.F._5
(C.F. ) Controparte_5 C.F._6
RESISTENTI
OGGETTO: alimenti
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo del proprio procuratore, Parte_1
conveniva in giudizio la moglie e i figli , _1 CP_7 Controparte_6 Parte_1
pagina 3 di 8 e domandando loro “in via principale, l'obbligo di versare gli alimenti CP_2 Controparte_5 nella misura di €350,00 mensili, ovvero nella diversa misura che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia;
in subordine, accertata la impossibilità per la convenuta di assolvere l'obbligo _1
legale di prestare gli alimenti al coniuge, disporre che i figli , CP_7 Controparte_6
e – ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche - Controparte_2 Controparte_5 versino gli alimenti in favore del proprio padre sig. nella misura di €350,00 mensili, Parte_1
ovvero nella diversa misura che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia. In ogni caso, considerata l'urgente necessità dell'istante, ordinare un assegno in via provvisoria, ai sensi dell'art. 446 c.c., ponendolo a carico delle parti convenute onerate ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna dei convenuti al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in caso di opposizione.”
In via cautelare il Presidente del Tribunale con decreto in data 4.10.2024, visti i documenti prodotti;
sentite le parti, “ ritenuto che il ricorrente versi in stato di bisogno, essendo un anziano ( 85 anni) che percepisce la sola pensione minima di circa € 730 mensili e vive quindi al disotto della soglia di povertà; che sia quindi opportuno prevedere un assegno provvisorio in suo favore;
rilevato che _1
, coniuge separato di fatto , percepisce entrate annuali nette di € 14.500 circa, pari a € 1200 al
[...]
mese per 12 mesi e, rientrando fra i soggetti obbligati agli alimenti, ha quindi la capacità di contribuire, seppure in misura modesta, agli alimenti di;
ritenuto che i quattro figli abbiano Controparte_8
adeguata capacità di lavoro, se non anche adeguati guadagni, per farsi carico almeno in misura modesta degli alimenti del padre;
ritenuto di dover determinare in € 350 mensili l'assegno provvisorio in favore del ricorrente, e che tale somma debba essere suddivisa per € 70 a carico di e per il _1
resto ( € 280 ) a carico dei 4 figli in parti uguali ( € 70 ciascuno ) visto l'art 446 cc determina in € 350 mensili l'assegno provvisorio in favore del ricorrente, a carico di tutti i convenuti in pari misura ( di €
70 ciascuno ), con decorrenza dalla domanda.” Quindi la causa era rimessa al Giudice del merito per il proseguo.
Disposta la rinnovazione della notifica, con comparsa depositata il 13.3.2025 si costituiva la moglie e la figlia eccependo come il c.d. stato di necessità _1 Controparte_2
meramente asserito da parte ricorrente non sia stato né provato né tanto meno sia stato determinato;
che lo stesso avrebbe siglato un accordo con i figli, considerando sufficiente ed esaustivo un assegno mensile di € 150,00; rappresentava di essere persona ultraottantenne, riconosciuta _1 invalida al 67% dalla Commissione Medica ASL su richiesta attivata dall'INPS (doc. n. 08) e di avere una disponibilità mensile di € 1.079,00, al netto delle spese mediche. Quanto ad Parte_1
pagina 4 di 8 , la stessa rappresentava di avere “un reddito complessivo di € 30.334,00 che al netto delle CP_2
spese mediche, universitarie, assicurative (si veda Quadro E Sez. I), della Cassa Previdenza Consulenti del Lavoro (si veda Quadro E Sez. II), dell'Irpef (si veda riga 50 prospetto di liquidazione), delle
Addizionali Regionale e Comunale (si vedano righe 72-75-78 prospetto di liquidazione), determina una disponibilità mensile di circa € 1.500,00.” Rappresentava altresì di essere onerata del pagamento di una rata mensile di € 1.657,66 per il mutuo della propria abitazione nonché provvedere al mantenimento dei tre figli, e tutti studenti universitari e con lei conviventi. Queste le Per_1 Per_2 Per_3 conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE, revocare immediatamente l'assegno alimentare provvisorio concesso in favore del signor , per tutti i motivi esposti nella narrativa Parte_1
che precede, non sussistendone i presupposti;
in ogni caso, sempre in via urgente ed immediata, provvedere alla sua determinazione provvisoria, in un importo massimo di € 80,00 mensili, e ciò per le ragioni tutte esposte in premessa e da intendersi quivi integralmente trascritte;
- SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE ED URGENTE, revocare l'obbligo di versamento dell'assegno alimentare posto a carico dell'odierna resistente, signora e ciò per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- _1
NEL MERITO, E DEFINITIVAMENTE, in via principale respingere la domanda proposta dal signor
; in via subordinata, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento della Parte_1 spiegata richiesta, determinare la misura dell'assegno alimentare nell'importo massimo di € 80,00 mensili con suddivisione della suddetta somma pro quota, in capo a ciascuno dei figli del signor
, con esclusione, in ogni caso, della signora con ogni ulteriore Parte_1 _1
provvedimento necessario e/o presupposto;
- Vinte le spese di lite”.
Si costituiva altresì contestando lo stato di bisogno del ricorrente e rendendosi Controparte_6 disponibile a versare in favore del ricorrente la somma mensile di €.20,00. Queste le Parte_1
conclusioni "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini adito: IN VIA PRELIMINARE, per i motivi sopra dedotti, sospendere e/o revocare il provvedimento del Presidente del Tribunale di Rimini del
04/10/2024 con il quale era stato disposto provvisoriamente un assegno mensile per €.350,00. IN VIA
PRINCIAPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, che l'odierno Ricorrente non è in uno stato di necessità e conseguentemente respingere Parte_1
ogni richiesta nei confronti del Sig. IN VIA SUBORDINATA, per i motivi sopra Controparte_6
addotti, dichiarare che il Sig. è tenuto a versare al Ricorrente la Controparte_6 Parte_1 somma mensile di €.20,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. appresentava Controparte_6
Rimanevano contumaci e . CP_7 Controparte_5
Venendo al merito, la domanda risulta fondata e va pertanto accolta seppur nei limiti sotto indicati.
pagina 5 di 8 Dal tenore letterale del combinato disposto degli artt. 433 e 438 c.c. emerge chiaramente che i presupposti per il riconoscimento del diritto agli alimenti sono: 1) lo stato di bisogno;
2) l'impossibilità di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari;
3) la capacità economica dell'obbligato e
4) il vincolo relazionale.
Nel caso in esame, può ammettersi certamente la sussistenza di tali presupposti. Quanto ai primi due presupposti, infatti, è sufficiente osservare che l'attrice è persona ultraottantenne, completamente priva di risorse ad eccezione di una pensione sociale minima per €8.722,94 (Doc. n. 5) pari a circa € 730 mensili e che la stessa, a causa dell'età, è sicuramente priva di capacità lavorativa.
L'entrata modestissima rappresentata dalla pensione sociale è sicuramente insufficiente a coprire le spese di gestione dell'abitazione e a garantire al ricorrente una esistenza dignitosa, Il concetto di stato di bisogno, secondo l'opinione prevalente, va riferito alla mancanza dei mezzi necessari a soddisfare i bisogni primari dell'individuo: ciò si verifica non solo quando il soggetto è privo dei mezzi di sussistenza, ma anche quando manca di ciò che consente di condurre una vita dignitosa
Il ricorrente ha pertanto assolto al proprio onere probatorio avendo sufficientemente dimostrato di trovarsi in stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Quanto al requisito di cui al n. 4), è pacifico che i convenuti sono la moglie, separata solo di fatto e i figli del ricorrente,
Venendo, infine, al requisito di cui al n. 3), l'art. 438 secondo comma c.c. stabilisce che gli alimenti
“devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”: in proposito il Supremo Collegio ha affermato che lo stesso riconoscimento del diritto agli alimenti è subordinato al raffronto fra le rispettive condizioni economiche (cfr. Cass. 9432/94).
Nel concorso di più obbligati alla prestazione alimentare, ai sensi dell'art. 441 cod. civ., il giudice non è tenuto a ripartire fra i coobbligati in eguale misura l'assegno valutato sufficiente, allo stretto necessario, per il sostentamento dell'alimentando, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione stessa, in proporzione della sua capacità economica, e sempreché tutti abbiano tale capacità economica, sia pur diversamente graduata. Viceversa, nell'ipotesi in cui tutti i coobbligati, eccetto uno, non siano in grado di sopportare l'Onere "pro parte", l'obbligazione può essere posta in tutto o in parte a carico dell'unico obbligato economicamente capace. (Cass.. sez. 1, Sentenza n. 1767 del 15/03/1986).
Si ritiene che, alla luce delle condizioni reddituali e familiari come indicate in atti, deve certamente pagina 6 di 8 ritenersi sussistente l'obbligo alimentare in capo ai quattro figli del ricorrente, essendo questi ultimi in condizioni personali e patrimoniali migliori rispetto all'anziano padre e in grado di fornirgli quanto necessario per un'esistenza dignitosa.
Deve al contrario essere esclusa la moglie del ricorrente che, in relazione per l'età avanzata e per le patologie rappresentate, è sicuramente in condizioni personali e patrimoniali peggiore rispetto ai figli.
infatti, non possiede beni immobili ed è disabile, e considerata la sua età, non può _1
produrre reddito ulteriore rispetto alla pensione che percepisce e che verosimilmente è integralmente destinata al suo sostentamento, nonché a soddisfare le sue esigenze assistenziali e di cura, sicché, rispetto a quest'ultima, non ricorrono i presupposti per la previsione di un obbligo alimentare, non essendo la predetta in grado di sostenerne il peso economico.
Quanto al modo della somministrazione, deve necessariamente disporsi la corresponsione di un assegno alimentare, dal momento che nessuno degli obbligati si è dichiarato disponibile ad accogliere e mantenere il padre in casa propria.
Venendo alla misura dell'assegno, in mancanza di allegazioni specifiche circa le necessità di vita del ricorrente se non l'esigenza di far fronte alle spese di gestione della casa e dell'automobile oltre alle spese sanitarie non coperte dal SSN, ritiene questo Giudice che una somma mensile di €280 in aggiunta alla propria pensione, sia sufficiente a garantire al ricorrente una esistenza dignitosa.
Ciascun figlio sarà tenuto a versare in favore del padre l'importo di € 70 mensili.
Venendo alle spese del presente giudizio, i figli convenuti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di lite del ricorrente, anche della fase cautelare, nella misura liquidata in dispositivo e con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia, essendo la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
I rapporti tra le parti e la natura della controversia giustificano viceversa l'integrale compensazione delle spese tra il ricorrente e . _1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, pone a carico di , CP_7 CP_6
e un assegno alimentare di €70,00 ciascuno (per un
[...] Controparte_2 Controparte_5 totale di € 280 mensili), in favore del padre a partire dalla domanda, fatto Parte_1
pagina 7 di 8 salvo quanto già corrisposto a titolo di assegno alimentare provvisorio, da versare entro il giorno 1 di ogni mese sul conto intestato in via esclusiva allo stesso. Somme da rivalutare annualmente secondo l'indice istat;
condanna i convenuti , e in CP_7 Controparte_6 Controparte_2 Controparte_5
solido tra loro a rifondere al ricorrente le spese di lite, anche della fase cautelare, che si liquidano complessivamente in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002.
Compensa le spese di lite tra e Parte_1 _1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Rimini, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
VERBALE DI UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DISCUSSIONE ORALE
DELLA CAUSA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...] CP_2
[...] CP_3
Parte_1 CP_4
Controparte_5
CONVENUTI
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 10.30 innanzi al Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
per presente, l'avv. OTTAVIANI GILBERTO Parte_1 per l'avv. BORGHESI ENRICO _1 Controparte_2 per l'avv. Matteo Zucconi Controparte_6
Per e nessuno compare CP_7 Controparte_5
L'avv. Ottaviani chiede un termine per di poter replicare alle argomentazioni e prove offerte dalle controparti. Eccepisce la nullità della transazione sottoscritta il 5 ottobre 2024 in quanto il diritto è indisponibile e in ogni caso era pendente la decisione del tribunale in sede cautelare. Insiste per l'accoglimento del ricorso. Riserva deposito dell'istanza di liquidazione.
L'avv. Borghesi si riporta alla propria memoria ed insiste per la revoca. Esibisce due preventivi di spese odontoiatriche relativi alla _1
L'avv. Zucconi si riporta alla propria memoria insiste per la revoca del provvedimento. pagina 1 di 8 Il Giudice
Accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di e di CP_7 Controparte_5
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni
I procuratori delle parti precisano le proprie conclusioni come da atti introduttivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegandola al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Currò Dossi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1471/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/04/1939, rappresentato e difeso dall'Avv. OTTAVIANI GILBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] _1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv.. BORGHESI ENRICO,
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv.. BORGHESI ENRICO,
(C.F. ) nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_6 C.F._4 difeso, dall'avv. Matteo Zucconi
(C.F. ) CP_7 C.F._5
(C.F. ) Controparte_5 C.F._6
RESISTENTI
OGGETTO: alimenti
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo del proprio procuratore, Parte_1
conveniva in giudizio la moglie e i figli , _1 CP_7 Controparte_6 Parte_1
pagina 3 di 8 e domandando loro “in via principale, l'obbligo di versare gli alimenti CP_2 Controparte_5 nella misura di €350,00 mensili, ovvero nella diversa misura che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia;
in subordine, accertata la impossibilità per la convenuta di assolvere l'obbligo _1
legale di prestare gli alimenti al coniuge, disporre che i figli , CP_7 Controparte_6
e – ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche - Controparte_2 Controparte_5 versino gli alimenti in favore del proprio padre sig. nella misura di €350,00 mensili, Parte_1
ovvero nella diversa misura che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia. In ogni caso, considerata l'urgente necessità dell'istante, ordinare un assegno in via provvisoria, ai sensi dell'art. 446 c.c., ponendolo a carico delle parti convenute onerate ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna dei convenuti al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in caso di opposizione.”
In via cautelare il Presidente del Tribunale con decreto in data 4.10.2024, visti i documenti prodotti;
sentite le parti, “ ritenuto che il ricorrente versi in stato di bisogno, essendo un anziano ( 85 anni) che percepisce la sola pensione minima di circa € 730 mensili e vive quindi al disotto della soglia di povertà; che sia quindi opportuno prevedere un assegno provvisorio in suo favore;
rilevato che _1
, coniuge separato di fatto , percepisce entrate annuali nette di € 14.500 circa, pari a € 1200 al
[...]
mese per 12 mesi e, rientrando fra i soggetti obbligati agli alimenti, ha quindi la capacità di contribuire, seppure in misura modesta, agli alimenti di;
ritenuto che i quattro figli abbiano Controparte_8
adeguata capacità di lavoro, se non anche adeguati guadagni, per farsi carico almeno in misura modesta degli alimenti del padre;
ritenuto di dover determinare in € 350 mensili l'assegno provvisorio in favore del ricorrente, e che tale somma debba essere suddivisa per € 70 a carico di e per il _1
resto ( € 280 ) a carico dei 4 figli in parti uguali ( € 70 ciascuno ) visto l'art 446 cc determina in € 350 mensili l'assegno provvisorio in favore del ricorrente, a carico di tutti i convenuti in pari misura ( di €
70 ciascuno ), con decorrenza dalla domanda.” Quindi la causa era rimessa al Giudice del merito per il proseguo.
Disposta la rinnovazione della notifica, con comparsa depositata il 13.3.2025 si costituiva la moglie e la figlia eccependo come il c.d. stato di necessità _1 Controparte_2
meramente asserito da parte ricorrente non sia stato né provato né tanto meno sia stato determinato;
che lo stesso avrebbe siglato un accordo con i figli, considerando sufficiente ed esaustivo un assegno mensile di € 150,00; rappresentava di essere persona ultraottantenne, riconosciuta _1 invalida al 67% dalla Commissione Medica ASL su richiesta attivata dall'INPS (doc. n. 08) e di avere una disponibilità mensile di € 1.079,00, al netto delle spese mediche. Quanto ad Parte_1
pagina 4 di 8 , la stessa rappresentava di avere “un reddito complessivo di € 30.334,00 che al netto delle CP_2
spese mediche, universitarie, assicurative (si veda Quadro E Sez. I), della Cassa Previdenza Consulenti del Lavoro (si veda Quadro E Sez. II), dell'Irpef (si veda riga 50 prospetto di liquidazione), delle
Addizionali Regionale e Comunale (si vedano righe 72-75-78 prospetto di liquidazione), determina una disponibilità mensile di circa € 1.500,00.” Rappresentava altresì di essere onerata del pagamento di una rata mensile di € 1.657,66 per il mutuo della propria abitazione nonché provvedere al mantenimento dei tre figli, e tutti studenti universitari e con lei conviventi. Queste le Per_1 Per_2 Per_3 conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE, revocare immediatamente l'assegno alimentare provvisorio concesso in favore del signor , per tutti i motivi esposti nella narrativa Parte_1
che precede, non sussistendone i presupposti;
in ogni caso, sempre in via urgente ed immediata, provvedere alla sua determinazione provvisoria, in un importo massimo di € 80,00 mensili, e ciò per le ragioni tutte esposte in premessa e da intendersi quivi integralmente trascritte;
- SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE ED URGENTE, revocare l'obbligo di versamento dell'assegno alimentare posto a carico dell'odierna resistente, signora e ciò per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- _1
NEL MERITO, E DEFINITIVAMENTE, in via principale respingere la domanda proposta dal signor
; in via subordinata, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento della Parte_1 spiegata richiesta, determinare la misura dell'assegno alimentare nell'importo massimo di € 80,00 mensili con suddivisione della suddetta somma pro quota, in capo a ciascuno dei figli del signor
, con esclusione, in ogni caso, della signora con ogni ulteriore Parte_1 _1
provvedimento necessario e/o presupposto;
- Vinte le spese di lite”.
Si costituiva altresì contestando lo stato di bisogno del ricorrente e rendendosi Controparte_6 disponibile a versare in favore del ricorrente la somma mensile di €.20,00. Queste le Parte_1
conclusioni "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini adito: IN VIA PRELIMINARE, per i motivi sopra dedotti, sospendere e/o revocare il provvedimento del Presidente del Tribunale di Rimini del
04/10/2024 con il quale era stato disposto provvisoriamente un assegno mensile per €.350,00. IN VIA
PRINCIAPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, che l'odierno Ricorrente non è in uno stato di necessità e conseguentemente respingere Parte_1
ogni richiesta nei confronti del Sig. IN VIA SUBORDINATA, per i motivi sopra Controparte_6
addotti, dichiarare che il Sig. è tenuto a versare al Ricorrente la Controparte_6 Parte_1 somma mensile di €.20,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. appresentava Controparte_6
Rimanevano contumaci e . CP_7 Controparte_5
Venendo al merito, la domanda risulta fondata e va pertanto accolta seppur nei limiti sotto indicati.
pagina 5 di 8 Dal tenore letterale del combinato disposto degli artt. 433 e 438 c.c. emerge chiaramente che i presupposti per il riconoscimento del diritto agli alimenti sono: 1) lo stato di bisogno;
2) l'impossibilità di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari;
3) la capacità economica dell'obbligato e
4) il vincolo relazionale.
Nel caso in esame, può ammettersi certamente la sussistenza di tali presupposti. Quanto ai primi due presupposti, infatti, è sufficiente osservare che l'attrice è persona ultraottantenne, completamente priva di risorse ad eccezione di una pensione sociale minima per €8.722,94 (Doc. n. 5) pari a circa € 730 mensili e che la stessa, a causa dell'età, è sicuramente priva di capacità lavorativa.
L'entrata modestissima rappresentata dalla pensione sociale è sicuramente insufficiente a coprire le spese di gestione dell'abitazione e a garantire al ricorrente una esistenza dignitosa, Il concetto di stato di bisogno, secondo l'opinione prevalente, va riferito alla mancanza dei mezzi necessari a soddisfare i bisogni primari dell'individuo: ciò si verifica non solo quando il soggetto è privo dei mezzi di sussistenza, ma anche quando manca di ciò che consente di condurre una vita dignitosa
Il ricorrente ha pertanto assolto al proprio onere probatorio avendo sufficientemente dimostrato di trovarsi in stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Quanto al requisito di cui al n. 4), è pacifico che i convenuti sono la moglie, separata solo di fatto e i figli del ricorrente,
Venendo, infine, al requisito di cui al n. 3), l'art. 438 secondo comma c.c. stabilisce che gli alimenti
“devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”: in proposito il Supremo Collegio ha affermato che lo stesso riconoscimento del diritto agli alimenti è subordinato al raffronto fra le rispettive condizioni economiche (cfr. Cass. 9432/94).
Nel concorso di più obbligati alla prestazione alimentare, ai sensi dell'art. 441 cod. civ., il giudice non è tenuto a ripartire fra i coobbligati in eguale misura l'assegno valutato sufficiente, allo stretto necessario, per il sostentamento dell'alimentando, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione stessa, in proporzione della sua capacità economica, e sempreché tutti abbiano tale capacità economica, sia pur diversamente graduata. Viceversa, nell'ipotesi in cui tutti i coobbligati, eccetto uno, non siano in grado di sopportare l'Onere "pro parte", l'obbligazione può essere posta in tutto o in parte a carico dell'unico obbligato economicamente capace. (Cass.. sez. 1, Sentenza n. 1767 del 15/03/1986).
Si ritiene che, alla luce delle condizioni reddituali e familiari come indicate in atti, deve certamente pagina 6 di 8 ritenersi sussistente l'obbligo alimentare in capo ai quattro figli del ricorrente, essendo questi ultimi in condizioni personali e patrimoniali migliori rispetto all'anziano padre e in grado di fornirgli quanto necessario per un'esistenza dignitosa.
Deve al contrario essere esclusa la moglie del ricorrente che, in relazione per l'età avanzata e per le patologie rappresentate, è sicuramente in condizioni personali e patrimoniali peggiore rispetto ai figli.
infatti, non possiede beni immobili ed è disabile, e considerata la sua età, non può _1
produrre reddito ulteriore rispetto alla pensione che percepisce e che verosimilmente è integralmente destinata al suo sostentamento, nonché a soddisfare le sue esigenze assistenziali e di cura, sicché, rispetto a quest'ultima, non ricorrono i presupposti per la previsione di un obbligo alimentare, non essendo la predetta in grado di sostenerne il peso economico.
Quanto al modo della somministrazione, deve necessariamente disporsi la corresponsione di un assegno alimentare, dal momento che nessuno degli obbligati si è dichiarato disponibile ad accogliere e mantenere il padre in casa propria.
Venendo alla misura dell'assegno, in mancanza di allegazioni specifiche circa le necessità di vita del ricorrente se non l'esigenza di far fronte alle spese di gestione della casa e dell'automobile oltre alle spese sanitarie non coperte dal SSN, ritiene questo Giudice che una somma mensile di €280 in aggiunta alla propria pensione, sia sufficiente a garantire al ricorrente una esistenza dignitosa.
Ciascun figlio sarà tenuto a versare in favore del padre l'importo di € 70 mensili.
Venendo alle spese del presente giudizio, i figli convenuti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di lite del ricorrente, anche della fase cautelare, nella misura liquidata in dispositivo e con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia, essendo la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
I rapporti tra le parti e la natura della controversia giustificano viceversa l'integrale compensazione delle spese tra il ricorrente e . _1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, pone a carico di , CP_7 CP_6
e un assegno alimentare di €70,00 ciascuno (per un
[...] Controparte_2 Controparte_5 totale di € 280 mensili), in favore del padre a partire dalla domanda, fatto Parte_1
pagina 7 di 8 salvo quanto già corrisposto a titolo di assegno alimentare provvisorio, da versare entro il giorno 1 di ogni mese sul conto intestato in via esclusiva allo stesso. Somme da rivalutare annualmente secondo l'indice istat;
condanna i convenuti , e in CP_7 Controparte_6 Controparte_2 Controparte_5
solido tra loro a rifondere al ricorrente le spese di lite, anche della fase cautelare, che si liquidano complessivamente in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge, con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002.
Compensa le spese di lite tra e Parte_1 _1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Rimini, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese Currò Dossi
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