Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00849/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02085/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2023, proposto da
DA ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
di decreto della Corte di Appello di Napoli depositato in data 21/4/2022 n. cronol. 1060/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato, in punto di fatto, che:
- con decreto decisorio in epigrafe la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, in favore della ricorrente l’importo di € 500,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda (21/3/2022) fino al soddisfo;
- il decreto veniva munito di formula esecutiva e così notificato al Ministero della Giustizia presso la sede reale;
- esso è passato in giudicato, come da certificato reso dalla cancelleria della Corte di Appello di Napoli del 16-7.12.2022 depositato in atti,-cfr. allegato 2 al ricorso- essendo spirato il termine per proporre opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 (“Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione”);
- poiché a tutt’oggi non è stato effettuato il pagamento dovuto, gli interessati hanno proposto il presente ricorso in ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo Regionale di dichiarare l’obbligo del Ministero resistente di conformarsi al giudicato di cui al decreto impugnato, di condannarlo a corrispondere le somme richieste assegnando un termine per adempiere, di nominare un Commissario ad acta che si sostituisca
all’Amministrazione ulteriormente inadempiente, nonché di condannare la medesima Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza e di pagare una somma aggiuntiva per l’eventuale ritardo nel pagamento ex art. 114 lett. e) c.p.a.
- il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con memoria formale senza effettuare alcuna contestazione in ordine alle notifiche degli atti;
alla camera di consiglio del 8 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
Ritenuto preliminarmente che il ricorso:
- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R.entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto:
a) è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
b) sono state presente a mezzo PEC le autodichiarazioni di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, cosiddetta legge di stabilità 2016, corredate dai documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori ed è decorso infruttuosamente il termine di sei mesi dalla presentazione delle stesse. Parte ricorrente ha, quindi, altresì assolto all’obbligo di
comunicazione ex art. 5-sexies della legge Pinto, in forza del quale “al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli
importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta”. In proposito, si rammenta che ai sensi del comma 2 del suddetto art. 5-sexies della legge n. 89/2001 l’autodichiarazione “ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione”;
Considerato che il Ministero intimato non ha dimostrato l’avvenuto pagamento (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n.12533/01);
Ritenuto, pertanto, che la domanda di esecuzione vada accolta e che, conseguentemente, vada dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nei termini indicati in dispositivo, nominandosi sin d’ora il Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, senza diritto al compenso;
Precisato, all’uopo, che il compenso del Commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015;
Ritenuto di dover ribadire che il Ministero della Giustizia è obbligato a effettuare il calcolo delle somme dovute per gli interessi legali fino al saldo;
Ritenuto che vada accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., così come richiesto nelle Conclusioni del ricorso, da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione
inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente);
Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio, che:
- le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 1103/2016);
- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle per l’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., in questi termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11.5.2010, n. 699; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22.12.2009, n. 1348; T.A.R. Campania, Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania, Napoli, n. 12998/2003; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2490/2001);
Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso vada accolto nei termini di cui sopra e che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vadano poste a carico dell’inadempiente Ministero e siano da liquidarsi nell’importo indicato in dispositivo in ragione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda),
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto azionato, adottando gli atti necessari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte, nonché alla corresponsione dell’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura sopra specificata;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta un dirigente della
Direzione affari giuridici e legali (DAGL) presso il Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG), struttura che gestisce il capitolo 1264 del ministero della giustizia per il pagamento dei creditori ex L Pinto ed è soggetto attuatore del piano straordinario PintoPaga ex art 1 co 817-819 L. 30.12.2024 n. 207 (L. finanziaria 2025). che provvederà in via sostitutiva a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, anche ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente, senza diritto al compenso;
-condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO