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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 13/02/2026, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2227/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4352/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240258843880000 CONTRIB UNIFIC
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1666/2026 depositato il Pag. 1 di 3 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 097 2024 0258843880 000, riferita come notificata in data 8 gennaio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli ha richiesto il versamento della complessiva somma di € 4.654,16 comprensiva di interessi e sanzioni a titolo di
“contributo unificato processo tributario” riferito all'anno 2019.
Si duole dunque il ricorrente di non avere ricevuto la notifica di alcun atto prodromico rispetto alla cartella di pagamento impugnata, comunque eccependo la prescrizione quinquennale della pretesa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 335/1995, così concludendo per il suo annullamento, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione in riferimento al merito della pretesa e rimettendosi alle difese dell'ente impositore.
È quindi intervenuto volontariamente l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma deducendo di avere provveduto alla notifica a mezzo PEC prima dell'invito al pagamento n. 12909 del 27 settembre 2019 per l'importo di € 1.508,75 e successivamente – a mezzo di raccomandata – dell'avviso di irrogazione di sanzioni n. 948 del 22 gennaio 2020 per l'importo di €
3.017,50 e che detti atti non erano stati impugnati, così concludendo per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni esposte a seguire.
Premesso che il Ricorrente_1 non ha affatto contestato né la debenza della pretesa, né la sua quantificazione, dalla lettura degli atti emerge che sia l'invito al pagamento, sia l'avviso di irrogazione delle sanzioni adottati dall'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Roma sono stati ritualmente notificati, rispettivamente – a mezzo PEC presso il domicilio eletto – nella data del 27 settembre 2019 e – a mezzo posta – nella data del 27 febbraio 2020. Dunque, non solo non corrisponde al vero la circostanza che nessun atto prodromico sia mai stato notificato al ricorrente, con conseguente consolidamento della pretesa, ma nessuna prescrizione –
Pag. 2 di 3 peraltro decennale – è comunque maturata, al che segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
1.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Roma, 10 febbraio 2026
Il giudice monocratico
NR ID LA
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Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4352/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240258843880000 CONTRIB UNIFIC
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1666/2026 depositato il Pag. 1 di 3 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 097 2024 0258843880 000, riferita come notificata in data 8 gennaio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli ha richiesto il versamento della complessiva somma di € 4.654,16 comprensiva di interessi e sanzioni a titolo di
“contributo unificato processo tributario” riferito all'anno 2019.
Si duole dunque il ricorrente di non avere ricevuto la notifica di alcun atto prodromico rispetto alla cartella di pagamento impugnata, comunque eccependo la prescrizione quinquennale della pretesa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 335/1995, così concludendo per il suo annullamento, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione in riferimento al merito della pretesa e rimettendosi alle difese dell'ente impositore.
È quindi intervenuto volontariamente l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma deducendo di avere provveduto alla notifica a mezzo PEC prima dell'invito al pagamento n. 12909 del 27 settembre 2019 per l'importo di € 1.508,75 e successivamente – a mezzo di raccomandata – dell'avviso di irrogazione di sanzioni n. 948 del 22 gennaio 2020 per l'importo di €
3.017,50 e che detti atti non erano stati impugnati, così concludendo per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni esposte a seguire.
Premesso che il Ricorrente_1 non ha affatto contestato né la debenza della pretesa, né la sua quantificazione, dalla lettura degli atti emerge che sia l'invito al pagamento, sia l'avviso di irrogazione delle sanzioni adottati dall'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Roma sono stati ritualmente notificati, rispettivamente – a mezzo PEC presso il domicilio eletto – nella data del 27 settembre 2019 e – a mezzo posta – nella data del 27 febbraio 2020. Dunque, non solo non corrisponde al vero la circostanza che nessun atto prodromico sia mai stato notificato al ricorrente, con conseguente consolidamento della pretesa, ma nessuna prescrizione –
Pag. 2 di 3 peraltro decennale – è comunque maturata, al che segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
1.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Roma, 10 febbraio 2026
Il giudice monocratico
NR ID LA
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