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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11962/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 11962/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
NARDUCCI CARLA e dall'avv. ROSSI EDOARDO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. DE PAOLA GABRIELE e dell'avv. LONGHITANO VINCENZO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: LE MUSSI, nato a [...] il [...]
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di p.c. depositato in data 09.05.2025)
“Voglia il Tribunale Ill.mo, - dato atto della mancata produzione in giudizio da parte della sig.ra
della certificazione unica 2025 (anno di imposta 2024), così come richiesto con Controparte_1 ordinanza del 4 luglio 2024, - a parziale modifica del decreto del Tribunale di Torino del 26 ottobre 2016, 1. disporre che il padre, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: • a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola
(o alle 10.30 in periodi non scolastici) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (in difetto alle ore 9.00 presso l'altro genitore); • durante la settimana in cui il figlio trascorre il week end con il padre: dal lunedì dall'uscita di scuola (in difetto dalle ore 16.30) fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola (in difetto alle ore 9.00 presso l'altro genitore); • durante la settimana in cui il figlio trascorre il week end con la madre: dal mercoledì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 16.30) sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (in difetto fino alle ore 9.00); • metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, e, in caso di disaccordo, negli anni pari dal 25 al 31 dicembre entro le ore 16.00 e negli anni dispari dalle ore
16.00 del 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
• tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e negli anni dispari il giorno del Lunedì dell'Angelo; • ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
• due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore (in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari);
2. disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio LE per il periodo in cui lo ha con sé, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento previsto dal decreto del Tribunale di Torino del 26.10.2016; 3. disporre che ciascun genitore si faccia carico al
50% ciascuno delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate trovando applicazione, in caso di disaccordo, il protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15.03.2016; 4. disporre che il genitore che non ha con sé il minore possa effettuare una videochiamata al giorno nella fascia oraria dalle ore 18.30 alle ore 19.30; 5. confermare, in punto affidamento e collocazione del minore, quanto disposto con decreto del Tribunale di Torino del 26 ottobre 2016, V.G. 10092/2016. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
Per parte resistente (foglio di p.c. depositato in data 12.05.2025)
“La sig.ra , ogni contraria domanda, istanza, eccezione rigettata, contrariis Controparte_1 reiectis, precisa le seguenti CONCLUSIONI. In via principale in via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di prova di cui alla Memoria ex art. 473-bis.17, comma
2, c.p.c. del 23.10.2023. Nel merito: Disporre che il sig. a parziale modifica del Parte_1 decreto del Tribunale di Torino del 25.10.2016: - versi un assegno di mantenimento per il figlio
LE nei confronti della sig.ra pari ad € 300,00, o nella veriore misura ritenuta Controparte_1 di giustizia;
- tenga il minore con sé secondo quanto previsto dal decreto del Tribunale di Torino del
25.10.2016 con un giorno in più alla settimana con il pernottamento, giorno da concordare in base alle rispettive esigenze, come da piano genitoriale depositato sub. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione del 3.10.2023; Sempre a parziale modifica del decreto del Tribunale di Torino del
25.10.2016, disporre che il minore trascorra: Nelle vacanze estive: due settimane consecutive con la madre e due settimane consecutive con il padre da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
Nelle vacanze natalizie: il 24.12.2023 con la madre, il giorno di Natale 25.12.23 con il padre dalle h. 10.30 ed il giorno di S. Stefano con la madre;
la sera del 31.01.2023 e il 01.01.2024 con la madre;
il giorno del 06.01.2024 con il padre. Dall'anno successivo: il 24.12.24 con la madre, il 25.12.24 con la madre, ed il Santo Stefano con il padre;
E così alternando tra padre e madre ogni anno, con apertura ad accogliere eventuali esigenze di portare il figlio in montagna da parte del padre nonché alle esigenze della madre. Altre Festività: Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, a partire da Pasqua 24 con il padre
e Pasquetta 24 con la madre;
Il 25.04.24 con la madre ed il 01.05 .24 con il padre, il 02.06.24 con la madre senza alcuna preclusione per la madre per acconsentire a che il minore trascorra periodi di vacanza lontano da Torino insieme al padre e viceversa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti
e onorari, oltre c.p.a. e imposte di legge.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra , non coniugati, i quali Parte_1 Controparte_1 hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 12.05.2023 a chiesto la modifica del decreto assunto Parte_1 da questo Tribunale in data 26.10.2016, quanto all'ampliamento del regime di visita padre - figlio ed alla revoca del contributo per il suo mantenimento, prevedendo un mantenimento diretto.
Si è costituita chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento per Controparte_1
LE in € 300,00 e la conferma delle visite padre-minore come da precedente decreto.
All'udienza del 14.12.2023 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta transattiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis e 91 c.p.c., che le parti si riservavano di valutare chiedendo breve rinvio.
Con memoria del 29.01.2024 parte ricorrente dichiarava di aderire alla proposta del Giudice;
mentre parte resistente, con memoria del 30.01.2024, dichiarava di non aderire ritenendola contraria all'interesse del minore. Alla successiva udienza, sentite le parti, il Giudice si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 4.07.2024, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, regolamentando il diritto di visita padre-minore e disponeva un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 200; rigettava altresì le prove orali e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.07.2025 venivano precisate le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione delle domande proposte.
Nel merito, occorre anzitutto rilevare che, in punto affidamento e collocamento prevalente del minore, non vi è richiesta di modifica del decreto del n. 1546/2016 del 26.10.2016.
Quanto al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, deve trovare confermare l'attuale regime di visita padre-minore, disposto con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 04.07.2024 e stabilizzatosi da oltre un anno: ciò al fine di garantire a LE, nel pieno rispetto del diritto alla bigenitorialità, un rapporto significativo e costante con entrambi i genitori, non essendo, per contro, state addotte, né emerse, ragioni concrete di pregiudizio per il minore derivanti dall'attuazione del suddetto calendario, tali da imporre una modifica dello stesso (in senso ampliativo, come richiesto da parte ricorrente, o restrittivo, come da istanza della resistente).
Quanto al mantenimento del figlio minore, ciascun coniuge – come noto- dovrà provvedere alle esigenze del figlio quando lo ha con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e tenuto conto dei periodi di permanenza della prole presso ciascun genitore, nonché degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto un contributo indiretto per il figlio a carico del padre.
In ordine alla sua quantificazione, occorre osservare che, dalla disamina delle ultime documentazioni reddituali versate in atti, si evince che il sig. percepisce dalla propria attività lavorativa la Pt_1 somma di € 1.900,00 mensili circa (calcolata su dodici mensilità; v. CU 2025 e 730-2024; estratti conti correnti); abita, unitamente alla compagna ed alla figlia nata nel 2022, in un Per_1 appartamento in locazione, del quale condivide le spese pari a circa € 710,00; percepisce il 50% dell'assegno unico per il minore (pari a € 116,00 mensili).
La sig.ra percepisce dall'attività lavorativa introiti di € 1.700,00 mensili circa (calcolati su CP_1 dodici mensilità; v. 730-2024; estratti conti correnti), vive in abitazione di proprietà (in relazione alla quale sostiene spese per la rata di mutuo di € 250,00 mensili), unitamente alla madre pensionata, percepisce il 50% dell'assegno unico (pari a € 116,00 mensili). In considerazione di quanto sopra, non risultando mutata la situazione economica delle parti come già valutata nel precedente provvedimento ex art. 473bis.22 c.p.c., ritiene il Collegio di dover confermare l'importo di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per il figlio, dovuto dal padre alla madre, ferma restando la partecipazione al 50% alle spese straordinarie.
Attesa la soccombenza reciproca delle parti – sulla modifica del regime di visita e sulla quantificazione del contributo al mantenimento – possono essere integralmente compensate tra le stesse le spese di lite, trattandosi, d'altro canto, di decisione assunta nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
In parziale modifica del decreto n. 1546/2016 del 26.10.2016:
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 10.30 in periodi non scolastici) sino alla domenica sera alle ore 19.00;
- durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10.30 in periodi non scolastici) con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno, nonché il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 e, nelle settimane, il cui weekend è di spettanza materna, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna entro le ore 14.30;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16:00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16:00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di
Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore (in caso di disaccordo: le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari);
- il genitore che non ha con sé il minore potrà effettuare una videochiamata al giorno nella fascia oraria dalle ore 18:30 alle ore 19:30;
Dispone che corrisponda a a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 Controparte_1 figlio, entro il 5 di ogni mese, a far data dalla costituzione in giudizio (ottobre 2023), l'assegno di €
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/08/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 11962/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
NARDUCCI CARLA e dall'avv. ROSSI EDOARDO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 dell'avv. DE PAOLA GABRIELE e dell'avv. LONGHITANO VINCENZO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: LE MUSSI, nato a [...] il [...]
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio di p.c. depositato in data 09.05.2025)
“Voglia il Tribunale Ill.mo, - dato atto della mancata produzione in giudizio da parte della sig.ra
della certificazione unica 2025 (anno di imposta 2024), così come richiesto con Controparte_1 ordinanza del 4 luglio 2024, - a parziale modifica del decreto del Tribunale di Torino del 26 ottobre 2016, 1. disporre che il padre, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: • a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola
(o alle 10.30 in periodi non scolastici) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (in difetto alle ore 9.00 presso l'altro genitore); • durante la settimana in cui il figlio trascorre il week end con il padre: dal lunedì dall'uscita di scuola (in difetto dalle ore 16.30) fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola (in difetto alle ore 9.00 presso l'altro genitore); • durante la settimana in cui il figlio trascorre il week end con la madre: dal mercoledì dall'uscita da scuola (in difetto dalle ore 16.30) sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (in difetto fino alle ore 9.00); • metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, e, in caso di disaccordo, negli anni pari dal 25 al 31 dicembre entro le ore 16.00 e negli anni dispari dalle ore
16.00 del 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
• tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e negli anni dispari il giorno del Lunedì dell'Angelo; • ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
• due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore (in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari);
2. disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio LE per il periodo in cui lo ha con sé, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento previsto dal decreto del Tribunale di Torino del 26.10.2016; 3. disporre che ciascun genitore si faccia carico al
50% ciascuno delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate trovando applicazione, in caso di disaccordo, il protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15.03.2016; 4. disporre che il genitore che non ha con sé il minore possa effettuare una videochiamata al giorno nella fascia oraria dalle ore 18.30 alle ore 19.30; 5. confermare, in punto affidamento e collocazione del minore, quanto disposto con decreto del Tribunale di Torino del 26 ottobre 2016, V.G. 10092/2016. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.”
Per parte resistente (foglio di p.c. depositato in data 12.05.2025)
“La sig.ra , ogni contraria domanda, istanza, eccezione rigettata, contrariis Controparte_1 reiectis, precisa le seguenti CONCLUSIONI. In via principale in via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di prova di cui alla Memoria ex art. 473-bis.17, comma
2, c.p.c. del 23.10.2023. Nel merito: Disporre che il sig. a parziale modifica del Parte_1 decreto del Tribunale di Torino del 25.10.2016: - versi un assegno di mantenimento per il figlio
LE nei confronti della sig.ra pari ad € 300,00, o nella veriore misura ritenuta Controparte_1 di giustizia;
- tenga il minore con sé secondo quanto previsto dal decreto del Tribunale di Torino del
25.10.2016 con un giorno in più alla settimana con il pernottamento, giorno da concordare in base alle rispettive esigenze, come da piano genitoriale depositato sub. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione del 3.10.2023; Sempre a parziale modifica del decreto del Tribunale di Torino del
25.10.2016, disporre che il minore trascorra: Nelle vacanze estive: due settimane consecutive con la madre e due settimane consecutive con il padre da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
Nelle vacanze natalizie: il 24.12.2023 con la madre, il giorno di Natale 25.12.23 con il padre dalle h. 10.30 ed il giorno di S. Stefano con la madre;
la sera del 31.01.2023 e il 01.01.2024 con la madre;
il giorno del 06.01.2024 con il padre. Dall'anno successivo: il 24.12.24 con la madre, il 25.12.24 con la madre, ed il Santo Stefano con il padre;
E così alternando tra padre e madre ogni anno, con apertura ad accogliere eventuali esigenze di portare il figlio in montagna da parte del padre nonché alle esigenze della madre. Altre Festività: Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, a partire da Pasqua 24 con il padre
e Pasquetta 24 con la madre;
Il 25.04.24 con la madre ed il 01.05 .24 con il padre, il 02.06.24 con la madre senza alcuna preclusione per la madre per acconsentire a che il minore trascorra periodi di vacanza lontano da Torino insieme al padre e viceversa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti
e onorari, oltre c.p.a. e imposte di legge.”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra , non coniugati, i quali Parte_1 Controparte_1 hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 12.05.2023 a chiesto la modifica del decreto assunto Parte_1 da questo Tribunale in data 26.10.2016, quanto all'ampliamento del regime di visita padre - figlio ed alla revoca del contributo per il suo mantenimento, prevedendo un mantenimento diretto.
Si è costituita chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento per Controparte_1
LE in € 300,00 e la conferma delle visite padre-minore come da precedente decreto.
All'udienza del 14.12.2023 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta transattiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis e 91 c.p.c., che le parti si riservavano di valutare chiedendo breve rinvio.
Con memoria del 29.01.2024 parte ricorrente dichiarava di aderire alla proposta del Giudice;
mentre parte resistente, con memoria del 30.01.2024, dichiarava di non aderire ritenendola contraria all'interesse del minore. Alla successiva udienza, sentite le parti, il Giudice si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 4.07.2024, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, regolamentando il diritto di visita padre-minore e disponeva un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 200; rigettava altresì le prove orali e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.07.2025 venivano precisate le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione delle domande proposte.
Nel merito, occorre anzitutto rilevare che, in punto affidamento e collocamento prevalente del minore, non vi è richiesta di modifica del decreto del n. 1546/2016 del 26.10.2016.
Quanto al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, deve trovare confermare l'attuale regime di visita padre-minore, disposto con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 04.07.2024 e stabilizzatosi da oltre un anno: ciò al fine di garantire a LE, nel pieno rispetto del diritto alla bigenitorialità, un rapporto significativo e costante con entrambi i genitori, non essendo, per contro, state addotte, né emerse, ragioni concrete di pregiudizio per il minore derivanti dall'attuazione del suddetto calendario, tali da imporre una modifica dello stesso (in senso ampliativo, come richiesto da parte ricorrente, o restrittivo, come da istanza della resistente).
Quanto al mantenimento del figlio minore, ciascun coniuge – come noto- dovrà provvedere alle esigenze del figlio quando lo ha con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e tenuto conto dei periodi di permanenza della prole presso ciascun genitore, nonché degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto un contributo indiretto per il figlio a carico del padre.
In ordine alla sua quantificazione, occorre osservare che, dalla disamina delle ultime documentazioni reddituali versate in atti, si evince che il sig. percepisce dalla propria attività lavorativa la Pt_1 somma di € 1.900,00 mensili circa (calcolata su dodici mensilità; v. CU 2025 e 730-2024; estratti conti correnti); abita, unitamente alla compagna ed alla figlia nata nel 2022, in un Per_1 appartamento in locazione, del quale condivide le spese pari a circa € 710,00; percepisce il 50% dell'assegno unico per il minore (pari a € 116,00 mensili).
La sig.ra percepisce dall'attività lavorativa introiti di € 1.700,00 mensili circa (calcolati su CP_1 dodici mensilità; v. 730-2024; estratti conti correnti), vive in abitazione di proprietà (in relazione alla quale sostiene spese per la rata di mutuo di € 250,00 mensili), unitamente alla madre pensionata, percepisce il 50% dell'assegno unico (pari a € 116,00 mensili). In considerazione di quanto sopra, non risultando mutata la situazione economica delle parti come già valutata nel precedente provvedimento ex art. 473bis.22 c.p.c., ritiene il Collegio di dover confermare l'importo di € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per il figlio, dovuto dal padre alla madre, ferma restando la partecipazione al 50% alle spese straordinarie.
Attesa la soccombenza reciproca delle parti – sulla modifica del regime di visita e sulla quantificazione del contributo al mantenimento – possono essere integralmente compensate tra le stesse le spese di lite, trattandosi, d'altro canto, di decisione assunta nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
In parziale modifica del decreto n. 1546/2016 del 26.10.2016:
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 10.30 in periodi non scolastici) sino alla domenica sera alle ore 19.00;
- durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10.30 in periodi non scolastici) con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno, nonché il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 e, nelle settimane, il cui weekend è di spettanza materna, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna entro le ore 14.30;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16:00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16:00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di
Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore (in caso di disaccordo: le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari);
- il genitore che non ha con sé il minore potrà effettuare una videochiamata al giorno nella fascia oraria dalle ore 18:30 alle ore 19:30;
Dispone che corrisponda a a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 Controparte_1 figlio, entro il 5 di ogni mese, a far data dalla costituzione in giudizio (ottobre 2023), l'assegno di €
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/08/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
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