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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Il giorno 27/01/2025, ore 9:40, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 1968/21 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Peria Giaconia per parte attrice che conclude come in citazione e note conclusive, discute brevemente la causa e chiede che venga decisa. Nessuno è presente per il Comune di Palermo.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 14:15, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1968/2021 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
1 , nata a [...] il [...] (CF , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Peria Giaconia
( giusta procura allegata all'atto di Email_1
citazione
ATTRICE
E
COMUNE DI PALERMO, C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina
n. 39 “Palazzo Rostagno”, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Cannarozzo
[... ( omune.palermo.it) per procura generale alle liti in Notaio Email_2
del 06/03/1998, rep. n. 11559 e determina dirigenziale del 21/04/2021 Per_1
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043
………………
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € 10.738,27, oltre interessi Parte_1
legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
➢ condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate in complessive € 3.818,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.554,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
➢ pone definitivamente a carico del Comune di Palermo le spese di CTU, come liquidate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.12.2021, la sig.ra Parte_1
ha chiesto la condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., del Comune di
[...]
Palermo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in €
15.580,62, ridotti ad € 9.629,73 nelle note conclusive, oltre rivalutazione monetaria e
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interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in Palermo il giorno 05.09.2019, alle ore 11:20 circa.
L'attrice ha esposto che quel giorno camminava a piedi lungo il marciapiedi di viale
Michelangelo in direzione Viale Lazio quando, giunta all'altezza del civico 2200, di fronte al supermercato e poco prima della caserma della Controparte_1
Guardia di Finanza, è rovinata a terra a causa di una buca, non visibile e non segnalata, riportando lesioni per le quali è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso di Villa
Sofia di Palermo ove le è stata riscontrata “frattura epifisi distale polso sinistro e contusione ginocchio destro”.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio defetto di legittimazione passiva e la nullità della citazione per indeterminatezza della dinamica;
nel merito ha rilevato l'infondatezza delle domande attrici e, in subordine, ha contestato il quantum debeatur chiedendo la riduzione delle pretese risarcitorie ex art. 1227 e 2056 c.c.
Espletata l'istruttoria mediante prova per testi e C.T.U. medico-legale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.10.2024 ove è stata interrotta sull'erroneo presupposto che il legale dell'amministrazione comunale fosse stata posta in quiescenza.
Con successivo ricorso il giudizio è stato riassunto e si è costituito il Comune di
Palermo insistendo nelle proprie difese, quindi la causa è stata rinviata per la discussione orale e la decisione all'udienza del 27.01.2025.
……………
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo pec al Comune di Palermo datata 18.11.2020
(cfr. doc. 7 allegata alla citazione).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Palermo e la conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, sul presupposto che il servizio di manutenzione e sorveglianza della rete viaria comunale è
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stato affidato a RAP s.p.a. con contratto di servizio del 6 agosto 2014 e ciò lo priverebbe di legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie attrici.
Nella fattispecie, il soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo è senz'altro il
Comune di Palermo in qualità di proprietario della rete stradale cittadina
In proposito, va precisato che la Suprema Corte ha espressamente chiarito
“L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al Comune per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che
l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art.
2051 c.c.” (cfr. Cass. 19/02/2013 n.4039; Cass. civ. 23/01/2009 n. 1691).
In definitiva, l'ente comunale è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, delle strade della città sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
L'amministrazione, in ogni caso, non ha provato che, in forza del contratto di servizio, la custodia della cosa, sia dal punto vista materiale che giuridico, era stata, con pieni poteri discrezionali e con i correlativi mezzi economici, trasferita a RAP;
anzi, dalla lettura delle clausole contrattuali (v. art. 12) emerge proprio il contrario, cioè che l'amministrazione comunale, per garantire l'adempimento degli obblighi assunti da
RAP per lo svolgimento dei servizi pubblici affidati, ha assoggettato tali attività al controllo del Settore comunale competente o di struttura all'uopo individuata
Risulta, pertanto, priva di consistenza la difesa formulata dal Comune di Palermo secondo cui la legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria attrice spetterebbe unicamente a RAP s.p.a. che, peraltro, non ha neanche chiamato in giudizio.
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…………
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dall'amministrazione convenuta, fondata su una asserita indeterminatezza della domanda.
Per aversi nullità della citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164
c.p.c., è necessario che il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
L'identificazione dell'oggetto della domanda non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere le conclusioni ma va estesa anche alla parte espositiva del contenuto dell'atto di citazione e della documentazione ad esso allegata, producendosi la nullità solo quando vi è una carenza assai grave quale l'omissione, la mancanza o la assoluta incertezza della domanda. Ne consegue, pertanto, che laddove dall'esame dell'atto emergono, in maniera chiara ed incontrastata, sia l'oggetto della domanda sia le ragioni di diritto che l'attore ha inteso porre a fondamento delle proprie pretese sia l'esposizione dei fatti, non può dichiararsi la nullità della citazione che deve, ad ogni modo, considerarsi sanata quando il convenuto medesimo si sia costituito e difeso nel merito, articolando ed assumendo prove, con ciò dimostrando di aver capito le ragioni del suo coinvolgimento in giudizio (cfr. Cass. 15/05/2013 n. 11751; Cass. 22/05/2012
n. 8077; Cass. 25/11/2003 n. 17941).
Orbene, nella fattispecie in esame, non può parlarsi di nullità della citazione atteso che dall'esame complessivo dell'atto introduttivo si evince che parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, interessi e rivalutazione monetaria (petitum) riportati a seguito del sinistro avvenuto in Palermo lungo il marciapiedi di viale Michelangelo in direzione Viale Lazio, all'altezza del civico 2200, di fronte al supermercato e poco prima della caserma della Controparte_1
Guardia di Finanza ed ha allegato documentazione in forza della quale ha richiesto la somma di € 15.580,62 per responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 e 2043 c.c.
(causa petendi); in ogni caso l'amministrazione convenuta si è costituita e difesa nel merito con ciò dimostrando di aver capito compiutamente la domanda attrice.
…………
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Nel merito, in punto di diritto, va evidenziato che, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c. applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c.
In particolare, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr. Cass.
26/04/2013 n. 10096 e Cass. 5/08/2010 n. 18204).
Allorquando, invece, viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. 13/01/2015 n. 295 e Cass.
13/07/2011 n. 15389).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016 n.
12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
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21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass. 26/05/2014, n. 11661; Cass.
13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi
(che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 20/11/2020 n. 26524;
Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 19/03/2018 n. 67035).
In altri termini “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.
18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato al suddetto onere probatorio alla luce delle deposizioni dei testi, sig.ri e da considerarsi attendibili in quanto hanno Testimone_1 Testimone_2 assistito all'evento dannoso, non sono in rapporto di parentela o dipendenza con le parti e le dichiarazioni dagli stessi rese sono precise e non contraddittorie tra loro e con le altre risultanze probatorie.
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Invero, i testi hanno confermato che in data 05/09/2019, alle ore 10.15 circa, la sig.ra camminava sul marciapiedi di viale Michelangelo in direzione viale Parte_1
Lazio quando, giunto nei pressi del civico 2200, di fronte al supermercato , è CP_1
rovinata a terra a causa di una buca;
inoltre, hanno riconosciuto il luogo del sinistro nelle foto che sono state loro mostrate.
In particolare, il teste ha precisato: “…sono a conoscenza della detta Tes_1
circostanza in quanto proprio in quel momento uscivo dal supermercato per fare acquisti, preciso che la buca ancora non è stata riparata. La buca era grande più di mezzo metro e profonda circa 4 cm. Io mi trovavo a distanza dall'attrice di circa due metri mentre davanti alla stessa non c'erano altre persone. Quella mattina tutto il marciapiede era pieno di cartacce e fogliame e molte delle stesse si erano accumulate dentro la buca. L'attrice aveva in mano un sacchetto della spesa. L'attrice cadendo, per pararsi, ha appoggiato le mani a terra e dopo la caduta lamentava dolore al polso, inoltre aveva escoriazioni varie perché a terra c'erano ”. Per_2
La teste a aggiunto: “…sono a conoscenza dell'accaduto in quanto mi trovavo Tes_2 dietro l'attrice poiché stavo uscendo dalla La buca era grande circa mezzo CP_1 metro, non ricordo se davanti l'attrice vi erano altre persone, questa aveva in mano una borsa da passeggio ma non ricordo se avesse anche un sacchetto della spesa.
Aggiungo che la signora è caduta in avanti, mi sono avvicinata per dare Pt_1
soccorso e la stessa ho sentito che lamentava dolore alle ginocchia ed al braccio.
Confermo il capitolo b), ricordo che sia sul marciapiede che dentro la buca vi erano tantissime foglie e cartacce…io stessa ho accompagnato con la mia auto l'attrice al
Pronto Soccorso” (cfr. verbale udienza 23.06.2023).
È stata, pertanto, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità CP_ causale ad un bene di proprietà dell' convenuto che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza a causa della presenza della buca nel marciapiede, non segnalata e non visibile.
“In tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada da danno cagionato al pedone caduto in una buca a causa di una sua condotta negligente, è sempre onere della Pubblica Amministrazione dimostrare, da un lato, di essersi attivata per evitare le
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situazioni di pericolo ai fruitori della strada;
dall'altro lato, che il comportamento colposo della vittima, avendo i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, poteva assurgere a caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.” (cfr.
Cass. 20/11/2020 n. 26524).
Nella fattispecie, l'amministrazione convenuta per escludere la sua totale responsabilità avrebbe dovuto provare che la presenza della buca non era circostanza conoscibile o tempestivamente eliminabile o segnalabile ai passanti.
Tale prova non è stata fornita.
Dalla documentazione fotografica in atti, si evince che la buca è il frutto del degrado del marciapiede risalente negli anni, dunque, costituiva uno stato di pericolo già da tempo;
inoltre non risulta che la buca fosse stata segnalata.
L'amministrazione proprietaria della strada non ha dimostrato, neanche, l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di sua proprietà avente i caratteri del “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ciò detto, va osservato che nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che " In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2
c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass.16/02/2021 n. 4035).
Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c.
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“Stante la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia di cui all'art.
2051 c.c., la condotta del danneggiato rileva solo nella misura in cui costituisca un caso fortuito, con caratteri tali da costituire essa la causa del danno. Cosicché in caso di interazione tra la cosa e la condotta del danneggiato, quest'ultima affinché sia idonea ad escludere totalmente l'oggettività della responsabilità della cosa deve essere imprevedibile e non prevenibile tanto da essere causa stessa del danno. Tale situazione non può ritenersi ricorrente in caso di caduta del pedone in una buca stradale, in quanto l'evento caduta non è imprevedibile ed imprevenibile rispetto ad una buca del manto stradale” (cfr. Cass. 16/12/2022 n. 36901; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 12/11/2020 n.
25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315).
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame non si rinviene alcuna prova che possa far presumere un comportamento colposo, neppure parziale, dell'attrice atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento dannoso inducono a ritenere che questa non potesse in alcuno modo evitare l'accaduto.
Infatti, pur se l'infortunio si è verificato in una mattina estiva (ore 10:30 circa), quindi in presenza di condizioni di ottima visibilità, la caduta è avvenuta mentre l'attrice non poteva notare in tempo la buca ubicata sul marciapiede atteso che nella stessa, come hanno dichiarato i testi, si erano accumulate cartacce e fogliame.
Conseguentemente, l'attrice non era in grado di avvistare l'irregolarità presente nel piano di calpestio del marciapiede e di prevenire l'accaduto atteso che la buca non era visibile ed il pericolo, dunque, non era prevenibile.
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Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda dell'attrice va accolta ed il
Comune di Palermo va condannato a risarcire i danni dalla stessa sofferti in conseguenza del sinistro.
………………
Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili all'attrice, va precisato che le SSUU della Suprema Corte con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. ed ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva.
Conseguentemente nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo.
“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza
n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti “ (Cass. 20/05/2016 n. 10414).
Va evidenziato che il Supremo Collegio ha affermano che la voce di danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è autonoma e non assimilabile al danno biologico stricto sensu, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza
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applicare l'aumento automatico previso dalle tabelle stesse (cfr. Cass. 10/11/2020 n.
25164; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 28989/2019).
Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.
Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico – relazionale (cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164).
Va evidenziato, inoltre, che “L'accertamento e la liquidazione del danno morale
(sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di
"personalizzazione" del danno biologico : ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie
"specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 2788 del 31/01/2019): si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perdita- sulla capacità biologica, risultando dunque la
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"personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale)” (cfr. Cass. 26/05/2020 n. 9865).
In altre parole, la personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare nocumento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire.
Per la Suprema Corte non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non quando questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.
Alla luce delle superiori considerazioni è evidente che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e quindi dovrà essere il giudice a procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al complessivo ristoro del danno.
Orbene, nella liquidazione di tale voce di danno, avente natura essenzialmente equitativa e l'equità deve essere intesa come parità di trattamento, va applicato il criterio del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Nella fattispecie, le lesioni riportate dall'attrice nell'occorso (Frattura epifisi distale polso sinistro e contusione ginocchio destro) hanno provocato una inabilità temporanea assoluta delle attitudini del soggetto di 1 giorno, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 75% di 30 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 50% di 20 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al
25% di 15 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 5% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati;
argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti (cfr. relazione della C.T.U., dott. . Persona_3
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Pertanto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. 22/11/2023 n. 32373; Cass.
7/7/2011 n. 12408; Cass. 30/6/2011 n. 14402), parte attrice ha subito un danno non patrimoniale di carattere permanente che, tenuto conto della invalidità del 5% e dell'età della stessa all'epoca del sinistro (73 anni), va quantificato in € 5.573,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 1.177,00 (senza considerare l'aumento del 25% per il danno morale).
Infatti, non va riconosciuto il danno morale in quanto non è stato provato che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali né va applicato alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal C.T.U., va riconosciuta – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 4.283,75
(115,00+2.587,50+1.150,00+431,25) in valori attuali.
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attrice per danno non patrimoniale ammonta ad € 9.856,75 su cui vanno applicati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi (cioè l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno, conformemente al noto principio enunciato dalle SSUU della
Cassazione con sentenza 17/02/1995 n. 1712.
Sulla scorta di tali dati, all'attrice spetta la somma complessiva, espressa in valore attuale ed interessi calcolati ad oggi, di € 10.738,27, il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
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In ultimo, in base al principio della soccombenza, l'amministrazione convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali ivi comprese le spese di CTU, anticipate dall'attrice.
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n.
147/22, facendo riferimento ai valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da €
5.200,01 fino a € 26.000,00, ridotti del 30% tenuto conto del valore della causa e della non complessità della controversia.
Così deciso in Palermo, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
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