Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01719/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- dell'avviso orale emesso dalla Questura di Catanzaro in data 22.07.2021 e notificato il 12.08.2021 (allegato nr. 1);
- della proposta della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- del 12.07.2021 sottesa e richiamata nell'avviso orale;
- di ogni atto ad essi presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna l’avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro in data 22.07.2021, sul presupposto che lo stesso coltiva “frequentazioni controindicate ed è gravato da precedenti di polizia che lasciano ragionevolmente desumere che sia dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica”, deducendo l’assenza dei presupposti previsti dalla legge.
Resiste il Ministero dell’interno.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, il presupposto dell’avviso orale consiste nella condotta del destinatario, tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati (cfr. Tar Lazio, n. 1882/2018).
A tal fine, il giudizio sulla pericolosità sociale non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche indizi tali da indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi.
Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame dell’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011 (cfr. Cons. Stato, n. 1859/2016).
Tanto premesso, i precedenti di polizia per lesioni personali ed indebita percezione del reddito di cittadinanza a carico del ricorrente, nonché il fatto che lo stesso, in data 18.05.2021, sia stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ed associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, denotano elementi di fatto sufficienti a sostenere il giudizio prognostico di carattere probabilistico e rilevano nella misura in cui portano a ritenere più probabile una possibile futura condotta illecita.
Un siffatto apprezzamento rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode l’autorità di pubblica sicurezza e che consiste nel valutare la complessiva personalità del richiedente, ai fini di un’efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27/07/2012, n. 4278).
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Katiuscia Papi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.