Art. 4.
Gli agenti del ramo esecutivo distaccati agli uffici, che si trovano nelle condizioni di utilizzazione agli uffici stessi di cui all'art. 1, ma che non sono provvisti del titolo di studio per poter prendere parate al concorso previsto dal citato articolo potranno ottenere il cambio della qualifica di cui sono attualmente rivestiti in altra corrispondente del personale subalterno degli uffici a decorrere, agli effetti della carriera, dalla data del distacco continuativo ed agli effetti finanziari dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Nell'attuazione del provvedimento di cui al precedente comma, salvo il naturale sviluppo di carriera, non si potra' andare oltre la qualifica di commesso.
Gli agenti del ramo esecutivo distaccati agli uffici, che si trovano nelle condizioni di utilizzazione agli uffici stessi di cui all'art. 1, ma che non sono provvisti del titolo di studio per poter prendere parate al concorso previsto dal citato articolo potranno ottenere il cambio della qualifica di cui sono attualmente rivestiti in altra corrispondente del personale subalterno degli uffici a decorrere, agli effetti della carriera, dalla data del distacco continuativo ed agli effetti finanziari dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Nell'attuazione del provvedimento di cui al precedente comma, salvo il naturale sviluppo di carriera, non si potra' andare oltre la qualifica di commesso.