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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/10/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 699/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 P.IVA_1
COLETTI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maria Controparte_1 P.IVA_2
LI e dall'avv. Federica TIBO entrambi del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 22/24 del 19 gennaio 2024 in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda proposta da nei confronti di avente ad oggetto Parte_1 CP_1 la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 14.000,00 o comunque di quella minore o maggiore accertata in corso di causa, quale ristoro dei danni derivanti dall'inadempimento dell'obbligazione assunta per la riparazione del veicolo AUDI A5 tg DR862JE.
1.2. La sentenza ha innanzitutto riproposto le prospettazioni delle parti nei termini di seguito indicati.
1 Secondo la ditta attrice, infatti, subito dopo il ritiro del veicolo, avvenuto in data 30 marzo 2018, è stato avvertito un “tremolio ed un battito anomalo”, mai riscontrato in precedenza da attribuirsi, come peraltro meglio accertato dalla diagnosi eseguita da una ditta di fiducia presso cui il mezzo è stato successivamente ricoverato, ad un problema all'apparato motore(segnatamente al cilindro 2 del comparto 1), per un'inadeguata o comunque insufficiente lubrificazione dovuta a carenza d'olio.
La versione dei fatti fornita, invece, dalla convenuta si è rivelata diametralmente opposta in quanto è stata contestata, tanto sul versante dell'an che su quello diverso del quantum debeatur, la fondatezza della pretesa risarcitoria.
A tale riguardo, con riserva ovviamente di meglio argomentare nel prosieguo, ha CP_1 rappresentato che l'intervento di riparazione sul veicolo, che ha comunque interessato la pompa dell'acqua, è avvenuto a distanza di un mese circa dal primo transito in officina dello stesso.
In tale lasso temporale, la vettura è stata utilizzata dalla controparte che ha consumato un considerevole numero di chilometri.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere così sintetizzate:
- in punto di rito, è stata rilevata la tardiva contestazione della rappresentazione dei fatti della parte convenuta in quanto vi ha provveduto (con evidenti conseguenze in termini di non Parte_1 contestazione ai sensi dell'art. 115 cpc) soltanto in sede di memoria di replica così precludendo, in palese violazione del principio del contraddittorio, alla controparte di poter adeguatamente controdedurre;
- per tale ragione, non si è tenuto conto di quanto contenuto nella citata memoria di replica;
- quanto al merito, la domanda risarcitoria deve ritenersi sfornita dell'indispensabile riscontro probatorio relativamente alla dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta posta in essere da ed il danno all'apparato motore;
CP_1
- in particolare, nella valutazione dei fatti, deve tenersi conto che l'intervento di riparazione eseguito
è intervenuto a distanza di un mese dalla prima diagnosi;
- in tale orizzonte temporale, risulta documentalmente comprovato un impiego del veicolo con una percorrenza di circa 5.000 chilometri nonostante fosse stato sconsigliato il suo utilizzo;
- i lavori eseguiti non hanno alcuna attinenza con il difetto riscontrato e comunque non è stata raggiunta la prova di tale nesso che peraltro non può desumersi neppure dalla diagnosi eseguita da altra ditta che ha soltanto accertato il problema, ma non la sua origine;
- anche a voler prescindere dalla prova del nesso causale, il risarcimento non sarebbe dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 comma 2 c.p.c.;
2 -a difettare risulta in ogni caso la prova del danno emergente subito, atteso che dal preventivo prodotto
(peraltro eseguito in favore di un soggetto terzo) non si evince la corrispondenza con il danno come diagnosticato né il prezzo ivi indicato è riconducibile alla somma richiesta in giudizio, per cui anche la c.t.u. chiesta dall'attrice si presenta esplorativa e, dunque, meritevole di rigetto;
1.4. La pronunzia del tribunale aquilano è stata tempestivamente impugnata da Parte_1 mediante l'articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato la violazione degli articoli 183 cpc e 190 cpc in quanto non corrisponde al vero che le contestazioni in ordine alla ricostruzione fornita dalla parte convenuta sono state svolte per la prima volta soltanto in sede di memoria di replica in quanto già nei precedenti scritti difensivi e quindi ritualmente ciò è avvenuto come peraltro ampiamente desumibile dalla disamina degli atti di causa.
Con il secondo motivo, l'appellante ha, in buona sostanza, lamentato l'omessa valutazione degli elementi istruttori (peraltro di chiara connotazione documentale) emersi nel corso del giudizio.
In particolare, secondo la tesi di nella nota inviata, a mezzo posta elettronica, a Parte_1
per l'attivazione della polizza assicurativa a suo tempo sottoscritta per la copertura Controparte_2 degli interventi di riparazione, vi sarebbe stata l'ammissione della mancata installazione della pompa dell'acqua (in quanto i lavori dovevano essere ancora completati) e l'assenza di olio al motore.
L'ultima doglianza, peraltro logicamente strettamente connessa alla precedente, si è appuntata essenzialmente sull'errata valutazione operata dal primo giudice in ordine all'ammissione della CTU che pertanto non può ritenersi esplorativa, ma al contrario un indispensabile elemento per meglio riscontrare ed anche quantificare (atteso che comunque la domanda ha investito anche un importo diverso, maggiore o minore, di quello di € 14.000) il danno subito.
La società appellata, da par suo, nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dei canoni, disciplinati dall'art. 342 cpc, dell'atto di citazione e supportando tale opzione interpretativa con il richiamo a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (trattasi nello specifico della sentenza delle Sezioni Unite n. 27199).
Nel merito, in ogni caso, l'appellata ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
3 2. In assenza di questioni preliminari (quella sull'inammissibilità del gravame deve ritenersi assorbita dall'esito del giudizio), la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
I motivi, in quanto diversi fra loro, vanno esaminati partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1.Il primo profilo di doglianza è fondato e pertanto deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.
A ben vedere, difatti, l'odierna appellante, già in sede di prima memoria ex art 183 comma VI cpc ha preso posizione sulle argomentazioni svolte nella comparsa di costituzione avendo rappresentato “
Le infondate e pretestuose contestazioni operate dalla nella propria comparsa di Parte_2 costituzione e risposta si scontrano inevitabilmente con la documentazione in atti di parte attrice.
Ed invero, quanto asserito dalla difesa convenuta non appare supportato da alcuna documentazione in quanto la stessa si limita a riferire di presunte e non provate comunicazioni al Sig. titolare CP_3 della , della presenza di rilevanti guasti al motore che lo stesso avrebbe rifiutato di Parte_1 far riparare. Peraltro, la medesima convenuta afferma che quando l'autovettura è entrata in officina veniva effettuato “esclusivamente la riparazione della pompa dell'acqua e del manicotto scambiatore, con sostituzione dei pezzi danneggiati” e “non effettuava ulteriori diagnosi rispetto a quella già compiuta il 23 febbraio” pur avendo, a suo dire, invitato il Sig. a non utilizzare CP_3
l'autovettura in attesa dei pezzi di ricambio (Sic!!).
Nulla, altresì, dice la difesa convenuta sul silenzio serbato dalla alle diffide inoltrate Parte_2 dal Sig. e rimaste prive di riscontro ed alla circostanza che l'autovettura e rimasta CP_3 danneggiata presso l'autofficina della senza che venisse effettuato alcun intervento.”. Pt_2
Per converso, nella memoria di replica ha specificato “ A pag. 2 - 3 della comparsa Parte_1 conclusionale avversaria la difesa della afferma “… …La effettuava i CP_1 CP_1 lavori concordati con il sig. provvedendo alla sostituzione dei pezzi danneggiati, come CP_3 risulta dalla fattura n. 199 del 30 marzo 2018 … Al riguardo, giova precisare che l'intervento realizzato ha riguardato unicamente la riparazione delle problematiche evidenziate in occasione del primo ricovero in data 23 febbraio, mediante la sostituzione dalla pompa dell'acqua, della guarnizione di tenuta e dell'anello di tenuta paraolio dell'albero motore lato puleggia, essendo essi gli unici interventi autorizzati dal sig. in assenza di copertura in garanzia. La vettura veniva CP_3 riconsegnata al in data 30 marzo 2018…”. Tale affermazione appare non veritiera ed è CP_3 dimostrata per tabulas dalla fattura n. 199 del 30 marzo 2018. Ed invero, nella predetta fattura
4 risulta assolutamente mancante la sostituzione dell'olio motore che visti gli interventi eseguiti sarebbe dovuta essere una delle voci presenti”.
Da quanto sin qui esposto, possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- Nella prima memoria ex art 183 cpc l'appellante ha contestato la versione fornita dalla controparte ritenendola priva di pregio (la fondatezza di tale deduzione è rimessa alla valutazione del merito della controversia) in quanto non supportata, a suo giudizio, da alcun riscontro probatorio;
- Con la memoria di replica, la stessa parte ha preso posizione su uno specifico passaggio della comparsa conclusionale chiarendo o meglio ribadendo le ragioni per cui le argomentazioni svolte non possono ritenersi decisive;
- Secondo la posizione univoca della giurisprudenza, la finalità della memoria di replica è controdedurre alla comparsa conclusionale sicchè soltanto ove si travalichi tale perimetro contenutistico se ne può disporre lo stralcio ed il suo contenuto può essere espunto dal materiale utilizzabile ai fini della decisione;
- Nella fattispecie, poi, la memoria di replica ha riguardato comunque la valutazione del materiale documentale ritualmente acquisito agli atti e sul quale le parti hanno interloquito nel corso del giudizio;
- Ne deriva l'assenza, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, di una concreta violazione del contraddittorio e, scendendo ancor più nel dettaglio, delle prerogative della odierna appellata;
- Per tali essenziali ragioni, il primo motivo deve trovare accoglimento;
3.2.1. La fondatezza del primo profilo di censura non è destinata però a riverberare conseguenze sul merito della vicenda che ci occupa e pertanto l'appello proposto da deve ritenersi Parte_1 infondato così da dover essere rigettato.
Ai fini di un corretto inquadramento in diritto della controversia deve rilevarsi che:
- Non è in contestazione l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti in causa sussumibile all'interno dello schema tipico del contratto di prestazione d'opera o comunque di appalto;
- La domanda proposta da va qualificata alla stregua di un'azione di risarcimento Parte_1 danni da inadempimento contrattuale;
- Ed infatti, secondo la prospettazione della suddetta società, l'intervento di riparazione sulla vettura AUDI A5 tg DR862JE non è stato correttamente eseguito tant'è vero che subito dopo il ritiro si è verificato un problema consistente nel tremolio e nel battito anomalo cilindro, mai
5 avvertito in precedenza ed eziologicamente collegato all'insufficiente lubrificazione dello stesso;
- Secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, grava a carico della parte che agisce per il risarcimento fornire la prova del danno sofferto e quindi del nesso eziologico tra la condotta e l'evento secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non);
- In altri termini, si vuol significare che “In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. (Cassazione civile sez. III 03 dicembre 2015
n. 24632);
- Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “Costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui anche in caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso) (Cass. Sez. 6 - 3, n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 - 01). In materia di responsabilità professionale, tali principi sono stati affermati dalla nota decisione n. 18392 del 2017 di questa Corte. Riguardo all'onere della prova (anche) quando è dedotta una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, grava sul danneggiato dimostrare il nesso di causalità, tra evento dannoso e la condotta anche omissiva del contraente. Spetta, invece, a quest'ultimo dimostrare (ma solo dopo la dimostrazione del nesso causale da parte dell'attore) che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile. La decisione citata descrive il doppio ciclo causale. Il primo, che consiste nella dimostrazione del nesso eziologico ed è a carico dell'attore danneggiato;
il secondo, che individua l'onere probatorio a carico del presunto inadempiente, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso. L'evento di danno è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Esiste, quindi, un "tronco comune" delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali. Sia nella responsabilità contrattuale, che in quella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale” (cfr Cass Civ, Sez III, 14.4.2025 n.
9721);
6 3.2.2. Sul versante in fatto, invece, è possibile affermare che:
- Nel mese di febbraio 2018, la vettura oggetto di causa (che all'epoca segnava km 174.790) è stata portata presso che nella circostanza ha redatto un preventivo per far CP_1 fronte alla perdita di acqua e olio con la indicazione della sostituzione della pompa dell'acqua;
- Per tale tipo di intervento è stata chiesta l'attivazione della garanzia assicurativa con che, però, con nota del marzo 2018, ha dichiarato che il suddetto intervento non CP_4 rientrava nella garanzia;
- La vettura è stata certamente ricoverata una seconda volta presso nel periodo CP_1 compreso tra il 26 ed il 30 marzo 2018;
- Nella circostanza sono stati eseguiti interventi di riparazione per i quali la suddetta società ha emesso la fattura n. 199 del 30 marzo 2018 dell'importo di € 1.495,63;
- Nella descrizione dei lavori risulta la sostituzione della pompa dell'acqua, del manicotto scambiatore nonché l'installazione del decantatore olio motore ovvero di un sistema finalizzato a proteggere da perdite di olio;
- Nel pomeriggio del 30 marzo 2018, certamente dopo che la vettura era stata ritirata, si è verificato un ulteriore problema che ha provveduto a rappresentare ancora CP_1 una volta a;
sono state a tal fine prodotte due comunicazioni a mezzo posta CP_4 elettronica;
una prima delle ore 16,32 in cui è stata rappresentata la rumorosità proveniente dalla bancata 1 per probabile cilindro 2 mal funzionante;
una seconda delle ore 18,32 in cui è stata specificata la persistenza del rumore nonostante l'avvenuta sostituzione della pompa dell'acqua;
- Nella diagnosi dell'aprile 2018 della ditta Mastropietro è riportata la rilevazione del battito di una bronzina al cilindro n. 2;
- È stato prodotto, ai fini della prova del danno, un preventivo non intestato alla ditta appellante e con tutta probabilità redatto da Piemme auto con indicazione di un importo finale (per interventi che certamente riguardano il motore) di circa 21.600 euro comprensivo di sorte capitale ed accessori;
3.2.3.Dall'insieme delle considerazioni svolte, allora, possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- L'oggetto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti (alla luce del chiaro contenuto del preventivo del mese di febbraio 2018) è rappresentato dalla sostituzione della pompa dell'acqua e del manicotto scambiatore;
7 - La prestazione in effetti eseguita una riguardato tale tipologia di intervento ed un indice rivelatore in tal senso è certamente costituito dalla fattura n. 199 del 30 marzo 2018 in cui tali lavorazioni sono state descritte;
- Ciò nondimeno risulta dal materiale documentale versato in atti, che successivamente al ritiro del veicolo Audi A5 tg DR862JE è stato lamentato un ulteriore problema tecnico consistente nel tremolio e nel battito anomalo del cilindro;
- La società appellata ha preso atto di quanto rappresentato dalla controparte limitandosi ad invocare anche per tale ulteriore problema meccanico la copertura della garanzia con
; CP_4
- Nella seconda mail inviata proprio nella giornata del 30 marzo 2018 risulta specificato l'avvenuto cambio della pompa dell'acqua;
- Nel mese di aprile 2018, a seguito della diagnosi effettuata da un altro meccanico è stato accertato il battito di una bronzina del 2 cilindro senza tuttavia fornire alcuna indicazione quanto alla genesi di tale fenomeno;
- Soltanto in sede di giudizio, ha attribuito tale episodio all'assenza di olio Parte_1 nel motore;
- Il quadro così tratteggiato non consente (dovendosi di conseguenza condividere integralmente il percorso argomentativo del primo giudice) di attribuire in capo alla alcun CP_1 inadempimento in quanto non è risultato dimostrato che l'oggetto dell'attività di riparazione svolta riguardasse anche la sostituzione o comunque la verifica dell'olio motore;
- Ad ogni buon conto, poiché, per stessa pacifica ammissione dell'odierna appellante il problema indicato nel libello introduttivo del giudizio e successivamente confermato dalla diagnosi eseguito dall'Officina Mastropietro, si è verificato per la prima volta subito dopo il ritiro del veicolo, risulta inverosimile che un'eventuale difetto di lubrificazione del motore abbia potuto manifestarsi immediatamente dopo la messa in strada della vettura;
- Nella valutazione della vicenda, inoltre, non può non tenersi in debita considerazione che già nel mese di febbraio 2018, il mezzo era stato portato presso la e nella CP_1 circostanza era stata effettuata una diagnosi con tanto di preventivo circoscritto alla sostituzione della pompa dell'acqua; a partire dal quel momento e sino al secondo accesso dopo un mese, la vettura ha percorso circa 5.000 km e quindi una distanza certamente significativa che ben potrebbe avere inciso nell'accentuazione o comunque nell'aggravamento del problema;
- A tali considerazioni che certamente assumono rilevanza in ordine al profilo dell'an, deve poi aggiungersi con riguardo al diverso profilo del quantum debeatur che tutta la prospettazione
8 della su un preventivo che però per una serie di ragioni non può Parte_3 considerarsi attendibile ai fini della prova del danno patrimoniale sofferto;
si è, difatti, in presenza di un documento che ancorchè redatto da Piemme Auto, concessionaria del gruppo non contiene alcun riferimento al veicolo per cui è causa;
CP_5
3.3.A questo punto è possibile passare allo scrutinio dell'ultimo motivo di gravame che, come già anticipato ha investito il rigetto della richiesta di CTU.
Anche su tale profilo della vicenda, le argomentazioni del primo giudice devono essere integralmente condivise.
La CTU, come noto, non è un mezzo di prova e certamente non può essere utilizzata per colmare eventuali lacune probatorie delle parti.
Secondo infatti un oramai consolidato orientamento interpretativo essa assolve unicamente alla finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume: con la conseguenza che è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-I, 15.12.2017, n. 30218).
Orbene, sulla scorta delle considerazioni svolte al precedente paragrafo, balza chiaramente all'evidenza che in difetto di qualsivoglia elemento che consenta finanche di attribuire un inadempimento in capo alla società appellata non vi può alcun margine per l'espletamento della CTU.
Sulla scorta allora delle considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
4.In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza prevalente e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della parte appellata la somma di €. 3.996,00 per
9 compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 (valore della controversia da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00, fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 22/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 3 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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