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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/09/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4133/2022 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Ponsacco (PI) Parte_1 C.F._1 alla Via Traversa Livornese, 4, presso e nello studio dell'avv. Alberto Ducci che lo rappresenta e lo difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P IVA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Firenze alla via Squarcialupi n 2, presso e nello studio dell'avv. Luca Mancini che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
residente in [...] Controparte_2
Convenuto contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 15.05.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio il sig. chiedendo di dichiarare che il sinistro per cui è causa Parte_1 si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. , e per l'effetto, Controparte_2
1 condannare la in solido con il sig. , a risarcire Controparte_3 CP_2 all'attore i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Nel merito della controversia l'attore ha dedotto che:
1. In data 22.01.2022 il sig. era alla guida del proprio velocipede in Pontedera;
Parte_1
2. All'intersezione tra via Del Pino e via Della Fornace è stato investito dall'autovettura
Peugeot targata DD 390 JV di proprietà e condotta dal sig. Controparte_2
3. Il sig. , in prossimità dell'incrocio suddetto, alla guida della propria CP_2
autovettura, ha omesso di dare la precedenza al velocipede, nonostante fosse presente la segnaletica verticale di stop e la striscia di arresto orizzontale, ed è quindi andato a collidere con il velocipede condotto dal sig. Pt_1
4. La responsabilità del sinistro ricade totalmente sul sig. ; CP_2
5. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale di Pontedera che ha eseguito i rilievi di rito;
6. A seguito del sinistro l'attore si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Pontedera, dove il sanitario di turno ha riscontrato “dolore a livello di spalla dx, polso dx e caviglia dx” ed è stata apposta al braccio destro una stecca gessata antibrachiale e un reggibraccio per tre settimane, con prognosi di 21 giorni clinici;
7. In conseguenza del sinistro, l'attore ha subito un danno alla persona valutato dalla perizia medico-legale del dottor e quantificato, per un soggetto di Persona_1
40 anni al momento del sinistro, nella misura complessiva di euro 50.503,75;
8. Ha effettuato diverse visite ortopediche con il dott. e visite di controllo Per_2
presso il reparto di radiologia diagnostica di Valdera;
9. Ha sostenuto spese mediche pari ad euro 1.128,00.
Si è regolarmente costituita la società chiedendo, in via principale, Controparte_1 di respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, e, in via subordinata, di riconoscere il risarcimento dei soli danni che risultino in connessione causale con l'evento; in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
10. In via preliminare vi è difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ovvero il sig. , proprietario del veicolo con targa CP_2
DD390JV;
2 11. Nulla si contesta circa l'an debeatur, rimanendo comunque onere di parte attrice dimostrare la compatibilità del fatto storico con i danni realmente patiti;
12. Rispetto al quantum debeatur, in sede stragiudiziale la compagnia assicurativa convenuta ha effettuato una congrua offerta, mediante invio di una liquidazione di euro
30.000,00 al sig. a titolo di risarcimento totale dei danni subiti nel sinistro per Pt_1 cui è causa, somma corrisposta sulla base delle valutazioni del medico fiduciario della compagnia assicurativa;
13. È contestata tutta la documentazione medica prodotta dall'attrice che non può costituire da sola valida prova ai fini dell'accoglimento della richiesta di risarcimento danni;
14. La documentazione prodotta relativa alle spese mediche non riveste alcun carattere probatorio, non essendo stata fornita alcuna prova del pagamento e dell'effettuazione delle prestazioni ivi richieste.
All'udienza del 02.03.2023, il Giudice precedentemente assegnatario ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di rinviando la prima Controparte_2 udienza al 23.11.2023.
Pur regolarmente citato è rimasto contumace il sig. Controparte_2
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Con provvedimento del 05.06.2024 la causa è stata assegnata alla scrivente.
All'udienza del 15.05.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sulla dinamica del sinistro
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di del sig. nella causazione del sinistro occorso in data 22.01.2022. Controparte_2
3 Si rileva preliminarmente che non è oggetto di contestazione tra le parti la dinamica dell'incidente. Pertanto, per quanto riguarda l'an debeatur, la responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro è da considerarsi del tutto pacifica.
A conferma di ciò sono allegati i rilievi effettuati della Polizia Municipale di Pontedera circa la dinamica del sinistro oggetto di causa, dai quali emerge che il sig. CP_2
, alla guida propria autovettura, ha omesso di dare la precedenza, con la
[...] conseguenza di andare a collidere con il velocipede del sig. provocando l'urto di cui Pt_1
è causa.
In base a quanto sopra descritto, gli Agenti hanno accertato che il sig. “ha violato CP_2
l'art 145, comma 10 D.lgs. 30.04.1992 n 285 per aver omesso di dare la precedenza e di fermarsi all'intersezione del segnale di stop” (cfr. pag. 2 rapporto di incidente stradale della Polizia di
Valdera).
Ciò comporta l'obbligo dei convenuti di risarcire i danni patiti dall'attore, al netto delle somme già erogate dalla compagnia assicurativa.
L'oggetto del presente giudizio, dunque, è limitato al solo quantum debeatur.
Sul risarcimento del danno alla salute
Per quanto riguarda la valutazione dei danni subiti nel sinistro, l'attore in corso di causa ha rinunciato alla richiesta di CTU avanzata inizialmente e ha chiesto che il risarcimento dei danni subiti sia effettuato sulla base della valutazione medico legale redatta dal dottor medico di parte della compagnia assicuratrice. Per_3
La conclusioni di parte attrice può trovare accoglimento, in quanto la relazione proviene dalla controparte, e non è stata contestata nelle sue conclusioni dall'attore, il quale anzi le ha fatte proprie.
In particolare, il dott. nella perizia medico-legale del 15.06.2022 ha riconosciuto Per_3 all'attore: un'invalidità permanente biologica pari al 12%; una invalidità temporanea biologica di 30 giorni (ITT 75%), di giorni 30 (ITT 50%) e di giorni 30 (ITT 25%).
Giova precisare che la compagnia in corso di causa ha altresì CP_4 CP_1 provveduto ad inviare all'attore, tramite assegno bancario, la somma di euro 30.008,00 (di cui € 2.700,00 corrisposta a titolo di spese legali) a ristoro dei danni subiti da parte attrice;
4 Pt_ e tale somma – trattenuta dal sig. quale acconto sul maggior avere – dovrà essere detratta dal totale del danno liquidato.
Alla luce di quanto sopra il danno biologico patito da parte attrice viene liquidato utilizzando i criteri previsti dagli art. 138 d.lgs. 209/05, con applicazione - anche per i sinistri anteriori alla sua entrata in vigore, per garantire uniformità di trattamento – della
Tabella Unica di cui al D.M. 16/07/2024.
Il danno biologico subito dal viene determinato sulla base del seguente calcolo:
Età al momento del sinistro 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Giorni di invalidità temporanea al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea al 25% 30 tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 2.912,56
Personalizzazione danno morale 25,3% (aumento minimo) € 736,88
Punto danno non patrimoniale € 3.649,44
Coefficiente di riduzione per età 0,806
Indennità temporanea + 30% per danno morale (aumento minimo) € 71,81
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.912,56 x 12 x 0,806) € 28.170,27
Danno morale nel valore minimo (€ 736,88 x 12 x 0,806) € 7.127,08
A) Danno permanente complessivo (€ 43.793,24 x 0,806): € 35.297,35
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.615,77
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.077,18
Invalidità temporanea al 25% per 30 giorni: € 538,59
B) Danno temporaneo totale: € 3.231,54
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 38.528,89
Considerato che la parte attrice ha già ricevuto la somma di € 26.700,00 a titolo di risarcimento del danno alla persona, somma trattenuta a titolo di acconto, dall'importo di
€ 38.528,89 deve essere decurtato quanto ricevuto, residuando l'importo di € 11.828,89.
5 Per le ragioni di cui sopra le parti convenute sono tenete, in solido, a pagare alla parte attrice la somma di € 11.828,89 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al
22.01.2022 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Visto il riconoscimento delle spese mediche sostenute da parte attrice, del medico del legale di parte, ritenute dovute le spese per la redazione della consulenza di parte, i convenuti sono tenute a versare alla parte attrice la somma di € 490,00 ( € 1.128,00 –
638,00) oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 22.01.2022 (giorno del sinistro) alla data della pubblicazione della sentenza oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento, determinato sulla somma liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4133/2022, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
Condanna e Controparte_1 CP_2
– in solido tra di loro - a pagare a la somma di € 11.828,89
[...] Parte_1 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 22.01.2022 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Condanna e Controparte_1 CP_2
– in solido tra di loro - a pagare a la somma di € 490,00
[...] Parte_1 oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla
6 somma di anno in anno rivalutata dalla data del 22.01.2022 (giorno del sinistro) alla data della pubblicazione della sentenza oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Condanna e Controparte_1 CP_2
– in solido tra di loro - al pagamento delle spese di lite a favore di
[...] Pt_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali
[...] ed € 545,00 per esborsi.
Pisa, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4133/2022 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Ponsacco (PI) Parte_1 C.F._1 alla Via Traversa Livornese, 4, presso e nello studio dell'avv. Alberto Ducci che lo rappresenta e lo difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P IVA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Firenze alla via Squarcialupi n 2, presso e nello studio dell'avv. Luca Mancini che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
residente in [...] Controparte_2
Convenuto contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 15.05.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio il sig. chiedendo di dichiarare che il sinistro per cui è causa Parte_1 si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. , e per l'effetto, Controparte_2
1 condannare la in solido con il sig. , a risarcire Controparte_3 CP_2 all'attore i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Nel merito della controversia l'attore ha dedotto che:
1. In data 22.01.2022 il sig. era alla guida del proprio velocipede in Pontedera;
Parte_1
2. All'intersezione tra via Del Pino e via Della Fornace è stato investito dall'autovettura
Peugeot targata DD 390 JV di proprietà e condotta dal sig. Controparte_2
3. Il sig. , in prossimità dell'incrocio suddetto, alla guida della propria CP_2
autovettura, ha omesso di dare la precedenza al velocipede, nonostante fosse presente la segnaletica verticale di stop e la striscia di arresto orizzontale, ed è quindi andato a collidere con il velocipede condotto dal sig. Pt_1
4. La responsabilità del sinistro ricade totalmente sul sig. ; CP_2
5. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale di Pontedera che ha eseguito i rilievi di rito;
6. A seguito del sinistro l'attore si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Pontedera, dove il sanitario di turno ha riscontrato “dolore a livello di spalla dx, polso dx e caviglia dx” ed è stata apposta al braccio destro una stecca gessata antibrachiale e un reggibraccio per tre settimane, con prognosi di 21 giorni clinici;
7. In conseguenza del sinistro, l'attore ha subito un danno alla persona valutato dalla perizia medico-legale del dottor e quantificato, per un soggetto di Persona_1
40 anni al momento del sinistro, nella misura complessiva di euro 50.503,75;
8. Ha effettuato diverse visite ortopediche con il dott. e visite di controllo Per_2
presso il reparto di radiologia diagnostica di Valdera;
9. Ha sostenuto spese mediche pari ad euro 1.128,00.
Si è regolarmente costituita la società chiedendo, in via principale, Controparte_1 di respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, e, in via subordinata, di riconoscere il risarcimento dei soli danni che risultino in connessione causale con l'evento; in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
10. In via preliminare vi è difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ovvero il sig. , proprietario del veicolo con targa CP_2
DD390JV;
2 11. Nulla si contesta circa l'an debeatur, rimanendo comunque onere di parte attrice dimostrare la compatibilità del fatto storico con i danni realmente patiti;
12. Rispetto al quantum debeatur, in sede stragiudiziale la compagnia assicurativa convenuta ha effettuato una congrua offerta, mediante invio di una liquidazione di euro
30.000,00 al sig. a titolo di risarcimento totale dei danni subiti nel sinistro per Pt_1 cui è causa, somma corrisposta sulla base delle valutazioni del medico fiduciario della compagnia assicurativa;
13. È contestata tutta la documentazione medica prodotta dall'attrice che non può costituire da sola valida prova ai fini dell'accoglimento della richiesta di risarcimento danni;
14. La documentazione prodotta relativa alle spese mediche non riveste alcun carattere probatorio, non essendo stata fornita alcuna prova del pagamento e dell'effettuazione delle prestazioni ivi richieste.
All'udienza del 02.03.2023, il Giudice precedentemente assegnatario ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di rinviando la prima Controparte_2 udienza al 23.11.2023.
Pur regolarmente citato è rimasto contumace il sig. Controparte_2
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Con provvedimento del 05.06.2024 la causa è stata assegnata alla scrivente.
All'udienza del 15.05.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sulla dinamica del sinistro
Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di del sig. nella causazione del sinistro occorso in data 22.01.2022. Controparte_2
3 Si rileva preliminarmente che non è oggetto di contestazione tra le parti la dinamica dell'incidente. Pertanto, per quanto riguarda l'an debeatur, la responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro è da considerarsi del tutto pacifica.
A conferma di ciò sono allegati i rilievi effettuati della Polizia Municipale di Pontedera circa la dinamica del sinistro oggetto di causa, dai quali emerge che il sig. CP_2
, alla guida propria autovettura, ha omesso di dare la precedenza, con la
[...] conseguenza di andare a collidere con il velocipede del sig. provocando l'urto di cui Pt_1
è causa.
In base a quanto sopra descritto, gli Agenti hanno accertato che il sig. “ha violato CP_2
l'art 145, comma 10 D.lgs. 30.04.1992 n 285 per aver omesso di dare la precedenza e di fermarsi all'intersezione del segnale di stop” (cfr. pag. 2 rapporto di incidente stradale della Polizia di
Valdera).
Ciò comporta l'obbligo dei convenuti di risarcire i danni patiti dall'attore, al netto delle somme già erogate dalla compagnia assicurativa.
L'oggetto del presente giudizio, dunque, è limitato al solo quantum debeatur.
Sul risarcimento del danno alla salute
Per quanto riguarda la valutazione dei danni subiti nel sinistro, l'attore in corso di causa ha rinunciato alla richiesta di CTU avanzata inizialmente e ha chiesto che il risarcimento dei danni subiti sia effettuato sulla base della valutazione medico legale redatta dal dottor medico di parte della compagnia assicuratrice. Per_3
La conclusioni di parte attrice può trovare accoglimento, in quanto la relazione proviene dalla controparte, e non è stata contestata nelle sue conclusioni dall'attore, il quale anzi le ha fatte proprie.
In particolare, il dott. nella perizia medico-legale del 15.06.2022 ha riconosciuto Per_3 all'attore: un'invalidità permanente biologica pari al 12%; una invalidità temporanea biologica di 30 giorni (ITT 75%), di giorni 30 (ITT 50%) e di giorni 30 (ITT 25%).
Giova precisare che la compagnia in corso di causa ha altresì CP_4 CP_1 provveduto ad inviare all'attore, tramite assegno bancario, la somma di euro 30.008,00 (di cui € 2.700,00 corrisposta a titolo di spese legali) a ristoro dei danni subiti da parte attrice;
4 Pt_ e tale somma – trattenuta dal sig. quale acconto sul maggior avere – dovrà essere detratta dal totale del danno liquidato.
Alla luce di quanto sopra il danno biologico patito da parte attrice viene liquidato utilizzando i criteri previsti dagli art. 138 d.lgs. 209/05, con applicazione - anche per i sinistri anteriori alla sua entrata in vigore, per garantire uniformità di trattamento – della
Tabella Unica di cui al D.M. 16/07/2024.
Il danno biologico subito dal viene determinato sulla base del seguente calcolo:
Età al momento del sinistro 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Giorni di invalidità temporanea al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea al 25% 30 tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente € 2.912,56
Personalizzazione danno morale 25,3% (aumento minimo) € 736,88
Punto danno non patrimoniale € 3.649,44
Coefficiente di riduzione per età 0,806
Indennità temporanea + 30% per danno morale (aumento minimo) € 71,81
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.912,56 x 12 x 0,806) € 28.170,27
Danno morale nel valore minimo (€ 736,88 x 12 x 0,806) € 7.127,08
A) Danno permanente complessivo (€ 43.793,24 x 0,806): € 35.297,35
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.615,77
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.077,18
Invalidità temporanea al 25% per 30 giorni: € 538,59
B) Danno temporaneo totale: € 3.231,54
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 38.528,89
Considerato che la parte attrice ha già ricevuto la somma di € 26.700,00 a titolo di risarcimento del danno alla persona, somma trattenuta a titolo di acconto, dall'importo di
€ 38.528,89 deve essere decurtato quanto ricevuto, residuando l'importo di € 11.828,89.
5 Per le ragioni di cui sopra le parti convenute sono tenete, in solido, a pagare alla parte attrice la somma di € 11.828,89 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al
22.01.2022 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Visto il riconoscimento delle spese mediche sostenute da parte attrice, del medico del legale di parte, ritenute dovute le spese per la redazione della consulenza di parte, i convenuti sono tenute a versare alla parte attrice la somma di € 490,00 ( € 1.128,00 –
638,00) oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 22.01.2022 (giorno del sinistro) alla data della pubblicazione della sentenza oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento, determinato sulla somma liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4133/2022, disattesa ogni contraria istanza
Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
Condanna e Controparte_1 CP_2
– in solido tra di loro - a pagare a la somma di € 11.828,89
[...] Parte_1 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 22.01.2022 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Condanna e Controparte_1 CP_2
– in solido tra di loro - a pagare a la somma di € 490,00
[...] Parte_1 oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla
6 somma di anno in anno rivalutata dalla data del 22.01.2022 (giorno del sinistro) alla data della pubblicazione della sentenza oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Condanna e Controparte_1 CP_2
– in solido tra di loro - al pagamento delle spese di lite a favore di
[...] Pt_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali
[...] ed € 545,00 per esborsi.
Pisa, 15.09.2025
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Dott.ssa Stefana Curadi
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