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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1246/2024
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, nella causa civile iscritta al n. 1246 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Pistilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Oslavia n. 28, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Leonardo Proietti e Dino Parroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Piazza Europa n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Perugia ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Perugia, Via degli Offici n. 14
- convenuto ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione notificato in data 15-24/07/2024, a convenuto in Parte_1 giudizio e il , invocando la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e (per qual che attiene al
) dell'art. 28 Cost., per le dichiarazioni mendaci contenute in una relazione di CP_2 notificazione redatta dalla – in qualità di Ufficiale Giudiziario – in data CP_1
28/02/2019. L'attore ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa delle predette dichiarazioni mendaci (e della conseguente pendenza, a sua insaputa, di una procedura esecutiva mobiliare nei suoi confronti), danni quantificati nel complessivo importo di € 80.000,00, di cui € 20.000,00 per danno patrimoniale ed €
60.000,00 per danno non patrimoniale.
Il si è costituito con comparsa depositata in data Controparte_2
18/10/2024, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito (essendo competente – in forza del combinato disposto dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D.
1611/33 – il Tribunale di Perugia) e il proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza dell'avversa domanda in base agli accertamenti già svolti in sede penale.
Con comparsa depositata in data 12/11/2024 si è costituita in giudizio anche la convenuta la quale ha preliminarmente richiesto il differimento della Controparte_1 prima udienza per consentire la chiamata del terzo Parte_2 ed ha eccepito, nel merito, l'insussistenza di qualsivoglia condotta illecita a sé ascrivibile.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 12/11/2024 è stata dichiarata inammissibile
(in quanto tardiva) la suddetta richiesta di differimento della prima udienza.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della prima udienza tenutasi in data 21/01/2025, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
All'esito dell'udienza del 05/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del 07/03/2025 lo scrivente giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del provvedimento nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3,
c.p.c..
1. Giova anzitutto precisare che, in base alle norme che regolano il procedimento di decisione sulle questioni di giurisdizione e di competenza o su altre questioni pregiudiziali di rito, il giudice può determinare di decidere tali questioni separatamente dal merito, ma deve in tal caso invitare le parti a precisare le conclusioni (artt. 187 e 189 c.p.c.), disponendo per la decisione nei modi alternativamente prescritti dall'art. 281-quinquies c.p.c., oppure (come nel caso di specie) sexies c.p.c. se si tratti di causa da decidersi dal tribunale in composizione monocratica, in modo da investire l'organo decidente di tutta la causa (v. Cass. 21849/2020, che richiama a sua volta Cass., SS.UU., 20449/2014).
2. Ciò premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame operi la competenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Perugia, in forza del combinato disposto dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D. 1611/33.
3. Come noto, infatti, la competenza del foro erariale nelle cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti, è funzionale e inderogabile, trovando il foro erariale applicazione indipendentemente dalla qualità di litisconsorte necessario dell'Amministrazione dello Stato (o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al simultaneus processus), nonché prevalente, nel senso che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda proposta contro tale Amministrazione (v. Cass. 26883/2020, Cass.
7437/08 e Cass. 13796/04, nonché, sempre sull'applicabilità del foro erariale in caso di cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., Cass. 20361/2011).
4. In definitiva, pertanto, poiché il non ha contestato i Controparte_2 suddetti criteri di collegamento (v. in proposito Cass. 13268/2012), limitandosi ad eccepire – fondatamente – l'applicabilità del foro erariale, va senz'altro dichiarata la competenza del
Tribunale di Perugia.
5. L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile comporta la condanna dell'attore al pagamento in favore del delle Controparte_2 spese processuali (v. Cass. 17187/2019), liquidate come da dispositivo secondo gli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) e in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, con riduzione dell'importo relativo alla fase istruttoria e/o di trattazione
(consistita esclusivamente nel deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e nella successiva udienza).
6. Sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese processuali tra l'attore e la convenuta Controparte_1 tenuto conto del fatto che l'incompetenza del Tribunale adito è stata eccepita inizialmente soltanto dal IS (la cui presenza in giudizio, del resto, l'ha determinata), e che la i ha poi solo successivamente aderito. CP_1
P.Q.M.
a) dichiara la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Perugia;
b) condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali, che liquida in € 12.000,00 (di cui € 2.552,00 per la
[...] fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 3.567,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta;
c) compensa integralmente le spese processuali tra l'attore e CP_1
[...]
Terni, 10/03/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, nella causa civile iscritta al n. 1246 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Pistilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Oslavia n. 28, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Leonardo Proietti e Dino Parroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Piazza Europa n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Perugia ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Perugia, Via degli Offici n. 14
- convenuto ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione notificato in data 15-24/07/2024, a convenuto in Parte_1 giudizio e il , invocando la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e (per qual che attiene al
) dell'art. 28 Cost., per le dichiarazioni mendaci contenute in una relazione di CP_2 notificazione redatta dalla – in qualità di Ufficiale Giudiziario – in data CP_1
28/02/2019. L'attore ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa delle predette dichiarazioni mendaci (e della conseguente pendenza, a sua insaputa, di una procedura esecutiva mobiliare nei suoi confronti), danni quantificati nel complessivo importo di € 80.000,00, di cui € 20.000,00 per danno patrimoniale ed €
60.000,00 per danno non patrimoniale.
Il si è costituito con comparsa depositata in data Controparte_2
18/10/2024, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito (essendo competente – in forza del combinato disposto dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D.
1611/33 – il Tribunale di Perugia) e il proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza dell'avversa domanda in base agli accertamenti già svolti in sede penale.
Con comparsa depositata in data 12/11/2024 si è costituita in giudizio anche la convenuta la quale ha preliminarmente richiesto il differimento della Controparte_1 prima udienza per consentire la chiamata del terzo Parte_2 ed ha eccepito, nel merito, l'insussistenza di qualsivoglia condotta illecita a sé ascrivibile.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 12/11/2024 è stata dichiarata inammissibile
(in quanto tardiva) la suddetta richiesta di differimento della prima udienza.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della prima udienza tenutasi in data 21/01/2025, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
All'esito dell'udienza del 05/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del 07/03/2025 lo scrivente giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del provvedimento nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3,
c.p.c..
1. Giova anzitutto precisare che, in base alle norme che regolano il procedimento di decisione sulle questioni di giurisdizione e di competenza o su altre questioni pregiudiziali di rito, il giudice può determinare di decidere tali questioni separatamente dal merito, ma deve in tal caso invitare le parti a precisare le conclusioni (artt. 187 e 189 c.p.c.), disponendo per la decisione nei modi alternativamente prescritti dall'art. 281-quinquies c.p.c., oppure (come nel caso di specie) sexies c.p.c. se si tratti di causa da decidersi dal tribunale in composizione monocratica, in modo da investire l'organo decidente di tutta la causa (v. Cass. 21849/2020, che richiama a sua volta Cass., SS.UU., 20449/2014).
2. Ciò premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame operi la competenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Perugia, in forza del combinato disposto dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D. 1611/33.
3. Come noto, infatti, la competenza del foro erariale nelle cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti, è funzionale e inderogabile, trovando il foro erariale applicazione indipendentemente dalla qualità di litisconsorte necessario dell'Amministrazione dello Stato (o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al simultaneus processus), nonché prevalente, nel senso che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda proposta contro tale Amministrazione (v. Cass. 26883/2020, Cass.
7437/08 e Cass. 13796/04, nonché, sempre sull'applicabilità del foro erariale in caso di cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., Cass. 20361/2011).
4. In definitiva, pertanto, poiché il non ha contestato i Controparte_2 suddetti criteri di collegamento (v. in proposito Cass. 13268/2012), limitandosi ad eccepire – fondatamente – l'applicabilità del foro erariale, va senz'altro dichiarata la competenza del
Tribunale di Perugia.
5. L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile comporta la condanna dell'attore al pagamento in favore del delle Controparte_2 spese processuali (v. Cass. 17187/2019), liquidate come da dispositivo secondo gli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) e in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, con riduzione dell'importo relativo alla fase istruttoria e/o di trattazione
(consistita esclusivamente nel deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e nella successiva udienza).
6. Sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese processuali tra l'attore e la convenuta Controparte_1 tenuto conto del fatto che l'incompetenza del Tribunale adito è stata eccepita inizialmente soltanto dal IS (la cui presenza in giudizio, del resto, l'ha determinata), e che la i ha poi solo successivamente aderito. CP_1
P.Q.M.
a) dichiara la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Perugia;
b) condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali, che liquida in € 12.000,00 (di cui € 2.552,00 per la
[...] fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 3.567,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta;
c) compensa integralmente le spese processuali tra l'attore e CP_1
[...]
Terni, 10/03/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)