Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1802/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1802 del 2024 del ruolo generale di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civile del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a Reggio Calabria, in [...] Parte_1 C.F._1
29.06.1975
E
, C.F. , parte nata a [...], in Controparte_1 C.F._2 data 21.07.1965 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. VERONICA PUNTORIERI, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14.10.2024, i coniugi ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Amendolara (CS), in data 30.06.2001, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Il giudice delegato alla trattazione, su richiesta delle parti, ha fissato l'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. sostituendola con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi, con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Pertanto, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle predette note, il giudice relatore ha riservato al Collegio la decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione
dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione n. 420/2017 R.G., definito con decreto di omologa di separazione di questo Tribunale n.4723 del 3.05.2017, depositato in data 18.05.2017 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70. I ricorrenti, dalla cui unione sono nati due figli, e l'una maggiorenne e Per_1 Per_2 l'altro minorenne, entrambi non economicamente autosufficienti, hanno affermato di avere già definito tutti i rapporti economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso congiunto, di seguito riportate:
“1) Il figlio minore continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori ma resterà collocato nella residenza della madre in Gran Bretagna;
2) Il sig. verserà alla sig.ra euro 400,00, a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese;
ed euro 400,00 alla figlia Per_2 maggiorenne a titolo di mantenimento agli studi;
Per_1
4) i coniugi divideranno al 50% le spese extra, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventive accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
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5) la sig.ra ichiara di rinunciare a qualunque somma quale mantenimento essendo Pt_1 ella autosufficiente economicamente”. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse del figlio minore Per_2
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Amendolara (CS) in data 30.06.2001 tra e , come Parte_1 Controparte_1 sopra generalizzati, alle condizioni di cui in parte motiva;
B. NULLA sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Amendolara (CS) in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 2 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 2001).
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 15/4/25.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetta all'ufficio per il processo, dott.ssa Sofia Veraldi