Articolo 11 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 10Articolo 12
Versione
18 marzo 1953
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Versione
11 giugno 2003
Art. 11. ((Promulgazione delle leggi regionali)) ((Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta.
Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga")) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131))
Entrata in vigore il 11 giugno 2003
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