Art. 11. ((Promulgazione delle leggi regionali)) ((Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta.
Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga")) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131))
Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga")) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131))