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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5977 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40197/2023, introdotta da
(ROMA, 14/04/1970), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. FABIO ROCCO
E
(ROMA, 20/02/1974), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LUISA PANETTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione personale e divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare Parte_1
la sua separazione da e successivamente la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, per essere ormai venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita 2 comune.
nel costituirsi non ha contestato la ricorrenza dei Controparte_1
presupposti per fare luogo alla separazione, ma ha formulato richieste divergenti con riferimento ai provvedimenti accessori.
Con sentenza non definitiva emessa in data 12.7.2024 è stata pronunciata la loro separazione personale.
Rimessa la causa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio - all'udienza del
25.3.2025 - i coniugi hanno riferito di non avere mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti e all'esito della discussione orale hanno chiesto congiuntamente la conferma dei provvedimenti vigenti adottati dal
Tribunale che vengono di seguito trascritti:
“2) affida il figlio minore della coppia ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre, disponendo inoltre che il padre tenga con sé , Per_1 nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo, nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 riaccompagnandolo presso la casa familiare dopo cena, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina
(prelevandolo tra le 10 e le 11) fino alla domenica sera alle ore 21 (riportandolo nella casa materna dopo aver cenato); durante le festività natalizie il minore trascorrerrà con un genitore la giornata del
24 dicembre (con pernottamento), e con l'altro il periodo dal 25 dicembre mattina fino alla mattina del 1° gennaio, quindi con l'altro genitore dalla giornata del 1 gennaio al 6 gennaio compreso;
le vacanze pasquali saranno suddivise in due periodi di uguale durata comprendenti in alternanza il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta. Durante il periodo estivo il minore- in deroga alla frequentazione ordinaria, potrà trascorrere quattro settimane con ciascun genitore, anche frazionate, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo i primi 15 giorni di luglio e di agosto con un genitore, i successivi 15 giorni di luglio e di agosto con l'altro, in alternanza. Compleanno dei genitori con il festeggiato;
compleanno del minore ad anni alterni;
dispone che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
2) assegna alla moglie la casa familiare sita in via Roberto Ago 36, da cui il marito si è già allontanato;
3
3) pone a carico del padre un assegno per il mantenimento ordinario del figlio pari ad € 500 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT;
5) pone le spese straordinarie a carico di ambo le parti in pari quota e precisa che le stesse devono intendersi regolate sulla base del protocollo di intesa siglato nel dicembre 2014 presso questo Ufficio Giudiziario, di seguito riportato:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”
.
Le parti hanno inoltre raggiunto alcuni accordi di natura pattizia per i quali 4 si rimanda al verbale del 25.3.2025, e di cui il collegio si limita a prendere atto.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/10/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi, conformi ai provvedimenti sin qui emessi da questo Tribunale, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40197/2023 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 5.10.2008 da (ROMA, 14/04/1970) e Parte_1
(ROMA, 20/02/1974), trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 674, Parte 2 , Serie A05, Anno
2008 , alle condizioni di cui in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11.4.2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40197/2023, introdotta da
(ROMA, 14/04/1970), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. FABIO ROCCO
E
(ROMA, 20/02/1974), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LUISA PANETTI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione personale e divorzio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare Parte_1
la sua separazione da e successivamente la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, per essere ormai venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita 2 comune.
nel costituirsi non ha contestato la ricorrenza dei Controparte_1
presupposti per fare luogo alla separazione, ma ha formulato richieste divergenti con riferimento ai provvedimenti accessori.
Con sentenza non definitiva emessa in data 12.7.2024 è stata pronunciata la loro separazione personale.
Rimessa la causa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio - all'udienza del
25.3.2025 - i coniugi hanno riferito di non avere mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti e all'esito della discussione orale hanno chiesto congiuntamente la conferma dei provvedimenti vigenti adottati dal
Tribunale che vengono di seguito trascritti:
“2) affida il figlio minore della coppia ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre, disponendo inoltre che il padre tenga con sé , Per_1 nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo, nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 riaccompagnandolo presso la casa familiare dopo cena, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina
(prelevandolo tra le 10 e le 11) fino alla domenica sera alle ore 21 (riportandolo nella casa materna dopo aver cenato); durante le festività natalizie il minore trascorrerrà con un genitore la giornata del
24 dicembre (con pernottamento), e con l'altro il periodo dal 25 dicembre mattina fino alla mattina del 1° gennaio, quindi con l'altro genitore dalla giornata del 1 gennaio al 6 gennaio compreso;
le vacanze pasquali saranno suddivise in due periodi di uguale durata comprendenti in alternanza il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta. Durante il periodo estivo il minore- in deroga alla frequentazione ordinaria, potrà trascorrere quattro settimane con ciascun genitore, anche frazionate, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
in mancanza di accordo i primi 15 giorni di luglio e di agosto con un genitore, i successivi 15 giorni di luglio e di agosto con l'altro, in alternanza. Compleanno dei genitori con il festeggiato;
compleanno del minore ad anni alterni;
dispone che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
2) assegna alla moglie la casa familiare sita in via Roberto Ago 36, da cui il marito si è già allontanato;
3
3) pone a carico del padre un assegno per il mantenimento ordinario del figlio pari ad € 500 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT;
5) pone le spese straordinarie a carico di ambo le parti in pari quota e precisa che le stesse devono intendersi regolate sulla base del protocollo di intesa siglato nel dicembre 2014 presso questo Ufficio Giudiziario, di seguito riportato:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”
.
Le parti hanno inoltre raggiunto alcuni accordi di natura pattizia per i quali 4 si rimanda al verbale del 25.3.2025, e di cui il collegio si limita a prendere atto.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/10/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi, conformi ai provvedimenti sin qui emessi da questo Tribunale, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40197/2023 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma il 5.10.2008 da (ROMA, 14/04/1970) e Parte_1
(ROMA, 20/02/1974), trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 674, Parte 2 , Serie A05, Anno
2008 , alle condizioni di cui in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11.4.2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi 5