CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1228 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro
[...] tempore, Cod. Fisc. P. IVA , rappresentato e difeso dal Prof. Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Giuseppe Berretta, giusta procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Sospensione di incarico dirigenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < - accogliere integralmente il presente appello in revisione della sentenza n.
570/2023, emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Crotone in data 15 giugno 2023, pubblicata in pari data in relazione al procedimento avente R.G. n. 1007/2020; - per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda spiegata in primo grado dalla Dott.ssa stante la competenza funzionale esclusiva, ai sensi e per gli effetti del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 24 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e 13 del D. Lgs.
n. 270 dell'8 luglio 1999, del Giudice Fallimentare;
- in via gradata, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di sospensione della lavoratrice emesso, dal Commissario
Liquidatore del CORAP in L.C.A., in data 7 gennaio 2020; - Per l'effetto, condannare controparte al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A.
e spese generali, come per legge. >>
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§ 2
Il Parte_1
grava d'appello la sentenza del Tribunale di Crotone, Giudice del
[...] lavoro, che decidendo sul ricorso proposto nei propri confronti da , ha Controparte_1 dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di condanna alla reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di sospensione del rapporto lavorativo della parte ricorrente, dichiarato l'improcedibilità della domanda risarcitoria dalla medesima proposta.
La prima udienza, fissata per il 23 gennaio 2025, è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con decreto del 23 dicembre 24/4 gennaio 2025, ritualmente comunicato a mezzo pec.
L'appellante, unica parte costituita, tuttavia, non ha depositato le note suddette, sicché è stato disposto il rinvio all'udienza pubblica del 4 dicembre 2025, anche questa sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con decreto del 12 novembre 2025, ritualmente comunicato a mezzo pec.
Ancora una volta, si è registrato il mancato deposito delle note scritte.
§3
Ne discende che va dichiarata l'estinzione del giudizio e disposta la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter cpc.
In virtù della mancata costituzione della parte appellata, non vi sono spese di lite su cui delibare.
L'estinzione del giudizio osta alla declaratoria prevista dall'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/02, come modif. dalla L. 228/12, ai fini del pagamento del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, Parte_1 con ricorso in data 15 dicembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 570/2023, resa in data 15 giugno 2023, così provvede:
Pag. 2 di 3 dispone la cancellazione della causa del ruolo e per l'effetto dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1228 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro
[...] tempore, Cod. Fisc. P. IVA , rappresentato e difeso dal Prof. Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Giuseppe Berretta, giusta procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Sospensione di incarico dirigenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < - accogliere integralmente il presente appello in revisione della sentenza n.
570/2023, emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Crotone in data 15 giugno 2023, pubblicata in pari data in relazione al procedimento avente R.G. n. 1007/2020; - per l'effetto, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda spiegata in primo grado dalla Dott.ssa stante la competenza funzionale esclusiva, ai sensi e per gli effetti del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 24 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e 13 del D. Lgs.
n. 270 dell'8 luglio 1999, del Giudice Fallimentare;
- in via gradata, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di sospensione della lavoratrice emesso, dal Commissario
Liquidatore del CORAP in L.C.A., in data 7 gennaio 2020; - Per l'effetto, condannare controparte al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A.
e spese generali, come per legge. >>
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§ 2
Il Parte_1
grava d'appello la sentenza del Tribunale di Crotone, Giudice del
[...] lavoro, che decidendo sul ricorso proposto nei propri confronti da , ha Controparte_1 dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di condanna alla reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di sospensione del rapporto lavorativo della parte ricorrente, dichiarato l'improcedibilità della domanda risarcitoria dalla medesima proposta.
La prima udienza, fissata per il 23 gennaio 2025, è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con decreto del 23 dicembre 24/4 gennaio 2025, ritualmente comunicato a mezzo pec.
L'appellante, unica parte costituita, tuttavia, non ha depositato le note suddette, sicché è stato disposto il rinvio all'udienza pubblica del 4 dicembre 2025, anche questa sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con decreto del 12 novembre 2025, ritualmente comunicato a mezzo pec.
Ancora una volta, si è registrato il mancato deposito delle note scritte.
§3
Ne discende che va dichiarata l'estinzione del giudizio e disposta la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter cpc.
In virtù della mancata costituzione della parte appellata, non vi sono spese di lite su cui delibare.
L'estinzione del giudizio osta alla declaratoria prevista dall'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/02, come modif. dalla L. 228/12, ai fini del pagamento del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, Parte_1 con ricorso in data 15 dicembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 570/2023, resa in data 15 giugno 2023, così provvede:
Pag. 2 di 3 dispone la cancellazione della causa del ruolo e per l'effetto dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 3 di 3