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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29921/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PIRONE ROBERTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 12/09/1998. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio è nato un figlio: l'11/09/2006. Persona_1
Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i sigg.ri e dichiarandosi economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti, rinunciano per sé alla corresponsione da parte dell'altro coniuge di qualsiasi somma a titolo di mantenimento o di alimenti.
DISPONE che il sig. si occupi del mantenimento del figlio , maggiorenne Parte_1 Persona_1 ma non autosufficiente, sostenendo qualsiasi spesa ordinaria e straordinaria necessaria.
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna a trasferire in capo al sig. che a sua Parte_2 Parte_1 volta si impegna ad accettare, la propria quota di comproprietà pari ad 1/2 della casa coniugale (appartamento e relativa cantina con autorimessa pertinenziale) sita in Torino, strada del Meisino n. 43/A, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: a) mappale 219, subalterno 14, zona censuaria 4, piani 1-S1, scala A, categoria A/2, classe 2, vani 5, superficie catastale totale metri quadrati 98; b) mappale 219, subalterno 46, zona censuaria 4, piano S1, interno B, categoria A/6, classe 6, metri quadrati 34. Con rogito notarile da stipularsi entro giorni novanta dall'omologa delle presenti condizioni di separazione.
PRENDE ATTO che il sig. si obbliga ad incaricare un notaio per la redazione dell'atto Parte_1 pubblico di cessione immobiliare nei termini indicati per il rogito. Le spese relative all'atto di cessione della quota di proprietà verranno sostenute dal sig. Parte_1
PRENDE ATTO che i sigg.ri e , avendo concordemente deciso di porre in Parte_1 Parte_2 vendita l'unità immobiliare sita in Torino, via Porro n. 15 (appartamento e relativa cantina con autorimessa pertinenziale), in comproprietà tra gli stessi nella rispettiva misura del 50%, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: a) Foglio 1276, Numero 316, sub. 116, piani 3- S1, zona censuaria 1, Categoria a/2, Classe 2, vani 4,0; b) Foglio 1276, numero 316, sub. 23, piani S1,
pagina 2 di 3 Zona Censuaria 1, Categoria C76, Classe 6 metri quadrati 14, si impegnano a conferire incarico di intermediazione ad un'agenzia immobiliare, stabilendone concordemente le condizioni nonché il prezzo minimo di vendita, che – una volta stabilito espressamente – rimarrà per entrambi vincolante.
PRENDE ATTO che i sigg.ri e , una volta trovato l'acquirente al prezzo Parte_1 Parte_2 vincolante concordato, si impegnano a sottoscrivere il relativo atto di vendita.
PRENDE ATTO che il ricavato della compravendita afferente l'immobile di Torino, via Porro n. 15 – detratte le spese provvigionali spettanti all'agenzia – verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 60% in capo alla sig.ra e del 40% in capo al sig. Parte_2 Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano che gli ulteriori rapporti economici in essere tra le parti sono già stati compiutamente definiti, null'avendo altro a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29921/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PIRONE ROBERTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il 12/09/1998. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio è nato un figlio: l'11/09/2006. Persona_1
Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i sigg.ri e dichiarandosi economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti, rinunciano per sé alla corresponsione da parte dell'altro coniuge di qualsiasi somma a titolo di mantenimento o di alimenti.
DISPONE che il sig. si occupi del mantenimento del figlio , maggiorenne Parte_1 Persona_1 ma non autosufficiente, sostenendo qualsiasi spesa ordinaria e straordinaria necessaria.
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna a trasferire in capo al sig. che a sua Parte_2 Parte_1 volta si impegna ad accettare, la propria quota di comproprietà pari ad 1/2 della casa coniugale (appartamento e relativa cantina con autorimessa pertinenziale) sita in Torino, strada del Meisino n. 43/A, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: a) mappale 219, subalterno 14, zona censuaria 4, piani 1-S1, scala A, categoria A/2, classe 2, vani 5, superficie catastale totale metri quadrati 98; b) mappale 219, subalterno 46, zona censuaria 4, piano S1, interno B, categoria A/6, classe 6, metri quadrati 34. Con rogito notarile da stipularsi entro giorni novanta dall'omologa delle presenti condizioni di separazione.
PRENDE ATTO che il sig. si obbliga ad incaricare un notaio per la redazione dell'atto Parte_1 pubblico di cessione immobiliare nei termini indicati per il rogito. Le spese relative all'atto di cessione della quota di proprietà verranno sostenute dal sig. Parte_1
PRENDE ATTO che i sigg.ri e , avendo concordemente deciso di porre in Parte_1 Parte_2 vendita l'unità immobiliare sita in Torino, via Porro n. 15 (appartamento e relativa cantina con autorimessa pertinenziale), in comproprietà tra gli stessi nella rispettiva misura del 50%, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino come segue: a) Foglio 1276, Numero 316, sub. 116, piani 3- S1, zona censuaria 1, Categoria a/2, Classe 2, vani 4,0; b) Foglio 1276, numero 316, sub. 23, piani S1,
pagina 2 di 3 Zona Censuaria 1, Categoria C76, Classe 6 metri quadrati 14, si impegnano a conferire incarico di intermediazione ad un'agenzia immobiliare, stabilendone concordemente le condizioni nonché il prezzo minimo di vendita, che – una volta stabilito espressamente – rimarrà per entrambi vincolante.
PRENDE ATTO che i sigg.ri e , una volta trovato l'acquirente al prezzo Parte_1 Parte_2 vincolante concordato, si impegnano a sottoscrivere il relativo atto di vendita.
PRENDE ATTO che il ricavato della compravendita afferente l'immobile di Torino, via Porro n. 15 – detratte le spese provvigionali spettanti all'agenzia – verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 60% in capo alla sig.ra e del 40% in capo al sig. Parte_2 Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano che gli ulteriori rapporti economici in essere tra le parti sono già stati compiutamente definiti, null'avendo altro a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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