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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 297/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Parte_1
Brignano Inferiore, n. 69, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Donato Frasca, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via S. Baratta, n. 119; appellante-opponente
E
, con sede legale in Roma, alla via Controparte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_2 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ugo D'Angelo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sarno, alla via Laudisio, n. 37; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3762/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) dichiarare ammissibile il proposto appello parziale avverso la sentenza impugnata solo per i capi indicati;
2) in accoglimento dei 1 motivi di appello, sopra specificati, accertare e dichiarare che le somme portate dalla cartella esattoriale impugnata non sono dovute;
3) riformare ovvero revocare la sentenza impugnata per i motivi sopra esposti e condannare l'appellata alla refusione delle spese e onorari del doppio grado di giudizio, ovvero in subordine compensarle in toto tra le parti”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) – “rigettare l'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante alla Parte_1 refusione di spese e competenze della presente fase di giudizio in favore dell'appellata
”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3762/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 17 dicembre
[...]
2019, così provvedeva: 1) dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario in relazione alle cartelle esattoriali n. 10020140035928641000,
n. 1002015001697785000 e n. 10020180014185367000, sottese all'opposta intimazione di pagamento n. 10020199015303061000; 2) dichiarava l'illegittimità della cartella esattoriale n. 10020170016338944000 per l'invalidità della relativa notifica;
3) dichiarava la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020199015303061000 in ordine alla cartella esattoriale n. 10020170009974613000 di euro 1.855,36; 4) fissava in mesi tre il termine per la riassunzione del giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno con riguardo alle cartelle esattoriali n. 10020140035928641000, n.
1002015001697785000 e n. 10020180014185367000; 5) compensava tra le parti, nella misura di 1/10, le spese processuali, liquidate in complessivi euro 8.433,00, oltre accessori, condannando il Cortese alla refusione della restante quota dei 9/10.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Cortese con atto di citazione notificato il 13 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado, in violazione dell'art. 112 c.p.c., aveva omesso di statuire sulla domanda con la quale l'opponente aveva chiesto di dichiarare l'estinzione della pretesa sanzionatoria sottesa alla cartella esattoriale n. 10020170009974613000 in ragione della mancata notifica del prodromico verbale di accertamento di violazioni del codice della strada;
infatti, la domanda di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 poteva essere proposta anche a seguito della notifica della cartella esattoriale per eccepire, quale fatto estintivo della sanzione amministrativa, l'omessa notifica del propedeutico verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada;
il giudice di prime cure aveva errato nel sostenere che
2 l'opponente, al fine di eccepire l'omissione della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, avrebbe dovuto evocare in giudizio l'Ente impositore, atteso che gravava sull' l'onere di fornire la prova di tale adempimento;
Controparte_1 inoltre, l' non aveva dimostrato neanche la validità Controparte_1 della notifica della cartella esattoriale n. 10020170009974613000; 2) il Tribunale di
Salerno, nel dichiarare dovuto il solo importo di euro 1.855,36, portato dalla cartella esattoriale n. 10020170009974613000 e nell'accogliere la domanda in ordine alla cartella esattoriale n. 10020170016338944000, non poteva, in violazione dell'art. 91, comma 1,
c.p.c. condannare l'opponente alla refusione delle spese processuali, essendo, al più, legittimato a disporne la compensazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 27 marzo 2024, l' Controparte_1
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la
[...] conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/28 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale il lamenta la violazione dell'art. Pt_1
112 c.p.c., occorre rilevare che il Tribunale di Salerno ha ritenuto che “l'eccezione avanzata da parte attorea di mancata notifica dei verbali …” sottesi “all'intimazione di pagamento odiernamente opposta non può essere accolta, atteso che parte attorea avrebbe dovuto citare in giudizio, altresì, gli Enti impositori, e in particolare la CP_3
in ordine alla cartella esattoriale n. - 13000 e l' in relazione alla
[...] CP_4 cartella esattoriale n. – 44000. Di talché l'eccezione proposta deve rigettarsi, non essendo stata processualmente coltivata da parte attorea con estensione del contraddittorio nei confronti degli Enti impositori”, sicché non è incorso nel vizio del difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per aver espressamente statuito sulla doglianza con la quale l'opponente aveva contestato il diritto dell' Controparte_1
di procedere ad espropriazione forzata nei propri confronti.
[...]
Inoltre, il Cortese, al fine di dimostrare l'illegittimità della preannunciata azione esecutiva, non può invocare il ben noto principio, sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui il destinatario di una cartella di pagamento emessa sulla base di un verbale di accertamento
3 per violazioni del codice della strada, ove proponga opposizione, invocandone l'annullamento quale conseguenza dell'omissione, dell'invalidità assoluta o dell'inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a formulare tale doglianza, per non poter far valere anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui estinzione determina la caducazione dell'atto impositivo (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 maggio 2019, n. 11789; Cass. ord. 10 febbraio 2021, n. 3318; Cass.
14 febbraio 2022, n. 4690), non avendo impugnato la cartella n. 10020170009974613000 nel termine stabilito dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, id est nei trenta giorni dalla sua notifica, avvenuta il 20 luglio 2017 (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22080;
Cass. ord. 23 ottobre 2018, n. 26843; Cass. ord. 25 maggio 2021, n. 14266).
Ed invero, il Cortese, onde eccepire l'omessa notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella esattoriale n. 10020170009974613000 e, di conseguenza, far valere l'estinzione della sanzione irrogatagli per violazione delle disposizioni del codice della strada, a norma dell'art. 201, comma 5, d.lgs. n. 285/1992, avrebbe dovuto proporre l'opposizione prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 avverso il predetto atto e non l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la successiva intimazione ad adempiere n. 10020199015303061000, non potendo eludere il termine perentorio prescritto per contestare l'illecito amministrativo.
Il , con l'opposizione all'intimazione ad adempiere n. 10020199015303061000, Pt_1 spiegata con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2019 e, dunque, entro i trenta giorni della relativa notifica, eseguita il 25 novembre 2019, avrebbe potuto eccepire l'omessa notifica del verbale di accertamento posto a base della cartella esattoriale n.
10020170009974613000 soltanto qualora quest'ultima non fosse stata notificata o non fosse stato validamente notificata, atteso che, in tal caso, l'avviso di cui all'art. 50, comma
2, D.P.R. n. 602/1973 sarebbe stato il primo atto mediante il quale l'interessato sarebbe venuto a conoscenza della sanzione amministrativa comminatagli.
In realtà, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, l' Controparte_1
notificava regolarmente la cartella esattoriale n. 10020170009974613000, ai
[...] sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600/1973, mediante la consegna di tale atto a mani del figlio in data 20 luglio 2017 e il successivo avviso Parte_2 informativo del 26 luglio 2017, inoltratogli con raccomandata n. 57306080610-8 del 29 luglio 2017, come documentato dal prospetto riepilogativo con il quale Controparte_5
attestava le accettazioni relative alle singole raccomandate spedite il 29 luglio 2017,
[...] sicché l'asserita omissione della notifica del verbale di accertamento delle infrazioni al
4 codice della strada non poteva essere fatta valere in sede di opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020199015303061000, traducendosi in un ipotetico vizio di formazione del titolo non più contestabile per il mancato esperimento del rimedio processuale predisposto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
In definitiva, il Cortese, non avendo proposto la domanda di cui all'art. 7 d.lgs. n.
150/2011 avverso la cartella esattoriale n. 10020170009974613000 ed essendo quest'ultima stata validamente notifica, non era legittimato ad eccepire la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada in sede opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020199015303061000, sicché l' Controparte_1
ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero, nell'interesse
[...] dell'Ente impositore, della sanzione amministrativa di euro 1.855,36.
Fondato, invece, è il secondo motivo di gravame, con il quale il Cortese eccepisce la violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., per averlo il Tribunale di Salerno condannato alla refusione delle spese processuali nella misura di 9/10, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione all'intimazione ad adempiere n. 10020199015303061000.
Ed invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).
Pertanto, la soccombenza, che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., costituisce il presupposto della condanna alle spese processuali, si verifica unicamente con il rigetto integrale della domanda, sicché non è configurabile nelle ipotesi in cui venga liquidata una somma nettamente inferiore a quella richiesta dalla parte, atteso che la mera resistenza del convenuto alla pretesa dell'attore, anche quando trovi rispondenza nella statuizione del giudice che accolga la domanda in misura minore di quella invocata, non si trasforma in una domanda riconvenzionale e, quindi, non può generare la fattispecie della soccombenza reciproca, che, invece, richiede una pluralità di pretese contrapposte, totalmente o parzialmente accolte o rigettate, con la conseguente attribuzione di vantaggi e svantaggi rispettivamente a favore ed a carico di entrambi i contendenti.
5 Ne deriva che il Tribunale di Salerno, nell'accogliere l'opposizione avverso l'intimazione ad adempiere n. 10020199015303061000 in relazione alla cartella esattoriale n.
10020170016338944000, ancorché emessa per il recupero di un credito di esiguo valore, non poteva onerare il , neppure pro quota, della refusione delle spese processuali Pt_1 sostenute dall' proprio in ragione del parziale Controparte_1 riconoscimento della fondatezza della domanda e, dunque, dell'inesistenza del presupposto della sua soccombenza.
L'accoglimento del motivo di appello in esame comporta l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non solo delle spese di lite poste dal Tribunale di Salerno a carico del Cortese nella misura dei 9/10, con la conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto, ma anche di quelle del giudizio di gravame, risultando fondata soltanto una delle due ragioni su cui l'impugnazione è stata incentrata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3762/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1 citazione notificato il 13 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del primo grado del giudizio;
2. compensa integralmente tra le parti anche le spese del secondo grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 297/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Parte_1
Brignano Inferiore, n. 69, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Donato Frasca, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via S. Baratta, n. 119; appellante-opponente
E
, con sede legale in Roma, alla via Controparte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_2 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ugo D'Angelo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sarno, alla via Laudisio, n. 37; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3762/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) dichiarare ammissibile il proposto appello parziale avverso la sentenza impugnata solo per i capi indicati;
2) in accoglimento dei 1 motivi di appello, sopra specificati, accertare e dichiarare che le somme portate dalla cartella esattoriale impugnata non sono dovute;
3) riformare ovvero revocare la sentenza impugnata per i motivi sopra esposti e condannare l'appellata alla refusione delle spese e onorari del doppio grado di giudizio, ovvero in subordine compensarle in toto tra le parti”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) – “rigettare l'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante alla Parte_1 refusione di spese e competenze della presente fase di giudizio in favore dell'appellata
”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3762/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 17 dicembre
[...]
2019, così provvedeva: 1) dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario in relazione alle cartelle esattoriali n. 10020140035928641000,
n. 1002015001697785000 e n. 10020180014185367000, sottese all'opposta intimazione di pagamento n. 10020199015303061000; 2) dichiarava l'illegittimità della cartella esattoriale n. 10020170016338944000 per l'invalidità della relativa notifica;
3) dichiarava la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020199015303061000 in ordine alla cartella esattoriale n. 10020170009974613000 di euro 1.855,36; 4) fissava in mesi tre il termine per la riassunzione del giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno con riguardo alle cartelle esattoriali n. 10020140035928641000, n.
1002015001697785000 e n. 10020180014185367000; 5) compensava tra le parti, nella misura di 1/10, le spese processuali, liquidate in complessivi euro 8.433,00, oltre accessori, condannando il Cortese alla refusione della restante quota dei 9/10.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Cortese con atto di citazione notificato il 13 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado, in violazione dell'art. 112 c.p.c., aveva omesso di statuire sulla domanda con la quale l'opponente aveva chiesto di dichiarare l'estinzione della pretesa sanzionatoria sottesa alla cartella esattoriale n. 10020170009974613000 in ragione della mancata notifica del prodromico verbale di accertamento di violazioni del codice della strada;
infatti, la domanda di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 poteva essere proposta anche a seguito della notifica della cartella esattoriale per eccepire, quale fatto estintivo della sanzione amministrativa, l'omessa notifica del propedeutico verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada;
il giudice di prime cure aveva errato nel sostenere che
2 l'opponente, al fine di eccepire l'omissione della notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, avrebbe dovuto evocare in giudizio l'Ente impositore, atteso che gravava sull' l'onere di fornire la prova di tale adempimento;
Controparte_1 inoltre, l' non aveva dimostrato neanche la validità Controparte_1 della notifica della cartella esattoriale n. 10020170009974613000; 2) il Tribunale di
Salerno, nel dichiarare dovuto il solo importo di euro 1.855,36, portato dalla cartella esattoriale n. 10020170009974613000 e nell'accogliere la domanda in ordine alla cartella esattoriale n. 10020170016338944000, non poteva, in violazione dell'art. 91, comma 1,
c.p.c. condannare l'opponente alla refusione delle spese processuali, essendo, al più, legittimato a disporne la compensazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 27 marzo 2024, l' Controparte_1
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la
[...] conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 6 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/28 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale il lamenta la violazione dell'art. Pt_1
112 c.p.c., occorre rilevare che il Tribunale di Salerno ha ritenuto che “l'eccezione avanzata da parte attorea di mancata notifica dei verbali …” sottesi “all'intimazione di pagamento odiernamente opposta non può essere accolta, atteso che parte attorea avrebbe dovuto citare in giudizio, altresì, gli Enti impositori, e in particolare la CP_3
in ordine alla cartella esattoriale n. - 13000 e l' in relazione alla
[...] CP_4 cartella esattoriale n. – 44000. Di talché l'eccezione proposta deve rigettarsi, non essendo stata processualmente coltivata da parte attorea con estensione del contraddittorio nei confronti degli Enti impositori”, sicché non è incorso nel vizio del difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per aver espressamente statuito sulla doglianza con la quale l'opponente aveva contestato il diritto dell' Controparte_1
di procedere ad espropriazione forzata nei propri confronti.
[...]
Inoltre, il Cortese, al fine di dimostrare l'illegittimità della preannunciata azione esecutiva, non può invocare il ben noto principio, sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui il destinatario di una cartella di pagamento emessa sulla base di un verbale di accertamento
3 per violazioni del codice della strada, ove proponga opposizione, invocandone l'annullamento quale conseguenza dell'omissione, dell'invalidità assoluta o dell'inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a formulare tale doglianza, per non poter far valere anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui estinzione determina la caducazione dell'atto impositivo (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 maggio 2019, n. 11789; Cass. ord. 10 febbraio 2021, n. 3318; Cass.
14 febbraio 2022, n. 4690), non avendo impugnato la cartella n. 10020170009974613000 nel termine stabilito dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, id est nei trenta giorni dalla sua notifica, avvenuta il 20 luglio 2017 (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22080;
Cass. ord. 23 ottobre 2018, n. 26843; Cass. ord. 25 maggio 2021, n. 14266).
Ed invero, il Cortese, onde eccepire l'omessa notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella esattoriale n. 10020170009974613000 e, di conseguenza, far valere l'estinzione della sanzione irrogatagli per violazione delle disposizioni del codice della strada, a norma dell'art. 201, comma 5, d.lgs. n. 285/1992, avrebbe dovuto proporre l'opposizione prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 avverso il predetto atto e non l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la successiva intimazione ad adempiere n. 10020199015303061000, non potendo eludere il termine perentorio prescritto per contestare l'illecito amministrativo.
Il , con l'opposizione all'intimazione ad adempiere n. 10020199015303061000, Pt_1 spiegata con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2019 e, dunque, entro i trenta giorni della relativa notifica, eseguita il 25 novembre 2019, avrebbe potuto eccepire l'omessa notifica del verbale di accertamento posto a base della cartella esattoriale n.
10020170009974613000 soltanto qualora quest'ultima non fosse stata notificata o non fosse stato validamente notificata, atteso che, in tal caso, l'avviso di cui all'art. 50, comma
2, D.P.R. n. 602/1973 sarebbe stato il primo atto mediante il quale l'interessato sarebbe venuto a conoscenza della sanzione amministrativa comminatagli.
In realtà, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, l' Controparte_1
notificava regolarmente la cartella esattoriale n. 10020170009974613000, ai
[...] sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600/1973, mediante la consegna di tale atto a mani del figlio in data 20 luglio 2017 e il successivo avviso Parte_2 informativo del 26 luglio 2017, inoltratogli con raccomandata n. 57306080610-8 del 29 luglio 2017, come documentato dal prospetto riepilogativo con il quale Controparte_5
attestava le accettazioni relative alle singole raccomandate spedite il 29 luglio 2017,
[...] sicché l'asserita omissione della notifica del verbale di accertamento delle infrazioni al
4 codice della strada non poteva essere fatta valere in sede di opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020199015303061000, traducendosi in un ipotetico vizio di formazione del titolo non più contestabile per il mancato esperimento del rimedio processuale predisposto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
In definitiva, il Cortese, non avendo proposto la domanda di cui all'art. 7 d.lgs. n.
150/2011 avverso la cartella esattoriale n. 10020170009974613000 ed essendo quest'ultima stata validamente notifica, non era legittimato ad eccepire la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada in sede opposizione all'intimazione di pagamento n. 10020199015303061000, sicché l' Controparte_1
ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero, nell'interesse
[...] dell'Ente impositore, della sanzione amministrativa di euro 1.855,36.
Fondato, invece, è il secondo motivo di gravame, con il quale il Cortese eccepisce la violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., per averlo il Tribunale di Salerno condannato alla refusione delle spese processuali nella misura di 9/10, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione all'intimazione ad adempiere n. 10020199015303061000.
Ed invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).
Pertanto, la soccombenza, che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., costituisce il presupposto della condanna alle spese processuali, si verifica unicamente con il rigetto integrale della domanda, sicché non è configurabile nelle ipotesi in cui venga liquidata una somma nettamente inferiore a quella richiesta dalla parte, atteso che la mera resistenza del convenuto alla pretesa dell'attore, anche quando trovi rispondenza nella statuizione del giudice che accolga la domanda in misura minore di quella invocata, non si trasforma in una domanda riconvenzionale e, quindi, non può generare la fattispecie della soccombenza reciproca, che, invece, richiede una pluralità di pretese contrapposte, totalmente o parzialmente accolte o rigettate, con la conseguente attribuzione di vantaggi e svantaggi rispettivamente a favore ed a carico di entrambi i contendenti.
5 Ne deriva che il Tribunale di Salerno, nell'accogliere l'opposizione avverso l'intimazione ad adempiere n. 10020199015303061000 in relazione alla cartella esattoriale n.
10020170016338944000, ancorché emessa per il recupero di un credito di esiguo valore, non poteva onerare il , neppure pro quota, della refusione delle spese processuali Pt_1 sostenute dall' proprio in ragione del parziale Controparte_1 riconoscimento della fondatezza della domanda e, dunque, dell'inesistenza del presupposto della sua soccombenza.
L'accoglimento del motivo di appello in esame comporta l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non solo delle spese di lite poste dal Tribunale di Salerno a carico del Cortese nella misura dei 9/10, con la conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto, ma anche di quelle del giudizio di gravame, risultando fondata soltanto una delle due ragioni su cui l'impugnazione è stata incentrata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3762/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1 citazione notificato il 13 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del primo grado del giudizio;
2. compensa integralmente tra le parti anche le spese del secondo grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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