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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/07/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1106/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1106/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma Parte_1
Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avv. Izzo Barbara, che la rappresenta e difende, come da procura in atti e nata in [...] il [...] , elettivamente domiciliato in Parte_2
Formia via Padre Martino n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuliano Stefania che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 30.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.05.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.07.2010 in Formia (LT) e che dallo loro unione nascevano i figli (il Per_1
14.10.2013) e (il 20.04.2022), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi Per_2 alle condizioni di seguito sintetizzate: affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno secondo quanto meglio precisato nel ricorso;
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli versando l'importo mensile di complessivi euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza cartolare del 30.06.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1106/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 30.06.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Formia (LT) il 10.07.2010, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Formia (LT) dell'anno 2010, al n.10, parte II, Serie A, Uff. 2);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1106/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma Parte_1
Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avv. Izzo Barbara, che la rappresenta e difende, come da procura in atti e nata in [...] il [...] , elettivamente domiciliato in Parte_2
Formia via Padre Martino n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuliano Stefania che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 30.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.05.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.07.2010 in Formia (LT) e che dallo loro unione nascevano i figli (il Per_1
14.10.2013) e (il 20.04.2022), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi Per_2 alle condizioni di seguito sintetizzate: affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno secondo quanto meglio precisato nel ricorso;
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli versando l'importo mensile di complessivi euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza cartolare del 30.06.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1106/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 30.06.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Formia (LT) il 10.07.2010, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Formia (LT) dell'anno 2010, al n.10, parte II, Serie A, Uff. 2);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)