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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15152 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 35133/2024
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, Dott.ssa Erminia Marchese,
VISTI gli atti ed i documenti della causa iscritta al numero 35133 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra e , opponenti, rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall'Avv. Michele Baldacci e Avv. RT ON, opposto, in proprio e nella qualità;
DATO ATTO che la presenza delle parti per l'udienza del 8.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con proprio provvedimento depositato il 30.8.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite;
DATO ATTO che l'incombente previsto per l'udienza stessa è la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., seppure nella modalità della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
RILEVATO che entrambe le parti hanno depositato, entro il termine assegnato, le note a trattazione scritta, ove hanno rassegnato le rispettive conclusioni che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
PRONUNCIA l'allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita telematicamente mediante
Consolle del Magistrato;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Roma, 30.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 53133 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c. riservata in decisione all'udienza in trattazione scritta del 15 ottobre 2025.
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Michele Mercati n. 51, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Michele Baldacci (C.F. – PEC C.F._3
) che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in Email_1 atti.
Parte Opponente
E
Avv. IO ER (C.F. – PEC C.F._4 Email_2
- FAX 06.30829823), in proprio e nella qualità ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 27.
Parte Opposta
2 CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 18.8.2024, i signori e Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione, ex artt. 615 e 617 c.p.c., avverso l'atto di precetto loro
[...] notificato, in qualità di condomini del Condominio denominato “Complesso Parte_3
di via di Selva Candida n.205 in Roma, in data 2.8.2024 ad istanza dell'Avv. RT
[...]
ON, in forza del decreto ingiuntivo n. 56/2020, RG 77513/2019 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti del CP_1
A sostegno della domanda l'opponente deduceva ed eccepiva la nullità e inefficacia del precetto notificato: 1) per vizi intrinseci del titolo esecutivo (falsità del verbale assembleare del 3.10.2016, nullità della transazione, insussistenza del credito verso ); 2) per vizi formali del precetto CP_2
(errata collocazione del titolo esecutivo non anteposto al precetto); 3) per violazione del principio di solidarietà sussidiaria nell'aver aggredito singoli condomini per l'intero debito.
Concludeva chiedendo: “L'ecc.mo Tribunale di Roma adìto, per tutte le causali sopra dettagliatamente esposte e valutata l'opportunità di riunire il presente procedimento con quello iscritto con RG 32803/2024 – avente stesso soggetto dal lato passivo (opposto) ed originato dal medesimo atto di precetto fondato sul medesimo titolo - , contrariis reiectis voglia così provvedere: in via cautelare ed inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo
n.56/2020, RG 77513/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 2 gennaio 2020 e pubblicato in data 3 gennaio 2020 per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di citazione;
in via principale, accogliere integralmente la presente opposizione per i motivi indicati in narrativa e per
l'effetto voglia condannare l'Avv. RT ON ( ) al pagamento in CodiceFiscale_5 favore degli odierni attori delle spese di lite, ivi comprese le spese generali di giudizio, oltre Iva e contributo previdenziale come per legge, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Con espressa riserva di meglio articolare, integrare, precisare e specificare, anche in relazione al comportamento processuale di controparte le svolte domande ed eccezioni nei tempi, modi e forme di legge.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto, veniva rubricato al R.G. n. 53133/2024 ed assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.10.2024, si costituiva in giudizio l'Avv.
RT ON, in proprio e nella qualità, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione.
L'opposto concludeva chiedendo: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ordinario di Roma, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE: accertato e dichiarato che non è stato dimostrato il fumus boni iuris ed il periculum in mora non concedere la sospensione del titolo azionato;
NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della suddetta eccezione preliminare, accertare e dichiarare in ogni caso che l'opposizione così come proposta e/o improponibile per i motivi espressi in narrativa e conseguentemente respingerla;
Con condanna alle spese di liti previste dal
D.M. 55/2014. Il tutto con riserva di ulteriormente controdedurre in relazione alle eccezioni avversarie, di proporre eventuali nuovi mezzi di prova e di depositare ulteriore documentazione nei termini ex art. 171 ter c.p.c. senza con ciò voler invertire l'onere della prova, con la condanna in ogni caso alla rifusione integrale di spese e compensi di lite oltre rimborso 15% e oneri fiscali e previdenziali e con salvezza di ogni diritto.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 27.12.2024, il Giudice, rigettava l'istanza cautelare e differiva, altresì, ai sensi dell'art. 171bis, comma 3, cp.c., la data della prima udienza al giorno
14.2.2025.
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171-ter c.p.c. e, in particolare, parte opponente, con la prima memoria del 29.11.2024 e con la seconda del 24.1.2025, specificava e integrava la domanda, deducendo espressamente e compiutamente la violazione del principio di parziarietà di cui all'art. 63 disp. att. c.c., nonché chiedeva, con la seconda memoria, l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli ivi articolati.
Parte opposta depositava contro memorie contestando quanto adverso dedotto ed eccepito e confermando sostanzialmente le proprie eccezioni e deduzioni.
All'udienza del 14.2.2025 il giudice, sulla scorta delle contrapposte posizioni, confermava i provvedimenti assunti con decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato, rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza dell'8.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
4 Con decreto depositato il 30.8.2025, il Giudice, disponeva che detta udienza fosse sostituta dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quel che concerne il secondo motivo di opposizione, contestandosi nella fattispecie la regolarità formale del precetto, mentre per i restanti motivi, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo essi sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposto in suo danno per l'intero importo precettato.
L'opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. è stata tempestivamente introdotta, ovvero l'atto di citazione è stato notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo e del precetto, previsto dalla norma a pena di inammissibilità.
Passando all'esame del merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Sull'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Per quel che concerne il primo motivo di opposizione, la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto per la dedotta illegittimità del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n.
56/2020 (RG 77513/2019) emesso dal Tribunale di Roma nei confronti del
[...]
è inammissibile. Controparte_3
Detto motivo di opposizione verte, infatti, su fatti e circostanze che attengono al merito del rapporto sostanziale - quali la l'asserita falsità del verbale assembleare, la dedotta nullità della transazione ed insussistenza del credito - che l'opponente avrebbe dovuto far valere attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito, quale l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, ex art. 650 c.p.c.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di
5 merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277).
Ed ancora, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Più di recente, la S.C. di Cassazione si è così espressa: “in sede di opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale è possibile dedurre esclusivamente questioni inerenti a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. sent.
22090/2021; cfr. ex multis Cass. sent. 14636/2017; Cass. sent. 17903/2012).
Per quanto sopra esposto, le ragioni esposte a sostegno del primo motivo di opposizione non possono essere in questa sede in alcun modo esaminate e devono essere dichiarate inammissibili.
Per converso, fondato deve ritenersi il secondo motivo di opposizione concernente la violazione del principio della preventiva escussione del Condominio e dei condomini morosi, nonché del principio di parziarietà che limita la responsabilità patrimoniale di ciascun condomino alla propria quota millesimale di proprietà.
In materia di crediti condominiali, l'articolo 63, commi 1 e 2, delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce con chiarezza che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi e che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Tale articolo configura, perciò, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali ed in favore del creditore del Condominio (a cui l'amministratore non abbia versato l'importo integrale, necessario a soddisfarne le pretese), un'obbligazione sussidiaria, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto le somme dovute dai morosi.
6 Nondimeno, la preventiva escussione richiede l'esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso, prima di potere pretendere l'eventuale residuo insoddisfatto al condomino in regola. Essa comporta non soltanto il dovere del terzo di iniziare le azioni contro il moroso, ma anche di continuarle con diligenza e buona fede.
Pertanto, il creditore del Condominio deve dapprima agire contro i partecipanti che siano in ritardo nei pagamenti delle spese per ottenere la condanna o un titolo esecutivo che permetta di dar corso all'espropriazione dei beni del condomino moroso;
deve, inoltre, compiere ogni atto cautelare contro i beni stessi, per salvaguardarne l'indisponibilità durante il giudizio diretto alla condanna.
Va da sé che ricada sul titolare del diritto di credito, la dimostrazione di avere avviato e concluso senza successo la procedura esecutiva ai danni del condomino moroso.
La Cassazione ha confermato il seguente principio di diritto secondo cui “Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615
c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona
l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo “(id est Cass. Civile, Sez. 2, Ord. n.
5043/2023del 17.2.2023).
Questa disposizione, inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass.
n. 9148/2008), non costituisce una mera regola formale, bensì esprime un principio sostanziale che condiziona l'esercizio stesso del diritto di azione del creditore verso i singoli condomini.
La ratio della norma è duplice: da un lato, preservare i condomini da aggressioni dirette e indiscriminate per debiti dell'entità condominiale;
dall'altro, garantire che il creditore ricerchi soddisfazione primariamente nel patrimonio comune, che rappresenta la garanzia naturale del credito.
Nella fattispecie in esame, parte opposta ha palesemente violato questo principio fondamentale sotto molteplici profili.
7 Innanzitutto, non sussiste alcun elemento probatorio che dimostri come il creditore abbia preventivamente escusso il senza successo, condizione essenziale per legittimare CP_1
l'azione verso i singoli condomini.
Inoltre, la mera richiesta all'amministratore dell'elenco dei condomini morosi, peraltro non accompagnata da alcuna iniziativa esecutiva diretta verso il patrimonio condominiale
(pignoramento del conto corrente), o di alcuna azione nei confronti dell'Amministratore volta ad ottenere dall'amministratore l'adempimento e l'eventuale esecuzione dell'obbligo di fare che la legge direttamente gli impone, non può considerarsi adempimento del requisito previsto dalla preventiva escussione dei condomini morosi.
D'altra parte, nel caso in esame, gli opponenti legittimamente invocano il beneficium excussionis poiché gli stessi sono da considerarsi in regola con i pagamenti.
In tal senso la dichiarazione espressa nell'atto introduttivo del giudizio di "non essere morosi di alcuna somma in condominio", seppur non corredata inizialmente da documentazione, costituisce un'allegazione specifica che non è mai stata specificatamente contestata da parte opposta, anche attraverso la produzione di documenti (estratti di rendiconto, quietanze) volte a dimostrare la morosità degli opponenti per la specifica voce o per altre voci che giustifichino l'aggressione solidale.
La documentazione prodotta dagli opponenti (bilanci condominiali 2016-2019) dimostra, per converso, l'assenza della voce di debito verso l'opposto. Sebbene questo non provi direttamente la loro regolarità per altre voci, crea un quadro complessivo di affidabilità della loro posizione, non smentito dalla controparte.
In secondo luogo, l'opposto ha minacciato l'esecuzione, con la notifica di più atti di precetto, solo nei confronti di cinque condomini su un totale di circa venti, violando il principio di proporzionalità
e parità di trattamento che deve informare l'azione esecutiva condominiale.
La scelta arbitraria di alcuni condomini, lasciando indenni altri nella medesima posizione giuridica, configura un abuso del diritto di azione esecutiva.
Terzo, e ancor più grave, parte opposta ha richiesto a ciascuno dei cinque condomini precettati l'intero importo del credito, in palese violazione del principio di parziarietà che limita la responsabilità di ciascun condomino alla propria quota millesimale.
8 Come precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dei condomini è per natura parziaria e non solidale, salvo che per le obbligazioni di cui all'art. 1120, secondo comma, del codice civile.
In merito si osserva che prima che la Suprema Corte pronunciasse la sentenza n. 9148/2018, la giurisprudenza considerava il vincolo contrattuale assunto dal alla stessa stregua di CP_1 un'obbligazione solidale tout court: pertanto l'eventuale debito del condominio era ritenuto esigibile per intero nei confronti del singolo condomino e ciò a prescindere dalla propria quota millesimale e dall'eventuale versamento effettuato a tale scopo.
Con la decisione n. 9148/2008 le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, hanno stabilito che la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli condomini soltanto in proporzione delle rispettive quote.
La stessa sentenza n. 9148/08 ha inoltre specificato che in difetto di un'esplicita previsione normativa che imponga la solidarietà dell'obbligazione, la stessa deve ritenersi parziaria.
Al contrario, solo qualora l'obbligazione sia espressamente ritenuta solidale dalla norma di riferimento, il creditore può esigere l'intero importo dell'obbligazione anche nei confronti del singolo condomino.
Non essendo ravvisabile nel caso di specie alcuna responsabilità solidale tra il ed il CP_1
, su cui grava come visto una responsabilità solo parziale in relazione alla sua quota, CP_1 anche nei rapporti esterni, va rilevata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'intero credito, in quanto il singolo condomino risponde nei limiti della quota millesimale di proprietà o di utilizzo del servizio.
La violazione di queste regole fondamentali non attiene a mere irregolarità formali dell'atto esecutivo, ma investe il diritto stesso del creditore a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dei singoli condomini.
Come correttamente affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, la mancata osservanza della preventiva escussione del costituisce un vizio che lede la legittimazione CP_1 processuale del creditore ad agire verso i condomini, rientrando pertanto nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
9 Ne consegue che l'atto di precetto notificato agli odierni opponenti si fonda su un diritto a procedere all'esecuzione forzata che, nella forma e nella misura esercitata, non sussiste
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. deve pertanto essere accolta sotto questo specifico profilo.
Sull'opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c.
In considerazione dell'accoglimento dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. ed in applicazione del principio della ragione più liquida, la censura relativa all'errata collocazione del titolo esecutivo resta assorbita e se ne omette la trattazione.
Sulle spese di lite
Alla luce del complessivo esito del giudizio, che vede l'accoglimento della domanda dell'opponente, le spese di giudizio sarebbero in principio a carico della parte soccombente, Avv.
RT ON.
Tuttavia, in considerazione della circostanza che le censure relative ai vizi intrinseci del titolo esecutivo prospettate da parte opponente, sulle quali si fonda buona parte dell'opposizione, sono state dichiarate inammissibili e che l'opposizione viene accolta limitatamente al profilo della violazione del principio di parziarietà e della preventiva escussione di cui all'art. 63 disp. att. c.c., con conseguente accoglimento delle tesi dell'una e dell'altra parte, si dispone, in conformità di quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le stesse ragioni inducono ad escludere il carattere manifestamente temerario della condotta processuale dell'opposto e l'applicazione della sanzione per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. che, come noto, rimane confinata alle ipotesi di mala fede o della colpa grave, non ricorrenti nella specie.
Pertanto, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di IO ER, così provvede: Parte_2
1) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità e/o inefficacia del precetto notificato in data 2.8.2024;
10 2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 30.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
11
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, Dott.ssa Erminia Marchese,
VISTI gli atti ed i documenti della causa iscritta al numero 35133 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra e , opponenti, rappresentati Parte_1 Parte_2
e difesi dall'Avv. Michele Baldacci e Avv. RT ON, opposto, in proprio e nella qualità;
DATO ATTO che la presenza delle parti per l'udienza del 8.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con proprio provvedimento depositato il 30.8.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite;
DATO ATTO che l'incombente previsto per l'udienza stessa è la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., seppure nella modalità della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
RILEVATO che entrambe le parti hanno depositato, entro il termine assegnato, le note a trattazione scritta, ove hanno rassegnato le rispettive conclusioni che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
PRONUNCIA l'allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita telematicamente mediante
Consolle del Magistrato;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Roma, 30.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 53133 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c. riservata in decisione all'udienza in trattazione scritta del 15 ottobre 2025.
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Michele Mercati n. 51, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Michele Baldacci (C.F. – PEC C.F._3
) che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in Email_1 atti.
Parte Opponente
E
Avv. IO ER (C.F. – PEC C.F._4 Email_2
- FAX 06.30829823), in proprio e nella qualità ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 27.
Parte Opposta
2 CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 18.8.2024, i signori e Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione, ex artt. 615 e 617 c.p.c., avverso l'atto di precetto loro
[...] notificato, in qualità di condomini del Condominio denominato “Complesso Parte_3
di via di Selva Candida n.205 in Roma, in data 2.8.2024 ad istanza dell'Avv. RT
[...]
ON, in forza del decreto ingiuntivo n. 56/2020, RG 77513/2019 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti del CP_1
A sostegno della domanda l'opponente deduceva ed eccepiva la nullità e inefficacia del precetto notificato: 1) per vizi intrinseci del titolo esecutivo (falsità del verbale assembleare del 3.10.2016, nullità della transazione, insussistenza del credito verso ); 2) per vizi formali del precetto CP_2
(errata collocazione del titolo esecutivo non anteposto al precetto); 3) per violazione del principio di solidarietà sussidiaria nell'aver aggredito singoli condomini per l'intero debito.
Concludeva chiedendo: “L'ecc.mo Tribunale di Roma adìto, per tutte le causali sopra dettagliatamente esposte e valutata l'opportunità di riunire il presente procedimento con quello iscritto con RG 32803/2024 – avente stesso soggetto dal lato passivo (opposto) ed originato dal medesimo atto di precetto fondato sul medesimo titolo - , contrariis reiectis voglia così provvedere: in via cautelare ed inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo
n.56/2020, RG 77513/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 2 gennaio 2020 e pubblicato in data 3 gennaio 2020 per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di citazione;
in via principale, accogliere integralmente la presente opposizione per i motivi indicati in narrativa e per
l'effetto voglia condannare l'Avv. RT ON ( ) al pagamento in CodiceFiscale_5 favore degli odierni attori delle spese di lite, ivi comprese le spese generali di giudizio, oltre Iva e contributo previdenziale come per legge, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Con espressa riserva di meglio articolare, integrare, precisare e specificare, anche in relazione al comportamento processuale di controparte le svolte domande ed eccezioni nei tempi, modi e forme di legge.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto, veniva rubricato al R.G. n. 53133/2024 ed assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.10.2024, si costituiva in giudizio l'Avv.
RT ON, in proprio e nella qualità, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione.
L'opposto concludeva chiedendo: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ordinario di Roma, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE: accertato e dichiarato che non è stato dimostrato il fumus boni iuris ed il periculum in mora non concedere la sospensione del titolo azionato;
NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della suddetta eccezione preliminare, accertare e dichiarare in ogni caso che l'opposizione così come proposta e/o improponibile per i motivi espressi in narrativa e conseguentemente respingerla;
Con condanna alle spese di liti previste dal
D.M. 55/2014. Il tutto con riserva di ulteriormente controdedurre in relazione alle eccezioni avversarie, di proporre eventuali nuovi mezzi di prova e di depositare ulteriore documentazione nei termini ex art. 171 ter c.p.c. senza con ciò voler invertire l'onere della prova, con la condanna in ogni caso alla rifusione integrale di spese e compensi di lite oltre rimborso 15% e oneri fiscali e previdenziali e con salvezza di ogni diritto.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 27.12.2024, il Giudice, rigettava l'istanza cautelare e differiva, altresì, ai sensi dell'art. 171bis, comma 3, cp.c., la data della prima udienza al giorno
14.2.2025.
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171-ter c.p.c. e, in particolare, parte opponente, con la prima memoria del 29.11.2024 e con la seconda del 24.1.2025, specificava e integrava la domanda, deducendo espressamente e compiutamente la violazione del principio di parziarietà di cui all'art. 63 disp. att. c.c., nonché chiedeva, con la seconda memoria, l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli ivi articolati.
Parte opposta depositava contro memorie contestando quanto adverso dedotto ed eccepito e confermando sostanzialmente le proprie eccezioni e deduzioni.
All'udienza del 14.2.2025 il giudice, sulla scorta delle contrapposte posizioni, confermava i provvedimenti assunti con decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato, rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza dell'8.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
4 Con decreto depositato il 30.8.2025, il Giudice, disponeva che detta udienza fosse sostituta dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quel che concerne il secondo motivo di opposizione, contestandosi nella fattispecie la regolarità formale del precetto, mentre per i restanti motivi, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo essi sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposto in suo danno per l'intero importo precettato.
L'opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. è stata tempestivamente introdotta, ovvero l'atto di citazione è stato notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo e del precetto, previsto dalla norma a pena di inammissibilità.
Passando all'esame del merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Sull'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Per quel che concerne il primo motivo di opposizione, la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto per la dedotta illegittimità del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n.
56/2020 (RG 77513/2019) emesso dal Tribunale di Roma nei confronti del
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è inammissibile. Controparte_3
Detto motivo di opposizione verte, infatti, su fatti e circostanze che attengono al merito del rapporto sostanziale - quali la l'asserita falsità del verbale assembleare, la dedotta nullità della transazione ed insussistenza del credito - che l'opponente avrebbe dovuto far valere attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito, quale l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, ex art. 650 c.p.c.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di
5 merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277).
Ed ancora, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Più di recente, la S.C. di Cassazione si è così espressa: “in sede di opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale è possibile dedurre esclusivamente questioni inerenti a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. sent.
22090/2021; cfr. ex multis Cass. sent. 14636/2017; Cass. sent. 17903/2012).
Per quanto sopra esposto, le ragioni esposte a sostegno del primo motivo di opposizione non possono essere in questa sede in alcun modo esaminate e devono essere dichiarate inammissibili.
Per converso, fondato deve ritenersi il secondo motivo di opposizione concernente la violazione del principio della preventiva escussione del Condominio e dei condomini morosi, nonché del principio di parziarietà che limita la responsabilità patrimoniale di ciascun condomino alla propria quota millesimale di proprietà.
In materia di crediti condominiali, l'articolo 63, commi 1 e 2, delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce con chiarezza che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi e che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Tale articolo configura, perciò, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali ed in favore del creditore del Condominio (a cui l'amministratore non abbia versato l'importo integrale, necessario a soddisfarne le pretese), un'obbligazione sussidiaria, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto le somme dovute dai morosi.
6 Nondimeno, la preventiva escussione richiede l'esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso, prima di potere pretendere l'eventuale residuo insoddisfatto al condomino in regola. Essa comporta non soltanto il dovere del terzo di iniziare le azioni contro il moroso, ma anche di continuarle con diligenza e buona fede.
Pertanto, il creditore del Condominio deve dapprima agire contro i partecipanti che siano in ritardo nei pagamenti delle spese per ottenere la condanna o un titolo esecutivo che permetta di dar corso all'espropriazione dei beni del condomino moroso;
deve, inoltre, compiere ogni atto cautelare contro i beni stessi, per salvaguardarne l'indisponibilità durante il giudizio diretto alla condanna.
Va da sé che ricada sul titolare del diritto di credito, la dimostrazione di avere avviato e concluso senza successo la procedura esecutiva ai danni del condomino moroso.
La Cassazione ha confermato il seguente principio di diritto secondo cui “Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615
c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona
l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo “(id est Cass. Civile, Sez. 2, Ord. n.
5043/2023del 17.2.2023).
Questa disposizione, inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass.
n. 9148/2008), non costituisce una mera regola formale, bensì esprime un principio sostanziale che condiziona l'esercizio stesso del diritto di azione del creditore verso i singoli condomini.
La ratio della norma è duplice: da un lato, preservare i condomini da aggressioni dirette e indiscriminate per debiti dell'entità condominiale;
dall'altro, garantire che il creditore ricerchi soddisfazione primariamente nel patrimonio comune, che rappresenta la garanzia naturale del credito.
Nella fattispecie in esame, parte opposta ha palesemente violato questo principio fondamentale sotto molteplici profili.
7 Innanzitutto, non sussiste alcun elemento probatorio che dimostri come il creditore abbia preventivamente escusso il senza successo, condizione essenziale per legittimare CP_1
l'azione verso i singoli condomini.
Inoltre, la mera richiesta all'amministratore dell'elenco dei condomini morosi, peraltro non accompagnata da alcuna iniziativa esecutiva diretta verso il patrimonio condominiale
(pignoramento del conto corrente), o di alcuna azione nei confronti dell'Amministratore volta ad ottenere dall'amministratore l'adempimento e l'eventuale esecuzione dell'obbligo di fare che la legge direttamente gli impone, non può considerarsi adempimento del requisito previsto dalla preventiva escussione dei condomini morosi.
D'altra parte, nel caso in esame, gli opponenti legittimamente invocano il beneficium excussionis poiché gli stessi sono da considerarsi in regola con i pagamenti.
In tal senso la dichiarazione espressa nell'atto introduttivo del giudizio di "non essere morosi di alcuna somma in condominio", seppur non corredata inizialmente da documentazione, costituisce un'allegazione specifica che non è mai stata specificatamente contestata da parte opposta, anche attraverso la produzione di documenti (estratti di rendiconto, quietanze) volte a dimostrare la morosità degli opponenti per la specifica voce o per altre voci che giustifichino l'aggressione solidale.
La documentazione prodotta dagli opponenti (bilanci condominiali 2016-2019) dimostra, per converso, l'assenza della voce di debito verso l'opposto. Sebbene questo non provi direttamente la loro regolarità per altre voci, crea un quadro complessivo di affidabilità della loro posizione, non smentito dalla controparte.
In secondo luogo, l'opposto ha minacciato l'esecuzione, con la notifica di più atti di precetto, solo nei confronti di cinque condomini su un totale di circa venti, violando il principio di proporzionalità
e parità di trattamento che deve informare l'azione esecutiva condominiale.
La scelta arbitraria di alcuni condomini, lasciando indenni altri nella medesima posizione giuridica, configura un abuso del diritto di azione esecutiva.
Terzo, e ancor più grave, parte opposta ha richiesto a ciascuno dei cinque condomini precettati l'intero importo del credito, in palese violazione del principio di parziarietà che limita la responsabilità di ciascun condomino alla propria quota millesimale.
8 Come precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dei condomini è per natura parziaria e non solidale, salvo che per le obbligazioni di cui all'art. 1120, secondo comma, del codice civile.
In merito si osserva che prima che la Suprema Corte pronunciasse la sentenza n. 9148/2018, la giurisprudenza considerava il vincolo contrattuale assunto dal alla stessa stregua di CP_1 un'obbligazione solidale tout court: pertanto l'eventuale debito del condominio era ritenuto esigibile per intero nei confronti del singolo condomino e ciò a prescindere dalla propria quota millesimale e dall'eventuale versamento effettuato a tale scopo.
Con la decisione n. 9148/2008 le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, hanno stabilito che la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli condomini soltanto in proporzione delle rispettive quote.
La stessa sentenza n. 9148/08 ha inoltre specificato che in difetto di un'esplicita previsione normativa che imponga la solidarietà dell'obbligazione, la stessa deve ritenersi parziaria.
Al contrario, solo qualora l'obbligazione sia espressamente ritenuta solidale dalla norma di riferimento, il creditore può esigere l'intero importo dell'obbligazione anche nei confronti del singolo condomino.
Non essendo ravvisabile nel caso di specie alcuna responsabilità solidale tra il ed il CP_1
, su cui grava come visto una responsabilità solo parziale in relazione alla sua quota, CP_1 anche nei rapporti esterni, va rilevata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'intero credito, in quanto il singolo condomino risponde nei limiti della quota millesimale di proprietà o di utilizzo del servizio.
La violazione di queste regole fondamentali non attiene a mere irregolarità formali dell'atto esecutivo, ma investe il diritto stesso del creditore a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dei singoli condomini.
Come correttamente affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, la mancata osservanza della preventiva escussione del costituisce un vizio che lede la legittimazione CP_1 processuale del creditore ad agire verso i condomini, rientrando pertanto nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
9 Ne consegue che l'atto di precetto notificato agli odierni opponenti si fonda su un diritto a procedere all'esecuzione forzata che, nella forma e nella misura esercitata, non sussiste
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. deve pertanto essere accolta sotto questo specifico profilo.
Sull'opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c.
In considerazione dell'accoglimento dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. ed in applicazione del principio della ragione più liquida, la censura relativa all'errata collocazione del titolo esecutivo resta assorbita e se ne omette la trattazione.
Sulle spese di lite
Alla luce del complessivo esito del giudizio, che vede l'accoglimento della domanda dell'opponente, le spese di giudizio sarebbero in principio a carico della parte soccombente, Avv.
RT ON.
Tuttavia, in considerazione della circostanza che le censure relative ai vizi intrinseci del titolo esecutivo prospettate da parte opponente, sulle quali si fonda buona parte dell'opposizione, sono state dichiarate inammissibili e che l'opposizione viene accolta limitatamente al profilo della violazione del principio di parziarietà e della preventiva escussione di cui all'art. 63 disp. att. c.c., con conseguente accoglimento delle tesi dell'una e dell'altra parte, si dispone, in conformità di quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le stesse ragioni inducono ad escludere il carattere manifestamente temerario della condotta processuale dell'opposto e l'applicazione della sanzione per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. che, come noto, rimane confinata alle ipotesi di mala fede o della colpa grave, non ricorrenti nella specie.
Pertanto, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti di IO ER, così provvede: Parte_2
1) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità e/o inefficacia del precetto notificato in data 2.8.2024;
10 2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 30.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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