Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15152
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Sentenza 30 ottobre 2025

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Il Tribunale di Roma, IV Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato sentenza nell'ambito di un'opposizione a precetto promossa da due condomini avverso un atto di precetto notificato loro ad istanza dell'Avvocato Roberto Cacioni, in forza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio. Gli opponenti hanno dedotto la nullità e inefficacia del precetto per vizi intrinseci del titolo esecutivo, specificamente la falsità di un verbale assembleare, la nullità di una transazione e l'insussistenza del credito, nonché per vizi formali del precetto stesso, consistente nell'errata collocazione del titolo esecutivo, e per violazione del principio di solidarietà sussidiaria, avendo aggredito singoli condomini per l'intero debito. Hanno altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e la riunione con altro procedimento pendente. L'opposto, Avv. Roberto Cacioni, si è costituito contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza cautelare per assenza di fumus boni iuris e periculum in mora, e nel merito il rigetto dell'opposizione, eccependo la sua improponibilità.

Il Tribunale, qualificate le doglianze come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per i motivi attinenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del precetto, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di opposizione, relativo ai vizi intrinseci del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), ritenendo che tali questioni dovessero essere fatte valere nelle sedi previste per l'impugnazione del titolo stesso, in applicazione dei principi consolidati dalla Suprema Corte in materia di opposizione all'esecuzione fondata su titoli di formazione giudiziale. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo di opposizione, concernente la violazione del principio di preventiva escussione del condominio e dei condomini morosi, nonché del principio di parziarietà della responsabilità condominiale. Il Giudice ha evidenziato la mancanza di prova della preventiva escussione del patrimonio condominiale e dei condomini morosi, la violazione del principio di proporzionalità nell'aggredire solo alcuni condomini, e soprattutto la richiesta dell'intero importo del credito a ciascun condomino precettato, in palese violazione del principio di parziarietà che limita la responsabilità alla quota millesimale, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione. Di conseguenza, ha accolto l'opposizione dichiarando la nullità e/o inefficacia del precetto notificato. La censura relativa all'errata collocazione del titolo esecutivo è stata dichiarata assorbita. Le spese di lite sono state integralmente compensate, escludendo il carattere manifestamente temerario della condotta dell'opposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15152
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 15152
    Data del deposito : 30 ottobre 2025

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