Articolo 32 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
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20 febbraio 1963
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21 febbraio 2008
Art. 32. Prova di idoneita' professionale

L'accertamento dell'idoneita' professionale, di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.
L'esame dovra' sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumera' le funzioni di presidente della Commissione di esame.
Le modalita' di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.
((Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalita' tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia))
Entrata in vigore il 21 febbraio 2008
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